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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/10/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ON RB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2420/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORRI JESSICA
PARTE ATTRICE contro
(cf. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. GAZZOLA ELENA P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE: autorizzare il prosieguo della procedura di mediazione affinché sia validamente ed effettivamente esperita, con incontri in presenza.
IN VIA PRELIMINARE: rigettarsi qualsivoglia richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e per tutti i motivi descritti in narrativa al presente atto.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi suesposti, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, privo di giuridico effetto, e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 705/2024, R.G. n. 1536/2024, emesso dal Tribunale di Pavia in data 22-23.04.2024, perché infondato, ingiusto ed pagina 1 di 6 illegittimo, dichiarando nulla essere dovuto dall'attore all'opposta per la causale de qua in quanto la pretesa azionata in via monitoria è infondata in fatto e diritto.
IN VIA DI SUBORDINE: ridursi per quanto di ragione la pretesa dell'ingiungente nei soli limiti di quanto sarà provato.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza con ciò ammettere alcuna inversione dell'onere probatorio gravante per intero sulla convenuta, ammettersi prova per testi sulle circostanze
(omissis)
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia adito, respinta ogni avversa deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare: In via preliminare
- dichiarare tardiva, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'opposizione spiegata, con conseguente passaggio in giudicato del decreto opposto;
Nel merito:
- respingere l'opposizione spiegata, e parimenti respingere la domanda riconvenzionale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, per l'effetto
- confermare il decreto ingiuntivo n. 705/2024 opposto, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto di € 12.957,27, interessi come da domanda, oltre spese di ingiunzione già liquidate.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria:
Si riportano di seguito le istanze istruttorie avanzate nella memoria ex art. 171, ter n.
2, con richiesta di loro ammissione: .(omissis)
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, premesso di aver locato, con contratto in Controparte_1 data primo aprile 2005, a l'appartamento sito in Voghera (PV), Parte_1 via Gioacchino Belli n. 7, ad uso abitativo;
che a fronte di intervenuta morosità ha inviato, in data 2 novembre 2022, Controparte_1 lettera di messa in mora, preannunciando lo sfratto per morosità ed il recupero del credito;
che in data 2 febbraio 2023 il sig. ha provveduto alla riconsegna Parte_1
pagina 2 di 6 dell'immobile; che questi, nonostante i numerosi solleciti, non aveva sanato la morosità, rimanendo moroso dell'importo di euro 12.957,27: insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento per il detto importo.
Avverso detto decreto, emanato in data 23 aprile 2024 e notificato l'8 maggio 2024, propone opposizione con atto di citazione depositato in data 20 giugno 2024 l'ingiunto deducendo: che a fronte della morosità aveva concordato con un rientro mensile sottoscrivendo CP_1 cambiali;
che tutte le cambiali sono state regolarmente pagate, tuttavia trasmetteva Controparte_1
l'ultima cambiale ad un istituto bancario differente rispetto a quello della domiciliazione da lui indicato, così trovandosi, senza colpa nell'impossibilità di provvedere ai pagamenti, posto che le cambiali avrebbero dovuto essere trasmesse alla
Banca Intesa San Paolo S.p.A. e non a Bper Banca;
che quindi lo stesso riteneva di aver terminato il rientro;
che la cassetta della posta era (ed è tutt'ora) rotta e dunque l'opponente non poteva ricevere comunicazioni via posta, non avendo possibilità per ripararla;
che, nel frattempo, la sua posizione debitoria si era ulteriormente aggravata avendo perso il lavoro, e quindi non era più riuscito a far fronte ai canoni di locazione, motivo per il quale comunicava la propria intenzione di lasciare la casa;
che la sua precaria situazione economica era stata ulteriormente aggravata dal fatto che giorno di consegna delle chiavi, 2 febbraio 2023, a causa del ritardo, aveva perso l'occasione di effettuare un colloquio di lavoro;
che l'immobile locato, in ogni caso, versava in pessime condizioni, per cui sussisteva la sua legittimazione a sospendere i canoni di locazione, atteso l'altrui inadempimento, ex art. 1460 c.c.; che infine, aveva patito un danno da illegittimo protesto della cambiale, posto che in esito allo stesso gli era stato revocato un fido.
Nel giudizio così incardinato si costituisce parte ricorrente opposta eccependo, in CP_1
pagina 3 di 6 via preliminare, la inammissibilità della opposizione, proposta con citazione, e non con ricorso;
rileva, difatti, che il decreto è stato notificato a in data 8 maggio 2024, mentre Parte_1
l'iscrizione a ruolo della causa oppositiva è stata effettuata il 20 giugno 2024, cioè il
43° giorno successivo alla notificazione, dunque tardivamente rispetto al termine di 40 giorni stabilito dall'art. 641 c.p.c..
Insta per la conversione del rito, mentre nel merito, rileva che il piano cambiario a suo tempo sottoscritto dal era relativo a morosità diversa e maturata al 2019, Parte_1 rispetto a quella azionata con il decreto ingiuntivo opposto, relativa al mancato pagamento di canoni di locazione cronologicamente successivi alla sottoscrizione del piano cambiario e pertanto non ricompresi nello stesso;
che la cambiale non pagata non era l'ultima e comunque era stata correttamente domiciliata;
circa le dedotte pessime condizioni dell'immobile rileva che il conduttore non aveva mai rilevato alcunché in merito alla condizione dello stabile e comunque non vi era prova alcuna di quanto affermato.
Il giudice, preso atto, previa conversione del rito, disponeva rinvio avendo l'opponente formulato offerta a saldo e stralcio.
Indi le parti inoltravano domanda di mediazione obbligatoria.
Seguivano alcuni rinvii, l'ultimo dei quali al fine di produrre verbale di mediazione firmato.
Alla udienza del 30 settembre 2025, sostituita da note scritte, preso atto della marcata firma della mediazione, ritenuta comunque la procedibilità per avvenuto esperimento della stessa, tratteneva la causa in decisione, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
L'eccezione di inammissibilità della opposizione è fondata e come tale va accolta.
Ai sensi dell'art.447 bis c.p.c. tutte le controversie in materia di locazione, compreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sono regolate e disciplinate dalle norme di cui agli articoli 414 e ss c.p.c.;
pagina 4 di 6 ciò comporta che l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione è soggetta al rito del lavoro e va quindi proposta con ricorso.
Nel caso di specie l'opponente ha proposto opposizione al sopra menzionato decreto ingiuntivo attraverso un atto di citazione e non attraverso il rituale ricorso da depositare dinanzi all'adito Tribunale.
La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene ammissibile la proposizione della opposizione con detto atto, attesa la possibilità, per il giudice, di procedere a conversione del rito;
evidenzia, peraltro, che il deposito del ricorso deve, necessariamente, essere tempestivo, non rilevando la notifica della opposizione.
“In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c., che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante
l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641
c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte” (Cass.
Civ., Sezioni Unite, n.927 del 13.01.2022, motivazione).
Né si può ritenere operante la sanatoria prevista dal decreto sulla semplificazione dei riti.
Costituisce, anche in tal caso, principio pacifico in giurisprudenza, dal quale l'odierno giudicante non ravvisa fondate ragioni per discostarsene, quello in base al quale “ove
l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447 bis del cpc, sia stata erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina del mutamento del rito di cui all'articolo 4 del D.L.150/11, che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo
150/11, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 del cpc.”
pagina 5 di 6 (Cass.Civ.n.6383 del 03.03.2023).
Applicati i suesposti principi all'odierna opposizione si riscontrano i seguenti fatti pacifici, incontestati e risultanti per tabulas dai documenti esistenti in atti: il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'opponente in data 8 maggio 2024;
l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata nel termine di 40 giorni, mentre il deposito in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e quindi la relativa iscrizione a ruolo è stata effettuata in data 20 giugno 2024.
Ciò posto, considerato che, come sopra rilevato, il decreto ingiuntivo opposto è stato depositato il 43° giorno e pertanto oltre il termine ultimo ex art.641 c.p.c. per proporre l'opposizione, non vi è dubbio che la predetta iscrizione a ruolo con il relativo deposito in cancelleria dell'atto di citazione risulta insanabilmente tardiva.
Ne discende che l'opposizione a decreto ingiuntivo non può che considerarsi inammissibile.
Alla luce quindi di tutte le considerazioni sopra esposte, l'opposizione spiegata da
[...]
deve dichiararsi inammissibile. Parte_1
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto delle sole attività processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 705/2024 di data 8.5.2024;
Condanna altresì parte opponente a rimborsare alla parte opposta Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 2.100,00 per compensi professionali, oltre spese
[...] generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 7 ottobre 2025
Il Giudice
ON RB
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ON RB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2420/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORRI JESSICA
PARTE ATTRICE contro
(cf. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. GAZZOLA ELENA P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE: autorizzare il prosieguo della procedura di mediazione affinché sia validamente ed effettivamente esperita, con incontri in presenza.
IN VIA PRELIMINARE: rigettarsi qualsivoglia richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e per tutti i motivi descritti in narrativa al presente atto.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi suesposti, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, privo di giuridico effetto, e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 705/2024, R.G. n. 1536/2024, emesso dal Tribunale di Pavia in data 22-23.04.2024, perché infondato, ingiusto ed pagina 1 di 6 illegittimo, dichiarando nulla essere dovuto dall'attore all'opposta per la causale de qua in quanto la pretesa azionata in via monitoria è infondata in fatto e diritto.
IN VIA DI SUBORDINE: ridursi per quanto di ragione la pretesa dell'ingiungente nei soli limiti di quanto sarà provato.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza con ciò ammettere alcuna inversione dell'onere probatorio gravante per intero sulla convenuta, ammettersi prova per testi sulle circostanze
(omissis)
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia adito, respinta ogni avversa deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare: In via preliminare
- dichiarare tardiva, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'opposizione spiegata, con conseguente passaggio in giudicato del decreto opposto;
Nel merito:
- respingere l'opposizione spiegata, e parimenti respingere la domanda riconvenzionale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, per l'effetto
- confermare il decreto ingiuntivo n. 705/2024 opposto, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto di € 12.957,27, interessi come da domanda, oltre spese di ingiunzione già liquidate.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria:
Si riportano di seguito le istanze istruttorie avanzate nella memoria ex art. 171, ter n.
2, con richiesta di loro ammissione: .(omissis)
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, premesso di aver locato, con contratto in Controparte_1 data primo aprile 2005, a l'appartamento sito in Voghera (PV), Parte_1 via Gioacchino Belli n. 7, ad uso abitativo;
che a fronte di intervenuta morosità ha inviato, in data 2 novembre 2022, Controparte_1 lettera di messa in mora, preannunciando lo sfratto per morosità ed il recupero del credito;
che in data 2 febbraio 2023 il sig. ha provveduto alla riconsegna Parte_1
pagina 2 di 6 dell'immobile; che questi, nonostante i numerosi solleciti, non aveva sanato la morosità, rimanendo moroso dell'importo di euro 12.957,27: insta per l'ottenimento di decreto ingiuntivo di pagamento per il detto importo.
Avverso detto decreto, emanato in data 23 aprile 2024 e notificato l'8 maggio 2024, propone opposizione con atto di citazione depositato in data 20 giugno 2024 l'ingiunto deducendo: che a fronte della morosità aveva concordato con un rientro mensile sottoscrivendo CP_1 cambiali;
che tutte le cambiali sono state regolarmente pagate, tuttavia trasmetteva Controparte_1
l'ultima cambiale ad un istituto bancario differente rispetto a quello della domiciliazione da lui indicato, così trovandosi, senza colpa nell'impossibilità di provvedere ai pagamenti, posto che le cambiali avrebbero dovuto essere trasmesse alla
Banca Intesa San Paolo S.p.A. e non a Bper Banca;
che quindi lo stesso riteneva di aver terminato il rientro;
che la cassetta della posta era (ed è tutt'ora) rotta e dunque l'opponente non poteva ricevere comunicazioni via posta, non avendo possibilità per ripararla;
che, nel frattempo, la sua posizione debitoria si era ulteriormente aggravata avendo perso il lavoro, e quindi non era più riuscito a far fronte ai canoni di locazione, motivo per il quale comunicava la propria intenzione di lasciare la casa;
che la sua precaria situazione economica era stata ulteriormente aggravata dal fatto che giorno di consegna delle chiavi, 2 febbraio 2023, a causa del ritardo, aveva perso l'occasione di effettuare un colloquio di lavoro;
che l'immobile locato, in ogni caso, versava in pessime condizioni, per cui sussisteva la sua legittimazione a sospendere i canoni di locazione, atteso l'altrui inadempimento, ex art. 1460 c.c.; che infine, aveva patito un danno da illegittimo protesto della cambiale, posto che in esito allo stesso gli era stato revocato un fido.
Nel giudizio così incardinato si costituisce parte ricorrente opposta eccependo, in CP_1
pagina 3 di 6 via preliminare, la inammissibilità della opposizione, proposta con citazione, e non con ricorso;
rileva, difatti, che il decreto è stato notificato a in data 8 maggio 2024, mentre Parte_1
l'iscrizione a ruolo della causa oppositiva è stata effettuata il 20 giugno 2024, cioè il
43° giorno successivo alla notificazione, dunque tardivamente rispetto al termine di 40 giorni stabilito dall'art. 641 c.p.c..
Insta per la conversione del rito, mentre nel merito, rileva che il piano cambiario a suo tempo sottoscritto dal era relativo a morosità diversa e maturata al 2019, Parte_1 rispetto a quella azionata con il decreto ingiuntivo opposto, relativa al mancato pagamento di canoni di locazione cronologicamente successivi alla sottoscrizione del piano cambiario e pertanto non ricompresi nello stesso;
che la cambiale non pagata non era l'ultima e comunque era stata correttamente domiciliata;
circa le dedotte pessime condizioni dell'immobile rileva che il conduttore non aveva mai rilevato alcunché in merito alla condizione dello stabile e comunque non vi era prova alcuna di quanto affermato.
Il giudice, preso atto, previa conversione del rito, disponeva rinvio avendo l'opponente formulato offerta a saldo e stralcio.
Indi le parti inoltravano domanda di mediazione obbligatoria.
Seguivano alcuni rinvii, l'ultimo dei quali al fine di produrre verbale di mediazione firmato.
Alla udienza del 30 settembre 2025, sostituita da note scritte, preso atto della marcata firma della mediazione, ritenuta comunque la procedibilità per avvenuto esperimento della stessa, tratteneva la causa in decisione, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
L'eccezione di inammissibilità della opposizione è fondata e come tale va accolta.
Ai sensi dell'art.447 bis c.p.c. tutte le controversie in materia di locazione, compreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sono regolate e disciplinate dalle norme di cui agli articoli 414 e ss c.p.c.;
pagina 4 di 6 ciò comporta che l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione è soggetta al rito del lavoro e va quindi proposta con ricorso.
Nel caso di specie l'opponente ha proposto opposizione al sopra menzionato decreto ingiuntivo attraverso un atto di citazione e non attraverso il rituale ricorso da depositare dinanzi all'adito Tribunale.
La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene ammissibile la proposizione della opposizione con detto atto, attesa la possibilità, per il giudice, di procedere a conversione del rito;
evidenzia, peraltro, che il deposito del ricorso deve, necessariamente, essere tempestivo, non rilevando la notifica della opposizione.
“In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c., che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante
l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641
c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte” (Cass.
Civ., Sezioni Unite, n.927 del 13.01.2022, motivazione).
Né si può ritenere operante la sanatoria prevista dal decreto sulla semplificazione dei riti.
Costituisce, anche in tal caso, principio pacifico in giurisprudenza, dal quale l'odierno giudicante non ravvisa fondate ragioni per discostarsene, quello in base al quale “ove
l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447 bis del cpc, sia stata erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina del mutamento del rito di cui all'articolo 4 del D.L.150/11, che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo
150/11, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 del cpc.”
pagina 5 di 6 (Cass.Civ.n.6383 del 03.03.2023).
Applicati i suesposti principi all'odierna opposizione si riscontrano i seguenti fatti pacifici, incontestati e risultanti per tabulas dai documenti esistenti in atti: il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'opponente in data 8 maggio 2024;
l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata nel termine di 40 giorni, mentre il deposito in cancelleria dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e quindi la relativa iscrizione a ruolo è stata effettuata in data 20 giugno 2024.
Ciò posto, considerato che, come sopra rilevato, il decreto ingiuntivo opposto è stato depositato il 43° giorno e pertanto oltre il termine ultimo ex art.641 c.p.c. per proporre l'opposizione, non vi è dubbio che la predetta iscrizione a ruolo con il relativo deposito in cancelleria dell'atto di citazione risulta insanabilmente tardiva.
Ne discende che l'opposizione a decreto ingiuntivo non può che considerarsi inammissibile.
Alla luce quindi di tutte le considerazioni sopra esposte, l'opposizione spiegata da
[...]
deve dichiararsi inammissibile. Parte_1
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto delle sole attività processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 705/2024 di data 8.5.2024;
Condanna altresì parte opponente a rimborsare alla parte opposta Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 2.100,00 per compensi professionali, oltre spese
[...] generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 7 ottobre 2025
Il Giudice
ON RB
pagina 6 di 6