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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 810 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del
3.03.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Treppiedi per mandato in atti;
attrice
e
(C.F. ), in persona del Sindaco e rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Trovato per mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 3.03.2025, atti ivi richiamati e scritto conclusionale depositato dalla convenuta.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 chiedendone la condanna, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro occorsole in data
17.04.2020.
1 L'attrice esponeva che, in quella data, mentre si accingeva a scendere dal marciapiede di
Via Vallone De Spuches, in prossimità del civico 113, nel Comune di cadeva CP_1 rovinosamente a terra a causa del distacco di un mattone collocato al bordo del marciapiede stesso.
A seguito della caduta, l'attrice veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale
"Buccheri La Ferla" di Palermo, dove, riscontrata una frattura articolare epifisi distale radio sx, veniva programmato, per il 23.04.2020, un intervento chirurgico di osteosintesi con placca V.A. Synthes e viti.
Invocando la responsabilità per omessa custodia in capo all'ente locale convenuto, concludeva chiedendo la condanna dell'ente locale convenuto al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi mediante apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva o concorrente della attrice ex art. 1227 c. c. nella causazione del sinistro;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 16.12.2021 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.
Dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, la causa veniva istruita mediante l'escussione del teste di parte attrice, (cfr. verbale di udienza Testimone_1 del 13.05.2024).
Indi, ritenuta superflua la ctu medico legale richiesta da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 3.03.2015, all'esito della quale, con ordinanza del
5.03.2025, il procedimento è stato posto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
2 Prima di entrare nel merito della causa, deve dichiararsi del tutto priva di pregio l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dal convenuto, che deve essere, pertanto, rigettata.
Invero, per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali, il ha il CP_1 compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada).
Il Decreto legislativo 285/92 definisce chiaramente il concetto di strada pubblica e vi include anche il marciapiede.
Secondo la definizione dell'art.3, n. 33, del D.Lgs. citato, infatti, per marciapiede si intende la "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni".
Sulla base di tale presupposto, si è affermato che dalla proprietà pubblica del CP_1 sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051, ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti (cfr. Cass. n. 16770/2006).
Ne consegue che, l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto non può trovare alcun accoglimento.
3. Il merito della lite
Quale generale premessa è bene rammentare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva, ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la ratio legis che presiede all'allocazione del danno (cfr. Cass. n. 26682/2023).
Il tenore della norma in esame, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla
3 presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art.
2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.” (ex multis, Cass. n. 4051/2023; Cass. Sez. Unite n. 20943/2022, Cass.
n°11016/2011; Cass. n°25243/2006).
Si precisa, peraltro, che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 11526/2017).
Così, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Invero, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2071/2022; Cass. n. 11414/2004).
In taluni casi, inoltre, il comportamento colposo del pedone può assurgere ad elemento interruttivo del nesso causale, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (cfr.
Cass. n. 999/2014).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento
4 dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 33390/2022).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, l'istruttoria svolta ha confermato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attrice.
, testimone oculare del sinistro, ha confermato i capitoli sub a-f della Testimone_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata dall'attrice, dichiarando: “ confermo il cap. a, era mattina presto o pomeriggio tardi, era un'alba o un tramonto, credo, la strada è dissestata da sempre, l'attrice è caduta, è inciampata, possibilmente cadendo si è staccato il mattone del marciapiede, confermo, dunque, il cap. b;
confermo il cap. c, ricordo che lei è caduta appoggiandosi male e si è rotta il polso;
ricordo che è venuta l'ambulanza ed è stata trasportata in ospedale ma non ricordo quale, credo il
Buccheri; confermo i capp. e ed f, l'attrice è stata operata al polso, le hanno dato dei punti ancor oggi visibili.
Non ricordo se salivamo o scendevamo dal marciapiede, sinceramente;
le condizioni della strada non erano ottimali. Riconosco i luoghi dalle foto che mi vengono esibite” (cfr. verbale di udienza del 13.05.2024).
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, fornendo la prova dell'evento di danno e la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che la valutazione di tutti gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria induce a ritenere integrato, nel caso di specie, il caso fortuito costituito dal comportamento dell'attrice, che per costante orientamento giurisprudenziale è suscettibile di interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.
5 Assumono rilievo, a tal proposito, in primo luogo la documentazione fotografica versata in atti (cfr. foto allegate all'atto di citazione), la deposizione testimoniale raccolta, nonché le condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato l'evento.
In particolare, dalle foto prodotte da parte attrice si evince chiaramente che la porzione di marciapiede interessata, ove è avvenuto il sinistro, è caratterizzata da un dissesto sulla pavimentazione di notevoli dimensioni, contraddistinto da visibile irregolarità.
L'unica teste escussa, peraltro, ha precisato che “la strada è dissestata da sempre” e che “le condizioni della strada non erano ottimali” (cfr. verbale d'udienza del 13.05.2024), dimostrando di avere consapevolezza dello stato dei luoghi e del potenziale pericolo.
Tali elementi, in uno alle condizioni di tempo e di luogo – il sinistro si è verificato in orario mattutino (cfr. ora di ingresso del Pronto Soccorso: “7:47”, pag. 2 della cartella clinica n. 3981/2020 allegata all'atto di citazione), dunque, con condizioni di visibilità sufficienti – valutati congiuntamente, inducono a ritenere che la situazione dei luoghi fosse tale da rendere il pericolo percepibile, prevedibile e dunque evitabile.
In tema di responsabilità per cosa in custodia, infatti, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Nel caso di specie, l'estensione del dissesto, chiaramente rilevabile anche dalle fotografie prodotte, avrebbe dovuto indurre l'attrice ad adottare maggiore attenzione e cautela nell'attraversamento del marciapiede, come più volte affermato dalla giurisprudenza (cfr.
Cass. n. 22121/2022).
Tali e tante circostanze inducono a ritenere che l'attrice, con la sua condotta imprudente, idonea a integrare caso fortuito, abbia eliso del tutto il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Conseguentemente la domanda proposta deve essere rigettata.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese di lite in favore del le quali, Controparte_1 calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo
6 conto del valore della causa e applicando parametri medi a tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 2.600,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta da Parte_1 per l'effetto condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
liquidate in € 2.600,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese Controparte_1 generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 25 giugno 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
7
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 810 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del
3.03.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Treppiedi per mandato in atti;
attrice
e
(C.F. ), in persona del Sindaco e rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Trovato per mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 3.03.2025, atti ivi richiamati e scritto conclusionale depositato dalla convenuta.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 chiedendone la condanna, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro occorsole in data
17.04.2020.
1 L'attrice esponeva che, in quella data, mentre si accingeva a scendere dal marciapiede di
Via Vallone De Spuches, in prossimità del civico 113, nel Comune di cadeva CP_1 rovinosamente a terra a causa del distacco di un mattone collocato al bordo del marciapiede stesso.
A seguito della caduta, l'attrice veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale
"Buccheri La Ferla" di Palermo, dove, riscontrata una frattura articolare epifisi distale radio sx, veniva programmato, per il 23.04.2020, un intervento chirurgico di osteosintesi con placca V.A. Synthes e viti.
Invocando la responsabilità per omessa custodia in capo all'ente locale convenuto, concludeva chiedendo la condanna dell'ente locale convenuto al risarcimento dei danni patiti, da quantificarsi mediante apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva o concorrente della attrice ex art. 1227 c. c. nella causazione del sinistro;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 16.12.2021 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.
Dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, la causa veniva istruita mediante l'escussione del teste di parte attrice, (cfr. verbale di udienza Testimone_1 del 13.05.2024).
Indi, ritenuta superflua la ctu medico legale richiesta da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 3.03.2015, all'esito della quale, con ordinanza del
5.03.2025, il procedimento è stato posto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
2 Prima di entrare nel merito della causa, deve dichiararsi del tutto priva di pregio l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dal convenuto, che deve essere, pertanto, rigettata.
Invero, per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali, il ha il CP_1 compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada).
Il Decreto legislativo 285/92 definisce chiaramente il concetto di strada pubblica e vi include anche il marciapiede.
Secondo la definizione dell'art.3, n. 33, del D.Lgs. citato, infatti, per marciapiede si intende la "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni".
Sulla base di tale presupposto, si è affermato che dalla proprietà pubblica del CP_1 sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051, ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti (cfr. Cass. n. 16770/2006).
Ne consegue che, l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto non può trovare alcun accoglimento.
3. Il merito della lite
Quale generale premessa è bene rammentare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva, ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la ratio legis che presiede all'allocazione del danno (cfr. Cass. n. 26682/2023).
Il tenore della norma in esame, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla
3 presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art.
2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.” (ex multis, Cass. n. 4051/2023; Cass. Sez. Unite n. 20943/2022, Cass.
n°11016/2011; Cass. n°25243/2006).
Si precisa, peraltro, che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 11526/2017).
Così, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Invero, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2071/2022; Cass. n. 11414/2004).
In taluni casi, inoltre, il comportamento colposo del pedone può assurgere ad elemento interruttivo del nesso causale, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (cfr.
Cass. n. 999/2014).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento
4 dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 33390/2022).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, l'istruttoria svolta ha confermato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attrice.
, testimone oculare del sinistro, ha confermato i capitoli sub a-f della Testimone_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata dall'attrice, dichiarando: “ confermo il cap. a, era mattina presto o pomeriggio tardi, era un'alba o un tramonto, credo, la strada è dissestata da sempre, l'attrice è caduta, è inciampata, possibilmente cadendo si è staccato il mattone del marciapiede, confermo, dunque, il cap. b;
confermo il cap. c, ricordo che lei è caduta appoggiandosi male e si è rotta il polso;
ricordo che è venuta l'ambulanza ed è stata trasportata in ospedale ma non ricordo quale, credo il
Buccheri; confermo i capp. e ed f, l'attrice è stata operata al polso, le hanno dato dei punti ancor oggi visibili.
Non ricordo se salivamo o scendevamo dal marciapiede, sinceramente;
le condizioni della strada non erano ottimali. Riconosco i luoghi dalle foto che mi vengono esibite” (cfr. verbale di udienza del 13.05.2024).
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, fornendo la prova dell'evento di danno e la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che la valutazione di tutti gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria induce a ritenere integrato, nel caso di specie, il caso fortuito costituito dal comportamento dell'attrice, che per costante orientamento giurisprudenziale è suscettibile di interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.
5 Assumono rilievo, a tal proposito, in primo luogo la documentazione fotografica versata in atti (cfr. foto allegate all'atto di citazione), la deposizione testimoniale raccolta, nonché le condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato l'evento.
In particolare, dalle foto prodotte da parte attrice si evince chiaramente che la porzione di marciapiede interessata, ove è avvenuto il sinistro, è caratterizzata da un dissesto sulla pavimentazione di notevoli dimensioni, contraddistinto da visibile irregolarità.
L'unica teste escussa, peraltro, ha precisato che “la strada è dissestata da sempre” e che “le condizioni della strada non erano ottimali” (cfr. verbale d'udienza del 13.05.2024), dimostrando di avere consapevolezza dello stato dei luoghi e del potenziale pericolo.
Tali elementi, in uno alle condizioni di tempo e di luogo – il sinistro si è verificato in orario mattutino (cfr. ora di ingresso del Pronto Soccorso: “7:47”, pag. 2 della cartella clinica n. 3981/2020 allegata all'atto di citazione), dunque, con condizioni di visibilità sufficienti – valutati congiuntamente, inducono a ritenere che la situazione dei luoghi fosse tale da rendere il pericolo percepibile, prevedibile e dunque evitabile.
In tema di responsabilità per cosa in custodia, infatti, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Nel caso di specie, l'estensione del dissesto, chiaramente rilevabile anche dalle fotografie prodotte, avrebbe dovuto indurre l'attrice ad adottare maggiore attenzione e cautela nell'attraversamento del marciapiede, come più volte affermato dalla giurisprudenza (cfr.
Cass. n. 22121/2022).
Tali e tante circostanze inducono a ritenere che l'attrice, con la sua condotta imprudente, idonea a integrare caso fortuito, abbia eliso del tutto il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Conseguentemente la domanda proposta deve essere rigettata.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese di lite in favore del le quali, Controparte_1 calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo
6 conto del valore della causa e applicando parametri medi a tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 2.600,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta da Parte_1 per l'effetto condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
liquidate in € 2.600,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese Controparte_1 generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 25 giugno 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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