Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02503/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Armando Carratu', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni De Nigris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
con ricorso introduttivo:
a) dell'ordinanza n. 37 del 28.10.2022, notificata al ricorrente il successivo 3.11.2022, recante l'ordine di “ rimozione di tutte le opere abusive e consistenti nella demolizione della tettoia, alla chiusura del vano di collegamento posto sulla parete di confine e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ”; b) della relazione tecnica redatta all'esito dell'accertamento prot. n. 50293 del 18.10.2022; c) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
con i motivi aggiunti:
a) del verbale di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 37 del 28.10.2022, notificato il successivo 23.12.2023; b) dei provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo e segnatamente: 1. dell’ordinanza n. 37 del 28.10.2022, notificata al ricorrente il successivo 3.11.2022, recante l'ordine di “ rimozione di tutte le opere abusive e consistenti nella demolizione della tettoia, alla chiusura del vano di collegamento posto sulla parete di confine e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ”; 2) della relazione tecnica redatta all'esito dell'accertamento prot. n. 50293 del 18.10.2022; 3) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 7024/2023 del 14.3.2023, successiva alla CIL presentata per il ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive; 4) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casal di Principe;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa CO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento dell’ordinanza n.37 del 28 ottobre 2022 del Comune di Casale di Principe, recante l’ordine di “ rimozione di tutte le opere abusive e consistenti nella demolizione della tettoia, alla chiusura del vano di collegamento posto sulla parete di confine e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ” e, con atto di motivi aggiunti, del verbale di inottemperanza n. 37 del 18 dicembre 2023.
2. Il Comune di Casale di Principe si è costituito in giudizio con atto del 16 febbraio 2026.
3. Con memoria depositata in giudizio il 14 aprile 2026 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, per aver nelle more provveduto alla demolizione delle opere ritenute eseguite in assenza di titolo abilitativo.
4. All’udienza pubblica di smaltimento del 16 aprile 2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
5. Per le ragioni esposte, il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Tenuto conto della definizione in rito del presente giudizio, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RU, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
CO LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LI | AR RU |
IL SEGRETARIO