Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00932/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02508/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2508 del 2025, proposto da
MA D’DD, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocatessa Federica Galante, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Don Orione n. 30;
contro
Comune di San Giuseppe Jato, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto di liquidazione C.T.U. n. cronol. 21/2025 del 17.01.2025 (R.G. n. 4460/2023), emesso dal Tribunale ordinario di Palermo, Sez. A.T.P., G.U. Terramagra, notificato in data 01.07.2025, non opposto ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e pertanto divenuto definitivo coma da certificazione di Cancelleria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 112 ss. cod. proc. amm. e l’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IO FI e uditi per la parte ricorrente il difensore, avvocatessa Galante, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente, agendo in forza del titolo specificato in epigrafe, ha domandato: a ) di ordinare all’Amministrazione intimata di ottemperare al medesimo mercé il pagamento in suo favore dell’importo di € 8.369,33 (di cui € 6.596,26 per onorario, € 263,85 per INARCASSA ed € 1.509,22 per IVA) oltre l’ulteriore importo di € 120,36 a titolo di interessi maturati dal 17.01.2025 al 16.12.2025 ed il rimborso di quanto versato a titolo di Contributo Unificato; b ) la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva, nell’eventualità del protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione oltre un termine fissato all’uopo; c ) di condannare l’Amministrazione intimata al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.; d ) con vittoria delle spese di lite;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
Considerato che, come già chiarito da questo Tribunale, “Il decreto di liquidazione del compenso del Consulente tecnico, non opposto nei termini di cui all’ art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ha carattere giudiziale e come tale è suscettibile di acquistare valore di giudicato in caso di mancata opposizione nel termine stabilito dalla legge con conseguente sua azionabilità nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm.” (cfr. T.A.R.S. Catania, Sez. I, sent. 30.11.2021, n. 3572);
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto di dovere precisare che
a ) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b ) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c ) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d ) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.” ;
Considerato che sussistono i presupposti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per disporre a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta ;
Considerato che data in ragione della regola della soccombenza e data la non particolare complessità delle questioni trattate le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare puntuale esecuzione al titolo di cui all’epigrafe.
Nomina Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta .
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.403, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT LE, Presidente
AF SA SS, Primo Referendario
IO FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FI | RT LE |
IL SEGRETARIO