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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 2184/2023
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
con l'Avv. ANTONIO SALVATORE appellante
e n persona del procuratore speciale Controparte_1 Controparte_2
con l'Avv. SILVIA VAYRA
BE in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
con l'Avv. GIANLUCA GREGGIO appellate avente ad oggetto: cessione dei crediti – appello contro la sentenza n.
2054/2023 del Tribunale di Padova posta in decisione il 20 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI di parte appellante, che ha chiesto: - “Voglia la Corte di Appello di Venezia, rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di appello formulata da “
[...]
in totale riforma della sentenza n. 2054/2023, pronunciata tra le parti CP_1
dal Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile … in data 13/10/2023 nel procedimento di primo grado rubricato al n. 2189/2023, pubblicata in data 24/10/2023
e notificata in data 13/11/2023,
accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di “ ad agire sulla Controparte_1
base dell'ordinanza di assegnazione (emessa il 12/5/2044 nell'ambito della procedura esecutiva n. 623/2004) nonché la prescrizione dell'intero credito vantato da
[...]
nei confronti della sig.ra (sulla cui base era stata instaurata CP_1 Parte_1
la procedura esecutiva n. 623/2004) e, conseguentemente,
condannare il terzo pignorato (proprio datore di lavoro) “BE. a versare alla CP_3
odierna appellante la somma fino a quel momento accantonata, pari ad euro 40.500,00, nonché quelle accantonate fino alla conclusione del grado di giudizio;
accertare e dichiarare, inoltre, che alcuna somma dovrà più essere accantonata dal terzo pignorato dalla retribuzione della sig.ra in conseguenza della maturata Parte_1
prescrizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per he ha chiesto “IN VIA PRELIMINARE Controparte_1
- Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 342 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello
… per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e quindi rigettare ogni avversa domanda. Con vittoria di onorari, spese e compensi giudiziali, IVA, CPA e spese generali di studio sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio d'Appello.
NEL MERITO
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello … per tutte le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione alla quale ci si riporta
pag. 2/11 integralmente e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 2054/2023 … Tribunale di Padova.
Con vittoria di onorari, spese e compensi giudiziali, IVA, CPA e spese generali di studio sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio d'Appello”; per BE. che chiesto “1) Darsi atto che ha effettuato i pagamenti a CP_3 Pt_2
favore di in considerazione dell'ordinanza di assegnazione CP_1
12/05/2004 e dell'atto di precetto 20/03/2023.
2) Darsi atto che intende rimettersi alla decisione che il la Corte d'Appello di Pt_2
Venezia assumerà in esito alla presente causa.
3) Spese e compensi di lite rifusi”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. dep. 22.3.2023 – ed il successivo 4.4.2023 notificato alle controparti col decreto di fissazione udienza –
[...]
chiedeva al Tribunale di Padova, in contraddittorio con il proprio Pt_1
creditore (inde: ) e con BE. (inde: BE.NI) Controparte_1 CP_1 CP_3
– suo datore di lavoro, destinatario di ordinanza d.d. 12.5.2004 di assegnazione somme (pari al quinto dello stipendio) nell'ambito di procedura esecutiva R.G.Es. 623/2004 promossa da per il Controparte_1
recupero del suo credito nei confronti della sig. ra “accertarsi e Pt_1
dichiararsi la prescrizione del diritto di ad agire sulla base dell'ordinanza di CP_1
assegnazione emessa il 12.5.2004 nell'ambito della procedura esecutiva n. 623/2004 nonché la prescrizione dell'intero credito vantato da nei confronti della CP_1
ricorrente e conseguentemente condannare il terzo pignorato BE. Parte_3 CP_3
a versare a la somma accantonata fino a quel momento – pari ad € 40.500,00 – Pt_1
nonché quelle che sarebbero state accantonate fino al termine del giudizio;
accertando e dichiarando altresì che alcuna somma avrebbe dovuto essere accantonata dal terzo pignorato,
pag. 3/11 in conseguenza della maturata prescrizione”; si costituivano in quel procedimento che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice Controparte_1
e contestava la fondatezza delle sue domande, chiedendone il rigetto;
BE.
[...]
che si rimetteva, facendo tuttavia presente di avere già corrisposto a CP_3
parte dell'importo accantonato, dopo aver ricevuto Controparte_1
precetto del 20.3.2023 per il pagamento di quanto previsto dall'ordinanza del
12.5.2004.
All'esito di istruttoria documentale, il Tribunale emetteva la sentenza qui impugnata, ritenendo, in sintesi (e per quanto qui interessa), che la domanda attorea di accertamento verso fosse infondata, non Controparte_1
essendo maturata la prescrizione del credito originario verso la sig. ra dato che l'ordinanza di assegnazione resa il 12.5.2004, Pt_1
determinando un fenomeno legale di cessione del credito pro solvendo, avrebbe consentito al creditore procedente di agire verso il debitore originario solo dopo (aver dato prova de) l'infruttuosa esecuzione contro il terzo pignorato, presupposto non verificatosi nella specie;
che la sig. ra non fosse Pt_1
neppure legittimata a far valere la prescrizione ex art. 2939 c.c. avendo invero ella interesse all'estinzione – seppure coattiva – del proprio originario debito e con essa alla liberazione;
che la domanda attorea verso BE.NI fosse inammissibile per carenza di legittimazione della debitrice principale ad agire per ottenere il pagamento a sé del quinto della retribuzione tempo per un debito accantonato, trattandosi di credito definitivamente ceduto in sede esecutiva e del quale ella – pendente l'esecuzione – doveva pertanto considerarsi “spogliata”.
Su queste assorbenti premesse, le domande attoree erano respinte e le spese legali compensate per la particolarità del caso.
*
pag. 4/11 Contro tale decisione ha interposto appello, insistendo Parte_1
per l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado. Vinte le spese di ambo le fasi.
L'appellante critica la sentenza impugnata per violazione della disciplina della prescrizione e – diversamente dal primo Giudice – ne sostiene l'operatività in relazione al credito originario, anche quando sia tutelato in sede esecutiva.
L'appellante deduce, in altri termini, che ammettere la prescrizione per il solo credito tra e e non anche per quello tra Controparte_1 Pt_1
e BE. comprometterebbe la certezza dei Controparte_1 CP_3
rapporti giuridici cui è preordinato lo stesso istituto della prescrizione e contesta l'affermazione del primo Giudice, per cui a seguito dell'assegnazione in sede esecutiva il rapporto originario entrerebbe in una fase di quiescenza, dovendosi invece ritenere il contrario, con conseguente legittimazione attiva dell'originaria debitrice – odierna appellante – ad eccepire, anche in relazione a tale rapporto, la prescrizione.
Chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata, riproponendo le conclusioni di primo grado. insta per il rigetto del gravame, eccependone in rito Controparte_1
l'inammissibilità.
BE. si rimette, chiedendo nondimeno la condanna delle controparti CP_3
che dovessero essere ritenute soccombenti sulla domanda di accertamento e declaratoria della prescrizione alla refusione, in proprio favore, delle spese di lite di ambo i gradi.
*
Sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 5/11 *
Premessa la sua ammissibilità, essendo esso congruamente motivato e sufficientemente specifica essendo pure l'indicazione delle parti del provvedimento da riformare, nel merito l'appello è fondato e va accolto.
Quanto al primo motivo di gravame, con cui la sig. ra si duole Pt_1
dell'erronea applicazione delle norme in tema di decorrenza del termine di prescrizione (art. 2935 c.c.) e della sua durata (art. 2946 c.c.), si ritiene che correttamente il primo Giudice abbia ricostruito in termini di cessione del credito pro solvendo gli effetti dell'assegnazione del credito retributivo avvenuta in sede di pignoramento presso terzi.
In forza del provvedimento di assegnazione emesso ex art. 553, comma 1,
c.p.c. con riferimento al rapporto obbligatorio pignorato accade che il terzo
(già debitore del cedente) divenga debitore diretto del creditore (originario) assegnatario, realizzandosi così una sostituzione dal lato attivo nel rapporto obbligatorio, o per meglio dire l'affiancamento di un nuovo debitore a quello originario, in guisa di cessione del credito pro solvendo (cfr. tra i limitati precedenti C. Cass. Civ. 6558/2005 e C. Cass. Civ. 3469/2007)
Ne deriva, come pure correttamente afferma il primo Giudice che, dovendo applicarsi le regole generali di cui agli artt. 1198 ss. c.c., è onere del creditore cessionario escutere prima il ceduto e solo in ipotesi di sua incapienza rivolgersi al cedente per ottenere la soddisfazione del proprio credito
(originario).
Diversamente, però, dal primo Giudice, occorre rilevare, con riferimento al diverso rapporto obbligatorio originario, che non avendo l'assegnazione sostituito, ma affiancato il ceduto al cedente e non essendo quest'ultimo liberato (del suo debito originario) per effetto della cessione (che, per questo, con espressione sintetica la giurisprudenza citata qualifica come pro solvendo), il pag. 6/11 cedente è ancora titolare del debito (originario) e come tale può eccepirne la prescrizione eventualmente maturata.
Peraltro, in relazione al rapporto obbligatorio fondamentale, quello cioè tra cedente e cessionario (del credito pignorato), la prescrizione non è sospesa – non integrando l'assegnazione in sede esecutiva alcuna delle cause di sospensione tassativamente previste dalla legge (artt. 2941 e 2942 c.c.) – né se ne può escludere ab imis la decorrenza, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Il creditore (originario) – cessionario (del credito pignorato) ha invece l'onere di interromperla, almeno verso il ceduto, per evitare l'estinzione del diritto di credito (ossia, quello “originario”) cui essa si riferisce e che, essendo rimasto anche in capo al debitore – cedente, legittima costui ad eccepirla.
Opinando diversamente, il debitore originario – cedente (del credito pignorato) sarebbe oltretutto esposto sine die alla richiesta di pagamento del suo creditore, vedendo in tal modo indefinitamente sacrificato il proprio interesse legittimo alla liberazione, che invece – sulla base di un'interpretazione ex fide bona della dinamica del rapporto obbligatorio – rileva nella valutazione circa le modalità di esercizio del contrapposto diritto di credito, escludendo che il suo titolare ne possa abusare.
Ciò chiarito in diritto, nel caso che ne occupa è pacifico e documentale, in fatto, che
• il 12 maggio 2004 sia stata emessa, in favore di – Controparte_1
creditore di procedente in R.G. Es. 623/2024, Parte_1
Trib. Padova – l'ordinanza di assegnazione del quinto della retribuzione da lei vantata nei confronti di BE. CP_3
• il 20 marzo 2023 il “ceduto” BE. abbia ricevuto da CP_3 [...]
– medio tempore pacificamente rimasta inerte e comunque CP_1
senza che risulti la prova di alcun atto di esercizio del suo credito verso pag. 7/11 alcuno – atto di precetto con cui le veniva intimato il pagamento delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione predetta d.d. 12.5.2004
(doc. 7 BE. fasc. I grado); CP_3
• il 22 marzo 2023 – debitrice originaria e cedente Parte_1
(scil. del proprio credito retributivo) – deposita il ricorso introduttivo del procedimento di primo grado conclusosi con la gravata sentenza;
• il 4 aprile 2023 il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono notificati a mezzo pec alle odierne appellate (come da relate depp.
4.4.2023 – fasc. I grado);
• con bonifici eseguiti il 12 aprile 2023 (all. 8 fasc. I grado BE. , il CP_3
ceduto (BE. paga al cessionario . CP_3 Controparte_1
Ne risulta che notificando il 4 aprile 2023 a Parte_1 [...]
ricorso e decreto, ha tempestivamente ed utilmente fatto valere CP_1
la prescrizione del credito che questa vantava nei suoi confronti e che non aveva esercitato per oltre dieci anni non solo direttamente nei suoi confronti, ma neppure verso il debitore ceduto BE. CP_3
In conformità al primo motivo di appello e restando logicamente assorbito il secondo, la domanda proposta da per l'accertamento Parte_1
dell'estinzione del proprio credito “originario” verso è CP_1
dunque fondata e – in riforma dell'impugnata sentenza – va accolta.
*
La stessa sorte spetta alla domanda attorea volta ad “accertare e dichiarare, inoltre, che alcuna somma dovrà più essere accantonata dal terzo pignorato dalla retribuzione della sig.ra in conseguenza della maturata prescrizione”. Parte_1
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, in quanto atto che non necessita di attuazione, non è mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione che pag. 8/11 l'ha emessa (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3958; Cass. Civ.,
Sez. III, 16 giugno 1992, n. 7399) e che, una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., non è più ammissibile neanche una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da parte del debitore.
Questi deve, invece, instaurare un ordinario processo di cognizione per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (Cass. Civ., Sez. III, 21 aprile 2022, n.
12690).
È dunque corretta e fondata l'iniziativa processuale dell'odierna appellante che ha agito con un procedimento di cognizione piena per far accertare non solo l'estinzione del credito avversario, già tutelato esecutivamente, ma anche il venir meno dell'obbligo di pagamento del terzo pignorato.
*
Le assorbenti considerazioni che precedono portano a dichiarare la prescrizione dell'intero credito vantato da nei confronti Controparte_1
di e conseguentemente del suo diritto ad agire sulla base Parte_1
dell'ordinanza di assegnazione emessa il 12/5/2004 nell'ambito della procedura esecutiva n. 623/2004 R.G. Es. Trib. Padova;
ne deriva che nessuna somma deve essere accantonata dal terzo pignorato BE. CP_3
mediante trattenuta sulle somme dovute a in forza del Parte_1
rapporto di lavoro tra loro intercorrente;
BE. va dunque condannata a CP_3
restituire a le somme accantonate a tal titolo dal Parte_1
12.5.2004 in poi (pari, al 22.3.2023, ad € 40.500,00), con gli accessori di legge dalle singole trattenute al saldo effettivo.
*
pag. 9/11 Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza sia verso che verso BE. e sono liquidate in dispositivo, Controparte_1 CP_3
tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, oltre che della sua media complessità e della pluralità di convenuti, tenuti in solido al relativo pagamento verso la ricorrente attesa l'unicità del rapporto sostanziale sub iudice. Le ragioni della decisione – ed in particolare la circostanza che BE.
[...]
abbia pagato il 12 aprile 2023, ossia dopo aver CP_3 Controparte_1
ricevuto, il 4 aprile precedente, la notifica del ricorso ex art. 281 decies c.p.c proposto dalla sig. ra – non consentono di ravvisare i presupposti Pt_1
richiamati nell'istanza di compensazione delle spese legali formulata da BE.
[...]
nella sua comparsa di costituzione in appello. CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di PADOVA n. Parte_1
2054/2023, accerta e dichiara la prescrizione del credito vantato da Controparte_1
nei confronti di , azionato esecutivamente nella Parte_1
procedura n. 623/2004 R.G. Es. Trib. Padova e del diritto di CP_1
ad agire sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa il 12/5/2004
[...]
nell'ambito della procedura esecutiva n. 623/2004 R.G. Es. Trib. Padova;
accerta e dichiara che nessuna somma deve essere accantonata BE. CP_3
quale terzo pignorato procedura n. 623/2004 R.G. Es. Trib. Padova mediante trattenuta sulle somme dovute a in forza del rapporto di Parte_1
lavoro tra loro intercorrente;
condanna BE. a restituire a le somme CP_3 Parte_1
accantonate dal 12.5.2004 in poi (pari, al 22.3.2023, ad € 40.500,00) per il pag. 10/11 titolo di cui sopra, con gli accessori di legge dalle singole trattenute al saldo effettivo;
condanna le convenute in solido tra loro al pagamento, in favore di
[...]
delle spese legali, liquidate – per compensi – in complessivi € Pt_1
15.000, 00 (di cui € 7000,00 per il giudizio primo grado ed € 8000,00 per l'appello), oltre al 15% per spese generali, iva e cpa di legge.
Così deciso in Venezia, il 3 novembre 2025 nella camera di consiglio della
Terza Sezione Civile.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 2184/2023
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
con l'Avv. ANTONIO SALVATORE appellante
e n persona del procuratore speciale Controparte_1 Controparte_2
con l'Avv. SILVIA VAYRA
BE in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
con l'Avv. GIANLUCA GREGGIO appellate avente ad oggetto: cessione dei crediti – appello contro la sentenza n.
2054/2023 del Tribunale di Padova posta in decisione il 20 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI di parte appellante, che ha chiesto: - “Voglia la Corte di Appello di Venezia, rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di appello formulata da “
[...]
in totale riforma della sentenza n. 2054/2023, pronunciata tra le parti CP_1
dal Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile … in data 13/10/2023 nel procedimento di primo grado rubricato al n. 2189/2023, pubblicata in data 24/10/2023
e notificata in data 13/11/2023,
accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di “ ad agire sulla Controparte_1
base dell'ordinanza di assegnazione (emessa il 12/5/2044 nell'ambito della procedura esecutiva n. 623/2004) nonché la prescrizione dell'intero credito vantato da
[...]
nei confronti della sig.ra (sulla cui base era stata instaurata CP_1 Parte_1
la procedura esecutiva n. 623/2004) e, conseguentemente,
condannare il terzo pignorato (proprio datore di lavoro) “BE. a versare alla CP_3
odierna appellante la somma fino a quel momento accantonata, pari ad euro 40.500,00, nonché quelle accantonate fino alla conclusione del grado di giudizio;
accertare e dichiarare, inoltre, che alcuna somma dovrà più essere accantonata dal terzo pignorato dalla retribuzione della sig.ra in conseguenza della maturata Parte_1
prescrizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per he ha chiesto “IN VIA PRELIMINARE Controparte_1
- Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 342 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello
… per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e quindi rigettare ogni avversa domanda. Con vittoria di onorari, spese e compensi giudiziali, IVA, CPA e spese generali di studio sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio d'Appello.
NEL MERITO
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello … per tutte le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione alla quale ci si riporta
pag. 2/11 integralmente e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 2054/2023 … Tribunale di Padova.
Con vittoria di onorari, spese e compensi giudiziali, IVA, CPA e spese generali di studio sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio d'Appello”; per BE. che chiesto “1) Darsi atto che ha effettuato i pagamenti a CP_3 Pt_2
favore di in considerazione dell'ordinanza di assegnazione CP_1
12/05/2004 e dell'atto di precetto 20/03/2023.
2) Darsi atto che intende rimettersi alla decisione che il la Corte d'Appello di Pt_2
Venezia assumerà in esito alla presente causa.
3) Spese e compensi di lite rifusi”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. dep. 22.3.2023 – ed il successivo 4.4.2023 notificato alle controparti col decreto di fissazione udienza –
[...]
chiedeva al Tribunale di Padova, in contraddittorio con il proprio Pt_1
creditore (inde: ) e con BE. (inde: BE.NI) Controparte_1 CP_1 CP_3
– suo datore di lavoro, destinatario di ordinanza d.d. 12.5.2004 di assegnazione somme (pari al quinto dello stipendio) nell'ambito di procedura esecutiva R.G.Es. 623/2004 promossa da per il Controparte_1
recupero del suo credito nei confronti della sig. ra “accertarsi e Pt_1
dichiararsi la prescrizione del diritto di ad agire sulla base dell'ordinanza di CP_1
assegnazione emessa il 12.5.2004 nell'ambito della procedura esecutiva n. 623/2004 nonché la prescrizione dell'intero credito vantato da nei confronti della CP_1
ricorrente e conseguentemente condannare il terzo pignorato BE. Parte_3 CP_3
a versare a la somma accantonata fino a quel momento – pari ad € 40.500,00 – Pt_1
nonché quelle che sarebbero state accantonate fino al termine del giudizio;
accertando e dichiarando altresì che alcuna somma avrebbe dovuto essere accantonata dal terzo pignorato,
pag. 3/11 in conseguenza della maturata prescrizione”; si costituivano in quel procedimento che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice Controparte_1
e contestava la fondatezza delle sue domande, chiedendone il rigetto;
BE.
[...]
che si rimetteva, facendo tuttavia presente di avere già corrisposto a CP_3
parte dell'importo accantonato, dopo aver ricevuto Controparte_1
precetto del 20.3.2023 per il pagamento di quanto previsto dall'ordinanza del
12.5.2004.
All'esito di istruttoria documentale, il Tribunale emetteva la sentenza qui impugnata, ritenendo, in sintesi (e per quanto qui interessa), che la domanda attorea di accertamento verso fosse infondata, non Controparte_1
essendo maturata la prescrizione del credito originario verso la sig. ra dato che l'ordinanza di assegnazione resa il 12.5.2004, Pt_1
determinando un fenomeno legale di cessione del credito pro solvendo, avrebbe consentito al creditore procedente di agire verso il debitore originario solo dopo (aver dato prova de) l'infruttuosa esecuzione contro il terzo pignorato, presupposto non verificatosi nella specie;
che la sig. ra non fosse Pt_1
neppure legittimata a far valere la prescrizione ex art. 2939 c.c. avendo invero ella interesse all'estinzione – seppure coattiva – del proprio originario debito e con essa alla liberazione;
che la domanda attorea verso BE.NI fosse inammissibile per carenza di legittimazione della debitrice principale ad agire per ottenere il pagamento a sé del quinto della retribuzione tempo per un debito accantonato, trattandosi di credito definitivamente ceduto in sede esecutiva e del quale ella – pendente l'esecuzione – doveva pertanto considerarsi “spogliata”.
Su queste assorbenti premesse, le domande attoree erano respinte e le spese legali compensate per la particolarità del caso.
*
pag. 4/11 Contro tale decisione ha interposto appello, insistendo Parte_1
per l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado. Vinte le spese di ambo le fasi.
L'appellante critica la sentenza impugnata per violazione della disciplina della prescrizione e – diversamente dal primo Giudice – ne sostiene l'operatività in relazione al credito originario, anche quando sia tutelato in sede esecutiva.
L'appellante deduce, in altri termini, che ammettere la prescrizione per il solo credito tra e e non anche per quello tra Controparte_1 Pt_1
e BE. comprometterebbe la certezza dei Controparte_1 CP_3
rapporti giuridici cui è preordinato lo stesso istituto della prescrizione e contesta l'affermazione del primo Giudice, per cui a seguito dell'assegnazione in sede esecutiva il rapporto originario entrerebbe in una fase di quiescenza, dovendosi invece ritenere il contrario, con conseguente legittimazione attiva dell'originaria debitrice – odierna appellante – ad eccepire, anche in relazione a tale rapporto, la prescrizione.
Chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata, riproponendo le conclusioni di primo grado. insta per il rigetto del gravame, eccependone in rito Controparte_1
l'inammissibilità.
BE. si rimette, chiedendo nondimeno la condanna delle controparti CP_3
che dovessero essere ritenute soccombenti sulla domanda di accertamento e declaratoria della prescrizione alla refusione, in proprio favore, delle spese di lite di ambo i gradi.
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Sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 5/11 *
Premessa la sua ammissibilità, essendo esso congruamente motivato e sufficientemente specifica essendo pure l'indicazione delle parti del provvedimento da riformare, nel merito l'appello è fondato e va accolto.
Quanto al primo motivo di gravame, con cui la sig. ra si duole Pt_1
dell'erronea applicazione delle norme in tema di decorrenza del termine di prescrizione (art. 2935 c.c.) e della sua durata (art. 2946 c.c.), si ritiene che correttamente il primo Giudice abbia ricostruito in termini di cessione del credito pro solvendo gli effetti dell'assegnazione del credito retributivo avvenuta in sede di pignoramento presso terzi.
In forza del provvedimento di assegnazione emesso ex art. 553, comma 1,
c.p.c. con riferimento al rapporto obbligatorio pignorato accade che il terzo
(già debitore del cedente) divenga debitore diretto del creditore (originario) assegnatario, realizzandosi così una sostituzione dal lato attivo nel rapporto obbligatorio, o per meglio dire l'affiancamento di un nuovo debitore a quello originario, in guisa di cessione del credito pro solvendo (cfr. tra i limitati precedenti C. Cass. Civ. 6558/2005 e C. Cass. Civ. 3469/2007)
Ne deriva, come pure correttamente afferma il primo Giudice che, dovendo applicarsi le regole generali di cui agli artt. 1198 ss. c.c., è onere del creditore cessionario escutere prima il ceduto e solo in ipotesi di sua incapienza rivolgersi al cedente per ottenere la soddisfazione del proprio credito
(originario).
Diversamente, però, dal primo Giudice, occorre rilevare, con riferimento al diverso rapporto obbligatorio originario, che non avendo l'assegnazione sostituito, ma affiancato il ceduto al cedente e non essendo quest'ultimo liberato (del suo debito originario) per effetto della cessione (che, per questo, con espressione sintetica la giurisprudenza citata qualifica come pro solvendo), il pag. 6/11 cedente è ancora titolare del debito (originario) e come tale può eccepirne la prescrizione eventualmente maturata.
Peraltro, in relazione al rapporto obbligatorio fondamentale, quello cioè tra cedente e cessionario (del credito pignorato), la prescrizione non è sospesa – non integrando l'assegnazione in sede esecutiva alcuna delle cause di sospensione tassativamente previste dalla legge (artt. 2941 e 2942 c.c.) – né se ne può escludere ab imis la decorrenza, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Il creditore (originario) – cessionario (del credito pignorato) ha invece l'onere di interromperla, almeno verso il ceduto, per evitare l'estinzione del diritto di credito (ossia, quello “originario”) cui essa si riferisce e che, essendo rimasto anche in capo al debitore – cedente, legittima costui ad eccepirla.
Opinando diversamente, il debitore originario – cedente (del credito pignorato) sarebbe oltretutto esposto sine die alla richiesta di pagamento del suo creditore, vedendo in tal modo indefinitamente sacrificato il proprio interesse legittimo alla liberazione, che invece – sulla base di un'interpretazione ex fide bona della dinamica del rapporto obbligatorio – rileva nella valutazione circa le modalità di esercizio del contrapposto diritto di credito, escludendo che il suo titolare ne possa abusare.
Ciò chiarito in diritto, nel caso che ne occupa è pacifico e documentale, in fatto, che
• il 12 maggio 2004 sia stata emessa, in favore di – Controparte_1
creditore di procedente in R.G. Es. 623/2024, Parte_1
Trib. Padova – l'ordinanza di assegnazione del quinto della retribuzione da lei vantata nei confronti di BE. CP_3
• il 20 marzo 2023 il “ceduto” BE. abbia ricevuto da CP_3 [...]
– medio tempore pacificamente rimasta inerte e comunque CP_1
senza che risulti la prova di alcun atto di esercizio del suo credito verso pag. 7/11 alcuno – atto di precetto con cui le veniva intimato il pagamento delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione predetta d.d. 12.5.2004
(doc. 7 BE. fasc. I grado); CP_3
• il 22 marzo 2023 – debitrice originaria e cedente Parte_1
(scil. del proprio credito retributivo) – deposita il ricorso introduttivo del procedimento di primo grado conclusosi con la gravata sentenza;
• il 4 aprile 2023 il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono notificati a mezzo pec alle odierne appellate (come da relate depp.
4.4.2023 – fasc. I grado);
• con bonifici eseguiti il 12 aprile 2023 (all. 8 fasc. I grado BE. , il CP_3
ceduto (BE. paga al cessionario . CP_3 Controparte_1
Ne risulta che notificando il 4 aprile 2023 a Parte_1 [...]
ricorso e decreto, ha tempestivamente ed utilmente fatto valere CP_1
la prescrizione del credito che questa vantava nei suoi confronti e che non aveva esercitato per oltre dieci anni non solo direttamente nei suoi confronti, ma neppure verso il debitore ceduto BE. CP_3
In conformità al primo motivo di appello e restando logicamente assorbito il secondo, la domanda proposta da per l'accertamento Parte_1
dell'estinzione del proprio credito “originario” verso è CP_1
dunque fondata e – in riforma dell'impugnata sentenza – va accolta.
*
La stessa sorte spetta alla domanda attorea volta ad “accertare e dichiarare, inoltre, che alcuna somma dovrà più essere accantonata dal terzo pignorato dalla retribuzione della sig.ra in conseguenza della maturata prescrizione”. Parte_1
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, in quanto atto che non necessita di attuazione, non è mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione che pag. 8/11 l'ha emessa (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3958; Cass. Civ.,
Sez. III, 16 giugno 1992, n. 7399) e che, una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., non è più ammissibile neanche una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da parte del debitore.
Questi deve, invece, instaurare un ordinario processo di cognizione per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (Cass. Civ., Sez. III, 21 aprile 2022, n.
12690).
È dunque corretta e fondata l'iniziativa processuale dell'odierna appellante che ha agito con un procedimento di cognizione piena per far accertare non solo l'estinzione del credito avversario, già tutelato esecutivamente, ma anche il venir meno dell'obbligo di pagamento del terzo pignorato.
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Le assorbenti considerazioni che precedono portano a dichiarare la prescrizione dell'intero credito vantato da nei confronti Controparte_1
di e conseguentemente del suo diritto ad agire sulla base Parte_1
dell'ordinanza di assegnazione emessa il 12/5/2004 nell'ambito della procedura esecutiva n. 623/2004 R.G. Es. Trib. Padova;
ne deriva che nessuna somma deve essere accantonata dal terzo pignorato BE. CP_3
mediante trattenuta sulle somme dovute a in forza del Parte_1
rapporto di lavoro tra loro intercorrente;
BE. va dunque condannata a CP_3
restituire a le somme accantonate a tal titolo dal Parte_1
12.5.2004 in poi (pari, al 22.3.2023, ad € 40.500,00), con gli accessori di legge dalle singole trattenute al saldo effettivo.
*
pag. 9/11 Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza sia verso che verso BE. e sono liquidate in dispositivo, Controparte_1 CP_3
tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, oltre che della sua media complessità e della pluralità di convenuti, tenuti in solido al relativo pagamento verso la ricorrente attesa l'unicità del rapporto sostanziale sub iudice. Le ragioni della decisione – ed in particolare la circostanza che BE.
[...]
abbia pagato il 12 aprile 2023, ossia dopo aver CP_3 Controparte_1
ricevuto, il 4 aprile precedente, la notifica del ricorso ex art. 281 decies c.p.c proposto dalla sig. ra – non consentono di ravvisare i presupposti Pt_1
richiamati nell'istanza di compensazione delle spese legali formulata da BE.
[...]
nella sua comparsa di costituzione in appello. CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di PADOVA n. Parte_1
2054/2023, accerta e dichiara la prescrizione del credito vantato da Controparte_1
nei confronti di , azionato esecutivamente nella Parte_1
procedura n. 623/2004 R.G. Es. Trib. Padova e del diritto di CP_1
ad agire sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa il 12/5/2004
[...]
nell'ambito della procedura esecutiva n. 623/2004 R.G. Es. Trib. Padova;
accerta e dichiara che nessuna somma deve essere accantonata BE. CP_3
quale terzo pignorato procedura n. 623/2004 R.G. Es. Trib. Padova mediante trattenuta sulle somme dovute a in forza del rapporto di Parte_1
lavoro tra loro intercorrente;
condanna BE. a restituire a le somme CP_3 Parte_1
accantonate dal 12.5.2004 in poi (pari, al 22.3.2023, ad € 40.500,00) per il pag. 10/11 titolo di cui sopra, con gli accessori di legge dalle singole trattenute al saldo effettivo;
condanna le convenute in solido tra loro al pagamento, in favore di
[...]
delle spese legali, liquidate – per compensi – in complessivi € Pt_1
15.000, 00 (di cui € 7000,00 per il giudizio primo grado ed € 8000,00 per l'appello), oltre al 15% per spese generali, iva e cpa di legge.
Così deciso in Venezia, il 3 novembre 2025 nella camera di consiglio della
Terza Sezione Civile.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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