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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
NANIA LU, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 362/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Fibonacci 88900 NE KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240011547841000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 , rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, impugnava la cartella di pagamento n° 13320240011547841000, notificata in data 13.02.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate RI, su incarico dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di NE, chiedeva la corresponsione dell'importo complessivo di euro 6.196,66, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, per il mancato pagamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato ed effettuato ai sensi dell'art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972, in relazione alla dichiarazione modello Iva 2022 presentate per il periodo d'imposta 2021.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
a) per l'insussistenza e/o infondatezza della pretesa tributaria in considerazione dell'errata applicazione dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972;
b) per difetto di motivazione dell'atto.
Evidenziava, in particolare, le seguenti circostanze:
- di aver presentato dichiarazione Iva 2021, relativa all'imposta dell'anno 2020, con un credito a proprio vantaggio di euro 6.097,00, di cui solo una minima parte era stata utilizzata in compensazione, per il pagamento di altre imposte e cioè della somma di euro 1.706,00;
- che, in un primo momento, concludeva la dichiarazione dell'anno 2021 chiedendo a rimborso la restante somma di euro 4.391,00, così come si poteva evincere dal modello della dichiarazione IVA, al campo denominato VX4; successivamente rinunciava alla procedura “non concludendola”, non inoltrando la documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate e di fatto rinunciandovi, per cui inoltrava una nota integrativa della dichiarazione modello IVA 2021, dalla quale si evince che il credito esistente in precedenza, cioè la somma di euro 6.097,00, veniva richiesta interamente in compensazione, inoltrando la nota integrativa della dichiarazione Iva 2021, con la richiesta di compensazione dell'intero credito e non più di una sola parte come in precedenza;
- che, in data 26 aprile 2024, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di NE provvedeva ad inviare l'avviso bonario con il quale chiedeva di regolarizzare la posizione contributiva, versando la somma di euro 4.836,87
a seguito delle incongruenze emerse nella dichiarazione Iva 2022;
- che tutti i tentativi di interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, effettuati per chiarire la situazione, anche a mezzo sistema Civis, protocollando una richiesta di assistenza, non erano andati a buon fine;
- che il rimborso dell'eccedenza di credito originaria della dichiarazione Iva del 2021, in sostanza, non era mai stato erogato, perché anziché procedere alla conclusione della richiesta di rimborso aveva ritenuto di dover utilizzare quel credito in compensazione per l'anno successivo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di NE contestando quanto ex adverso sostenuto, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio. L'Ufficio rilevava:
- che il ricorrente non aveva tenuto un comportamento corretto, per come desumibile dalla prassi dell'amministrazione nonché dalle istruzioni alla compilazione del Modello Unico;
- che lo stesso, avendo presentato un'integrativa (a favore) oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa stessa (dichiarazione presentata nel 2024 per l'anno 2020), aveva l'onere di indicare il credito risultante nel quadro VN del Modello Iva relativo al periodo d'imposta in cui ha presentato la stessa integrativa ovvero nel Modello Iva 2025 e solo da tale momento poteva utilizzarlo in compensazione;
in quanto non rispettoso di tali regole ha, al contrario, utilizzato l'eccedenza in un periodo precedente, nello specifico a pagamento del saldo Iva dell'anno 2022 (vd dettaglio dei versamenti abbinati al Modello Iva 2023, doc. n.6);
- in altri termini, avrebbe riportato a nuovo un credito già utilizzato in compensazione.
Nel corso dell'odierna udienza la Corte chiedeva al rappresentante dell'Ufficio chiarimenti in ordine alla concreta destinazione della somma di euro 4.836,87, originariamente richiesta a rimborso dal ricorrente, quindi la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso fondato e, per le ragioni di seguito esplicitate, meritevole di accoglimento.
Ed invero, tra i motivi di ricorso risulta fondato quello relativo al difetto di motivazione.
L'Ufficio, difatti, richiede la somma contenuta in cartella in quanto ritiene che il ricorrente abbia riportato un credito già utilizzato in compensazione.
Ma tutto questo dagli atti non emerge in modo chiaro, tanto che la Corte, nel corso dell'odierna udienza, ha anche richiesto al rappresentante dell'Ufficio chiarimenti in ordine alla concreta destinazione della somma di euro 4.836,87, originariamente richiesta a rimborso dal ricorrente (salvo poi rinunciarvi), senza tuttavia avere risposte chiare.
Non si comprendono, in sostanza, le ragioni per le quali, per questioni meramente formali, viene richiesto il versamento di una somma che in ipotesi sarebbe a credito, senza consentirne la compensazione, proprio in relazione al periodo IVA 2021.
Dagli atti emerge, invero, come non contestato il fatto che il credito IVA di euro 6.097,00 fosse effettivamente maturato nell'anno d'imposta 2020 e sia emerso dalla dichiarazione IVA 2021. È altresì pacifico che la quota di euro 4.391,00, inizialmente richiesta a rimborso, non sia mai stata erogata dall'Amministrazione finanziaria.
Il credito maturato nel 2020 sembra correttamente esposto nella dichiarazione IVA 2021 con richiesta di rimborso e, non essendo stato il rimborso eseguito, regolarmente riportato nella dichiarazione IVA 2022 come credito dell'anno precedente.
Nella dichiarazione IVA 2024 il credito non risulta più esposto perché integralmente utilizzato, circostanza che confermerebbe la correttezza nel comportamento del contribuente. Né risulta che il contribuente abbia fruito di un importo superiore a quello effettivamente maturato ovvero beneficiato di un doppio utilizzo del medesimo credito.
Il difetto di motivazione, pertanto, si impernia sulle ragioni del totale disconoscimento del credito imporrebbe, che prescinde dalla sostanza economica delle operazioni.
Per tutte le ragioni in precedenza illustrate il ricorso deve essere accolto.
In considerazione della complessità della situazione, indotta anche dal comportamento del ricorrente con le diverse attività svolte negli anni sullo stesso credito, che hanno indotto l'Ufficio ad operare nei termini sopra descritti, ricorrono le ragioni richieste dalla legge per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
NANIA LU, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 362/2025 depositato il 01/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Fibonacci 88900 NE KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240011547841000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 , rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, impugnava la cartella di pagamento n° 13320240011547841000, notificata in data 13.02.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate RI, su incarico dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di NE, chiedeva la corresponsione dell'importo complessivo di euro 6.196,66, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, per il mancato pagamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato ed effettuato ai sensi dell'art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972, in relazione alla dichiarazione modello Iva 2022 presentate per il periodo d'imposta 2021.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
a) per l'insussistenza e/o infondatezza della pretesa tributaria in considerazione dell'errata applicazione dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972;
b) per difetto di motivazione dell'atto.
Evidenziava, in particolare, le seguenti circostanze:
- di aver presentato dichiarazione Iva 2021, relativa all'imposta dell'anno 2020, con un credito a proprio vantaggio di euro 6.097,00, di cui solo una minima parte era stata utilizzata in compensazione, per il pagamento di altre imposte e cioè della somma di euro 1.706,00;
- che, in un primo momento, concludeva la dichiarazione dell'anno 2021 chiedendo a rimborso la restante somma di euro 4.391,00, così come si poteva evincere dal modello della dichiarazione IVA, al campo denominato VX4; successivamente rinunciava alla procedura “non concludendola”, non inoltrando la documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate e di fatto rinunciandovi, per cui inoltrava una nota integrativa della dichiarazione modello IVA 2021, dalla quale si evince che il credito esistente in precedenza, cioè la somma di euro 6.097,00, veniva richiesta interamente in compensazione, inoltrando la nota integrativa della dichiarazione Iva 2021, con la richiesta di compensazione dell'intero credito e non più di una sola parte come in precedenza;
- che, in data 26 aprile 2024, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di NE provvedeva ad inviare l'avviso bonario con il quale chiedeva di regolarizzare la posizione contributiva, versando la somma di euro 4.836,87
a seguito delle incongruenze emerse nella dichiarazione Iva 2022;
- che tutti i tentativi di interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, effettuati per chiarire la situazione, anche a mezzo sistema Civis, protocollando una richiesta di assistenza, non erano andati a buon fine;
- che il rimborso dell'eccedenza di credito originaria della dichiarazione Iva del 2021, in sostanza, non era mai stato erogato, perché anziché procedere alla conclusione della richiesta di rimborso aveva ritenuto di dover utilizzare quel credito in compensazione per l'anno successivo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di NE contestando quanto ex adverso sostenuto, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio. L'Ufficio rilevava:
- che il ricorrente non aveva tenuto un comportamento corretto, per come desumibile dalla prassi dell'amministrazione nonché dalle istruzioni alla compilazione del Modello Unico;
- che lo stesso, avendo presentato un'integrativa (a favore) oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa stessa (dichiarazione presentata nel 2024 per l'anno 2020), aveva l'onere di indicare il credito risultante nel quadro VN del Modello Iva relativo al periodo d'imposta in cui ha presentato la stessa integrativa ovvero nel Modello Iva 2025 e solo da tale momento poteva utilizzarlo in compensazione;
in quanto non rispettoso di tali regole ha, al contrario, utilizzato l'eccedenza in un periodo precedente, nello specifico a pagamento del saldo Iva dell'anno 2022 (vd dettaglio dei versamenti abbinati al Modello Iva 2023, doc. n.6);
- in altri termini, avrebbe riportato a nuovo un credito già utilizzato in compensazione.
Nel corso dell'odierna udienza la Corte chiedeva al rappresentante dell'Ufficio chiarimenti in ordine alla concreta destinazione della somma di euro 4.836,87, originariamente richiesta a rimborso dal ricorrente, quindi la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore e riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso fondato e, per le ragioni di seguito esplicitate, meritevole di accoglimento.
Ed invero, tra i motivi di ricorso risulta fondato quello relativo al difetto di motivazione.
L'Ufficio, difatti, richiede la somma contenuta in cartella in quanto ritiene che il ricorrente abbia riportato un credito già utilizzato in compensazione.
Ma tutto questo dagli atti non emerge in modo chiaro, tanto che la Corte, nel corso dell'odierna udienza, ha anche richiesto al rappresentante dell'Ufficio chiarimenti in ordine alla concreta destinazione della somma di euro 4.836,87, originariamente richiesta a rimborso dal ricorrente (salvo poi rinunciarvi), senza tuttavia avere risposte chiare.
Non si comprendono, in sostanza, le ragioni per le quali, per questioni meramente formali, viene richiesto il versamento di una somma che in ipotesi sarebbe a credito, senza consentirne la compensazione, proprio in relazione al periodo IVA 2021.
Dagli atti emerge, invero, come non contestato il fatto che il credito IVA di euro 6.097,00 fosse effettivamente maturato nell'anno d'imposta 2020 e sia emerso dalla dichiarazione IVA 2021. È altresì pacifico che la quota di euro 4.391,00, inizialmente richiesta a rimborso, non sia mai stata erogata dall'Amministrazione finanziaria.
Il credito maturato nel 2020 sembra correttamente esposto nella dichiarazione IVA 2021 con richiesta di rimborso e, non essendo stato il rimborso eseguito, regolarmente riportato nella dichiarazione IVA 2022 come credito dell'anno precedente.
Nella dichiarazione IVA 2024 il credito non risulta più esposto perché integralmente utilizzato, circostanza che confermerebbe la correttezza nel comportamento del contribuente. Né risulta che il contribuente abbia fruito di un importo superiore a quello effettivamente maturato ovvero beneficiato di un doppio utilizzo del medesimo credito.
Il difetto di motivazione, pertanto, si impernia sulle ragioni del totale disconoscimento del credito imporrebbe, che prescinde dalla sostanza economica delle operazioni.
Per tutte le ragioni in precedenza illustrate il ricorso deve essere accolto.
In considerazione della complessità della situazione, indotta anche dal comportamento del ricorrente con le diverse attività svolte negli anni sullo stesso credito, che hanno indotto l'Ufficio ad operare nei termini sopra descritti, ricorrono le ragioni richieste dalla legge per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.