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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/10/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati:
dott. IO RI Presidente
dott.ssa RO US Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 165/2025 R.G., promossa da
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Ficarra (ME), c/da San. Giacomo, n. 19, c.f. , rappresentata e C.F._1 difesa dalla e per essa dall'Avv. Sara Maria Controparte_1
Gullotti, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
nato a [...] il [...], residente in [...], C.da CP_2
San Giacomo n. 19, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
SA TO, giusta procura in atti;
- resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale;
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio il 3.9.2011 con Parte_1 CP_2
– trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ficarra, anno 2011, Numero
[...]
9, Parte II, Serie A – che dal matrimonio era nato il figlio in data 30.12.2019, che, Per_1 successivamente, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa delle asserite condotte violente e minacciose poste in essere dal marito nei sui confronti, ha chiesto la separazione giudiziale, l'autorizzazione ad allontanarsi dalla casa coniugale insieme al figlio, l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in atti e l'assegno di mantenimento in favore della prole nella misura di € 500,00 mensili.
- costituitosi in giudizio - pur non opponendosi alla domanda di separazione, CP_2 ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori secondo il piano genitoriale predisposto ed allegato in ricorso;
infine, si
è dichiarato disponibile a corrispondere un assegno mensile di € 350,00 per il mantenimento della prole.
All'esito del sub- procedimento n. 165-1/2025 R.G. il Giudice delegato, sentite le parti, ha adottato i provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse del minore ed ha dichiarato la cessata materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto l'allontanamento dalla casa coniugale avanzata dalla ricorrente.
Nelle more del giudizio le parti hanno affermato di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, manifestando la volontà di trasformare il rito da giudiziale in consensuale.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
2 Nel caso di specie, le parti hanno confermato la volontà di non voler proseguire la convivenza matrimoniale, peraltro, vivono di fatto da tempo già separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio con la conseguenza che può essere emessa la sentenza di separazione.
Con riferimento alle altre domande il Collegio prende atto che è stato assolto CP_2 con sentenza divenuta irrevocabile, depositata in atti, dal reato di cui all'art. 572, comma 2,
c.p. “perché il fatto non sussiste”.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto della sentenza penale di assoluzione passata in giudicato e osservato che condizioni della separazione concordate tra le parti per come indicate nella nota depositata il 29.5.2025 - non si pongono in contrasto né con gli interessi della prole né con le norme imperative, dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti, nel giudizio iscritto al n. 165/2025 R.G. così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
;
[...]
- dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo quanto concordato e indicato dalle parti nella nota depositata il 29.5.2025;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ficarra di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RO US IO RI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati:
dott. IO RI Presidente
dott.ssa RO US Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 165/2025 R.G., promossa da
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Ficarra (ME), c/da San. Giacomo, n. 19, c.f. , rappresentata e C.F._1 difesa dalla e per essa dall'Avv. Sara Maria Controparte_1
Gullotti, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
nato a [...] il [...], residente in [...], C.da CP_2
San Giacomo n. 19, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
SA TO, giusta procura in atti;
- resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale;
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio il 3.9.2011 con Parte_1 CP_2
– trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ficarra, anno 2011, Numero
[...]
9, Parte II, Serie A – che dal matrimonio era nato il figlio in data 30.12.2019, che, Per_1 successivamente, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa delle asserite condotte violente e minacciose poste in essere dal marito nei sui confronti, ha chiesto la separazione giudiziale, l'autorizzazione ad allontanarsi dalla casa coniugale insieme al figlio, l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in atti e l'assegno di mantenimento in favore della prole nella misura di € 500,00 mensili.
- costituitosi in giudizio - pur non opponendosi alla domanda di separazione, CP_2 ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha chiesto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori secondo il piano genitoriale predisposto ed allegato in ricorso;
infine, si
è dichiarato disponibile a corrispondere un assegno mensile di € 350,00 per il mantenimento della prole.
All'esito del sub- procedimento n. 165-1/2025 R.G. il Giudice delegato, sentite le parti, ha adottato i provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse del minore ed ha dichiarato la cessata materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto l'allontanamento dalla casa coniugale avanzata dalla ricorrente.
Nelle more del giudizio le parti hanno affermato di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, manifestando la volontà di trasformare il rito da giudiziale in consensuale.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
2 Nel caso di specie, le parti hanno confermato la volontà di non voler proseguire la convivenza matrimoniale, peraltro, vivono di fatto da tempo già separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio con la conseguenza che può essere emessa la sentenza di separazione.
Con riferimento alle altre domande il Collegio prende atto che è stato assolto CP_2 con sentenza divenuta irrevocabile, depositata in atti, dal reato di cui all'art. 572, comma 2,
c.p. “perché il fatto non sussiste”.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto della sentenza penale di assoluzione passata in giudicato e osservato che condizioni della separazione concordate tra le parti per come indicate nella nota depositata il 29.5.2025 - non si pongono in contrasto né con gli interessi della prole né con le norme imperative, dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti, nel giudizio iscritto al n. 165/2025 R.G. così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
;
[...]
- dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo quanto concordato e indicato dalle parti nella nota depositata il 29.5.2025;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ficarra di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RO US IO RI
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