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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 22/01/2026, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 907/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
SERAFINI CHIARA, RE
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16520/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190167982670501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190167982670503 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12736/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto ricorso avverso le cartelle di pagamento n. 097201901679826 70 501 e n. 09720190167982670503, aventi ad oggetto l'IVA dovuta a seguito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 54 bis DPR 633 del 1972, della liquidazione periodica relativa al secondo trimestre 2017, riferita a Nominativo_1, deceduto a Milano il 02.05.2018, del quale i ricorrenti sono eredi.
A fondamento del gravame i ricorrenti hanno contestato l'intervenuta decadenza dall'azione esattoriale ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e ciò anche tenendo in considerazione gli effetti dell'applicazione delle disposizioni emergenziali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
I ricorrenti hanno poi contestato la pretesa dell'amministrazione con riferimento alle somme richieste a titolo di sanzioni, in base al principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, fissato dall'art. 8 d.lgs. n. 472/1997.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, ritenendo tempestiva la notificazione della cartella di pagamento impugnata, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 68 comma 1 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e del richiamato art. 12 comma 2 d.lgs. n.
159/2015.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace.
Con memorie illustrative depositate ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992 i ricorrenti hanno, altresì, chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. I ricorrenti hanno contestato la decadenza dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973.
Ai sensi della richiamata disposizione il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ai sensi dell'art 23 d. Lgs. n. 46/99 i termini di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto. Tanto premesso, l'art. 157 comma 3, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, prevede per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018 una proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento.
La disposizione è stata successivamente richiamata dall'art. 68 comma quarto bis d. l. m. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 che ha esteso a ventiquattro mesi la proroga dei termini di prescrizione e decadenza.
Si tratta di termine non ulteriormente prorogabile, come desumibile dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità: “Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non
è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del
2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra” (Cass. n. 17668/2025).
Da quanto precede, discende che il termine di decadenza, con scadenza originariamente fissata il
31.12.2021, è stato prorogato sino al 31.12.2023.
A conclusione non diversa si perviene ove si ritenesse, di contro, applicabile nella specie l'art. 12 del d.lgs.
n. 159/2015, richiamato dal primo comma dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, in base al quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, pertanto, nella specie, sino al 31.12.2023
Nominativo_2 specie le cartelle di pagamento impugnate sono state notificate rispettivamente in data 5.09.2024 e in data 21.09.2024, quando era già decorso il termine prescritto dall'art. dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973, come prorogato dalla disciplina emergenziale in materia di Covid- 19.
Ne discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento delle cartelle di pagamento impugnate, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze dei ricorrenti in ordine all'applicazione delle sanzioni.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dei resistenti.
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dagli attori deve essere rigettata tenuto conto degli orientamenti non uniformi della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni sottese alla decisione, relative all'applicazione della normativa adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le cartelle di pagamento. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
SERAFINI CHIARA, RE
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16520/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190167982670501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190167982670503 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12736/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto ricorso avverso le cartelle di pagamento n. 097201901679826 70 501 e n. 09720190167982670503, aventi ad oggetto l'IVA dovuta a seguito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 54 bis DPR 633 del 1972, della liquidazione periodica relativa al secondo trimestre 2017, riferita a Nominativo_1, deceduto a Milano il 02.05.2018, del quale i ricorrenti sono eredi.
A fondamento del gravame i ricorrenti hanno contestato l'intervenuta decadenza dall'azione esattoriale ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e ciò anche tenendo in considerazione gli effetti dell'applicazione delle disposizioni emergenziali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
I ricorrenti hanno poi contestato la pretesa dell'amministrazione con riferimento alle somme richieste a titolo di sanzioni, in base al principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, fissato dall'art. 8 d.lgs. n. 472/1997.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, ritenendo tempestiva la notificazione della cartella di pagamento impugnata, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 68 comma 1 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e del richiamato art. 12 comma 2 d.lgs. n.
159/2015.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace.
Con memorie illustrative depositate ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992 i ricorrenti hanno, altresì, chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. I ricorrenti hanno contestato la decadenza dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973.
Ai sensi della richiamata disposizione il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ai sensi dell'art 23 d. Lgs. n. 46/99 i termini di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto. Tanto premesso, l'art. 157 comma 3, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, prevede per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018 una proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento.
La disposizione è stata successivamente richiamata dall'art. 68 comma quarto bis d. l. m. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 che ha esteso a ventiquattro mesi la proroga dei termini di prescrizione e decadenza.
Si tratta di termine non ulteriormente prorogabile, come desumibile dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità: “Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non
è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del
2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra” (Cass. n. 17668/2025).
Da quanto precede, discende che il termine di decadenza, con scadenza originariamente fissata il
31.12.2021, è stato prorogato sino al 31.12.2023.
A conclusione non diversa si perviene ove si ritenesse, di contro, applicabile nella specie l'art. 12 del d.lgs.
n. 159/2015, richiamato dal primo comma dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, in base al quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, pertanto, nella specie, sino al 31.12.2023
Nominativo_2 specie le cartelle di pagamento impugnate sono state notificate rispettivamente in data 5.09.2024 e in data 21.09.2024, quando era già decorso il termine prescritto dall'art. dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973, come prorogato dalla disciplina emergenziale in materia di Covid- 19.
Ne discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento delle cartelle di pagamento impugnate, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze dei ricorrenti in ordine all'applicazione delle sanzioni.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dei resistenti.
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dagli attori deve essere rigettata tenuto conto degli orientamenti non uniformi della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni sottese alla decisione, relative all'applicazione della normativa adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le cartelle di pagamento. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.