TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa
Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 782/2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , con Avv.ti ESPOSITO ALDO e SANTONICOLA CIRO Controparte_1
Resistente:
• , con Avv.ti ROZZA CP_2 Controparte_3
STEFANO e CORTESE RAFFAELE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1
comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun
anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e
15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93
c.p.c.
PARTE RESISTENTE
In via principale: Tribunale di Treviso
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, oggi docente di ruolo, ha adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del Controparte_3
negli a.s. dal 2018/19 al 2022/23 e di non aver beneficiato della Carta elettronica del
[...]
docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Ha allegato i contratti a tempo determinato, dai quali emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo: dal 15.09.2018 al 31.08.2019; dal 18.09.2019 al 31.08.2020; dal 21.09.2020 al
31.08.2021; dal 07.09.2021 al 31.08.2022; dal 03.09.2022 al 31.08.2023.
Ha dichiarato che “inviava - senza alcun riscontro - diffida in data 02.04.2024 (allegato n.2)”.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 2.500 relativa agli a.s. dal 2018/19 al 2022/23.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di
- 2 - Tribunale di Treviso
esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento Controparte_3
che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore
del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei
Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in Controparte_3
quanto datore di lavoro della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto,
siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, Tribunale di Treviso
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In considerazione di quanto detto, risulta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal con riferimento all'emolumento riferito all'a.s. 2018/19 dal momento che tra il CP_3
- 4 - Tribunale di Treviso
conferimento dell'incarico (15.09.2018) e la data della diffida interruttiva dimessa in atti
(02.04.2024) sono trascorsi più di cinque anni.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a
tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_3
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_3
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa
indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata
nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_3 CP_3
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master Tribunale di Treviso
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e
per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività
professionali a distanza”.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. dal 2019/20 al 2022/23,
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di CP_3
Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
- 6 - Tribunale di Treviso
l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di CP_3
Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 650,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con
distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 12/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 7 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - 2 Causa C-450/21
- 5 -
500 annui per gli a.s. dal 2019/20 al 2022/23 tramite la Carta elettronica per
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa
Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 782/2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , con Avv.ti ESPOSITO ALDO e SANTONICOLA CIRO Controparte_1
Resistente:
• , con Avv.ti ROZZA CP_2 Controparte_3
STEFANO e CORTESE RAFFAELE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1
comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun
anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e
15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93
c.p.c.
PARTE RESISTENTE
In via principale: Tribunale di Treviso
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, oggi docente di ruolo, ha adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del Controparte_3
negli a.s. dal 2018/19 al 2022/23 e di non aver beneficiato della Carta elettronica del
[...]
docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Ha allegato i contratti a tempo determinato, dai quali emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo: dal 15.09.2018 al 31.08.2019; dal 18.09.2019 al 31.08.2020; dal 21.09.2020 al
31.08.2021; dal 07.09.2021 al 31.08.2022; dal 03.09.2022 al 31.08.2023.
Ha dichiarato che “inviava - senza alcun riscontro - diffida in data 02.04.2024 (allegato n.2)”.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 2.500 relativa agli a.s. dal 2018/19 al 2022/23.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di
- 2 - Tribunale di Treviso
esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento Controparte_3
che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore
del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei
Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in Controparte_3
quanto datore di lavoro della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto,
siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, Tribunale di Treviso
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In considerazione di quanto detto, risulta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal con riferimento all'emolumento riferito all'a.s. 2018/19 dal momento che tra il CP_3
- 4 - Tribunale di Treviso
conferimento dell'incarico (15.09.2018) e la data della diffida interruttiva dimessa in atti
(02.04.2024) sono trascorsi più di cinque anni.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a
tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_3
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_3
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa
indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata
nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_3 CP_3
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master Tribunale di Treviso
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e
per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività
professionali a distanza”.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. dal 2019/20 al 2022/23,
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di CP_3
Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
- 6 - Tribunale di Treviso
l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di CP_3
Euro 2.000 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 650,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con
distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 12/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 7 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - 2 Causa C-450/21
- 5 -
500 annui per gli a.s. dal 2019/20 al 2022/23 tramite la Carta elettronica per