Art. 17. 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro 30 novembre successivo, al (( Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)) ed al Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fini della dovuta approvazione, e per conoscenza al Ministero del tesoro.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro il 30 novembre successivo, al (( Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)) e al Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione definitiva, e per conoscenza al Ministero del tesoro.
2. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro 30 novembre successivo, al (( Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)) ed al Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fini della dovuta approvazione, e per conoscenza al Ministero del tesoro.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro il 30 novembre successivo, al (( Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)) e al Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione definitiva, e per conoscenza al Ministero del tesoro.