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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 11/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 25775 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ARCANGELI Parte_1
JACOPO, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TORTATO PAOLA, giusta procura CP_1
generale alle liti
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad atp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 04/07/2024,
, ha esposto: di aver proposto ricorso per accertamento Parte_1
tecnico preventivo del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.r.g. 34881/2023, il nominato Ctu, Dott. l'ha ritenuta in Persona_1
grado di deambulare senza l'aiuto continuativo di un accompagnatore ed in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza ausilio, negando, quindi, le condizioni previste dall'Art. 1 della Legge dell'11.02.1980 n. 18 per la
1 concessione dell'indennità di accompagnamento;
che in data 19/06/2024 ha depositato dichiarazione di contestazione alla CTU per il mancato riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento. Ha quindi convenuto in giudizio l' per CP_1
l'accertamento, previo rinnovo della CTU, delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione agognata.
L' , costituitosi, sollevate eccezioni preliminari, ha contestato nel merito CP_1
la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, tenuto conto della nuova documentazione medica prodotta nella fase di opposizione, è stata espletata nuova CTU medico-legale, all'esito della quale, all'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2. Premessa, in via preliminare, la tempestività della presente opposizione in quanto incardinata nel rispetto del termine previsto dall'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., nel merito si rileva che il CTU nominato, Dott. , conformemente a Persona_2
quanto già ritenuto dal CTU della fase sommaria, ha accertato che la ricorrente non si trova e non si è trovata nelle condizioni di cui all'art. 1 L 18/80.
Nello specifico, il consulente tecnico, ha dato atto che, dalla disamina delle certificazioni sanitarie, ivi incluse la valutazione geriatrica multidimensionale del
27.6.2024 e la visita oculistica del 18.6.2024 prodotte in corso di causa, nonché dall'esame obiettivo effettuato in sede di operazioni peritali, risulta che le patologie da cui è affetta la ricorrente sono ben stabilizzate ed in corretto trattamento farmacologico.
Il consulente ha, inoltre, evidenziato che l'esame obiettivo neurologico non ha evidenziato deficit cognitivi e la deambulazione risultata nel complesso autonoma anche nei passaggi posturali.
Ne discende quindi anche l'autonomia della ricorrente nel compimento degli atti quotidiani della vita.
2 Sul punto, non è inutile rammentare che secondo il consolidato orientamento della S.C. di Cassazione, “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (cfr. Cass 26092/10).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria depositata sia nella fase sommaria che nel presente procedimento di opposizione, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Non essendo emerso alcun elemento idoneo a giustificare un discostamento dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento medico-legale, le risultanze della CTU debbono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve, pertanto, essere rigettata.
3. In mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (difettando in ogni caso i relativi presupposti reddituali, essendo stato persino versato il contributo unificato), le spese di lite, non possono essere dichiarate irripetibili e, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo a carico della parte ricorrente, risultata soccombente.
Le spese di CTU, già liquidate in via provvisoria con separato decreto del
29.1.2025, vanno del pari poste a carico della parte ricorrente in via definitiva.
P . Q . M .
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
1. - Rigetta l'opposizione;
2. - Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi €2696,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ove per legge;
3. - Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, interamente a carico della parte ricorrente.
Così deciso l'11.3.2025
Il Giudice
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