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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1486/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ALOIA Parte_1 C.F._1
ANTONIO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. D'ALOIA ANTONIO
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio
[...] P.IVA_1
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del, 26.3.2024 evocava in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo che: Controparte_2
1) fosse accertato che la Commissione deputata alla valutazione dei titoli prodotti a corredo della domanda di partecipazione proposta dal ricorrente nella “Procedura selettiva per titoli per l'attribuzione di 250 posti destinati allo sviluppo professionale del Personale con CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II (RIF. 01/15/2021)”, procedura indetta ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, aveva erroneamente omesso di valutare la documentazione allegata, non attribuendo ai relativi titoli alcun punteggio, e dunque esprimendo una valutazione assolutamente infondata, illogica e pagina 1 di 4 immotivata;
2) fosse disapplicato il provvedimento con il quale l tramite la CP_1 competente Commissione, aveva erroneamente omesso di valutare la documentazione allegata, attribuendo ai relativi titoli un punteggio infondato e, per l'effetto, fosse condannata l' CP_1
a nuovamente sottoporre a valutazione, tramite la competente Commissione, la sua domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva per procedere all'attribuzione del punteggio corrispondente al contenuto dei titoli medesimi, e, conseguentemente fosse condannata l a rideterminare la graduatoria risultante dalla suddetta richiesta valutazione;
3) in CP_1 subordine, fosse accertata l'illegittima omissione dell'attivazione dell'istituto di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), L. n. 241/90 da parte della Commissione e fosse disposto che l' CP_1 provvedesse alla richiesta integrazione, al fine di consentirgli di produrre la documentazione già allegata nelle forme indicate dall' e, per l'effetto, fosse condannata l' a CP_1 CP_1 sottoporre nuovamente a valutazione, tramite la competente Commissione, la domanda di partecipazione da lui proposta nella suddetta procedura selettiva, al fine di procedere all'attribuzione del punteggio corrispondente al contenuto dei titoli medesimi, e, conseguentemente, fosse condannata l' a rideterminare la graduatoria risultante dalla CP_1 suddetta richiesta valutazione. Affermava a tale proposito che: 1) aveva indetto la “Procedura selettiva per titoli CP_1 per l'attribuzione di 250 posti destinati allo sviluppo professionale del Personale con CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II (RIF. 01/15/2021)”, ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005”; 2) aveva proposto domanda di partecipazione alla procedura di selezione, insieme alla quale aveva prodotto: a) curriculum vitae in formato europeo;
b) cinque titoli attestanti prodotti di ricerca;
c) tre titoli attenti lo svolgimento di attività formative;
d) ventiquattro titoli attestanti lo svolgimento di attività di docenza;
e) 1 titolo attestante lo svolgimento di Presidente nell'ambito di un convegno scientifico;
f) 44 titoli attestanti lo svolgimento di attività divulgativa;
g) tre titoli contrattuali;
h) due titoli attestanti il conseguimento della qualifica di responsabile di secondo e terzo livello;
i) dodici titoli attestanti l'assunzione della qualifica di RUP;
l) 1 titolo attestante il conseguimento di un premio di produttività; 3) in un primo momento la domanda era stata ammessa con riserva, ma poi il 31.10.2023 l'Agenzia, tramite l'apposita Commissione di valutazione, aveva ammesso la sua candidatura, attribuendo una valutazione erroneamente negativa ai suoi titoli;
in particolare, era stato collocato in graduatoria al quarantanovesimo posto con il punteggio di 20,6, con molti parametri uguali a zero perché i documenti prodotti erano stati ritenuti non valutabili, in quanto asseritamente non prodotti secondo le modalità richieste, consistenti produzione di file nel formato di “pdf non modificabile”; 4) nel bando il formato - nelle varie modalità richieste - non era stato previsto a pena di inammissibilità, essendo prevista l'inammissibilità solo per le modalità di invio della domanda;
del resto nemmeno in bandi passati l'immodificabilità dei documenti era stata prevista a pena di inammissibilità; 5) la condotta di comportava la violazione del principio del merito, CP_1 che costituisce contenuto essenziale dei canoni di buon andamento e di imparzialità, a loro volta posti a presidio e governo dell'intero impianto normativo disciplinante le procedure di selezione in ambito pubblico;
6) l'art. 6, comma 1, lettera b), imponeva alla Commissione di utilizzare il soccorso istruttorio, in modo da regolarizzare la produzione di documenti, comunque già prodotti.
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio l Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto
[...]
e in diritto.
Affermava che: 1) il ricorso difettava di interesse poiché il ricorrente non deduceva che l'attribuzione del punteggio negato lo avrebbe collocato in graduatoria in posizione utile per la progressione richiesta;
2) come previsto dal bando, il ricorrente avrebbe dovuto produrre i documenti in formato non modificabile, trattandosi di un requisito essenziale e non solo formale, a tutela dell'integrità degli stessi;
3) nessun soccorso istruttorio era possibile, poiché si sarebbe inevitabilmente tradotto in un'inammissibile riammissione in termini.
La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 25.3.2025, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.
Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione di alcuni titoli, non allegati alla domanda in formato non modificabile, ma omette di dedurre, oltre che di provare, che in ragione dell'esame dei titoli da lui prodotti e non valutati, avrebbe avuto la possibilità/il diritto di risultare posizionato in graduatoria tra i vincitori della prova selettiva. In particolare, avendo egli ottenuto un punteggio totale pari a 20,60, con posizione in graduatoria al quarantanovesimo posto, non ha dedotto alcunché circa la possibilità di raggiungere un punteggio almeno pari a quella dell'ultimo vincitore, in virtù della valutazione dei titoli. Ex art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire in giudizio deve riguardare il conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento giudiziale e deve essere concreto, cioè effettivo, ed attuale. Il ricorrente avrebbe dovuto almeno dedurre che la valutazione dei titoli da lui allegati lo avrebbe fatto sopravanzare in graduatoria in posizione utile alla selezione. È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, non può prescindersi dalla verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso. Il ricorrente che si duole di una certa posizione in graduatoria deve dedurre e provare la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti - la cosiddetta prova di resistenza - essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata, visto che non può far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se ciò non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto (Cons. St., sez. V, n. 5837/19). In assenza di tale deduzione, la domanda deve essere rigettata, essendo assorbenti le suddette considerazioni rispetto a tutte le altre questioni svolte. La novità della questione trattata costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1486/24 promossa da contro Parte_1
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
pagina 3 di 4 - rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 25.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1486/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ALOIA Parte_1 C.F._1
ANTONIO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. D'ALOIA ANTONIO
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio
[...] P.IVA_1
dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del, 26.3.2024 evocava in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo che: Controparte_2
1) fosse accertato che la Commissione deputata alla valutazione dei titoli prodotti a corredo della domanda di partecipazione proposta dal ricorrente nella “Procedura selettiva per titoli per l'attribuzione di 250 posti destinati allo sviluppo professionale del Personale con CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II (RIF. 01/15/2021)”, procedura indetta ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005, aveva erroneamente omesso di valutare la documentazione allegata, non attribuendo ai relativi titoli alcun punteggio, e dunque esprimendo una valutazione assolutamente infondata, illogica e pagina 1 di 4 immotivata;
2) fosse disapplicato il provvedimento con il quale l tramite la CP_1 competente Commissione, aveva erroneamente omesso di valutare la documentazione allegata, attribuendo ai relativi titoli un punteggio infondato e, per l'effetto, fosse condannata l' CP_1
a nuovamente sottoporre a valutazione, tramite la competente Commissione, la sua domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva per procedere all'attribuzione del punteggio corrispondente al contenuto dei titoli medesimi, e, conseguentemente fosse condannata l a rideterminare la graduatoria risultante dalla suddetta richiesta valutazione;
3) in CP_1 subordine, fosse accertata l'illegittima omissione dell'attivazione dell'istituto di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), L. n. 241/90 da parte della Commissione e fosse disposto che l' CP_1 provvedesse alla richiesta integrazione, al fine di consentirgli di produrre la documentazione già allegata nelle forme indicate dall' e, per l'effetto, fosse condannata l' a CP_1 CP_1 sottoporre nuovamente a valutazione, tramite la competente Commissione, la domanda di partecipazione da lui proposta nella suddetta procedura selettiva, al fine di procedere all'attribuzione del punteggio corrispondente al contenuto dei titoli medesimi, e, conseguentemente, fosse condannata l' a rideterminare la graduatoria risultante dalla CP_1 suddetta richiesta valutazione. Affermava a tale proposito che: 1) aveva indetto la “Procedura selettiva per titoli CP_1 per l'attribuzione di 250 posti destinati allo sviluppo professionale del Personale con CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nei livelli III e II (RIF. 01/15/2021)”, ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del CCNL EPR 2002-2005”; 2) aveva proposto domanda di partecipazione alla procedura di selezione, insieme alla quale aveva prodotto: a) curriculum vitae in formato europeo;
b) cinque titoli attestanti prodotti di ricerca;
c) tre titoli attenti lo svolgimento di attività formative;
d) ventiquattro titoli attestanti lo svolgimento di attività di docenza;
e) 1 titolo attestante lo svolgimento di Presidente nell'ambito di un convegno scientifico;
f) 44 titoli attestanti lo svolgimento di attività divulgativa;
g) tre titoli contrattuali;
h) due titoli attestanti il conseguimento della qualifica di responsabile di secondo e terzo livello;
i) dodici titoli attestanti l'assunzione della qualifica di RUP;
l) 1 titolo attestante il conseguimento di un premio di produttività; 3) in un primo momento la domanda era stata ammessa con riserva, ma poi il 31.10.2023 l'Agenzia, tramite l'apposita Commissione di valutazione, aveva ammesso la sua candidatura, attribuendo una valutazione erroneamente negativa ai suoi titoli;
in particolare, era stato collocato in graduatoria al quarantanovesimo posto con il punteggio di 20,6, con molti parametri uguali a zero perché i documenti prodotti erano stati ritenuti non valutabili, in quanto asseritamente non prodotti secondo le modalità richieste, consistenti produzione di file nel formato di “pdf non modificabile”; 4) nel bando il formato - nelle varie modalità richieste - non era stato previsto a pena di inammissibilità, essendo prevista l'inammissibilità solo per le modalità di invio della domanda;
del resto nemmeno in bandi passati l'immodificabilità dei documenti era stata prevista a pena di inammissibilità; 5) la condotta di comportava la violazione del principio del merito, CP_1 che costituisce contenuto essenziale dei canoni di buon andamento e di imparzialità, a loro volta posti a presidio e governo dell'intero impianto normativo disciplinante le procedure di selezione in ambito pubblico;
6) l'art. 6, comma 1, lettera b), imponeva alla Commissione di utilizzare il soccorso istruttorio, in modo da regolarizzare la produzione di documenti, comunque già prodotti.
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio l Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto
[...]
e in diritto.
Affermava che: 1) il ricorso difettava di interesse poiché il ricorrente non deduceva che l'attribuzione del punteggio negato lo avrebbe collocato in graduatoria in posizione utile per la progressione richiesta;
2) come previsto dal bando, il ricorrente avrebbe dovuto produrre i documenti in formato non modificabile, trattandosi di un requisito essenziale e non solo formale, a tutela dell'integrità degli stessi;
3) nessun soccorso istruttorio era possibile, poiché si sarebbe inevitabilmente tradotto in un'inammissibile riammissione in termini.
La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 25.3.2025, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata.
Le domande del ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione di alcuni titoli, non allegati alla domanda in formato non modificabile, ma omette di dedurre, oltre che di provare, che in ragione dell'esame dei titoli da lui prodotti e non valutati, avrebbe avuto la possibilità/il diritto di risultare posizionato in graduatoria tra i vincitori della prova selettiva. In particolare, avendo egli ottenuto un punteggio totale pari a 20,60, con posizione in graduatoria al quarantanovesimo posto, non ha dedotto alcunché circa la possibilità di raggiungere un punteggio almeno pari a quella dell'ultimo vincitore, in virtù della valutazione dei titoli. Ex art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire in giudizio deve riguardare il conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento giudiziale e deve essere concreto, cioè effettivo, ed attuale. Il ricorrente avrebbe dovuto almeno dedurre che la valutazione dei titoli da lui allegati lo avrebbe fatto sopravanzare in graduatoria in posizione utile alla selezione. È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, non può prescindersi dalla verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso. Il ricorrente che si duole di una certa posizione in graduatoria deve dedurre e provare la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti - la cosiddetta prova di resistenza - essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata, visto che non può far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se ciò non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto (Cons. St., sez. V, n. 5837/19). In assenza di tale deduzione, la domanda deve essere rigettata, essendo assorbenti le suddette considerazioni rispetto a tutte le altre questioni svolte. La novità della questione trattata costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1486/24 promossa da contro Parte_1
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
pagina 3 di 4 - rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 25.3.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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