Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
n. 27857/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27857/2021 RGAC e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliati all'indirizzo pec Email_1 presso gli avv.ti Anton Giulio Lana, Mario Melillo e Valentina Rao, dai quali sono rappresentati e difesi come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
, in persona del ope legis rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla Via Armando Diaz 11
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
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si è costituito il convenuto CP_1 chiedendo di “rigettare nel merito le domande ex adverso proposte in relazione all'ammontare richiesto ed accoglierle invece secondo una minore e più equa quantificazione, previa detrazione delle somme già corrisposte a titolo di indennizzo e con compensazione delle spese di lite.”; nel corso è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico legale dal dr. ; ora la causa va decisa. Persona_2
Con sentenza 18523/2005 il Tribunale di Roma ha condannato il Controparte_1
a risarcire i danni biologici, patrimoniali e morali, da liquidare in separato giudizio, subiti da (e con lui da molti altri soggetti), per essere stato contagiato Persona_1 dal virus dell'epatite C a causa di trasfusioni di sangue a lui praticate presso strutture sanitarie pubbliche, essendo affetto da emofilia A dalla nascita;
con sentenza 2270/2017 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dal nei Controparte_1 confronti di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi di deceduto il 20/1/2005. Non è documentato che la Persona_1 seconda sentenza menzionata sia passata in giudicato, ma costituendosi nel presente giudizio il non ha contestato la propria responsabilità. In questa Controparte_1 sede, dunque, si tratta di liquidare i danni subiti dal defunto per essere Persona_1 stato contagiato dal virus HCV, danni il diritto al cui risarcimento si è trasmesso agli odierni attori, suoi eredi.
Con sentenza 1501/2021 questo Tribunale ha condannato il a Controparte_1 risarcire i danni subiti dagli odierni attori iure proprio per la morte del proprio congiunto;
ciò è irrilevante nel presente giudizio, trattandosi di tipo di danno differente da quello per cui pende il presente giudizio.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha così concluso, rispondendo ai tre quesiti posti dal giudice: “1) Descriva la malattia riportata da in conseguenza della Persona_1 somministrazione degli emoderivati di cui all'atto di citazione e ne indichi la durata;
Il sig. ER nato il [...], affetto da Emofilia A ha effettuato, per tale motivo, terapia con fattore VIII
[...] sin dalla nascita anche nel periodo in cui gli stessi non erano sottoposti a inattivazione virale. Si ricorda che tale procedimento fu istituito con Circolare ministeriale N° 28 del 17 Luglio 1985 rendendo obbligatorio, per le case farmaceutiche produttrici di emoderivati, l'utilizzo di tecniche di inattivazione pagina 2 di 5 virale al calore e tale obbligo fu esteso, nel 1988, ai centri di raccolta e produzione di sieri. A seguito delle trasfusioni di emoderivati si può affermare con il principio del più probabile che non che il sig.
è stato contagiato dal Virus C prima del 1985 e che viene scoperto per la prima volta a Persona_1 seguito di esami volti alla ricerca virale nei primi mesi del 1991. Si ricorda che prima del 1990 il virus
C non era noto e la malattia epatitica veniva descritta come nAnB. Solo dal 1990-91 fu possibile screenare i pazienti per virus C. Pertanto, possiamo affermare che il de cuius ha contratto la malattia virale prima del 1985 e che la durata è stata fino al decesso (oltre 20 anni). Nel tempo l'epatopatia cronica è divenuta cirrosi franca con noduli rigenerativi e nel dicembre 2004 una PET-TC metteva in evidenza la presenza di un nodulo di 4,5 cm ad elevata attività metabolica. Nel gennaio 2005 è avvenuto il decesso per coma epatico correlato alla cirrosi HCV correlata di cui il paziente era affetto e che va messa in relazione con il contagio avvenuto tramite le trasfusioni di fattore VIII.
2) Quantifichi il danno biologico dallo stesso subito Per la valutazione del danno biologico dobbiamo rifarci ad un certificato presente nella documentazione allegata e precisamente al certificato redatto presso l'Istituto Nazionale per Lo Studio e La Cura dei Tumori di Milano in data 10/06/2003 ovvero circa sei mesi prima del decesso:”…
Paziente di anni 53 in condizioni generali discrete, affetto da emofilia A grave (F VIII C<1), psoriasi, artropatia emofilica. Dal 1991 diagnosi di epatopatia HCV Positiva, HBc positiva (IgM HBc neg). 06/2002 riscontro ECO/TAC 2 aree nodulari in fase arteriosa, isodense all'equilibrio. AFP 10,6,
CHILD PUGH A6. PLT 118000 Ca 19-9 98,4. …”. Da tale certificazione si evince che lo score
IL era A6 sei mesi prima del decesso corrispondente allo stadio 4 della guida SIMLA. Mentre all'atto del decesso il IL è >12 e corrisponde allo stadio 5della guida SIMLA. Da tali considerazioni scaturisce che il danno biologico complessivo subito dal paziente può essere ritenuto del 55%.
3) Dica, alla luce della documentazione medica in atti, se sia rimasto cosciente per Persona_1 tutto il predetto periodo, individuando, altresì, il momento in cui la malattia si è aggravata a tal punto da rendere evidente l'esito infausto della stessa”; Per poter rispondere al terzo quesito posto dall'ill. Sig. Giudice bisogna ricordare che la cirrosi epatica è una malattia insanabile laddove per insanabile si intende una malattia non suscettiva di reversione che durerà certamente o probabilmente tutta la vita.
Nel momento in cui il centro specialistico che lo aveva in cura, l'Area Funzionale di Malattie Emorragiche e Trombotiche dell' di Napoli, il 06/06/2003 Controparte_3 segnalava: In considerazione del quadro avanzato di epatopatia, dell'età relativamente giovane del paziente e delle sue buone condizioni generali (se si esclude lo stato di artropatia emofiliaca polidistrettuale), si richiede una valutazione del caso in prospettiva trapiantologica e dell'indicazione a procedure invasive per l'approfondimento diagnostico e iltrattamento delle lesioni epatiche, con successiva visita presso l'Istituto Nazionale per Lo Studio e La Cura dei Tumori di Milano, in data 10/06/2003, si poneva l'accento sulla necessità di una valutazione più precisa delle lesioni epatiche, si cominciava a delineare come punto di non ritorno la necessità di eseguire l'esame che indicasse il da farsi. Questo esame è stato rappresentato dalla PET-TC. La PET (tomografia a emissione di positroni) rappresenta uno strumento diagnostico molto preciso, in grado di esplorare ampie aree corporee o addirittura l'intero organismo. In particolare, la PET valuta l'attività metabolica delle cellule. Valutare
l'attività metabolica significa determinare quanto una cellula è attiva: le cellule tumorali hanno in genere un'attività superiore, cioè un metabolismo più rapido, rispetto a quelle normali dalle quali possono dunque essere distinte. Nel nostro caso la PET-TC del 16/12/2004 è stata dirimente, nel momento in cui definisce ad “elevata attività metabolica” la lesione epatica di 4,5 cm al fegato del paziente . Tale terminologia è legata a lesioni per la maggior parte tumorali e può aver rappresentato il momento in cui il sig. si è reso conto realmente dell'evoluzione ad esito infausto della Persona_1
pagina 3 di 5 malattia.”. Le parti non hanno mosso osservazioni sotto il profilo tecnico alla relazione del CTU. Il danno biologico del 55% determinato dal CTU deve intendersi come valore medio,
“complessivo” (espressione del CTU), del danno subito da in circa Persona_1 vent'anni di malattia, da prima del 1985 al decesso avvenuto il 20/1/2005; chiaramente, una media su un valore progressivamente crescente. “Prima del 1985” è una espressione generica, per cui prudentemente non si può datare l'esordio della malattia a più di un anno prima. Pertanto il danno deve considerarsi verificato nel 1984, quando ER aveva l'età di anni 34; egli poi è deceduto quando aveva l'età di 54 anni.
[...]
Come affermato da Cass. 4551/2019: “La liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica.”; in questo caso, però, il soggetto è deceduto proprio a causa delle conseguenze del contagio da HCV, ossia per una causa dipendente dall'evento lesivo oggetto del giudizio, per cui non si applicano i criteri riduttivi stabiliti per il caso di premorienza, bensì va liquidato il danno non patrimoniale in base alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano: euro 547.024 per il 55% di danno biologico in soggetto della età di anni 34; non sono state addotte valide ragioni per personalizzare il danno – ossia ragioni per le quali ER avrebbe sofferto più di altre persone che abbiano subito la stessa percentuale di
[...] danno biologico. Vi è poi da riconoscere il danno terminale patito dalla vittima dal momento in cui ha avuto coscienza di essere sul punto di morire;
parte attrice vuole retrodatare tale momento alla data del 3/6/2002, quando venne sottoposto ad Persona_1 ecotomografia epatobiliare, ma non dimostra che la diagnosi seguita a tale esame avesse tolto al dante causa degli attori ogni speranza di sopravvivere a lungo – e del resto da quell'esame sono passati circa due anni e mezzo, prima che morisse. Si ritiene invece di condividere l'operato del CTU, il quale ha motivatamente individuato nel 16/12/2004 il momento a partire dal quale è stato consapevole di morire. Pertanto il Persona_1 danno terminale è durato 35 giorni, dal 16/12/2004 al 20/1/2005. Applicando la tabella elaborata dal Tribunale di Milano per il danno terminale, vanno liquidati per tale voce di danno euro 52.502. Il danno complessivamente liquidabile a , che si trasmette ai suoi aventi Persona_1 causa, è pari ad euro 547.024 + 52.502 = 599.526. Va però detratta la somma la somma di euro 76.901,27 versata dal a a titolo di Controparte_1 Persona_1 indennizzo ex lege 210/1992; la somma liquidabile in favore del de cuius va definitivamente determinata in euro (599.526 – 76901,27 =) 522.624,72. Di tale cifra è dovuto 1/3 alla moglie e 2/9 a ciascuno dei figli, quindi euro 174.208,24 a ed Pt_4 euro 116.138,82 a ciascuno dei Liguori. Su tali somma sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali su ciascuno somma devalutata al
1/1/1984 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 27857/2021 rgac tra:
+ 3, attori;
, convenuto;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Condanna il convenuto a pagare a la somma di euro CP_1 Parte_4
174.208,24, ed a , e euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
116.138,82 ciascuno;
oltre interessi legali su ciascuna somma dalla domanda al soddisfo;
oltre interessi legali su ciascuna somma devalutata al 1/1/1984 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 1/1/1984 alla presente pronuncia;
2) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, già liquidate in euro 600 di cui euro 50 per spese vive, oltre Iva e Cp;
3) Condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che CP_1 liquida in € 1713 per esborsi ed € 30.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore degli avv.ti Anton Giulio Lana, Mario Melillo e Valentina Rao. Così deciso in Napoli in data 1/3/2025 Il giudice unico
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