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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 28/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2160/2020 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2160/2020 r.g.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Maria Parte_1 C.F._1
Onori (C.F. ) ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti in Foligno, Via C.F._2
Nazario Sauro n.4/B, presso il difensore;
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte trasmesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
per ottenere nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro del 02/02/2019.
In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che:
- in data 02/02/2019, mentre si trovava a camminare sul marciapiede del Controparte_2
all'altezza dello Studio Uno, cadeva a terra a causa della scivolosità del pavimento;
- la responsabilità del sinistro era da addebitarsi ex art. 2051 c.c. al convenuto, in qualità di CP_1
proprietario del marciapiede e dunque soggetto tenuto alla gestione e custodia dello stesso;
- a causa del sinistro riportava lesioni permanenti, per un grado di invalidità pari all'12%.
Ha concluso, dunque, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e, per l'effetto, di condannare il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza al sinistro del 02/02/2019.
Regolarmente citato in giudizio, il non si è costituito e ne è stata dunque Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni richiesti da parte attrice. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c. l'odierna udienza, con termine per il deposito di note conclusive fino al 15/05/2025.
*****
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito della pretesa azionata, deve rilevarsi come la stessa si ritenga infondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che la fattispecie prospettata dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c..
pagina 2 di 7 Vale premettere, in proposito, che l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso. Nel concetto di “cosa” in custodia si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni.
Quanto alla sussistenza del nesso causale di cui all'art. 2051 c.c., si esclude tendenzialmente che la pericolosità intrinseca della cosa sia un elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che la responsabilità in esame deve essere applicata anche nel caso di danni cagionati da cose innocue (Cass. Civ., sent. n. 10641/2002; Cass. Civ., sent. n. 2319/1985; Cass. Civ., sent. n. 3971/1983). Tuttavia, la pericolosità può consistere in un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere (Cass. Civ., sent. n. 539/1979). È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (Cass. Civ., sent. n. 25214/2014).
Ancora, la cosa deve aver costituito la causa e non l'occasione del danno che si è verificato (Cass. Civ., sent.
n. 7276/1997).
Il danno, pertanto, deve essere provocato dalla cosa, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure,
per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass. Civ., sent. n.
10641/2002); se, invece, il danno è causato dall'azione dell'uomo, per quanto per il tramite della cosa, la norma di cui all'art. 2051 c.c. non sarà più applicabile (Cass. Civ., sent. n. 1682/2000; Cass. Civ., sent. n.
3553/1995).
L'art. 2051 c.c., dunque, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. Civ., ord. n.
pagina 3 di 7 2481/2018; Cass. Civ., ord. n. 2477/2018). Il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Civ., sent. n.
7276/1997; Cass. Civ., sent. n. 6407/1987). Per l'accertamento del nesso causale è necessario dare rilievo alle sole serie causali che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono inverosimili
(Cass. Civ., sent. n. 15384/2006).
Per quanto nella presente sede interessa, più nello specifico, occorre anche rilevare che nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo, oppure di insidiosità insorte nella cosa;
mentre nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa. Si è evidenziato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (Cass. Civ., sent. n. 4279/2008).
Passando all'analisi del caso di specie si rileva che l'attore non ha dimostrato né la dinamica dei fatti, né la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento, essendo del tutto mancata, all'esito dell'istruttoria svolta, la prova che il danno asseritamente subito sia stato la conseguenza diretta e immediata della scivolosità pavimento.
Rileva infatti il Tribunale all'esito dell'istruttoria svolta che:
pagina 4 di 7 - la dinamica del sinistro è descritta nell'atto di citazione in maniera generica e lacunosa essendosi limitata parte attrice ad asserire di essere caduta “a causa della scivolosità del pavimento”, senza indicare né le modalità esatte dell'evento e dell'asserita caduta, né il punto esatto ove si sarebbe verificata la medesima, né l'orario in cui il sinistro sarebbe avvenuto, circostanze queste che non permettono di determinare con la necessaria precisione le modalità della caduta;
- la dinamica, così come prospettata da parte attrice, non ha neanche trovato conferma in sede istruttoria essendosi la stessa limitata a produrre in giudizio alcune fotografie del luogo del sinistro (cfr. doc. d all. citazione) le quali, tuttavia, risultano prive di ogni elemento in ordine al luogo e alla data di raccolta e, inoltre, non permettono di individuare il luogo preciso della caduta, né eventuali anomalie presenti sulla pavimentazione;
- né sul punto possono ritenersi decisive le dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi: quanto ai testimoni e si evidenzia che gli stessi sono intervenuti solo successivamente al Testimone_1 Testimone_2
sinistro e, pertanto, le loro dichiarazioni non permettono in alcun modo di descrivere la modalità o la causa dello stesso (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 27/10/2023). Quanto alle dichiarazioni rilasciate da moglie dell'attore ed unica ad aver assistito alla caduta, si evidenzia che la stessa, escussa in Tes_3
qualità di teste, si è limitata a confermare l'avvenuta caduta, senza tuttavia fornire elementi concreti e circostanziati idonei a chiarire le effettive modalità del sinistro. Le sue dichiarazioni, infatti, risultano generiche e prive di riscontri esterni obiettivi che permettano di ricostruire l'asserita caduta (cfr.
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 31/05/2024);
- parte attrice non ha altresì dimostrato che lo stato dei luoghi presentasse una obiettiva pericolosità intrinseca tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno non potendosi ritenere sufficiente sul punto la circostanza che altri locali, posti nei pressi del luogo del sinistro, abbiano installato delle strisce antiscivolo. A maggior ragione, la presenza delle strisce antiscivolo nelle vicinanze avrebbe dovuto indurre l'attore a prestare maggiore attenzione alla pavimentazione. Non solo, dalla dichiarazione testimoniale rilasciata dalla moglie dell'attore emerge altresì che il era ben consapevole dello stato Pt_1
pagina 5 di 7 dei luoghi, infatti, la stessa ha dichiarato che “ che sapendo bene (n.d.r. le condizioni della Pt_1
pavimentazione) e facendo molta attenzione camminava” (cfr. doc. 1 pag. 2 all. citazione); tale circostanza avrebbe dovuto far porre ancora maggior cautela all'attore, che essendo a conoscenza dello stato dei luoghi, non ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche a voler ritenere che l'attore abbia adottato una condotta prudente, come dichiarato dalla moglie, ciò evidenzia la conoscenza pregressa delle condizioni del luogo e la mancanza di elementi imprevedibili o inevitabili, tali da escludere la sussistenza del nesso eziologico tra il pavimento e la caduta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, risulta evidente come l'attore non abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. L'assenza di una dinamica certa e verificabile, unitamente alla conoscenza delle condizioni del luogo da parte dell'attore, esclude la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Reputa quindi il Tribunale che il sinistro occorso a non sia causalmente imputabile alla Parte_1
parte convenuta, posto che non è stata dimostrata la ricorrenza del presupposto basilare della fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c. ossia il nesso eziologico diretto tra la cosa (il pavimento scivoloso) e l'evento
(la caduta), con la conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria invocata.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
Si conferma il rigetto delle richieste istruttorie formulate dalle parti per le motivazioni di cui all'ordinanza del 21/03/2025 dalle quali il Tribunale non ritiene di doversi discostare.
2. Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
1. Rigetta la domanda di parte attrice per le motivazioni di cui in narrativa;
2. Nulla sulle spese.
Spoleto, 28/05/2025
pagina 6 di 7
Il giudice
Federico Falfari
pagina 7 di 7
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2160/2020 r.g.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Maria Parte_1 C.F._1
Onori (C.F. ) ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti in Foligno, Via C.F._2
Nazario Sauro n.4/B, presso il difensore;
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte trasmesse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
per ottenere nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione del sinistro del 02/02/2019.
In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che:
- in data 02/02/2019, mentre si trovava a camminare sul marciapiede del Controparte_2
all'altezza dello Studio Uno, cadeva a terra a causa della scivolosità del pavimento;
- la responsabilità del sinistro era da addebitarsi ex art. 2051 c.c. al convenuto, in qualità di CP_1
proprietario del marciapiede e dunque soggetto tenuto alla gestione e custodia dello stesso;
- a causa del sinistro riportava lesioni permanenti, per un grado di invalidità pari all'12%.
Ha concluso, dunque, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e, per l'effetto, di condannare il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza al sinistro del 02/02/2019.
Regolarmente citato in giudizio, il non si è costituito e ne è stata dunque Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni richiesti da parte attrice. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c. l'odierna udienza, con termine per il deposito di note conclusive fino al 15/05/2025.
*****
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito della pretesa azionata, deve rilevarsi come la stessa si ritenga infondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che la fattispecie prospettata dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c..
pagina 2 di 7 Vale premettere, in proposito, che l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso. Nel concetto di “cosa” in custodia si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni.
Quanto alla sussistenza del nesso causale di cui all'art. 2051 c.c., si esclude tendenzialmente che la pericolosità intrinseca della cosa sia un elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che la responsabilità in esame deve essere applicata anche nel caso di danni cagionati da cose innocue (Cass. Civ., sent. n. 10641/2002; Cass. Civ., sent. n. 2319/1985; Cass. Civ., sent. n. 3971/1983). Tuttavia, la pericolosità può consistere in un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere (Cass. Civ., sent. n. 539/1979). È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (Cass. Civ., sent. n. 25214/2014).
Ancora, la cosa deve aver costituito la causa e non l'occasione del danno che si è verificato (Cass. Civ., sent.
n. 7276/1997).
Il danno, pertanto, deve essere provocato dalla cosa, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure,
per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass. Civ., sent. n.
10641/2002); se, invece, il danno è causato dall'azione dell'uomo, per quanto per il tramite della cosa, la norma di cui all'art. 2051 c.c. non sarà più applicabile (Cass. Civ., sent. n. 1682/2000; Cass. Civ., sent. n.
3553/1995).
L'art. 2051 c.c., dunque, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. Civ., ord. n.
pagina 3 di 7 2481/2018; Cass. Civ., ord. n. 2477/2018). Il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Civ., sent. n.
7276/1997; Cass. Civ., sent. n. 6407/1987). Per l'accertamento del nesso causale è necessario dare rilievo alle sole serie causali che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono inverosimili
(Cass. Civ., sent. n. 15384/2006).
Per quanto nella presente sede interessa, più nello specifico, occorre anche rilevare che nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo, oppure di insidiosità insorte nella cosa;
mentre nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa. Si è evidenziato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (Cass. Civ., sent. n. 4279/2008).
Passando all'analisi del caso di specie si rileva che l'attore non ha dimostrato né la dinamica dei fatti, né la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento, essendo del tutto mancata, all'esito dell'istruttoria svolta, la prova che il danno asseritamente subito sia stato la conseguenza diretta e immediata della scivolosità pavimento.
Rileva infatti il Tribunale all'esito dell'istruttoria svolta che:
pagina 4 di 7 - la dinamica del sinistro è descritta nell'atto di citazione in maniera generica e lacunosa essendosi limitata parte attrice ad asserire di essere caduta “a causa della scivolosità del pavimento”, senza indicare né le modalità esatte dell'evento e dell'asserita caduta, né il punto esatto ove si sarebbe verificata la medesima, né l'orario in cui il sinistro sarebbe avvenuto, circostanze queste che non permettono di determinare con la necessaria precisione le modalità della caduta;
- la dinamica, così come prospettata da parte attrice, non ha neanche trovato conferma in sede istruttoria essendosi la stessa limitata a produrre in giudizio alcune fotografie del luogo del sinistro (cfr. doc. d all. citazione) le quali, tuttavia, risultano prive di ogni elemento in ordine al luogo e alla data di raccolta e, inoltre, non permettono di individuare il luogo preciso della caduta, né eventuali anomalie presenti sulla pavimentazione;
- né sul punto possono ritenersi decisive le dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi: quanto ai testimoni e si evidenzia che gli stessi sono intervenuti solo successivamente al Testimone_1 Testimone_2
sinistro e, pertanto, le loro dichiarazioni non permettono in alcun modo di descrivere la modalità o la causa dello stesso (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 27/10/2023). Quanto alle dichiarazioni rilasciate da moglie dell'attore ed unica ad aver assistito alla caduta, si evidenzia che la stessa, escussa in Tes_3
qualità di teste, si è limitata a confermare l'avvenuta caduta, senza tuttavia fornire elementi concreti e circostanziati idonei a chiarire le effettive modalità del sinistro. Le sue dichiarazioni, infatti, risultano generiche e prive di riscontri esterni obiettivi che permettano di ricostruire l'asserita caduta (cfr.
dichiarazioni rilasciate all'udienza del 31/05/2024);
- parte attrice non ha altresì dimostrato che lo stato dei luoghi presentasse una obiettiva pericolosità intrinseca tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno non potendosi ritenere sufficiente sul punto la circostanza che altri locali, posti nei pressi del luogo del sinistro, abbiano installato delle strisce antiscivolo. A maggior ragione, la presenza delle strisce antiscivolo nelle vicinanze avrebbe dovuto indurre l'attore a prestare maggiore attenzione alla pavimentazione. Non solo, dalla dichiarazione testimoniale rilasciata dalla moglie dell'attore emerge altresì che il era ben consapevole dello stato Pt_1
pagina 5 di 7 dei luoghi, infatti, la stessa ha dichiarato che “ che sapendo bene (n.d.r. le condizioni della Pt_1
pavimentazione) e facendo molta attenzione camminava” (cfr. doc. 1 pag. 2 all. citazione); tale circostanza avrebbe dovuto far porre ancora maggior cautela all'attore, che essendo a conoscenza dello stato dei luoghi, non ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche a voler ritenere che l'attore abbia adottato una condotta prudente, come dichiarato dalla moglie, ciò evidenzia la conoscenza pregressa delle condizioni del luogo e la mancanza di elementi imprevedibili o inevitabili, tali da escludere la sussistenza del nesso eziologico tra il pavimento e la caduta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, risulta evidente come l'attore non abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. L'assenza di una dinamica certa e verificabile, unitamente alla conoscenza delle condizioni del luogo da parte dell'attore, esclude la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Reputa quindi il Tribunale che il sinistro occorso a non sia causalmente imputabile alla Parte_1
parte convenuta, posto che non è stata dimostrata la ricorrenza del presupposto basilare della fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c. ossia il nesso eziologico diretto tra la cosa (il pavimento scivoloso) e l'evento
(la caduta), con la conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria invocata.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
Si conferma il rigetto delle richieste istruttorie formulate dalle parti per le motivazioni di cui all'ordinanza del 21/03/2025 dalle quali il Tribunale non ritiene di doversi discostare.
2. Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
1. Rigetta la domanda di parte attrice per le motivazioni di cui in narrativa;
2. Nulla sulle spese.
Spoleto, 28/05/2025
pagina 6 di 7
Il giudice
Federico Falfari
pagina 7 di 7