CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1675/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9586/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320249010326183000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 585/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16/12/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, e contro l'Agenzia delle Entrate, avverso l'intimazione di pagamento n.
29320249010326183 notificata il 2/11/2024 di euro 4.405,17, relativa ad IRPEF anno 2006.
Eccepiva:
Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta prescrizione e decadenza. Precisava che l'omessa notifica degli atti presupposti, rende nullo ogni ulteriore atto ad essi successivo e certamente quello in questa sede opposto;
Nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione della pretesa, tenuto conto delle annualità in cui detti crediti si dichiarano essere sorti (2006) , in assenza ad oggi di valida notifica di atti interruttivi.
Rilevava che, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi come regolarmente provata la notifica della presupposta cartella n 29320130002366812000, in ogni caso, il diritto di credito in contestazione si è estinto per intervenuta prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione tra la data di notifica della predetta cartella che si dichiara risalire al 16.09.2013 e la data di notifica dell'intimazione opposta (02.11.2024);
nullità dell'atto impugnato per intervenuta decaduta dal potere di riscuoterne le somme, avendo avviato il tentativo di riscossione oltre i termini previsti a pena di decadenza disposti dalla normativa vigente.
Concludeva chiedendo: dichiarare nulla, illegittima, priva di effetti giuridici l'intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate- Riscossione n. 29320249010326183/000, ed in ogni caso dichiarare non dovute le somme ivi pretese per intervenuta prescrizione. Condannare i resistenti, anche in solido fra di loro, al pagamento delle spese processuali di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. Faceva riserva di ogni ulteriore diritto e azione anche in ragione delle avverse difese
Allegava:
1. Procura 2. Atto impugnato.
In data 20/01/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva e chiedeva in via preliminare la verifica della proposizione del ricorso di parte nei termini di legge L'Ufficio, per cui chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di verificare la tempestività del Ricorso in considerazione della notifica dell'atto, in quanto non avendo il Contribuente allegato copia della notifica dell'atto ricevuto, l'Ufficio non ha potuto verificare la tempestiva presentazione dello stesso.
In via preliminare rilevava la inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo in quanto l'Agente della Riscossione ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all' atto impugnato (come avrà cura di dimostrare essendo esso Parte di questo procedimento), mettendo il Contribuente a conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Quindi, il Contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusione, entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che il relativo credito deve essere considerato divenuto definitivo e, quindi, non più contestabile. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata 3 notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il Contribuente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato. Precisava che l'intimazione di pagamento, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per “vizi propri” e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. Ord. n. 3005/2020). Regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione di pagamento e definitività della stessa. Rilevava che, gli adempimenti relativi alla notifica della cartella di pagamento sono tutti di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione, per cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non può rispondere per eventuali irregolarità che non appartengono alla sua sfera di competenza, ma essendo stato chiamato in giudizio anche l'Agente della Riscossione, sarà cura dello stesso dimostrare la piena legittimità del Suo operato. In alternativa, l'Ufficio si riserva di depositare la notifica della cartella di pagamento, non appena verrà soddisfatta la richiesta istruttoria avanzata al competente Agente della
Riscossione. Rilevava, inoltre che, nessuna prescrizione si è verificata in quanto i crediti erariali, in contestazione si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Citava giurisprudenza di legittimità. Evidenziava, inoltre che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L.
n. 125/2020, D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021 “Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto
2021.
Concludeva chiedendo : in via preliminare: di dichiarare l'inammissibilità del Ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92. Nel merito: di rigettare il Ricorso proposto per l'infondatezza dei motivi in esso esposti e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in misura equitativa e comunque non inferiore ai minimi di legge, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza del 19/02/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
che la pretesa di pagamento ascende ad IRPEF anno 2006;
che il ricorso è stato depositato ritualmente e tempestivamente;
che l'atto impugnato è illegittimo stante che non è stato preceduto dalla notifica degli atti sottostanti, tanto
è vero che nulla è stato provato documentalmente, invero, l'Agenzia delle Entrate solo labialmente ha dedotto la regolare notifica della cartella di pagamento sottostante, ma senza nulla provare in modo concreto;
che l'atto impugnato è ulteriormente nullo, in quanto la pretesa di pagamento è estinta per intervenuta prescrizione decennale, in data 31/12/2016, posto che l'Agenzia delle Entrate non solo non è riuscita a provare la tempestiva notifica della cartella di pagamento, ma neanche eventuali atti propri suscettibili di interrompere il decorso dei termini pregiudizievoli alla riscossione;
che a nulla rileva la sospensione dei termini invocata dall'Agenzia delle Entrate, stante che, l'estinzione della pretesa impositiva è maturata in data 31/12/2016, ovvero ancor prima dell'entrata in vigore della normativa varata in occasione della pandemia covid 19. Per l'effetto, il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione in solido al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in euro 400,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato , con distrazione a favore del difensore. Così deciso in catania il 19/02/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9586/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320249010326183000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 585/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16/12/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, e contro l'Agenzia delle Entrate, avverso l'intimazione di pagamento n.
29320249010326183 notificata il 2/11/2024 di euro 4.405,17, relativa ad IRPEF anno 2006.
Eccepiva:
Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta prescrizione e decadenza. Precisava che l'omessa notifica degli atti presupposti, rende nullo ogni ulteriore atto ad essi successivo e certamente quello in questa sede opposto;
Nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione della pretesa, tenuto conto delle annualità in cui detti crediti si dichiarano essere sorti (2006) , in assenza ad oggi di valida notifica di atti interruttivi.
Rilevava che, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi come regolarmente provata la notifica della presupposta cartella n 29320130002366812000, in ogni caso, il diritto di credito in contestazione si è estinto per intervenuta prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione tra la data di notifica della predetta cartella che si dichiara risalire al 16.09.2013 e la data di notifica dell'intimazione opposta (02.11.2024);
nullità dell'atto impugnato per intervenuta decaduta dal potere di riscuoterne le somme, avendo avviato il tentativo di riscossione oltre i termini previsti a pena di decadenza disposti dalla normativa vigente.
Concludeva chiedendo: dichiarare nulla, illegittima, priva di effetti giuridici l'intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate- Riscossione n. 29320249010326183/000, ed in ogni caso dichiarare non dovute le somme ivi pretese per intervenuta prescrizione. Condannare i resistenti, anche in solido fra di loro, al pagamento delle spese processuali di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. Faceva riserva di ogni ulteriore diritto e azione anche in ragione delle avverse difese
Allegava:
1. Procura 2. Atto impugnato.
In data 20/01/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva e chiedeva in via preliminare la verifica della proposizione del ricorso di parte nei termini di legge L'Ufficio, per cui chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di verificare la tempestività del Ricorso in considerazione della notifica dell'atto, in quanto non avendo il Contribuente allegato copia della notifica dell'atto ricevuto, l'Ufficio non ha potuto verificare la tempestiva presentazione dello stesso.
In via preliminare rilevava la inammissibilità delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo in quanto l'Agente della Riscossione ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all' atto impugnato (come avrà cura di dimostrare essendo esso Parte di questo procedimento), mettendo il Contribuente a conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Quindi, il Contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusione, entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che il relativo credito deve essere considerato divenuto definitivo e, quindi, non più contestabile. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata 3 notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il Contribuente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato. Precisava che l'intimazione di pagamento, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per “vizi propri” e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. Ord. n. 3005/2020). Regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione di pagamento e definitività della stessa. Rilevava che, gli adempimenti relativi alla notifica della cartella di pagamento sono tutti di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione, per cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non può rispondere per eventuali irregolarità che non appartengono alla sua sfera di competenza, ma essendo stato chiamato in giudizio anche l'Agente della Riscossione, sarà cura dello stesso dimostrare la piena legittimità del Suo operato. In alternativa, l'Ufficio si riserva di depositare la notifica della cartella di pagamento, non appena verrà soddisfatta la richiesta istruttoria avanzata al competente Agente della
Riscossione. Rilevava, inoltre che, nessuna prescrizione si è verificata in quanto i crediti erariali, in contestazione si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Citava giurisprudenza di legittimità. Evidenziava, inoltre che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L.
n. 125/2020, D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021 “Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto
2021.
Concludeva chiedendo : in via preliminare: di dichiarare l'inammissibilità del Ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92. Nel merito: di rigettare il Ricorso proposto per l'infondatezza dei motivi in esso esposti e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in misura equitativa e comunque non inferiore ai minimi di legge, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza del 19/02/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
che la pretesa di pagamento ascende ad IRPEF anno 2006;
che il ricorso è stato depositato ritualmente e tempestivamente;
che l'atto impugnato è illegittimo stante che non è stato preceduto dalla notifica degli atti sottostanti, tanto
è vero che nulla è stato provato documentalmente, invero, l'Agenzia delle Entrate solo labialmente ha dedotto la regolare notifica della cartella di pagamento sottostante, ma senza nulla provare in modo concreto;
che l'atto impugnato è ulteriormente nullo, in quanto la pretesa di pagamento è estinta per intervenuta prescrizione decennale, in data 31/12/2016, posto che l'Agenzia delle Entrate non solo non è riuscita a provare la tempestiva notifica della cartella di pagamento, ma neanche eventuali atti propri suscettibili di interrompere il decorso dei termini pregiudizievoli alla riscossione;
che a nulla rileva la sospensione dei termini invocata dall'Agenzia delle Entrate, stante che, l'estinzione della pretesa impositiva è maturata in data 31/12/2016, ovvero ancor prima dell'entrata in vigore della normativa varata in occasione della pandemia covid 19. Per l'effetto, il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione in solido al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in euro 400,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato , con distrazione a favore del difensore. Così deciso in catania il 19/02/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES