Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1675
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    L'atto impugnato è illegittimo in quanto non è stato preceduto dalla notifica degli atti sottostanti, e l'Agenzia delle Entrate non ha provato documentalmente la regolare notifica della cartella di pagamento.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione

    La pretesa di pagamento è estinta per intervenuta prescrizione decennale, maturata in data anteriore all'entrata in vigore della normativa di sospensione dei termini per emergenza Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1675
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1675
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo