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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8578 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, IN DI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 37561 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2024 e vertente
TRA
(già , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Via Carlo Poma n. 4 presso lo Studio dell'Avv. Pt_1
NT Conte, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
attrice
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Enrico Maggiore in virtù di procura generale alle liti, domicilia negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in via del Tempio di Giove, n. 21 Pt_1 convenuta
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 3 ottobre 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ora Parte_2
ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
chiedendo che venisse dichiarata la nullità-illegittimità e, per l'effetto, la non debenza dell'importo di € 5.723,49 di cui all' atto di intimazione al pagamento notificato il 31 marzo 2021, relativo alla partita Roma-Udinese del 14 febbraio 2021
e adottato (ai sensi dell'art. 1, comma 792, Legge 27.12.2019, n. 160) in applicazione dell'art. 22, comma 3-bis del d.l. n.50/2017 (conv. In l. n. 96/2017) del Regolamento
Comunale delle prestazioni di servizi resi dal corpo di Polizia Locale di
[...]
a carico di terzi per lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato CP_1
(approvato con deliberazione della Giunta Capitolina del 12 luglio 2019, n. 136)
In subordine, chiedeva che fosse rimessa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 comma 3 bis D.L. 24 aprile 2017 n. 50, (come convertito dalla l. 21 giugno
2017 n. 96) alla Corte Costituzionale. In via ulteriormente subordinata, che fosse annullato l'atto opposto, perché privo dei presupposti legittimanti o, comunque, sfornito di prova adeguata in ordine agli importi pretesi;
infine, in ulteriore subordine,
chiedeva la riduzione a somme ritenute maggiormente di giustizia. A sostegno della propria domanda, eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 comma 3 bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito dalla L. 21 giugno
2017 n. 96 il difetto di istruttoria;
l'inosservanza del D.M. 8 agosto 2007 e s.m.i.;
l'eccesso di potere per assenza di prova ed illogicità manifesta.
Deduceva l'attore che l'evento non era espressione di attività e iniziativa di carattere privato, espletata a fini di lucro e che non era stata presentata da CP_2
alcuna domanda per usufruire dei servizi della polizia locale di
[...] [...]
, come previsto dall'art. 6 del citato regolamento;
che non vi era alcuna CP_1
incidenza diretta dell'incontro di calcio sulla sicurezza e fluidità della circolazione stradale, tanto più nel caso di specie dove l'incontro era avvenuto a porte chiuse, in virtù delle note disposizioni emergenziali;
che in ogni caso la vigilanza sul traffico veicolare non era un “servizio” reso dalla Polizia locale, ma l'espressione dell'esercizio di una “funzione” (tanto che si trattava di un'attività non appaltabile a terzi in concessione), rispetto alla quale non poteva configurarsi un dovere di corrispondere somme da parte “dell'utenza”.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto della domanda CP_1
evidenziando che i servizi prestati dalla polizia municipale erano stati necessari, anche se non richiesti, per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione stradale;
che lo stesso regolamento prevedeva (all'art.6) l'obbligo di intervento, anche in mancanza di istanza da parte del privato che in ogni caso doveva tenere indenne l'Ente dalle spese sostenute.
Nel merito la peculiarità della fattispecie ed il numero delle questioni sollevate, consente di fare applicazione del principio del criterio della c.d. ragione più liquida. Deve pertanto ritenersi che, essendosi la partita, di cui all'intimazione opposta, svolta “a porte chiuse”, non ricorrano le condizioni di “afflussi superiori a n. 200”; né
l'utilizzo di parcheggi in aree limitrofe
Il citato Regolamento, all'art. 4, (Condizioni oggettive), prevede che “I servizi di
Polizia Locale, limitatamente alla sicurezza e alla fluidità della circolazione, sono resi al verificarsi di almeno due delle seguenti condizioni:
a) previsione di afflussi superiore a n. 200 con l'interessamento di aree limitrofe in cui
sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti dalla manifestazione sia in maniera diretta che indiretta;
b) utilizzo di aree limitrofe al fine di assicurare il parcheggio di autovetture
c) necessità di individuare dei corridoi da controllare per garantire il passaggio di
mezzi di soccorso.
2. Ulteriori valutazioni circa la presenza di personale di Polizia Locale, per gli eventi
di cui al presente regolamento, sono rimesse al competente Comando di Polizia
Locale”.
Alla luce delle predette argomentazioni, non ha indicato le ragioni CP_1
che avrebbero reso necessaria la presenza del personale di Polizia Locale “a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione”.
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere accolta, e l'intimazione di pagamento opposta deve essere annullata;
mentre devono ritenersi assorbite tutte le altre eccezioni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, annulla l'atto di intimazione opposto e dichiara non dovuto l'importo intimato;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte CP_1
attrice, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese versate per il contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 9 giugno 2025
Il Giudice
IN DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, IN DI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 37561 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2024 e vertente
TRA
(già , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Via Carlo Poma n. 4 presso lo Studio dell'Avv. Pt_1
NT Conte, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
attrice
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Enrico Maggiore in virtù di procura generale alle liti, domicilia negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in via del Tempio di Giove, n. 21 Pt_1 convenuta
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 3 ottobre 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ora Parte_2
ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
chiedendo che venisse dichiarata la nullità-illegittimità e, per l'effetto, la non debenza dell'importo di € 5.723,49 di cui all' atto di intimazione al pagamento notificato il 31 marzo 2021, relativo alla partita Roma-Udinese del 14 febbraio 2021
e adottato (ai sensi dell'art. 1, comma 792, Legge 27.12.2019, n. 160) in applicazione dell'art. 22, comma 3-bis del d.l. n.50/2017 (conv. In l. n. 96/2017) del Regolamento
Comunale delle prestazioni di servizi resi dal corpo di Polizia Locale di
[...]
a carico di terzi per lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato CP_1
(approvato con deliberazione della Giunta Capitolina del 12 luglio 2019, n. 136)
In subordine, chiedeva che fosse rimessa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 comma 3 bis D.L. 24 aprile 2017 n. 50, (come convertito dalla l. 21 giugno
2017 n. 96) alla Corte Costituzionale. In via ulteriormente subordinata, che fosse annullato l'atto opposto, perché privo dei presupposti legittimanti o, comunque, sfornito di prova adeguata in ordine agli importi pretesi;
infine, in ulteriore subordine,
chiedeva la riduzione a somme ritenute maggiormente di giustizia. A sostegno della propria domanda, eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 comma 3 bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito dalla L. 21 giugno
2017 n. 96 il difetto di istruttoria;
l'inosservanza del D.M. 8 agosto 2007 e s.m.i.;
l'eccesso di potere per assenza di prova ed illogicità manifesta.
Deduceva l'attore che l'evento non era espressione di attività e iniziativa di carattere privato, espletata a fini di lucro e che non era stata presentata da CP_2
alcuna domanda per usufruire dei servizi della polizia locale di
[...] [...]
, come previsto dall'art. 6 del citato regolamento;
che non vi era alcuna CP_1
incidenza diretta dell'incontro di calcio sulla sicurezza e fluidità della circolazione stradale, tanto più nel caso di specie dove l'incontro era avvenuto a porte chiuse, in virtù delle note disposizioni emergenziali;
che in ogni caso la vigilanza sul traffico veicolare non era un “servizio” reso dalla Polizia locale, ma l'espressione dell'esercizio di una “funzione” (tanto che si trattava di un'attività non appaltabile a terzi in concessione), rispetto alla quale non poteva configurarsi un dovere di corrispondere somme da parte “dell'utenza”.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto della domanda CP_1
evidenziando che i servizi prestati dalla polizia municipale erano stati necessari, anche se non richiesti, per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione stradale;
che lo stesso regolamento prevedeva (all'art.6) l'obbligo di intervento, anche in mancanza di istanza da parte del privato che in ogni caso doveva tenere indenne l'Ente dalle spese sostenute.
Nel merito la peculiarità della fattispecie ed il numero delle questioni sollevate, consente di fare applicazione del principio del criterio della c.d. ragione più liquida. Deve pertanto ritenersi che, essendosi la partita, di cui all'intimazione opposta, svolta “a porte chiuse”, non ricorrano le condizioni di “afflussi superiori a n. 200”; né
l'utilizzo di parcheggi in aree limitrofe
Il citato Regolamento, all'art. 4, (Condizioni oggettive), prevede che “I servizi di
Polizia Locale, limitatamente alla sicurezza e alla fluidità della circolazione, sono resi al verificarsi di almeno due delle seguenti condizioni:
a) previsione di afflussi superiore a n. 200 con l'interessamento di aree limitrofe in cui
sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti dalla manifestazione sia in maniera diretta che indiretta;
b) utilizzo di aree limitrofe al fine di assicurare il parcheggio di autovetture
c) necessità di individuare dei corridoi da controllare per garantire il passaggio di
mezzi di soccorso.
2. Ulteriori valutazioni circa la presenza di personale di Polizia Locale, per gli eventi
di cui al presente regolamento, sono rimesse al competente Comando di Polizia
Locale”.
Alla luce delle predette argomentazioni, non ha indicato le ragioni CP_1
che avrebbero reso necessaria la presenza del personale di Polizia Locale “a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione”.
Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere accolta, e l'intimazione di pagamento opposta deve essere annullata;
mentre devono ritenersi assorbite tutte le altre eccezioni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, annulla l'atto di intimazione opposto e dichiara non dovuto l'importo intimato;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte CP_1
attrice, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese versate per il contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 9 giugno 2025
Il Giudice
IN DI