TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C. La Giudice della sezione XI dott.sa Raffaella Gabriel Visto il ricorso iscritto al R.G.N. 11222/2023; visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 18.12.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22; atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che la Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che
, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente. TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona della dott.sa RAFFAELLA GABRIEL nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al R.G. N. 11222/2023 proposto da:
[...] in proprio e n.q. esercente Parte_1 la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
[...] in proprio e n.q. esercente la potestà
[...] genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 [...]
[...]
Persona_2 avv. Vincenzo ZENO ZENCOVICH
- Parte ricorrente- nei confronti di
Controparte_3
- Avvocatura dello Stato-
- parte resistente- nonché
Controparte_4
- parte resistente costituita-
Controparte_5
- parte resistente non costituita- e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
– intervenuto- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PREMESSA DI FATTO Con ricorso introduttivo promosso ex art. 281 decies cpc, gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Controparte_3 Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di Persona_3
, cittadina italiana, nata il [...] nel
[...] Comune di (doc. 3). CP_5 Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana -rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo e il matrimonio. In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia, anche predisponendo un apposito albero, a cui sul punto integralmente si rinvia. Nello specifico deducevano che: I ricorrenti odierni sono discendenti da Persona_3
cittadina italiana nata nel Comune di
[...] CP_5 il 18.12.1868 (doc. 3), la quale successivamente emigrava in Perù, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina peruviana (doc. 30), ove sposava nell'anno
1891 il connazionale (doc. 4). Persona_4
Da tale matrimonio nasceva il 21.01.1904 Persona_5
(doc. 5), la quale si univa in matrimonio nel
[...] 1920 con (doc. 6). Persona_6 Da questa unione nascevano tre figli:
1. il 12.09.1925 (doc. 7). Persona_6 Questo si sposava una prima volta con Persona_7 nel 1955 (doc. 10), e nasceva
[...] Parte_1
il 3.08.1959 (doc. 11); alla morte della
[...] moglie, si risposava nel 1967 con Persona_6 [...] (doc.12). Da questo secondo matrimonio Persona_8 nasceva il 11.02.1968 (doc. 13). Parte_1 si sposava nel 1983 con Parte_1 [...]
(doc. 14 ok) e nasceva Persona_9 Persona_2 il 28.03.1984 (doc. 15 ok). si sposava nel 1992 con Parte_1 [...] (doc. 16) e nascevano 3 figli: Per_10 [...] il 26.06.1994 (doc. 17); Controparte_1 Controparte_1 il 06.05.1999 (doc. 18); il
[...] Controparte_1 16.06.2009 (doc. 19).
2. il 25.11.1926 (doc. 8). Controparte_6
Questo si sposava nel 1970 con Persona_11
(doc. 20), dalla cui unione nasceva il CP_2
5.03.1973 (doc. 21). nel 2004 si sposava CP_2 con (doc. 22) e nascevano due Persona_12 figlie: il 31.03.2006 (doc. 23) e Persona_1 [...]
il 18.09.2009 (doc. 24). Per_2
3. il 10.07.1932 (doc. 9). Questo si Persona_13 sposava con nel 1957 (doc. 25), Persona_14 dalla cui unione nascevano due figli: Persona_15
il 21.07.1960 (doc. 26) e il
[...] Controparte_2
29.09.1967 (doc. 27).
- si sposava con Controparte_2 Persona_16 nel 1991 (doc. 28)), e nasceva il CP_2
24.06.1994 (doc. 29).
***** Il e il Controparte_7 [...] si sono Controparte_8 costituiti in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in ragione dell'oggetto Controparte_4 della domanda, che - attenendo unicamente l'accertamento dello status di cittadino italiano in capo agli attori - non coinvolgerebbe alcuna delle competenze di detto Dicastero, e nel merito, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, di valutare la fondatezza della domanda e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il , non si è costituito in giudizio. Controparte_5
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
***** CONSIDERAZIONI DI DIRITTO La competenza territoriale Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente. La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto
è stata disposta dall'art. 1, Controparte_3 comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio. Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite. Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello. Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui
“Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.” Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di e da ciò discende la CP_5 competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***** L'interesse ad agire Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale. Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a
“doppio binario” (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”). In ossequio a tale principio, la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019). In tale solco, si pone anche l'orientamento della Corte d'Appello di Genova, di cui si richiama la sentenza n. 1203 del 2025, la quale afferma: “… Si ritiene piuttosto che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario. A tale conclusione si giunge anche alla luce dell'esaminata pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 28873/2008 che, pur riconoscendo l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza. Difatti, nei casi di riconoscimento della cittadinanza, la carenza di interesse ad agire si potrebbe verificare quando, dopo aver adito il giudice competente, un evento successivo rende inutile la decisione del giudice, privando il ricorrente di qualsiasi vantaggio concreto, ad esempio, quando nelle more del processo la cittadinanza venga riconosciuta in via amministrativa. Il fatto che l'interessato abbia agito in via amministrativa non fa venir meno il suo interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza. Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto alla natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status”. Ne discende che occorre riconoscere l'interesse ad agire, al fine di far dichiarare il proprio status di cittadino, senza che sia necessaria la previa presentazione di una domanda amministrativa alle competenti Autorità diplomatico/consolari.
***** La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana Passando al merito della controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu). Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889), che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo. In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue. In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie della cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010,
, causa C-135/08, in relazione alle conseguenze Per_17 della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita della cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato. Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di IA (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C- 221/17).
***** I principi generali regolatori la materia Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale. Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912. Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita
– oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
***** La normativa di riferimento Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865, entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865). Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa. L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis. In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”. Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola. La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”. Considerato inoltre che il è subentrato, CP_9 in qualità di Stato successore, al Controparte_10 quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”) Coloro che erano nati nell'allora Controparte_10 dunque prima dell'unificazione d' furono, dopo CP_9 l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del non avessero CP_9 perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera. Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall' antecedentemente alla CP_9 costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Tuttavia, è da CP_9 sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Se, invece, al momento CP_9 dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno , CP_9 costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_9 All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui.
***** Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna. L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna. Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”. In particolare: Con la sentenza n.87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3 della L. n. 555 del 1912, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime. Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo. Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale. La Corte di cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che
“lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato
o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”. Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
***** Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”). L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]». Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)- Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero. È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907. La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
***** I principi processuali sull'onere della prova L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
***** Il caso in esame Con la produzione dei certificati di nascita e matrimonio di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante, comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'ava cittadina italiana emigrata in terra straniera. Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita e matrimonio, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da capostipite Persona_3 emigrata in Perù. Alla luce della documentazione prodotta, nonché con l'assenza di specifica contestazione da parte del resistente, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione. Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio. Invero parte resistente ha anche sollevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In via preliminare deve rilevarsi che, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, il Controparte_4
non ha alcuna competenza in materia, difatti
[...] l'autorità Consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere figlio di avo italiano e competente a riceverla è il (cfr art 5 DPR cit.). Controparte_3 D'altro canto, il soggetto contraddittore in materia di diritto di cittadinanza (oggetto della domanda di accertamento svolta nella presente causa) è senza dubbio il e l'ulteriore domanda Controparte_3 volta ad “ordinare al convenuto Controparte_3 e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate (…)”, è configurabile quale mera conseguenza della pronuncia di riconoscimento del diritto all'iscrizione anagrafica, domanda connessa a quella avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla cittadinanza, attribuendo all'Ufficiale dello stato civile, in tale sua veste, un'attività vincolata, priva di autonomia e di discrezionalità.
***** Deve, peraltro, osservarsi che nella linea genealogica ricostruita da parte ricorrente si evidenzia quantomeno un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale (segnatamente la ascendente
[...]
, che, sulla base della legge al Persona_3 tempo vigente, determinava, come visto, l'interruzione della cittadinanza “iure sanguinis” (sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna – sia perché l'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna italiana che si univa in matrimonio con cittadino straniero). Come già visto dette ipotesi interruttive della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis sono state dichiarate incostituzionali nel 1975 e nel 1983 e l'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità, per come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, non muta tra prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Nel dettaglio, come già visto in precedenza, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riformando con la sentenza n. 4466 del 2009 il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, possano ottenere il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis italiano ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente legge 555/1912, a seguito del matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948. Si ripercorrono, nuovamente in modo schematico - per comodità di lettura rispetto a quanto già scritto supra- gli interventi che hanno inciso in materia. Con la già richiamata pronuncia n. 87/1975 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la nostra connazionale, indipendentemente dalla sua volontà, a seguito di matrimonio con un cittadino straniero che le comunicava automaticamente il proprio status civitatis. Alcuni anni dopo, con la sentenza n. 30/83 la Corte sancì inoltre l'incostituzionalità dell'art. 1 della stessa legge 555/1912, nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. A seguito della sentenza n. 87/75, la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n. 151 del 19.05.1975 stabilì che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza del marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso. Ma la discrasia sta nella circostanza che in sede amministrativa, a tutt'oggi, tale dichiarazione comporta il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, nel caso di matrimonio contratto in vigenza della legge 555/1912, ma soltanto dopo il 1° gennaio 1948; nel caso in cui il matrimonio sia invece stato celebrato antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione, la suddetta dichiarazione consente il riacquisto della cittadinanza ma con efficacia ex nunc, con comunicazione dello status ai figli ancora minorenni al momento in cui la dichiarazione viene effettuata. Con la sentenza n. 4466/2009, la Suprema Corte ha affermato che, in via giudiziaria ed in attesa dell'intervento del Legislatore:
- il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio (ante o post 1948) ed incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto;
- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;
- che figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita). In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione. L'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è dunque stato rimosso e la cittadinanza italiana può essere riconosciuta, avendo, come visto, le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal resistente (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa In considerazione di quanto sopra deve concludersi che le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal resistente (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa.
***** Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Revoca la dichiarazione di contumacia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dichiara altresì il difetto di legittimazione passiva del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in persona del Ministro pro tempore;
Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
Ordina, per l'effetto, al Controparte_3 in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di , di procedere alle iscrizioni, CP_5 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
Compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati. Genova, 24 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Raffaella GABRIEL
Ritenuto che
, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente. TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona della dott.sa RAFFAELLA GABRIEL nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al R.G. N. 11222/2023 proposto da:
[...] in proprio e n.q. esercente Parte_1 la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2
[...] in proprio e n.q. esercente la potestà
[...] genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 [...]
[...]
Persona_2 avv. Vincenzo ZENO ZENCOVICH
- Parte ricorrente- nei confronti di
Controparte_3
- Avvocatura dello Stato-
- parte resistente- nonché
Controparte_4
- parte resistente costituita-
Controparte_5
- parte resistente non costituita- e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
– intervenuto- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PREMESSA DI FATTO Con ricorso introduttivo promosso ex art. 281 decies cpc, gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Controparte_3 Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di Persona_3
, cittadina italiana, nata il [...] nel
[...] Comune di (doc. 3). CP_5 Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana -rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo e il matrimonio. In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia, anche predisponendo un apposito albero, a cui sul punto integralmente si rinvia. Nello specifico deducevano che: I ricorrenti odierni sono discendenti da Persona_3
cittadina italiana nata nel Comune di
[...] CP_5 il 18.12.1868 (doc. 3), la quale successivamente emigrava in Perù, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina peruviana (doc. 30), ove sposava nell'anno
1891 il connazionale (doc. 4). Persona_4
Da tale matrimonio nasceva il 21.01.1904 Persona_5
(doc. 5), la quale si univa in matrimonio nel
[...] 1920 con (doc. 6). Persona_6 Da questa unione nascevano tre figli:
1. il 12.09.1925 (doc. 7). Persona_6 Questo si sposava una prima volta con Persona_7 nel 1955 (doc. 10), e nasceva
[...] Parte_1
il 3.08.1959 (doc. 11); alla morte della
[...] moglie, si risposava nel 1967 con Persona_6 [...] (doc.12). Da questo secondo matrimonio Persona_8 nasceva il 11.02.1968 (doc. 13). Parte_1 si sposava nel 1983 con Parte_1 [...]
(doc. 14 ok) e nasceva Persona_9 Persona_2 il 28.03.1984 (doc. 15 ok). si sposava nel 1992 con Parte_1 [...] (doc. 16) e nascevano 3 figli: Per_10 [...] il 26.06.1994 (doc. 17); Controparte_1 Controparte_1 il 06.05.1999 (doc. 18); il
[...] Controparte_1 16.06.2009 (doc. 19).
2. il 25.11.1926 (doc. 8). Controparte_6
Questo si sposava nel 1970 con Persona_11
(doc. 20), dalla cui unione nasceva il CP_2
5.03.1973 (doc. 21). nel 2004 si sposava CP_2 con (doc. 22) e nascevano due Persona_12 figlie: il 31.03.2006 (doc. 23) e Persona_1 [...]
il 18.09.2009 (doc. 24). Per_2
3. il 10.07.1932 (doc. 9). Questo si Persona_13 sposava con nel 1957 (doc. 25), Persona_14 dalla cui unione nascevano due figli: Persona_15
il 21.07.1960 (doc. 26) e il
[...] Controparte_2
29.09.1967 (doc. 27).
- si sposava con Controparte_2 Persona_16 nel 1991 (doc. 28)), e nasceva il CP_2
24.06.1994 (doc. 29).
***** Il e il Controparte_7 [...] si sono Controparte_8 costituiti in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in ragione dell'oggetto Controparte_4 della domanda, che - attenendo unicamente l'accertamento dello status di cittadino italiano in capo agli attori - non coinvolgerebbe alcuna delle competenze di detto Dicastero, e nel merito, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, di valutare la fondatezza della domanda e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il , non si è costituito in giudizio. Controparte_5
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
***** CONSIDERAZIONI DI DIRITTO La competenza territoriale Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente. La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto
è stata disposta dall'art. 1, Controparte_3 comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio. Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite. Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello. Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui
“Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.” Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di e da ciò discende la CP_5 competenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***** L'interesse ad agire Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale. Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a
“doppio binario” (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”). In ossequio a tale principio, la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019). In tale solco, si pone anche l'orientamento della Corte d'Appello di Genova, di cui si richiama la sentenza n. 1203 del 2025, la quale afferma: “… Si ritiene piuttosto che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario. A tale conclusione si giunge anche alla luce dell'esaminata pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 28873/2008 che, pur riconoscendo l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza. Difatti, nei casi di riconoscimento della cittadinanza, la carenza di interesse ad agire si potrebbe verificare quando, dopo aver adito il giudice competente, un evento successivo rende inutile la decisione del giudice, privando il ricorrente di qualsiasi vantaggio concreto, ad esempio, quando nelle more del processo la cittadinanza venga riconosciuta in via amministrativa. Il fatto che l'interessato abbia agito in via amministrativa non fa venir meno il suo interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza. Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto alla natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status”. Ne discende che occorre riconoscere l'interesse ad agire, al fine di far dichiarare il proprio status di cittadino, senza che sia necessaria la previa presentazione di una domanda amministrativa alle competenti Autorità diplomatico/consolari.
***** La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana Passando al merito della controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu). Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889), che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo. In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue. In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie della cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010,
, causa C-135/08, in relazione alle conseguenze Per_17 della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita della cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato. Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di IA (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C- 221/17).
***** I principi generali regolatori la materia Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale. Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912. Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita
– oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
***** La normativa di riferimento Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865, entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865). Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa. L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis. In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”. Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola. La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”. Considerato inoltre che il è subentrato, CP_9 in qualità di Stato successore, al Controparte_10 quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”) Coloro che erano nati nell'allora Controparte_10 dunque prima dell'unificazione d' furono, dopo CP_9 l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del non avessero CP_9 perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una cittadinanza straniera. Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall' antecedentemente alla CP_9 costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Tuttavia, è da CP_9 sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Se, invece, al momento CP_9 dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno , CP_9 costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_9 All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui.
***** Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna. L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna. Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”. In particolare: Con la sentenza n.87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3 della L. n. 555 del 1912, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime. Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo. Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale. La Corte di cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che
“lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato
o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”. Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
***** Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”). L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]». Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)- Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero. È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907. La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
***** I principi processuali sull'onere della prova L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
***** Il caso in esame Con la produzione dei certificati di nascita e matrimonio di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante, comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'ava cittadina italiana emigrata in terra straniera. Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita e matrimonio, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da capostipite Persona_3 emigrata in Perù. Alla luce della documentazione prodotta, nonché con l'assenza di specifica contestazione da parte del resistente, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione. Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta e chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio. Invero parte resistente ha anche sollevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In via preliminare deve rilevarsi che, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, il Controparte_4
non ha alcuna competenza in materia, difatti
[...] l'autorità Consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 L. n. 91/92 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss. DPR n. 572 del 1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere figlio di avo italiano e competente a riceverla è il (cfr art 5 DPR cit.). Controparte_3 D'altro canto, il soggetto contraddittore in materia di diritto di cittadinanza (oggetto della domanda di accertamento svolta nella presente causa) è senza dubbio il e l'ulteriore domanda Controparte_3 volta ad “ordinare al convenuto Controparte_3 e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate (…)”, è configurabile quale mera conseguenza della pronuncia di riconoscimento del diritto all'iscrizione anagrafica, domanda connessa a quella avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla cittadinanza, attribuendo all'Ufficiale dello stato civile, in tale sua veste, un'attività vincolata, priva di autonomia e di discrezionalità.
***** Deve, peraltro, osservarsi che nella linea genealogica ricostruita da parte ricorrente si evidenzia quantomeno un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale (segnatamente la ascendente
[...]
, che, sulla base della legge al Persona_3 tempo vigente, determinava, come visto, l'interruzione della cittadinanza “iure sanguinis” (sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna – sia perché l'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna italiana che si univa in matrimonio con cittadino straniero). Come già visto dette ipotesi interruttive della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis sono state dichiarate incostituzionali nel 1975 e nel 1983 e l'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità, per come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, non muta tra prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Nel dettaglio, come già visto in precedenza, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riformando con la sentenza n. 4466 del 2009 il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, possano ottenere il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o discendenti di donne che avevano perso lo status civitatis italiano ai sensi dell'art. 10, comma 3, della previgente legge 555/1912, a seguito del matrimonio con cittadino straniero contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948. Si ripercorrono, nuovamente in modo schematico - per comodità di lettura rispetto a quanto già scritto supra- gli interventi che hanno inciso in materia. Con la già richiamata pronuncia n. 87/1975 la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la nostra connazionale, indipendentemente dalla sua volontà, a seguito di matrimonio con un cittadino straniero che le comunicava automaticamente il proprio status civitatis. Alcuni anni dopo, con la sentenza n. 30/83 la Corte sancì inoltre l'incostituzionalità dell'art. 1 della stessa legge 555/1912, nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. A seguito della sentenza n. 87/75, la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n. 151 del 19.05.1975 stabilì che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza del marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso. Ma la discrasia sta nella circostanza che in sede amministrativa, a tutt'oggi, tale dichiarazione comporta il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, nel caso di matrimonio contratto in vigenza della legge 555/1912, ma soltanto dopo il 1° gennaio 1948; nel caso in cui il matrimonio sia invece stato celebrato antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione, la suddetta dichiarazione consente il riacquisto della cittadinanza ma con efficacia ex nunc, con comunicazione dello status ai figli ancora minorenni al momento in cui la dichiarazione viene effettuata. Con la sentenza n. 4466/2009, la Suprema Corte ha affermato che, in via giudiziaria ed in attesa dell'intervento del Legislatore:
- il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio (ante o post 1948) ed incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto;
- che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontra vincoli particolari, essendo sufficiente dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, sempreché non venga eccepita e documentata dall'Amministrazione l'esistenza di una rinuncia alla cittadinanza da parte degli aventi diritto;
- che figli e discendenti della donna possono ottenere dal giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana, a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) abbia reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino dalla sua stessa esistenza in vita). In attuazione dei premessi principi, pertanto, alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri, contratto anche antecedentemente al 1° gennaio 1948, può essere ora riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione. L'ostacolo normativo alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo è dunque stato rimosso e la cittadinanza italiana può essere riconosciuta, avendo, come visto, le parti ricorrenti provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal resistente (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa In considerazione di quanto sopra deve concludersi che le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal resistente (vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa.
***** Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Revoca la dichiarazione di contumacia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dichiara altresì il difetto di legittimazione passiva del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in persona del Ministro pro tempore;
Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
Ordina, per l'effetto, al Controparte_3 in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di , di procedere alle iscrizioni, CP_5 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
Compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati. Genova, 24 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Raffaella GABRIEL