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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE
- Consigliere dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito dell'udienza dell'11.3.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1583/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3383/2023, vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 69, e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Del Vecchio e Silvia Altea
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Stanchi, Annamaria Pedroni e Matteo
HIne ed elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora n. 1;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
'Con ricorso depositato in data 7.10.2020 premesso di essere Parte_1 dipendente de CP_2 esponeva che sin dall'inizio del rapporto di lavoro aveva reso le proprie prestazioni lavorative giornalistiche per la quotidiana realizzazione dei contenuti informativi relativi al telegiornale ed ai programmi di approfondimento collegati alla testata. In particolare, dal settembre 2015 al giugno 2019 era stata assegnata al programma di approfondimento giornalistico Per_1 ; che essa ricorrente era responsabile della realizzazione di una o due puntate settimanali ed aveva svolto le mansioni che specificamente elencava;
che, a partire dal settembre 2015, nel corso delle interruzioni stagionali, era stata assegnata all'ufficio centrale del TG La 7 ed aveva quotidianamente realizzato i sommari e i titoli per le varie edizioni del telegiornale ed era inserita nei turni a copertura della c.d. "line". Sosteneva, quindi, che dal settembre 2015 aveva sempre svolto mansioni giornalistiche riconducibili alla superiore categoria contrattuale di caposervizio, richiamando la declaratoria del Pt 2 ; che aveva diritto a vedersi attribuire il superiore inquadramento ed al risarcimento del danno patito, da determinarsi in base alle differenze retributive che le sarebbero spettate in caso di inquadramento nella superiore qualifica.
Concludeva chiedendo di: "a) accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili alla qualifica di capo servizio a partire dal 1° settembre
2015 nonché il diritto ad essere definitivamente inquadrata nella superiore categoria di giornalista capo servizio a decorrere dalla predetta data del 1° settembre 2015, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b) per l'effetto, ordinare alla CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di assegnare alla parte ricorrente le mansioni e l'inquadramento di giornalista capo servizio, ai sensi degli artt. 1 e 11 del CNLG e della contrattazione integrativa aziendale con specifico obbligo per la parte convenuta, di riconoscere alla ricorrente il relativo trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale (CNLG) ed aziendale di diritto comune;
c) condannare
La 7 S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dott.ssa Parte_1 ella complessiva somma di € 49.347,76, anche ai sensi degli artt. 2099 cod. civ. e 36 della Costituzione, oltre le somme successivamente maturate o al pagamento della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, liquidata, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c.". Si costituiva
CP_2 contestando quanto sostenuto dalla controparte. In particolare, affermava la che i capiprogetto del programma Per_1 erano i responsabili del programma e titolari di ogni potere decisionale in merito alla realizzazione delle puntate;
che le attività di autore potevano essere svolte sia da giornalisti che da non giornalisti;
che l'autore doveva garantire il rispetto e la tenuta della linea editoriale decisa dal Capoprogetto e dalla conduttrice del programma;
che al programma Per_1 avevano partecipato anche altri autori, non iscritti all'Albo del Giornalisti. Contestava le pretese della controparte nell'an e nel quantum e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rilevato che la "declaratoria contrattuale definisce caposervizio il redattore al quale sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale" e che "la tesi della parte ricorrente sembra essere quella di ritenere quale servizio redazionale il gruppo composto da tre persone di cui essa era la coordinatrice", riteneva "provato che i diversi gruppi si occupassero di tutte le notizie, indifferentemente, di attualità e di politica
(cfr. deposizioni dei testi S_ ed GH), così come può ritenersi provato che il fosse al vertice del gruppo redazionale. Deve, quindi, affermarsi, che non è stato S_ provato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di un'attività riconducibile alla qualifica di caposervizio, posto che risulta che la stessa abbia svolto i propri compiti sotto la direzione del capoprogetto. E', infatti, emerso che la realizzazione delle puntate era frutto di un lavoro collettivo, svolto dall'autore, dai redattori e dal capoprogetto". Respingeva, pertanto, il ricorso.
Avverso la decisione suddetta, con ricorso depositato il 28.6.2023, ha proposto
Parte_1 censurando la stessa per:gravame '
"1. Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ricondotto le mansioni svolte dalla lavoratrice alla qualifica di giornalista capo servizio: omesso esame del complessivo quadro probatorio, violazione dell'onere della prova ed errata interpretazione della norma contrattuale di riferimento (violazione e/o falsa applicazione artt. 11, lett. d), 22 del Pt_2, art. 2103 cod. civ., artt. 115, 116 cod. proc. civ.; violazione del principio sull'onere della prova ex art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 416 cod. proc. civ)." (sostiene l'appellante che
"Tutta la documentazione prodotta infatti è indubbiamente decisiva e dimostra che l'odierna appellante dirigeva e controllava uno specifico servizio redazionale che consisteva nella preparazione delle puntate del programma assegnate e nella direzione e coordinamento di almeno due redattori.").
"2. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la riconducibilità delle mansioni svolte dalla lavoratrice alla qualifica di giornalista capo servizio in ragione della sottoposizione alla direzione e controllo dei superiori gerarchici e per il fatto che il prodotto editoriale è un "lavoro collettivo" (violazione e/o falsa applicazione artt. 11 CNLG, artt. 2097, 2697 cod. civ., 132, n. 4, cod. proc. civ.)"
(deduce l'appellante: "Anche alla luce delle dichiarazioni dei testimoni escussi è stato ulteriormente chiarito che alla parte appellante sin dal 2015, nell'ambito del programma quotidiano Per_1 ", è stata sempre attribuita in maniera "
continuativa la responsabilità di uno specifico e determinato servizio redazionale con il compito di coordinare, dirigere e rivedere il lavoro di almeno due redattori
(tre testimoni su quattro hanno finanche riferito "due o tre redattori") e di tutti gli altri collaboratori (anche giornalisti videomaker) che lavoravano per il programma. Il teste S_ ha anche riferito che nelle pause tra un'edizione e l'altra del programma la ricorrente era assegnata al l'Ufficio centrale del TG (ma ciò, come sopra evidenziato, non è nemmeno in contestazione così come non è in contestazione che fosse inserita nei turni e nelle responsabilità di line) ...
Contrariamente a quanto immotivatamente ritenuto dal primo giudice, è risultato accertato che l'odierna appellante abbia avuto la responsabilità a carattere continuativo e nei termini dedotti, del programma giornalistico indicato
(servizio redazionale); che abbia diretto, coordinato, gestito e rivisto il lavoro di Con almeno due o tre redattori di oltre ad un notevole numero di ulteriori giornalisti e collaboratori (anche videomaker) Il Tribunale pur avendo a disposizione ben quattro testimonianze che hanno pienamente confermato i fatti di cui al ricorso, le ha immotivatamente ignorate (perché il mero richiamo alle deposizioni dei testi GH e S_ , senza alcuna contestualizzazione, equivale a non aver analizzato in alcun modo la prova orale)");
"3. Sulla necessità di riformare la sentenza anche nella parte in cui ha condannato alle spese la lavoratrice Il Giudice ha quindi condannato
...
l'odierna appellante al pagamento di € 4.500,00 in modo illegittimo e, peraltro, senza nemmeno motivare alcunché in ordine alla misura della condanna economica". Si è costituita la CP_2 la quale resiste al gravame, che sostiene sia infondato in fatto e in diritto.
L'appello è infondato.
Invero, già il Tribunale con la gravata sentenza aveva richiamato la declaratoria contrattuale secondo cui "l'art. 11 lett. D) Pt_2 considera caposervizio "il redattore al quale sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato caposervizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all'art. 36".
Al riguardo, i testi escussi nel giudizio di primo grado hanno riferito quanto segue CP Testimone_2 all'epoca dei fatti vice direttore de ha riferito che l'appellante era responsabile e coordinatrice di un gruppo di lavoro in quanto con maggiore esperienza quale redattrice e partecipava alle dirette preparate Al's dicene all 75.11 rasement
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L.C.S. La teste Testimone_3 , dipendente che ha lavorato con la odierna appellante dal 2015 al 2018, ha confermato che la stessa era autrice giornalista e che “...insieme agli autori ed al capo progetto i temi delle puntate, concordavamo i servizi da mandare in onda e gli ospiti...". La teste, poi, detto: "A noi autori era affidato un compito di coordinamento e di gestione dei redattori nella puntata. Davamo direttive... Noi autori avevamo una gestione organizzativa some zase ST "sone робоп пале 225
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Masto Or redattori".
del gruppo e potevamo assegnare compiti ai La teste Testimone 4 , che nel periodo per cui è causa ha lavorato per il programma Per_1 " in qualità di autrice giornalista (settembre 2016 - giugno 2018) ha "
specificato che gli autori (e pertanto l'appellante) lavoravano all'ideazione delle puntate
(una o due puntate a settimana), individuando gli argomenti, realizzando le scalette ed individuando i servizi;
- gli autori coordinavano una squadra composta da due redattori e che gli autori, prima della messa in onda del programma, dovevano controllare tutto il lavoro svolto;
- la responsabilità della puntata era totalmente in capo agli autori e la mattina, prima della messa in onda, la scaletta elaborata veniva mostrata a S_ - della parte amministrativa di tutti dipendenti si occupava S_
Il teste "Testimone_5 che ha lavorato per " Per_1 a partire dal 2015 ha detto di essere redattore, riferendo di aver lavorato nel gruppo con la ricorrente e che erano gli autori a coordinare il gruppo di due o tre redattori. Ha precisato, inoltre, che i servizi potevano essere realizzati dai redattori o dai videomaker;
che ogni mattina c'era una riunione di redazione tra la conduttrice Parte_3 S_ e l'autore della puntata i '
quali decidevano gli argomenti da trattare, così come la scaletta, Invero, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado sembra emergere con chiarezza che l'odierna appellante provvedesse al coordinamento di un gruppo di lavoro di cui facevano parte due o tre redattori e, sebbene sottoposta gerarchicamente al capoprogetto, fosse responsabile della puntata del programma a turno assegnata.
Tuttavia, ciò che non emerge con chiarezza è la responsabilità di un determinato servizio redazionale, dovendosi ritenere per tale la totalità del programma in quanto tale e non la responsabilità della singola puntata Vi era una struttura organica e complessa e sebbene emerga un'attività di coordinamento svolta dall'appellante non risulta che per servizio possa intendersi il programma nella sua interezza soggetto come tale alla gestione di altro soggetto sez. L, Sentenza n. 3452 del 2005(cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 21212 del 02/11/2005).
Ne consegue il rigetto dell'appello
In considerazione della soccombenza, le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi
€ 3.473.00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 11.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
- Presidente dr. Alberto CELESTE
- Consigliere dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito dell'udienza dell'11.3.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1583/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3383/2023, vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 69, e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Del Vecchio e Silvia Altea
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Stanchi, Annamaria Pedroni e Matteo
HIne ed elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora n. 1;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
'Con ricorso depositato in data 7.10.2020 premesso di essere Parte_1 dipendente de CP_2 esponeva che sin dall'inizio del rapporto di lavoro aveva reso le proprie prestazioni lavorative giornalistiche per la quotidiana realizzazione dei contenuti informativi relativi al telegiornale ed ai programmi di approfondimento collegati alla testata. In particolare, dal settembre 2015 al giugno 2019 era stata assegnata al programma di approfondimento giornalistico Per_1 ; che essa ricorrente era responsabile della realizzazione di una o due puntate settimanali ed aveva svolto le mansioni che specificamente elencava;
che, a partire dal settembre 2015, nel corso delle interruzioni stagionali, era stata assegnata all'ufficio centrale del TG La 7 ed aveva quotidianamente realizzato i sommari e i titoli per le varie edizioni del telegiornale ed era inserita nei turni a copertura della c.d. "line". Sosteneva, quindi, che dal settembre 2015 aveva sempre svolto mansioni giornalistiche riconducibili alla superiore categoria contrattuale di caposervizio, richiamando la declaratoria del Pt 2 ; che aveva diritto a vedersi attribuire il superiore inquadramento ed al risarcimento del danno patito, da determinarsi in base alle differenze retributive che le sarebbero spettate in caso di inquadramento nella superiore qualifica.
Concludeva chiedendo di: "a) accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili alla qualifica di capo servizio a partire dal 1° settembre
2015 nonché il diritto ad essere definitivamente inquadrata nella superiore categoria di giornalista capo servizio a decorrere dalla predetta data del 1° settembre 2015, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b) per l'effetto, ordinare alla CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di assegnare alla parte ricorrente le mansioni e l'inquadramento di giornalista capo servizio, ai sensi degli artt. 1 e 11 del CNLG e della contrattazione integrativa aziendale con specifico obbligo per la parte convenuta, di riconoscere alla ricorrente il relativo trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale (CNLG) ed aziendale di diritto comune;
c) condannare
La 7 S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dott.ssa Parte_1 ella complessiva somma di € 49.347,76, anche ai sensi degli artt. 2099 cod. civ. e 36 della Costituzione, oltre le somme successivamente maturate o al pagamento della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, liquidata, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c.". Si costituiva
CP_2 contestando quanto sostenuto dalla controparte. In particolare, affermava la che i capiprogetto del programma Per_1 erano i responsabili del programma e titolari di ogni potere decisionale in merito alla realizzazione delle puntate;
che le attività di autore potevano essere svolte sia da giornalisti che da non giornalisti;
che l'autore doveva garantire il rispetto e la tenuta della linea editoriale decisa dal Capoprogetto e dalla conduttrice del programma;
che al programma Per_1 avevano partecipato anche altri autori, non iscritti all'Albo del Giornalisti. Contestava le pretese della controparte nell'an e nel quantum e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rilevato che la "declaratoria contrattuale definisce caposervizio il redattore al quale sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale" e che "la tesi della parte ricorrente sembra essere quella di ritenere quale servizio redazionale il gruppo composto da tre persone di cui essa era la coordinatrice", riteneva "provato che i diversi gruppi si occupassero di tutte le notizie, indifferentemente, di attualità e di politica
(cfr. deposizioni dei testi S_ ed GH), così come può ritenersi provato che il fosse al vertice del gruppo redazionale. Deve, quindi, affermarsi, che non è stato S_ provato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di un'attività riconducibile alla qualifica di caposervizio, posto che risulta che la stessa abbia svolto i propri compiti sotto la direzione del capoprogetto. E', infatti, emerso che la realizzazione delle puntate era frutto di un lavoro collettivo, svolto dall'autore, dai redattori e dal capoprogetto". Respingeva, pertanto, il ricorso.
Avverso la decisione suddetta, con ricorso depositato il 28.6.2023, ha proposto
Parte_1 censurando la stessa per:gravame '
"1. Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ricondotto le mansioni svolte dalla lavoratrice alla qualifica di giornalista capo servizio: omesso esame del complessivo quadro probatorio, violazione dell'onere della prova ed errata interpretazione della norma contrattuale di riferimento (violazione e/o falsa applicazione artt. 11, lett. d), 22 del Pt_2, art. 2103 cod. civ., artt. 115, 116 cod. proc. civ.; violazione del principio sull'onere della prova ex art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 416 cod. proc. civ)." (sostiene l'appellante che
"Tutta la documentazione prodotta infatti è indubbiamente decisiva e dimostra che l'odierna appellante dirigeva e controllava uno specifico servizio redazionale che consisteva nella preparazione delle puntate del programma assegnate e nella direzione e coordinamento di almeno due redattori.").
"2. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la riconducibilità delle mansioni svolte dalla lavoratrice alla qualifica di giornalista capo servizio in ragione della sottoposizione alla direzione e controllo dei superiori gerarchici e per il fatto che il prodotto editoriale è un "lavoro collettivo" (violazione e/o falsa applicazione artt. 11 CNLG, artt. 2097, 2697 cod. civ., 132, n. 4, cod. proc. civ.)"
(deduce l'appellante: "Anche alla luce delle dichiarazioni dei testimoni escussi è stato ulteriormente chiarito che alla parte appellante sin dal 2015, nell'ambito del programma quotidiano Per_1 ", è stata sempre attribuita in maniera "
continuativa la responsabilità di uno specifico e determinato servizio redazionale con il compito di coordinare, dirigere e rivedere il lavoro di almeno due redattori
(tre testimoni su quattro hanno finanche riferito "due o tre redattori") e di tutti gli altri collaboratori (anche giornalisti videomaker) che lavoravano per il programma. Il teste S_ ha anche riferito che nelle pause tra un'edizione e l'altra del programma la ricorrente era assegnata al l'Ufficio centrale del TG (ma ciò, come sopra evidenziato, non è nemmeno in contestazione così come non è in contestazione che fosse inserita nei turni e nelle responsabilità di line) ...
Contrariamente a quanto immotivatamente ritenuto dal primo giudice, è risultato accertato che l'odierna appellante abbia avuto la responsabilità a carattere continuativo e nei termini dedotti, del programma giornalistico indicato
(servizio redazionale); che abbia diretto, coordinato, gestito e rivisto il lavoro di Con almeno due o tre redattori di oltre ad un notevole numero di ulteriori giornalisti e collaboratori (anche videomaker) Il Tribunale pur avendo a disposizione ben quattro testimonianze che hanno pienamente confermato i fatti di cui al ricorso, le ha immotivatamente ignorate (perché il mero richiamo alle deposizioni dei testi GH e S_ , senza alcuna contestualizzazione, equivale a non aver analizzato in alcun modo la prova orale)");
"3. Sulla necessità di riformare la sentenza anche nella parte in cui ha condannato alle spese la lavoratrice Il Giudice ha quindi condannato
...
l'odierna appellante al pagamento di € 4.500,00 in modo illegittimo e, peraltro, senza nemmeno motivare alcunché in ordine alla misura della condanna economica". Si è costituita la CP_2 la quale resiste al gravame, che sostiene sia infondato in fatto e in diritto.
L'appello è infondato.
Invero, già il Tribunale con la gravata sentenza aveva richiamato la declaratoria contrattuale secondo cui "l'art. 11 lett. D) Pt_2 considera caposervizio "il redattore al quale sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato caposervizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all'art. 36".
Al riguardo, i testi escussi nel giudizio di primo grado hanno riferito quanto segue CP Testimone_2 all'epoca dei fatti vice direttore de ha riferito che l'appellante era responsabile e coordinatrice di un gruppo di lavoro in quanto con maggiore esperienza quale redattrice e partecipava alle dirette preparate Al's dicene all 75.11 rasement
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L.C.S. La teste Testimone_3 , dipendente che ha lavorato con la odierna appellante dal 2015 al 2018, ha confermato che la stessa era autrice giornalista e che “...insieme agli autori ed al capo progetto i temi delle puntate, concordavamo i servizi da mandare in onda e gli ospiti...". La teste, poi, detto: "A noi autori era affidato un compito di coordinamento e di gestione dei redattori nella puntata. Davamo direttive... Noi autori avevamo una gestione organizzativa some zase ST "sone робоп пале 225
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del gruppo e potevamo assegnare compiti ai La teste Testimone 4 , che nel periodo per cui è causa ha lavorato per il programma Per_1 " in qualità di autrice giornalista (settembre 2016 - giugno 2018) ha "
specificato che gli autori (e pertanto l'appellante) lavoravano all'ideazione delle puntate
(una o due puntate a settimana), individuando gli argomenti, realizzando le scalette ed individuando i servizi;
- gli autori coordinavano una squadra composta da due redattori e che gli autori, prima della messa in onda del programma, dovevano controllare tutto il lavoro svolto;
- la responsabilità della puntata era totalmente in capo agli autori e la mattina, prima della messa in onda, la scaletta elaborata veniva mostrata a S_ - della parte amministrativa di tutti dipendenti si occupava S_
Il teste "Testimone_5 che ha lavorato per " Per_1 a partire dal 2015 ha detto di essere redattore, riferendo di aver lavorato nel gruppo con la ricorrente e che erano gli autori a coordinare il gruppo di due o tre redattori. Ha precisato, inoltre, che i servizi potevano essere realizzati dai redattori o dai videomaker;
che ogni mattina c'era una riunione di redazione tra la conduttrice Parte_3 S_ e l'autore della puntata i '
quali decidevano gli argomenti da trattare, così come la scaletta, Invero, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado sembra emergere con chiarezza che l'odierna appellante provvedesse al coordinamento di un gruppo di lavoro di cui facevano parte due o tre redattori e, sebbene sottoposta gerarchicamente al capoprogetto, fosse responsabile della puntata del programma a turno assegnata.
Tuttavia, ciò che non emerge con chiarezza è la responsabilità di un determinato servizio redazionale, dovendosi ritenere per tale la totalità del programma in quanto tale e non la responsabilità della singola puntata Vi era una struttura organica e complessa e sebbene emerga un'attività di coordinamento svolta dall'appellante non risulta che per servizio possa intendersi il programma nella sua interezza soggetto come tale alla gestione di altro soggetto sez. L, Sentenza n. 3452 del 2005(cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 21212 del 02/11/2005).
Ne consegue il rigetto dell'appello
In considerazione della soccombenza, le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi
€ 3.473.00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 11.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste