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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2635/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2635/2022 promossa da:
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 dall'Avv. Sveva Insabato, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Davide Diana, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
, nata a [...] il [...], P_ con il curatore speciale Avv. Maria Genovese, presso la quale sono domiciliati
INTERVENUTI
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“ Voglia il Tribunale Ill.mo, nel merito, contrariis reiectis darsi atto della pronuncia di separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Russia) il 8.10.1975 e nato a [...], il [...], come da sentenza emessa dal Controparte_1
Tribunale di Cuneo, in data 13.07.2023 e passata in giudicato;
affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, CP P_ disponendo che i minori abbiano residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
quanto al regime degli incontri, sia disposto che il padre possa incontrare e tenere con sé CP
e liberamente nel fine settimana dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera prima di P_ cena, secondo un calendario elaborato mensilmente, secondo i turni lavorativi del padre e nel pieno rispetto della volontà dei figli minori;
disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli minorenni e P_ CP P_
, mediante il versamento di un importo mensile di euro 800,00, o altra somma ritenuta di
[...] giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, da porsi provvisoriamente a carico dell'Erario.”
Per il convenuto:
“La S.V. Ill.ma voglia, nel merito, contrariis reiectis
- darsi atto della pronuncia di separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
08.10.1975 e , nato a [...] il [...], come da sentenza emessa dal Controparte_1
Tribunale di Cuneo in data 13.07.2023 e passata in giudicato.
- Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori CP P_ disponendo che i minori abbiano residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 2 di 8 - Quanto al regime degli incontri, sia disposto che il padre possa incontrare e tenere con sé
e liberamente nel fine settimana dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera CP P_ prima di cena, secondo un calendario elaborato mensilmente, compatibile con i turni lavorativi del padre e nel pieno rispetto della volontà dei figli minori.
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli minorenni e P_ CP P_
, mediante il versamento di un importo mensile di Euro 500,00, cifra compatibile con la
[...] sua capacità patrimoniale, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio
Per il curatore speciale:
“- disporsi l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna;
- disporsi la prosecuzione della presa in carico sia dei genitori da parte dei servizi sociali e di psicologia competenti che dei minori da parte della N.P.I.
- i minori, compatibilmente agli impegni di lavoro del padre, e salvo diversi accordi, trascorreranno presso l'abitazione paterna: due week end al mese;
metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e
Capodanno e il giorno di Pasqua e Pasquetta;
15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, periodo che il padre comunicherà alla madre entro il 15 giugno di ciascun anno;
- il padre contribuirà al mantenimento ordinario e straordinario dei minori in misura non inferiore ad € 500,00 mensile rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
- l'assegno unico verrà percepito, nella misura del 50%, da entrambi i genitori che dovranno aggiornare annualmente tutta la documentazione richiesta dall'INPS per l'erogazione dell'assegno nell'ammontare effettivamente dovuto.
Con condanna alle spese in caso di opposizione.”
Il Pubblico Ministero ha concluso apponendo un visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 1. e si sono sposati a Polonghera con rito civile il 20.5.2006 e dal Parte_1 Controparte_1 matrimonio sono nati i figli , il 6.2.2003, maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_1
, il 29.9.2008, e il 4.8.2011. CP P_
Con ricorso del 13.10.2022, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, Parte_1 dando atto di aver querelato il marito per maltrattamenti nel giugno 2021 e di essere stata successivamente collocata in comunità con i figli e con provvedimento ai sensi CP P_ dell'art. 403 c.c. La ricorrente ha altresì domandato l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori con collocazione prevalente presso di sé, la previsione di incontri in luogo neutro con il padre e un contributo al mantenimento della prole di 800,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito in giudizio, contestando le condotte attribuitegli, eccependo l'incompetenza di questo Tribunale a pronunciarsi sull'affidamento dei minori, stante la pendenza di procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, e rendendosi disponibile a versare per il mantenimento dei figli la somma di 400,00 euro mensili.
I coniugi sono stati sentiti all'udienza del 13.1.2023, all'esito della quale il Presidente, dopo aver acquisito una relazione di aggiornamento dai servizi sociali e aver ascoltato i minori, ha disposto in via provvisoria l'affidamento degli stessi al Consorzio Monviso Solidale con collocazione presso la madre in comunità e un regime di visita con il padre nei weekend dal venerdì sera alla domenica prima di cena, secondo un calendario stilato dai servizi. Nulla è stato invece previsto per il mantenimento, in considerazione della collocazione in comunità, alla quale in ogni caso il versava la somma di 500,00 euro mensili. Con l'ordinanza presidenziale è stato altresì P_ nominato un curatore speciale per i minori.
La controversia è dunque proseguita innanzi al Giudice Istruttore, ove le parti hanno integrato le proprie difese. Con sentenza parziale del 13.7.2023 è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
A seguito di una serie di rinvii per acquisire relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 18.9.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio e ha concluso apponendo un visto.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle relazioni sociali acquisite, non essendo peraltro state formulate ulteriori istanze istruttorie dalle parti.
pagina 4 di 8 3. La separazione fra i coniugi è già stata dichiarata con sentenza del 13.7.2023 e nulla va ulteriormente stabilito sul punto.
4. In ordine ai figli minori, va rilevato innanzitutto che il Tribunale per i Minorenni, con ordinanza del 17.8.2023, ha dichiarato la propria incompetenza in favore di questo Tribunale ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. Ciò premesso, si osserva che, con l'ordinanza presidenziale, i minori sono stati affidati ai servizi sociali sulla base del fatto che, da un lato, il padre risultava indagato per il reato di cui all'art. 572 c.p. e, dall'altro lato, erano state descritte rilevanti criticità nella figura materna (il percorso comunitario materno veniva infatti definito “altalenante” e si dava atto che la alternava momenti collaborativi ad altri di scontro, si presentava con carattere Pt_1
“direttivo”, non seguiva adeguatamente i figli nello svolgimento dei compiti scolastici e sminuiva gli insegnanti anche davanti ai figli).
Nelle conclusioni definitive, sia le parti private che il curatore speciale dei minori chiedono invece che sia disposto l'affidamento condiviso. Tale richiesta può trovare accoglimento, essendosi verificato in corso di causa un significativo miglioramento della situazione familiare.
Dalla relazione sociale più recente, datata 3.9.2024, emerge che la ricorrente ha lasciato la comunità con i figli nel mese di gennaio e vive attualmente in un appartamento messo a disposizione dai servizi. La risulta attenta alla gestione della casa e all'igiene proprio e Pt_1 dei figli, aspetti che in passato risultavano invece critici, ha rinvenuto un'occupazione lavorativa e intende reperire una sistemazione abitativa autonoma. Permangono alcune criticità relative all'alimentazione e allo studio, che però non risultano di gravità tali da compromettere la capacità genitoriale materna. Quanto al convenuto, viene riferito che egli si rapporta in modo adeguato con gli operatori, che ha sempre cercato di migliorarsi nella relazione con i figli e che contribuisce con regolarità al loro mantenimento. Il procedimento penale che lo vede imputato per i reati di maltrattamenti alla moglie anche alla presenza dei figli e di abuso dei mezzi di correzione nei confronti di non è ancora concluso, ma, come già osservato nell'ordinanza presidenziale, CP si tratta di fatti risalenti nel tempo e che devono essere valutati alla luce delle dichiarazioni dei minori. Gli stessi, sentiti nell'ambito del presente procedimento, non hanno manifestato alcuna ragione di disagio nei confronti del genitore e hanno manifestato la volontà di trascorrere con lui tutti i weekend senza la presenza degli operatori. Gli incontri si sono sempre svolti con regolarità
e viene riportato nella relazione sociale che la coppia genitoriale ora riesce anche a comunicare e ad accordarsi sui rientri presso il padre. Nulla osta pertanto alla condivisione dell'affidamento, anche se si ritiene opportuno mantenere un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei pagina 5 di 8 servizi sociali, considerate le rilevanti criticità del passato che hanno addirittura reso necessario un inserimento comunitario.
5. La collocazione prevalente va mantenuta presso la ricorrente, in quanto i figli, pur essendo legati ad entrambi i genitori, hanno, secondo quanto riferito dai servizi, un rapporto privilegiato con la madre. A ciò va aggiunto che i minori sono ormai inseriti, anche dal punto di vista scolastico, nel contesto di Torino, ove si trova la comunità, e che il padre durante la settimana è spesso assente per lavoro.
Quanto al regime di visita con il convenuto, può essere confermato quello attualmente praticato che funziona adeguatamente e risulta gradito ai minori. Questi ultimi potranno dunque trascorrere con il padre i weekend dal venerdì sera alla domenica prima di cena, sulla base di un calendario stilato mensilmente tenendo conto degli impegni lavorativi del e delle P_ esigenze dei minori. In aggiunta al regime ordinario, possono essere previsti sette giorni nelle vacanze natalizie, con alternanza del Natale e del Capodanno, tre giorni nelle vacanze pasquali, con alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Sotto il profilo economico, nell'ordinanza presidenziale non era stato previsto alcunché in quanto i minori si trovavano in quel momento in comunità, alla quale il padre versava direttamente 500,00 euro mensili. Ora che i figli si trovano in un alloggio semiautonomo con la madre, la quale provvede in via prevalente al mantenimento diretto degli stessi, si rende necessario disporre il versamento di un contributo mensile a carico del . P_
Sul punto va osservato che la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato da un'impresa di pulizie, percepisce una retribuzione di circa 950,00 euro mensili e vive nell'appartamento messole a disposizione della comunità che dovrà però lasciare, trovando una sistemazione abitativa autonoma, al termine del progetto. Il convenuto ha invece riferito in udienza di percepire una retribuzione netta di 2.000,00 euro mensili, anche se dalla dichiarazione fiscale più recente in atti emergono redditi annui lordi superiori ai 49.000,00, e vive in casa di proprietà. Tenuto conto di tali elementi, del tempo trascorso con ciascun genitore, dell'aumento delle esigenze dei figli connesso all'età adolescenziale e del fatto che il costo della vita all'esterno della comunità è presumibilmente più elevato di quello all'interno della stessa, si ritiene congruo un contributo di 600 euro mensili (300,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
pagina 6 di 8 7. Le spese di giudizio tra le parti private vengono compensate, in considerazione delle conclusioni conformi in punto affidamento e regime di visita e della soccombenza reciproca sulle domande di natura economica. Le spese del curatore speciale, da corrispondersi in favore dell'erario e liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le controversie di valore indeterminato (tenuto conto della ridotta complessità della causa ed escluso l'aumento ai sensi dell'art. 4 d.m. 55/2014, stante l'assoluta identità della posizione processuale dei minori) vengono invece poste per la metà ciascuno a carico della ricorrente e del convenuto. La nomina del curatore si è infatti resa necessaria nell'esclusivo interesse dei minori, in virtù dell'affidamento ai servizi sociali disposto in fase presidenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, dato atto che con sentenza del 13.7.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e CP_4 CP P_ collocazione prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli, salvo diversi e più ampi accordi:
- i weekend dal venerdì sera alla domenica prima di cena, sulla base di un calendario stilato mensilmente tenendo conto degli impegni lavorativi del padre e delle esigenze dei minori,
- sette giorni nelle vacanze natalizie, con alternanza del Natale e del Capodanno,
- tre giorni nelle vacanze pasquali, con alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo,
- due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il
31 maggio di ogni anno;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Consorzio Monviso
Solidale,
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 600,00 (300,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA le spese di lite tra le parti private,
pagina 7 di 8 CONDANNA e , nella misura del 50% ciascuno, al pagamento in Parte_1 Controparte_1 favore dell'erario delle spese del curatore speciale che si liquidano in complessivi euro 3.809,00
(di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase istruttoria e
1.453,00 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2635/2022 promossa da:
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 dall'Avv. Sveva Insabato, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Davide Diana, presso il quale ha eletto domicilio
CONVENUTO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
, nata a [...] il [...], P_ con il curatore speciale Avv. Maria Genovese, presso la quale sono domiciliati
INTERVENUTI
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“ Voglia il Tribunale Ill.mo, nel merito, contrariis reiectis darsi atto della pronuncia di separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Russia) il 8.10.1975 e nato a [...], il [...], come da sentenza emessa dal Controparte_1
Tribunale di Cuneo, in data 13.07.2023 e passata in giudicato;
affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, CP P_ disponendo che i minori abbiano residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
quanto al regime degli incontri, sia disposto che il padre possa incontrare e tenere con sé CP
e liberamente nel fine settimana dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera prima di P_ cena, secondo un calendario elaborato mensilmente, secondo i turni lavorativi del padre e nel pieno rispetto della volontà dei figli minori;
disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli minorenni e P_ CP P_
, mediante il versamento di un importo mensile di euro 800,00, o altra somma ritenuta di
[...] giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, da porsi provvisoriamente a carico dell'Erario.”
Per il convenuto:
“La S.V. Ill.ma voglia, nel merito, contrariis reiectis
- darsi atto della pronuncia di separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
08.10.1975 e , nato a [...] il [...], come da sentenza emessa dal Controparte_1
Tribunale di Cuneo in data 13.07.2023 e passata in giudicato.
- Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori CP P_ disponendo che i minori abbiano residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 2 di 8 - Quanto al regime degli incontri, sia disposto che il padre possa incontrare e tenere con sé
e liberamente nel fine settimana dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera CP P_ prima di cena, secondo un calendario elaborato mensilmente, compatibile con i turni lavorativi del padre e nel pieno rispetto della volontà dei figli minori.
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli minorenni e P_ CP P_
, mediante il versamento di un importo mensile di Euro 500,00, cifra compatibile con la
[...] sua capacità patrimoniale, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio
Per il curatore speciale:
“- disporsi l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna;
- disporsi la prosecuzione della presa in carico sia dei genitori da parte dei servizi sociali e di psicologia competenti che dei minori da parte della N.P.I.
- i minori, compatibilmente agli impegni di lavoro del padre, e salvo diversi accordi, trascorreranno presso l'abitazione paterna: due week end al mese;
metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e
Capodanno e il giorno di Pasqua e Pasquetta;
15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, periodo che il padre comunicherà alla madre entro il 15 giugno di ciascun anno;
- il padre contribuirà al mantenimento ordinario e straordinario dei minori in misura non inferiore ad € 500,00 mensile rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
- l'assegno unico verrà percepito, nella misura del 50%, da entrambi i genitori che dovranno aggiornare annualmente tutta la documentazione richiesta dall'INPS per l'erogazione dell'assegno nell'ammontare effettivamente dovuto.
Con condanna alle spese in caso di opposizione.”
Il Pubblico Ministero ha concluso apponendo un visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 1. e si sono sposati a Polonghera con rito civile il 20.5.2006 e dal Parte_1 Controparte_1 matrimonio sono nati i figli , il 6.2.2003, maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_1
, il 29.9.2008, e il 4.8.2011. CP P_
Con ricorso del 13.10.2022, ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, Parte_1 dando atto di aver querelato il marito per maltrattamenti nel giugno 2021 e di essere stata successivamente collocata in comunità con i figli e con provvedimento ai sensi CP P_ dell'art. 403 c.c. La ricorrente ha altresì domandato l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori con collocazione prevalente presso di sé, la previsione di incontri in luogo neutro con il padre e un contributo al mantenimento della prole di 800,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito in giudizio, contestando le condotte attribuitegli, eccependo l'incompetenza di questo Tribunale a pronunciarsi sull'affidamento dei minori, stante la pendenza di procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, e rendendosi disponibile a versare per il mantenimento dei figli la somma di 400,00 euro mensili.
I coniugi sono stati sentiti all'udienza del 13.1.2023, all'esito della quale il Presidente, dopo aver acquisito una relazione di aggiornamento dai servizi sociali e aver ascoltato i minori, ha disposto in via provvisoria l'affidamento degli stessi al Consorzio Monviso Solidale con collocazione presso la madre in comunità e un regime di visita con il padre nei weekend dal venerdì sera alla domenica prima di cena, secondo un calendario stilato dai servizi. Nulla è stato invece previsto per il mantenimento, in considerazione della collocazione in comunità, alla quale in ogni caso il versava la somma di 500,00 euro mensili. Con l'ordinanza presidenziale è stato altresì P_ nominato un curatore speciale per i minori.
La controversia è dunque proseguita innanzi al Giudice Istruttore, ove le parti hanno integrato le proprie difese. Con sentenza parziale del 13.7.2023 è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
A seguito di una serie di rinvii per acquisire relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 18.9.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio e ha concluso apponendo un visto.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle relazioni sociali acquisite, non essendo peraltro state formulate ulteriori istanze istruttorie dalle parti.
pagina 4 di 8 3. La separazione fra i coniugi è già stata dichiarata con sentenza del 13.7.2023 e nulla va ulteriormente stabilito sul punto.
4. In ordine ai figli minori, va rilevato innanzitutto che il Tribunale per i Minorenni, con ordinanza del 17.8.2023, ha dichiarato la propria incompetenza in favore di questo Tribunale ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. Ciò premesso, si osserva che, con l'ordinanza presidenziale, i minori sono stati affidati ai servizi sociali sulla base del fatto che, da un lato, il padre risultava indagato per il reato di cui all'art. 572 c.p. e, dall'altro lato, erano state descritte rilevanti criticità nella figura materna (il percorso comunitario materno veniva infatti definito “altalenante” e si dava atto che la alternava momenti collaborativi ad altri di scontro, si presentava con carattere Pt_1
“direttivo”, non seguiva adeguatamente i figli nello svolgimento dei compiti scolastici e sminuiva gli insegnanti anche davanti ai figli).
Nelle conclusioni definitive, sia le parti private che il curatore speciale dei minori chiedono invece che sia disposto l'affidamento condiviso. Tale richiesta può trovare accoglimento, essendosi verificato in corso di causa un significativo miglioramento della situazione familiare.
Dalla relazione sociale più recente, datata 3.9.2024, emerge che la ricorrente ha lasciato la comunità con i figli nel mese di gennaio e vive attualmente in un appartamento messo a disposizione dai servizi. La risulta attenta alla gestione della casa e all'igiene proprio e Pt_1 dei figli, aspetti che in passato risultavano invece critici, ha rinvenuto un'occupazione lavorativa e intende reperire una sistemazione abitativa autonoma. Permangono alcune criticità relative all'alimentazione e allo studio, che però non risultano di gravità tali da compromettere la capacità genitoriale materna. Quanto al convenuto, viene riferito che egli si rapporta in modo adeguato con gli operatori, che ha sempre cercato di migliorarsi nella relazione con i figli e che contribuisce con regolarità al loro mantenimento. Il procedimento penale che lo vede imputato per i reati di maltrattamenti alla moglie anche alla presenza dei figli e di abuso dei mezzi di correzione nei confronti di non è ancora concluso, ma, come già osservato nell'ordinanza presidenziale, CP si tratta di fatti risalenti nel tempo e che devono essere valutati alla luce delle dichiarazioni dei minori. Gli stessi, sentiti nell'ambito del presente procedimento, non hanno manifestato alcuna ragione di disagio nei confronti del genitore e hanno manifestato la volontà di trascorrere con lui tutti i weekend senza la presenza degli operatori. Gli incontri si sono sempre svolti con regolarità
e viene riportato nella relazione sociale che la coppia genitoriale ora riesce anche a comunicare e ad accordarsi sui rientri presso il padre. Nulla osta pertanto alla condivisione dell'affidamento, anche se si ritiene opportuno mantenere un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei pagina 5 di 8 servizi sociali, considerate le rilevanti criticità del passato che hanno addirittura reso necessario un inserimento comunitario.
5. La collocazione prevalente va mantenuta presso la ricorrente, in quanto i figli, pur essendo legati ad entrambi i genitori, hanno, secondo quanto riferito dai servizi, un rapporto privilegiato con la madre. A ciò va aggiunto che i minori sono ormai inseriti, anche dal punto di vista scolastico, nel contesto di Torino, ove si trova la comunità, e che il padre durante la settimana è spesso assente per lavoro.
Quanto al regime di visita con il convenuto, può essere confermato quello attualmente praticato che funziona adeguatamente e risulta gradito ai minori. Questi ultimi potranno dunque trascorrere con il padre i weekend dal venerdì sera alla domenica prima di cena, sulla base di un calendario stilato mensilmente tenendo conto degli impegni lavorativi del e delle P_ esigenze dei minori. In aggiunta al regime ordinario, possono essere previsti sette giorni nelle vacanze natalizie, con alternanza del Natale e del Capodanno, tre giorni nelle vacanze pasquali, con alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
6. Sotto il profilo economico, nell'ordinanza presidenziale non era stato previsto alcunché in quanto i minori si trovavano in quel momento in comunità, alla quale il padre versava direttamente 500,00 euro mensili. Ora che i figli si trovano in un alloggio semiautonomo con la madre, la quale provvede in via prevalente al mantenimento diretto degli stessi, si rende necessario disporre il versamento di un contributo mensile a carico del . P_
Sul punto va osservato che la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato da un'impresa di pulizie, percepisce una retribuzione di circa 950,00 euro mensili e vive nell'appartamento messole a disposizione della comunità che dovrà però lasciare, trovando una sistemazione abitativa autonoma, al termine del progetto. Il convenuto ha invece riferito in udienza di percepire una retribuzione netta di 2.000,00 euro mensili, anche se dalla dichiarazione fiscale più recente in atti emergono redditi annui lordi superiori ai 49.000,00, e vive in casa di proprietà. Tenuto conto di tali elementi, del tempo trascorso con ciascun genitore, dell'aumento delle esigenze dei figli connesso all'età adolescenziale e del fatto che il costo della vita all'esterno della comunità è presumibilmente più elevato di quello all'interno della stessa, si ritiene congruo un contributo di 600 euro mensili (300,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
pagina 6 di 8 7. Le spese di giudizio tra le parti private vengono compensate, in considerazione delle conclusioni conformi in punto affidamento e regime di visita e della soccombenza reciproca sulle domande di natura economica. Le spese del curatore speciale, da corrispondersi in favore dell'erario e liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le controversie di valore indeterminato (tenuto conto della ridotta complessità della causa ed escluso l'aumento ai sensi dell'art. 4 d.m. 55/2014, stante l'assoluta identità della posizione processuale dei minori) vengono invece poste per la metà ciascuno a carico della ricorrente e del convenuto. La nomina del curatore si è infatti resa necessaria nell'esclusivo interesse dei minori, in virtù dell'affidamento ai servizi sociali disposto in fase presidenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, dato atto che con sentenza del 13.7.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e CP_4 CP P_ collocazione prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli, salvo diversi e più ampi accordi:
- i weekend dal venerdì sera alla domenica prima di cena, sulla base di un calendario stilato mensilmente tenendo conto degli impegni lavorativi del padre e delle esigenze dei minori,
- sette giorni nelle vacanze natalizie, con alternanza del Natale e del Capodanno,
- tre giorni nelle vacanze pasquali, con alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo,
- due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il
31 maggio di ogni anno;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Consorzio Monviso
Solidale,
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 600,00 (300,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA le spese di lite tra le parti private,
pagina 7 di 8 CONDANNA e , nella misura del 50% ciascuno, al pagamento in Parte_1 Controparte_1 favore dell'erario delle spese del curatore speciale che si liquidano in complessivi euro 3.809,00
(di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase istruttoria e
1.453,00 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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