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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 962 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 10/03/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Cicco per la parte convenuta l'avv. Chiavegato
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, alle ore 16,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 10/03/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nelle cause di lavoro riunite n. 962 / 2023 e n. 1000 / 2023 RCL promosse con ricorsi depositati il 15/06/2023 e il 21/06/2023
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CICCO DONATELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CICCO DONATELLA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR 6 37121 VERONA
presso il difensore avv. CHIAVEGATO DANIELA
Motivi della decisione
Con due distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 15.6.2023 e
21.6.2023 il ricorrente ha chiesto l'accertamento della eziologia professionale delle patologie da cui è affetto, tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori delle spalle con il primo e ipoacusia da trauma acustico
1 bilaterale con il secondo, nonché la riconducibilità delle stesse a malattie professionali, come già denunciate all' in data 18.9.2019. CP_1
Ha dedotto di aver svolto dapprima attività lavorativa fino al 27.04.1982
come operaio con mansioni di apprendista elettricista, assistente allo
Scavo, presso la società Unip 3 I poi dal 1985 al Controparte_2
1990 di aver lavorato con mansioni di operaio metalmeccanico,
manutentore macchine per calzature presso la società O.MA.CA. S.r.l.;
poi dal 1991 al 2007 di aver lavorato in proprio in qualità di artigiano occupandosi di carpenteria metallica e ferro battuto;
poi ancora dal
26.03.2007 al 12.10.2011 di aver lavorato presso la società Globofer S.r.l.
con mansioni di operaio metalmeccanico, carpenteria metallica in genere;
infine di aver lavorato dal 01.02.2012 al 04.11.2020 presso la società
“Vetrerie Riunite Spa” con mansioni di manutentore meccanico lavorazione a caldo del vetro presso il reparto produzione. Ha specificato che per la società Globofer S.r.l. svolgeva attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 – 19.00 con un'ora di pausa, ed il sabato dalle ore
07.00 – 12.00, occupandosi del taglio, della foratura, della saldatura, dell'assemblaggio di ringhiere, parapetti, scale e poggioli, descrivendo dettagliatamente le modalità di esecuzione del proprio lavoro. Quanto
invece al lavoro svolto per la “Vetrerie Riunite Spa”, ha dedotto che l'attività lavorativa si svolgeva con orario giornaliero dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 16.00, con un'ora di pausa pranzo. Tuttavia, in caso di sostituzione di colleghi turnisti per ferie, malattie, infortuni, permessi,
seguiva un differente orario di lavoro e cioè 06.00 – 14.00 mattina;
14.00 –
22.00 pomeriggio;
22.00 – 06.00 notte, con mezz'ora di pausa e con un giorno di riposo ogni due di lavoro. Svolgeva mansioni tipiche del settore metalmeccanico, procedendo alla riparazione con sostituzione delle parti
2 usurate o rotte delle varie componenti dei macchinari in dotazione, vale a dire motori, riduttori, ventilatori, rovesciatori, filtri aria, robot, ventose,
nastri/tappeti rotanti in gomma e in acciaio di varie dimensioni, bruciatori,
tubi vari per raffreddamento (di gas, ossigeno, acqua), fondelli, cilindri idraulici, ad aria, pannelli raffreddamento ad acqua. Anche in riferimento a tali lavorazioni ha descritto nel dettaglio le operazioni che aveva svolto,
nonché gli attrezzi e i macchinari utilizzati, ed ha descritto altresì
l'ambiente in cui aveva prestato lavoro. Ha specificato anche che dal mese di aprile 2019 era stato spostato al reparto composizione,
descrivendo le lavorazioni svolte e gli attrezzi utilizzati anche in tale reparto, nel quale l'orario giornaliero di lavoro si divideva in due turni, dal lunedì al venerdì oppure dal martedì al sabato dalle ore 06.00 – alle
15.00, oppure dalle ore 09.00 – alle 18.00, con una pausa a turno tra i colleghi di un'ora.
Ha ritenuto che le lavorazioni svolte e dettagliatamente descritte in ricorso abbiano determinato le patologie lamentate in questa sede ed ha chiesto pertanto dichiararsi il riconoscimento delle patologie professionale con conseguente menomazione psico-fisica nella misura pari al 13% quanto alla prima di esse descritta e pari al 6% per la seconda, con conseguente condanna dell' all'erogazione, a causa delle menomazioni CP_1
permanente dell'integrità psicofisica, dei singoli indennizzi previsti dall'art. 13 del D.Lgs n. 38 del 2000, tenendo conto anche del preesistente riconoscimento da parte dell'istituto dei postumi di un precedente infortunio subito.
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto delle domande di parte CP_1
ricorrente, ritenendo la non idoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate.
3 Le cause, rubricate rispettivamente ai nn. 962/2023 e 1000/2023, sono state riunite ed è stata espletata l'istruttoria, mediante assunzione delle prove testimoniali dedotte dalle parti.
Le prove testimoniali assunte in giudizio, soprattutto quella dei testi
[...]
, e che Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
hanno confermato integralmente tutte le circostanze dedotte in entrambi i ricorsi relativamente al lavoro svolto, hanno dimostrato l'esposizione del ricorrente, nell'ambito della sua attività lavorativa, ad un rischio di patologie da sollecitazione articolare degli arti superiori e di patologie dovute al rumore ambientale.
Il CTU, in sede di elaborato peritale, analizzando tutti gli elementi a disposizione, documentali, testimoniali, anamnestici ed obiettivi, ha espresso il proprio parere per ogni singola patologia.
Quanto alla prima ha rilevato che il Sig. è affetto da sindrome Pt_1
della cuffia dei rotatori bilateralmente trattata chirurgicamente a sinistra.
Ha spiegato che “Trattasi di patologia che rientra fra le “Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore” quali previste dalla “Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui al Decreto 10 ottobre 2023 correlate a “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico
che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento
prolungato di posture incongrue ed impegno di forza”.” Ha analizzato gli atti dell' spiegando, a contrario, che “si deve considerare come i dati CP_1
di un DVR devono essere contestualizzati sia con riferimento alle
specifiche mansioni lavorative sia con riferimento al soggetto non
potendosi astrattamente esprimere un giudizio generico sulla sola scorta
di dati tecnici quali prospettati da un DVR: da verificare infatti il periodo di
riferimento, le mansioni considerate, la completezza del documento anche
4 sul piano formale con le opportune firme anche del responsabile del
RSPP, del medico competente, del datore di lavoro, etc.”, ritendo al riguardo come “Non sembra legittimo pertanto escludersi l'efficienza
causale di fattori di rischio solo in quanto inferiori alle soglie previste da
normative prevenzionali che sono misurate in relazione ad un astratto
lavoratore medio dovendo valutarsi, nel caso specifico, la variabilità della
risposta individuale alle sollecitazioni sulla colonna vertebrale”. Ha dunque spiegato che “la valutazione deve essere effettuata in concreto con riferimento alle condizioni fisiche del singolo lavoratore. L'identificazione o
meno dei presupposti per riconoscere la presunzione legale di origine
professionale non è pertanto unicamente correlata alla sussistenza di un
DVR indicativo della sussistenza di un rischio idoneo ma deve considerare
tutti gli elementi circostanziali disponibile che uno specifico caso
rappresenta.”. A tal fine ha richiamato “l'Istruzione Operativa del 7 giugno
2003 della Direzione Centrale Prestazioni Assicurative dell' che CP_1
recitava: “Si sottolinea, inoltre, che le informazioni concernenti il rischio
lavorativo devono essere acquisite non solo sulla base del Documento di
Valutazione del Rischio ma, in sede di istruttoria medico – legale, sulla base degli elementi forniti dall'assicurato in sede di anamnesi lavorativa
funzionale alla valutazione del nesso di causalità tra rischio e tecnopatie,
nonché sulla base di altri elementi forniti dal datore di lavoro”. Per tali motivi ha ritenuto che è “proprio tale chiave di lettura che porta alla
motivata convinzione che non possa essere escluso il nesso quantomeno
concausale fra una indubbia sollecitazione articolare degli arti e la
comparsa delle patologie ai cingolo scapolo-omerali”. Ed ha concluso “con criterio della “prevalenza scientifica” che le patologie alle spalle
5 documentate dal Sig. trovino un ruolo concausale nelle Parte_1
specifiche mansioni lavorative svolte a decorrere dal 1995 al 2020.
Per quanto attiene la relativa quantificazione del danno indennizzabile si
ritiene giustificato il riferimento alla nos. 227 prevista per “ Esiti di lesione
delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente
non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” con
previsione di IP fino al 4%. Considerata la bilateralità delle lesioni e
l'attuale moderato impegno della cinetica articolare si ritiene ammissibile un IP complessiva pari al 10%”.
Quanto alla seconda patologia, ha dapprima spiegato che “La definizione
di livello critico di esposizione non è legata alla sola intensità, ma dipende
anche dal tempo globale di esposizione e dai parametri di frequenza, rate
e durata dello stimolo. Per stimoli di durata di 200 msec il livello critico è
verosimilmente di 125 dB. Quando la durata e l'ampiezza di un rumore impulsivo o d'impatto diminuisce, il livello critico aumenta. Impulsi di molti
millisecondi hanno rivelato un livello critico compreso tra 135 e 155 dB. In
ogni caso, la perdita uditiva da iperstimolazione meccanica, come nel
trauma acustico, o per interferenza con i processi metabolici per eventi
meno traumatici ma altrettanto stressanti, origina da un danno
primitivamente localizzato alle CC.”. E poi che “L'approccio al danno
uditivo da esposizione cronica a rumore molto spesso non consente una
diagnosi certa bensì di forte probabilità, ciò a causa dell'assenza di segni
audiologici specifici ed esclusivi, fornendo piuttosto elementi che possono
essere considerati soltanto fortemente suggestivi. Il percorso diagnostico
necessita dunque della documentazione precisa del deficit uditivo e
contestualmente del rischio espositivo. Il rapporto di causalità necessita
invece della ricostruzione della storia lavorativa del paziente con
6 particolare riguardo all'esposizione al rumore.”. Alla luce di tutti i principi che sottendono all'esame di tale specifica patologia, ha ritenuto che “la
ipoacusia sofferta dal Sig. riassuma tutti i connotati per Parte_1
poter essere considerata etiologicamente ricollegabile alla esposizione
cronica a fonti di rumore.”. Quanto alla valutazione del danno ha ritenuto che “considerate le perdite acustiche quali evidenziate dai tracciati
audiometrici a disposizione, ricorrendo alla formula per la valutazione del
danno acustico bilaterale quale attualmente utilizzata in sede di
infortunistica sul lavoro (4 x orecchio migliore) + orecchio peggiore//5 x
0,5 , si configura un danno permanente valutabile nella misura del 6%
(sei percento)”.
Infine, ha concluso che “Complessivamente l'attuale quadro menomativo
giustifica a parere del sottoscritto il riconoscimento di una rendita
valutabile nella misura del 21% (ventuno percento) avendo quali parametri
di riferimento le Tabelle del danno biologico dell'assicurazione sociale
contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali allegate al D.M. 12
luglio2000.”.
Alla luce del puntuale accertamento svolto dal consulente, non vi sono ragioni per disattenderlo poiché è risultato frutto di completa indagine tecnica, adeguatamente motivato ed esente da vizi logici.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e l deve pertanto essere CP_1
condannato a versare al ricorrente la rendita ex art. 13 del D.Lgs n. 38 del
2000 per il danno biologico commisurato ad una menomazione complessiva di grado pari al 21%. Sulle somme dovute a tale titolo devono essere calcolati gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi previsti per le cause di previdenza in applicazione degli attuali parametri forensi e della riunione disposta in corso di causa.
Le spese della CTU, già separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata,
1) In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente è affetto da malattie professionali che hanno determinato una menomazione permanente complessiva nella misura del 21%;
2) Condanna, pertanto, il convenuto ad erogare al ricorrente CP_1
l'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 38 del 2000
commisurato ad una menomazione permanente complessiva nella percentuale del 21%, oltre agli interessi legali a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo;
3) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore CP_1
della parte ricorrente che liquida in complessivi € 3551,00 per compensi,
oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
Verona, 10 marzo 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
8
SEZIONE LAVORO
Causa n. 962 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 10/03/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Cicco per la parte convenuta l'avv. Chiavegato
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, alle ore 16,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 10/03/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nelle cause di lavoro riunite n. 962 / 2023 e n. 1000 / 2023 RCL promosse con ricorsi depositati il 15/06/2023 e il 21/06/2023
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CICCO DONATELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CICCO DONATELLA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR 6 37121 VERONA
presso il difensore avv. CHIAVEGATO DANIELA
Motivi della decisione
Con due distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 15.6.2023 e
21.6.2023 il ricorrente ha chiesto l'accertamento della eziologia professionale delle patologie da cui è affetto, tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori delle spalle con il primo e ipoacusia da trauma acustico
1 bilaterale con il secondo, nonché la riconducibilità delle stesse a malattie professionali, come già denunciate all' in data 18.9.2019. CP_1
Ha dedotto di aver svolto dapprima attività lavorativa fino al 27.04.1982
come operaio con mansioni di apprendista elettricista, assistente allo
Scavo, presso la società Unip 3 I poi dal 1985 al Controparte_2
1990 di aver lavorato con mansioni di operaio metalmeccanico,
manutentore macchine per calzature presso la società O.MA.CA. S.r.l.;
poi dal 1991 al 2007 di aver lavorato in proprio in qualità di artigiano occupandosi di carpenteria metallica e ferro battuto;
poi ancora dal
26.03.2007 al 12.10.2011 di aver lavorato presso la società Globofer S.r.l.
con mansioni di operaio metalmeccanico, carpenteria metallica in genere;
infine di aver lavorato dal 01.02.2012 al 04.11.2020 presso la società
“Vetrerie Riunite Spa” con mansioni di manutentore meccanico lavorazione a caldo del vetro presso il reparto produzione. Ha specificato che per la società Globofer S.r.l. svolgeva attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 – 19.00 con un'ora di pausa, ed il sabato dalle ore
07.00 – 12.00, occupandosi del taglio, della foratura, della saldatura, dell'assemblaggio di ringhiere, parapetti, scale e poggioli, descrivendo dettagliatamente le modalità di esecuzione del proprio lavoro. Quanto
invece al lavoro svolto per la “Vetrerie Riunite Spa”, ha dedotto che l'attività lavorativa si svolgeva con orario giornaliero dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 16.00, con un'ora di pausa pranzo. Tuttavia, in caso di sostituzione di colleghi turnisti per ferie, malattie, infortuni, permessi,
seguiva un differente orario di lavoro e cioè 06.00 – 14.00 mattina;
14.00 –
22.00 pomeriggio;
22.00 – 06.00 notte, con mezz'ora di pausa e con un giorno di riposo ogni due di lavoro. Svolgeva mansioni tipiche del settore metalmeccanico, procedendo alla riparazione con sostituzione delle parti
2 usurate o rotte delle varie componenti dei macchinari in dotazione, vale a dire motori, riduttori, ventilatori, rovesciatori, filtri aria, robot, ventose,
nastri/tappeti rotanti in gomma e in acciaio di varie dimensioni, bruciatori,
tubi vari per raffreddamento (di gas, ossigeno, acqua), fondelli, cilindri idraulici, ad aria, pannelli raffreddamento ad acqua. Anche in riferimento a tali lavorazioni ha descritto nel dettaglio le operazioni che aveva svolto,
nonché gli attrezzi e i macchinari utilizzati, ed ha descritto altresì
l'ambiente in cui aveva prestato lavoro. Ha specificato anche che dal mese di aprile 2019 era stato spostato al reparto composizione,
descrivendo le lavorazioni svolte e gli attrezzi utilizzati anche in tale reparto, nel quale l'orario giornaliero di lavoro si divideva in due turni, dal lunedì al venerdì oppure dal martedì al sabato dalle ore 06.00 – alle
15.00, oppure dalle ore 09.00 – alle 18.00, con una pausa a turno tra i colleghi di un'ora.
Ha ritenuto che le lavorazioni svolte e dettagliatamente descritte in ricorso abbiano determinato le patologie lamentate in questa sede ed ha chiesto pertanto dichiararsi il riconoscimento delle patologie professionale con conseguente menomazione psico-fisica nella misura pari al 13% quanto alla prima di esse descritta e pari al 6% per la seconda, con conseguente condanna dell' all'erogazione, a causa delle menomazioni CP_1
permanente dell'integrità psicofisica, dei singoli indennizzi previsti dall'art. 13 del D.Lgs n. 38 del 2000, tenendo conto anche del preesistente riconoscimento da parte dell'istituto dei postumi di un precedente infortunio subito.
L' si è costituito ed ha chiesto il rigetto delle domande di parte CP_1
ricorrente, ritenendo la non idoneità del rischio lavorativo a provocare le malattie denunciate.
3 Le cause, rubricate rispettivamente ai nn. 962/2023 e 1000/2023, sono state riunite ed è stata espletata l'istruttoria, mediante assunzione delle prove testimoniali dedotte dalle parti.
Le prove testimoniali assunte in giudizio, soprattutto quella dei testi
[...]
, e che Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
hanno confermato integralmente tutte le circostanze dedotte in entrambi i ricorsi relativamente al lavoro svolto, hanno dimostrato l'esposizione del ricorrente, nell'ambito della sua attività lavorativa, ad un rischio di patologie da sollecitazione articolare degli arti superiori e di patologie dovute al rumore ambientale.
Il CTU, in sede di elaborato peritale, analizzando tutti gli elementi a disposizione, documentali, testimoniali, anamnestici ed obiettivi, ha espresso il proprio parere per ogni singola patologia.
Quanto alla prima ha rilevato che il Sig. è affetto da sindrome Pt_1
della cuffia dei rotatori bilateralmente trattata chirurgicamente a sinistra.
Ha spiegato che “Trattasi di patologia che rientra fra le “Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore” quali previste dalla “Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui al Decreto 10 ottobre 2023 correlate a “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico
che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento
prolungato di posture incongrue ed impegno di forza”.” Ha analizzato gli atti dell' spiegando, a contrario, che “si deve considerare come i dati CP_1
di un DVR devono essere contestualizzati sia con riferimento alle
specifiche mansioni lavorative sia con riferimento al soggetto non
potendosi astrattamente esprimere un giudizio generico sulla sola scorta
di dati tecnici quali prospettati da un DVR: da verificare infatti il periodo di
riferimento, le mansioni considerate, la completezza del documento anche
4 sul piano formale con le opportune firme anche del responsabile del
RSPP, del medico competente, del datore di lavoro, etc.”, ritendo al riguardo come “Non sembra legittimo pertanto escludersi l'efficienza
causale di fattori di rischio solo in quanto inferiori alle soglie previste da
normative prevenzionali che sono misurate in relazione ad un astratto
lavoratore medio dovendo valutarsi, nel caso specifico, la variabilità della
risposta individuale alle sollecitazioni sulla colonna vertebrale”. Ha dunque spiegato che “la valutazione deve essere effettuata in concreto con riferimento alle condizioni fisiche del singolo lavoratore. L'identificazione o
meno dei presupposti per riconoscere la presunzione legale di origine
professionale non è pertanto unicamente correlata alla sussistenza di un
DVR indicativo della sussistenza di un rischio idoneo ma deve considerare
tutti gli elementi circostanziali disponibile che uno specifico caso
rappresenta.”. A tal fine ha richiamato “l'Istruzione Operativa del 7 giugno
2003 della Direzione Centrale Prestazioni Assicurative dell' che CP_1
recitava: “Si sottolinea, inoltre, che le informazioni concernenti il rischio
lavorativo devono essere acquisite non solo sulla base del Documento di
Valutazione del Rischio ma, in sede di istruttoria medico – legale, sulla base degli elementi forniti dall'assicurato in sede di anamnesi lavorativa
funzionale alla valutazione del nesso di causalità tra rischio e tecnopatie,
nonché sulla base di altri elementi forniti dal datore di lavoro”. Per tali motivi ha ritenuto che è “proprio tale chiave di lettura che porta alla
motivata convinzione che non possa essere escluso il nesso quantomeno
concausale fra una indubbia sollecitazione articolare degli arti e la
comparsa delle patologie ai cingolo scapolo-omerali”. Ed ha concluso “con criterio della “prevalenza scientifica” che le patologie alle spalle
5 documentate dal Sig. trovino un ruolo concausale nelle Parte_1
specifiche mansioni lavorative svolte a decorrere dal 1995 al 2020.
Per quanto attiene la relativa quantificazione del danno indennizzabile si
ritiene giustificato il riferimento alla nos. 227 prevista per “ Esiti di lesione
delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente
non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” con
previsione di IP fino al 4%. Considerata la bilateralità delle lesioni e
l'attuale moderato impegno della cinetica articolare si ritiene ammissibile un IP complessiva pari al 10%”.
Quanto alla seconda patologia, ha dapprima spiegato che “La definizione
di livello critico di esposizione non è legata alla sola intensità, ma dipende
anche dal tempo globale di esposizione e dai parametri di frequenza, rate
e durata dello stimolo. Per stimoli di durata di 200 msec il livello critico è
verosimilmente di 125 dB. Quando la durata e l'ampiezza di un rumore impulsivo o d'impatto diminuisce, il livello critico aumenta. Impulsi di molti
millisecondi hanno rivelato un livello critico compreso tra 135 e 155 dB. In
ogni caso, la perdita uditiva da iperstimolazione meccanica, come nel
trauma acustico, o per interferenza con i processi metabolici per eventi
meno traumatici ma altrettanto stressanti, origina da un danno
primitivamente localizzato alle CC.”. E poi che “L'approccio al danno
uditivo da esposizione cronica a rumore molto spesso non consente una
diagnosi certa bensì di forte probabilità, ciò a causa dell'assenza di segni
audiologici specifici ed esclusivi, fornendo piuttosto elementi che possono
essere considerati soltanto fortemente suggestivi. Il percorso diagnostico
necessita dunque della documentazione precisa del deficit uditivo e
contestualmente del rischio espositivo. Il rapporto di causalità necessita
invece della ricostruzione della storia lavorativa del paziente con
6 particolare riguardo all'esposizione al rumore.”. Alla luce di tutti i principi che sottendono all'esame di tale specifica patologia, ha ritenuto che “la
ipoacusia sofferta dal Sig. riassuma tutti i connotati per Parte_1
poter essere considerata etiologicamente ricollegabile alla esposizione
cronica a fonti di rumore.”. Quanto alla valutazione del danno ha ritenuto che “considerate le perdite acustiche quali evidenziate dai tracciati
audiometrici a disposizione, ricorrendo alla formula per la valutazione del
danno acustico bilaterale quale attualmente utilizzata in sede di
infortunistica sul lavoro (4 x orecchio migliore) + orecchio peggiore//5 x
0,5 , si configura un danno permanente valutabile nella misura del 6%
(sei percento)”.
Infine, ha concluso che “Complessivamente l'attuale quadro menomativo
giustifica a parere del sottoscritto il riconoscimento di una rendita
valutabile nella misura del 21% (ventuno percento) avendo quali parametri
di riferimento le Tabelle del danno biologico dell'assicurazione sociale
contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali allegate al D.M. 12
luglio2000.”.
Alla luce del puntuale accertamento svolto dal consulente, non vi sono ragioni per disattenderlo poiché è risultato frutto di completa indagine tecnica, adeguatamente motivato ed esente da vizi logici.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e l deve pertanto essere CP_1
condannato a versare al ricorrente la rendita ex art. 13 del D.Lgs n. 38 del
2000 per il danno biologico commisurato ad una menomazione complessiva di grado pari al 21%. Sulle somme dovute a tale titolo devono essere calcolati gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi previsti per le cause di previdenza in applicazione degli attuali parametri forensi e della riunione disposta in corso di causa.
Le spese della CTU, già separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata,
1) In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente è affetto da malattie professionali che hanno determinato una menomazione permanente complessiva nella misura del 21%;
2) Condanna, pertanto, il convenuto ad erogare al ricorrente CP_1
l'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 38 del 2000
commisurato ad una menomazione permanente complessiva nella percentuale del 21%, oltre agli interessi legali a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo;
3) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore CP_1
della parte ricorrente che liquida in complessivi € 3551,00 per compensi,
oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
Verona, 10 marzo 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
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