Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17884/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 17884/2023. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Federico Battesta del Foro di Pordenone (pec: presso Email_1
il cui studio – sito in Portogruaro, Via Istria n. 4 – è elettivamente domiciliato,
contro
, nata a [...], il [...], (C.F. , CP_1 C.F._2
residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv.
Martina Teso del Foro di Venezia (pec: presso il cui Email_2
studio – sito in San Donà di Piave, Galleria leon Bianco, n. 2/1 – è elettivamente domiciliata,
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. in data 14.11.2024 e in data 26.11.2024 in sostituzione dell'udienza fissata
per il giorno 26.11.2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 – premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con e che dalla loro unione era nato CP_1
il figlio (nato a [...], il [...]) – chiedeva a questo Tribunale di disporre Per_1
una modifica della regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore.
La resistente si costituiva in giudizio opponendosi alle richieste avversarie e chiedendo l'emissione di provvedimenti diversi da quelli richiesti dal ricorrente aventi il medesimo oggetto.
All'udienza del 25.07.2024, dopo aver ascoltato il minore all'udienza del 15.04.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“A modifica del precedente decreto 30/04/2010 emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Venezia, fermo l'affidamento condiviso del minore, le parti concordano in ordine ad un collocamento d paritario con modalità e tempi che i genitori concorderanno in base Per_1
agli impegni ed ai desideri d , ormai sedicenne;
Per_1
ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del minore, con conseguente revoca del contributo al mantenimento stabilito a carico del signor con il suddetto Pt_1
provvedimento 30/04/2010, con effetto dal deposito del ricorso (dicembre 2023) e rinuncia da parte della signora degli arretrati maturati da giugno a novembre 2023 salva ogni CP_1
questione relativa agli arretrati precedenti al giugno 2023; le spese straordinarie e detrazioni sono ripartite a metà tra i genitori e verranno regolate come da protocollo in uso a questo Tribunale;
l'assegno unico verrà percepito dai genitori per la quota di metà ciascuno con decorrenza dalla data del ricorso;
spese di lite integralmente compensate.”
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A seguito del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo ed era fissata la nuova udienza cartolare del 26.11.2024, in cui le parti confermavano le condizioni N. R.G. 17884/2023
di cui sopra. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M. notiziato è intervenuto nel processo e ha concluso in data 12.03.2025 come in epigrafe.
Ebbene ritiene questo Tribunale che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno del figlio con entrambi i genitori.
Neppure vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, a modifica delle condizioni stabilite con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 30.04.2010 così provvede:
- ratifica gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento, collocamento,
visita e mantenimento del figlio minore (nato a [...], il Persona_2
10.12.2007) così come sopra indicati e da intendersi qui integralmente richiamati
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero