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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2291/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. RG RI Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 2291/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, riservata per la decisione all'udienza del 2024, e promossa, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in ISOLA DEL LIRI via Roma n. 62, presso lo studio dell'Avv. IAFRATE
DANILO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in SORA Viale San Domenico n. 1, presso lo studio dell'Avv. FACCHINI
PAOLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 CONCLUSIONI: Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del
19/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 17/10/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in AQUINO (FR) il 26/07/2008 e di aver avuto durante la convivenza la figlia (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione Per_1
consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento (assegnazione della casa coniugale al sig. CP_1
, affido congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre,
[...] diritto di visita paterno, versamento da parte del sig. dell'importo di euro CP_1
500,00 a titolo di mantenimento in favore della figlia oltre rivalutazione istat e al 50% delle spese straordinarie).
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2291/2024 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate all'udienza cartolare del 19/02/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in AQUINO il 26/07/2008, atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di AQUINO dell'anno 2008, al n. 32, parte II, serie A,
Ufficio 1);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 19/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. RG RI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. RG RI Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 2291/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, riservata per la decisione all'udienza del 2024, e promossa, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in ISOLA DEL LIRI via Roma n. 62, presso lo studio dell'Avv. IAFRATE
DANILO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in SORA Viale San Domenico n. 1, presso lo studio dell'Avv. FACCHINI
PAOLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 CONCLUSIONI: Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del
19/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 17/10/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in AQUINO (FR) il 26/07/2008 e di aver avuto durante la convivenza la figlia (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione Per_1
consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento (assegnazione della casa coniugale al sig. CP_1
, affido congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre,
[...] diritto di visita paterno, versamento da parte del sig. dell'importo di euro CP_1
500,00 a titolo di mantenimento in favore della figlia oltre rivalutazione istat e al 50% delle spese straordinarie).
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2291/2024 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate all'udienza cartolare del 19/02/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in AQUINO il 26/07/2008, atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di AQUINO dell'anno 2008, al n. 32, parte II, serie A,
Ufficio 1);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 19/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. RG RI
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