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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/03/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 877/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 877/2022, promossa da:
c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/04/1973 difeso dall'avv. GOLISANO PIETRO con domicilio in Via del Mascherino 00193 Roma ATTORE opponente contro
, c.f. Controparte_1
, difesa dall'avv. MATTEI GIUSEPPE con domicilio in VIA ORAZIO, P.IVA_1
31 00193 ROMA CONVENUTA opposta
OGGETTO: opposizione a d.i. n. 1637/21
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - Per tutti motivi espressi nella parte motiva del presente atto, in accoglimento della dispiegata eccezione riconvenzionale di nullità assoluta della fideiussione de qua per violazione della L. n. 287 del 1990 art. 2, comma 2 lett. a), dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1637/2021 – RGN 3283/2021, emesso il 14.07.2021 ed emendato con provvedimento del 15.11.2021, dall'Ill.mo Tribunale Ordinario di Velletri nella persona del Giudice Unico Dott. Martina Rispoli, accertando e dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta, con condanna dell'ingiungente al pagamento delle spese di lite e comunque revocarlo, nulla dovendo l'opponente alla opposta. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: - Per tutti motivi espressi nella parte motiva del pagina 1 di 4 presente atto, in accoglimento della dispiegata eccezione riconvenzionale di nullità per violazione della L. n. 287 del 1990 art. 2, comma 2 lett. a), delle clausole contenute negli artt. 2, 6, 8 della fideiussione de qua dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1637/2021 – RGN 3283/2021, emesso il 14.07.2021 ed emendato con provvedimento del 15.11.2021, dall'Ill.mo Tribunale Ordinario di Velletri nella persona del Giudice Unico Dott. Martina Rispoli, accertando e dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta, a causa dell'intervenuta decadenza dell'Istituto di Credito opposto ai sensi dell'art. 1957 c.c., con condanna dell'ingiungente al pagamento delle spese di lite e comunque revocarlo, nulla dovendo l'opponente alla opposta. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- nella denegata e non ritenuta ipotesi di mancato accoglimento delle domande ed eccezioni formulate in via principale e in via subordinata, in particolare la decadenza dell'Istituto dal termine ex art. 1957 c.c. per l'intera somma pretesa, dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1637/2021 – RGN 3283/2021, emesso il 14.07.2021 ed emendato con provvedimento del 15.11.2021, dall'Ill.mo Tribunale Ordinario di Velletri nella persona del Giudice Unico Dott. Martina Rispoli, accertando e dichiarando il minor credito pari ad € 36.949,47 per la sola rata nr. 38 del mutuo oggetto di causa con scadenza il 30.11.2020, a causa dell'intervenuta decadenza dell'Istituto di Credito opposto ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal più ampio e contestato credito, con condanna dell'ingiungente al pagamento delle spese di lite e comunque revocarlo, nulla dovendo l'opponente alla opposta. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale della presente causa, oltre spese generali 15,00%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore dello scrivente patrocinio delle spese di giudizio anticipate e degli onorari maturati e non riscossi, giusta procura ricevuta. Con espressa riserva di precisare ed integrare, anche in via istruttoria, all'esito delle eventuali difese di controparte, le conclusioni sin qui formulate.” Parte opposta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed istanza, respingere tutte le domande formulate, preliminari e di merito, da parte opponente con l'atto di citazione proposto, in quanto inammissibili, improponibili e/o infondate in punto di fatto e di diritto, e comunque non provate e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1637/2021 – RGN 3283/2021 emendato dal
Tribunale di Velletri in data 15.11.2021, pubblicato in data 19.11.2021 e notificato in data 18.01.2022, ovvero condannare l'opponente al pagamento di quelle somme minori o maggiori che verranno accertate in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di avvocato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La banca opposta ha azionato in via monitoria il debito restitutorio derivante dal mutuo chirografario concesso alla ingiungendone il pagamento Controparte_2 anche nei confronti dei garanti della debitrice principale, e CP_2 Parte_1
quest'ultimo, altresì, amministratore e socio della suddetta mutuataria.
[...]
pagina 2 di 4 Il medesimo ha proposto l'odierna opposizione, eccependo la nullità Parte_1 della fideiussione rilasciata, in quanto, a suo avviso, attuativa di comportamenti vietati dalla normativa antitrust. In particolare, secondo la prospettazione dell'attore, la fideiussione risultava stipulata in conformità dello schema contrattuale previsto dall'ABI del 2003, prevedendo agli art. 2, 6 ed 8 le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., clausole che, poste al vaglio della Banca d'Italia, erano state dichiarate contrarie all'art. 2 della citata L. 287/90, con provvedimento n.55/05. L'opponente ha poi contestato il quantum azionato, perché, a suo avviso, rimasto non dimostrato, avendo la banca opposta prodotto unicamente la scheda di sintesi del contratto di mutuo senza indicare le rate del mutuo di cui aveva ingiunto il pagamento;
né risultava allegato l'estratto autentico del conto corrente su cui il finanziamento era stato erogato.
La convenuta opposta ha replicato rilevando che si trattava di fideiussione specifica, non rientrante nella categoria sanzionata perché non conforme allo schema ABI ritenuto in contrasto con la normativa antitrust. Per il resto, ha sostenuto che, incontestata l'erogazione del mutuo, l'onere della prova della relativa restituzione incombeva alla controparte.
Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
1. Circa la qualificazione della garanzia rilasciata dall'odierno opponente, si osserva che si tratta di fideiussione specifica, in quanto volta a garantire uno specifico rapporto contrattuale e, segnatamente, il mutuo chirografario di 2.000.000,00 euro, come chiaramente indicato nella scheda negoziale allegata alla comparsa. Ad ogni modo la circostanza risulta pacifica.
La natura di fideiussione specifica esclude che si possa estendere alle relative clausole l'apprezzamento che Banca d'Italia ha espresso rispetto ad analoghe clausole contenute nel modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", ritenute in contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, ciò in quanto il portato anticoncorrenziale non è stato rilevato dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri. L'illiceità, inoltre, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle clausole in questione non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante" (Cass. n. 21841/24; 26847/24; 657/25).
Va dunque esclusa, nella specie, la nullità della fideiussione in relazione a tali clausole. L'eccezione, infatti, è stata argomentata solo sul rilievo che la fideiussione riproduceva lo schema contrattuale della fideiussione omnibus giudicato in contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE. Tuttavia, per quanto sopra pagina 3 di 4 argomentato, il rilievo di per sé non giustifica l'eccepita invalidità, dal momento che la fideiussione azionata non è omnibus, ma specifica.
2. Infine, con riguardo alla prova del quantum, si ritiene che la opposta abbia debitamente documentato il suo credito, avendo depositato il contratto di mutuo e relativo ammortamento, la lettera con cui si comunicava la decadenza dal beneficio del termine con l'indicazione specifica dell'ammontare delle rate a quella data (17.12.2020) rimaste insolute, distinguendo per quota capitale e quota interessi, dell'ammontare della mora maturata, dell'importo del capitale residuo e dell'ammontare degli interessi maturati sull'ultima rata insoluta.
L'opposizione va dunque respinta.
Le spese di lite, stante il contrasto giurisprudenziale sulla questione principale oggetto della controversia e la novità delle pronunce della Suprema Corte sopra richiamate, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione,
- Per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- Spese compensate.
Velletri, 07/03/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 877/2022, promossa da:
c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/04/1973 difeso dall'avv. GOLISANO PIETRO con domicilio in Via del Mascherino 00193 Roma ATTORE opponente contro
, c.f. Controparte_1
, difesa dall'avv. MATTEI GIUSEPPE con domicilio in VIA ORAZIO, P.IVA_1
31 00193 ROMA CONVENUTA opposta
OGGETTO: opposizione a d.i. n. 1637/21
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - Per tutti motivi espressi nella parte motiva del presente atto, in accoglimento della dispiegata eccezione riconvenzionale di nullità assoluta della fideiussione de qua per violazione della L. n. 287 del 1990 art. 2, comma 2 lett. a), dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1637/2021 – RGN 3283/2021, emesso il 14.07.2021 ed emendato con provvedimento del 15.11.2021, dall'Ill.mo Tribunale Ordinario di Velletri nella persona del Giudice Unico Dott. Martina Rispoli, accertando e dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta, con condanna dell'ingiungente al pagamento delle spese di lite e comunque revocarlo, nulla dovendo l'opponente alla opposta. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: - Per tutti motivi espressi nella parte motiva del pagina 1 di 4 presente atto, in accoglimento della dispiegata eccezione riconvenzionale di nullità per violazione della L. n. 287 del 1990 art. 2, comma 2 lett. a), delle clausole contenute negli artt. 2, 6, 8 della fideiussione de qua dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1637/2021 – RGN 3283/2021, emesso il 14.07.2021 ed emendato con provvedimento del 15.11.2021, dall'Ill.mo Tribunale Ordinario di Velletri nella persona del Giudice Unico Dott. Martina Rispoli, accertando e dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta, a causa dell'intervenuta decadenza dell'Istituto di Credito opposto ai sensi dell'art. 1957 c.c., con condanna dell'ingiungente al pagamento delle spese di lite e comunque revocarlo, nulla dovendo l'opponente alla opposta. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- nella denegata e non ritenuta ipotesi di mancato accoglimento delle domande ed eccezioni formulate in via principale e in via subordinata, in particolare la decadenza dell'Istituto dal termine ex art. 1957 c.c. per l'intera somma pretesa, dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1637/2021 – RGN 3283/2021, emesso il 14.07.2021 ed emendato con provvedimento del 15.11.2021, dall'Ill.mo Tribunale Ordinario di Velletri nella persona del Giudice Unico Dott. Martina Rispoli, accertando e dichiarando il minor credito pari ad € 36.949,47 per la sola rata nr. 38 del mutuo oggetto di causa con scadenza il 30.11.2020, a causa dell'intervenuta decadenza dell'Istituto di Credito opposto ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal più ampio e contestato credito, con condanna dell'ingiungente al pagamento delle spese di lite e comunque revocarlo, nulla dovendo l'opponente alla opposta. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale della presente causa, oltre spese generali 15,00%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore dello scrivente patrocinio delle spese di giudizio anticipate e degli onorari maturati e non riscossi, giusta procura ricevuta. Con espressa riserva di precisare ed integrare, anche in via istruttoria, all'esito delle eventuali difese di controparte, le conclusioni sin qui formulate.” Parte opposta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed istanza, respingere tutte le domande formulate, preliminari e di merito, da parte opponente con l'atto di citazione proposto, in quanto inammissibili, improponibili e/o infondate in punto di fatto e di diritto, e comunque non provate e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1637/2021 – RGN 3283/2021 emendato dal
Tribunale di Velletri in data 15.11.2021, pubblicato in data 19.11.2021 e notificato in data 18.01.2022, ovvero condannare l'opponente al pagamento di quelle somme minori o maggiori che verranno accertate in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di avvocato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La banca opposta ha azionato in via monitoria il debito restitutorio derivante dal mutuo chirografario concesso alla ingiungendone il pagamento Controparte_2 anche nei confronti dei garanti della debitrice principale, e CP_2 Parte_1
quest'ultimo, altresì, amministratore e socio della suddetta mutuataria.
[...]
pagina 2 di 4 Il medesimo ha proposto l'odierna opposizione, eccependo la nullità Parte_1 della fideiussione rilasciata, in quanto, a suo avviso, attuativa di comportamenti vietati dalla normativa antitrust. In particolare, secondo la prospettazione dell'attore, la fideiussione risultava stipulata in conformità dello schema contrattuale previsto dall'ABI del 2003, prevedendo agli art. 2, 6 ed 8 le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., clausole che, poste al vaglio della Banca d'Italia, erano state dichiarate contrarie all'art. 2 della citata L. 287/90, con provvedimento n.55/05. L'opponente ha poi contestato il quantum azionato, perché, a suo avviso, rimasto non dimostrato, avendo la banca opposta prodotto unicamente la scheda di sintesi del contratto di mutuo senza indicare le rate del mutuo di cui aveva ingiunto il pagamento;
né risultava allegato l'estratto autentico del conto corrente su cui il finanziamento era stato erogato.
La convenuta opposta ha replicato rilevando che si trattava di fideiussione specifica, non rientrante nella categoria sanzionata perché non conforme allo schema ABI ritenuto in contrasto con la normativa antitrust. Per il resto, ha sostenuto che, incontestata l'erogazione del mutuo, l'onere della prova della relativa restituzione incombeva alla controparte.
Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
1. Circa la qualificazione della garanzia rilasciata dall'odierno opponente, si osserva che si tratta di fideiussione specifica, in quanto volta a garantire uno specifico rapporto contrattuale e, segnatamente, il mutuo chirografario di 2.000.000,00 euro, come chiaramente indicato nella scheda negoziale allegata alla comparsa. Ad ogni modo la circostanza risulta pacifica.
La natura di fideiussione specifica esclude che si possa estendere alle relative clausole l'apprezzamento che Banca d'Italia ha espresso rispetto ad analoghe clausole contenute nel modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", ritenute in contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, ciò in quanto il portato anticoncorrenziale non è stato rilevato dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri. L'illiceità, inoltre, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle clausole in questione non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante" (Cass. n. 21841/24; 26847/24; 657/25).
Va dunque esclusa, nella specie, la nullità della fideiussione in relazione a tali clausole. L'eccezione, infatti, è stata argomentata solo sul rilievo che la fideiussione riproduceva lo schema contrattuale della fideiussione omnibus giudicato in contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE. Tuttavia, per quanto sopra pagina 3 di 4 argomentato, il rilievo di per sé non giustifica l'eccepita invalidità, dal momento che la fideiussione azionata non è omnibus, ma specifica.
2. Infine, con riguardo alla prova del quantum, si ritiene che la opposta abbia debitamente documentato il suo credito, avendo depositato il contratto di mutuo e relativo ammortamento, la lettera con cui si comunicava la decadenza dal beneficio del termine con l'indicazione specifica dell'ammontare delle rate a quella data (17.12.2020) rimaste insolute, distinguendo per quota capitale e quota interessi, dell'ammontare della mora maturata, dell'importo del capitale residuo e dell'ammontare degli interessi maturati sull'ultima rata insoluta.
L'opposizione va dunque respinta.
Le spese di lite, stante il contrasto giurisprudenziale sulla questione principale oggetto della controversia e la novità delle pronunce della Suprema Corte sopra richiamate, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione,
- Per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- Spese compensate.
Velletri, 07/03/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
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