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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente di Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2627 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, introitato per la decisione all'udienza del
13.01.2025, promosso da
P.I. e C.F. ), con sede in Reggio Calabria, Parte_1 P.IVA_1
via Vittorio Emanuele III, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M. Cristiana Giovannelli, opponente nei confronti di
(P.I. e C.F. ), con sede in Reggio Controparte_1 P.IVA_2
Calabria, via Trapezi Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Adelaide Latella e Federico Andrea
Milia, opposta avente per oggetto: titoli di credito.
Conclusioni delle parti
Come riportato nel verbale d'udienza del 13.01.2025, solo il procuratore dell'opposta ha depositato le note di trattazione scritta, precisando le
1 conclusioni nei termini che seguono: “…l'Ill.mo Giudice adito Voglia accogliere le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta,
e, per l'effetto, rigettare l'opposizione perché totalmente destituita di fondamento fattuale e giuridico e confermare il decreto ingiuntivo n.
587/2023, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con decreto ingiuntivo n. 587/2023 emesso in data 18.08.2023 il
Tribunale di Reggio Calabria ha ingiunto alla il pagamento in Parte_1
favore della della somma di €12.500,00, in relazione agli Controparte_1
importi riportati dalle fatture indicate nel ricorso, oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
§2. Ha proposto opposizione la disconoscendo e Parte_1
contestando sia le fatture poste a base del procedimento monitorio e le relative bolle di consegna in quanto “non adeguatamente compilate e sottoscritte dalle parti, né giustificate né documentate e, soprattutto perché non rispondenti alla contabilità interna della società”, sia gli ordini della merce oggetto delle stesse in quanto “non…effettuati né tanto meno mai consegnati”.
In particolare, ha dedotto:
-che, occupandosi di vendita al dettaglio di somministrazione di alimenti e bevande, la società opposta è stata nel corso del tempo sua fornitrice;
-che, dopo aver ricevuto da parte di quest'ultima, nel mese di marzo
2023, lettera di diffida e messa in mora, ha richiesto, al fine di consentire un dettagliato controllo della contabilità interna, la trasmissione di copia degli ordini relativi alle fatture oggetto di diffida, delle bolle di consegna e delle fatture emesse;
2 -che a tale richiesta ha fatto seguito unicamente la trasmissione di copia delle fatture di accompagnamento firmate con delle sigle differenti tra loro, dalle quali risulta impossibile l'individuazione del soggetto ricevente la merce, e mancanti dei dati e della firma del vettore e del luogo di destinazione;
-che la merce indicata nelle fatture accompagnatorie non risulta coincidente con nessuno degli ordini effettuati.
Ha chiesto, pertanto, di “revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico” il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
§3. Si è costituita in giudizio la resistendo Controparte_1
all'opposizione e chiedendo, in via preliminare, di “concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto”; sempre in via preliminare ha eccepito “la tardività del disconoscimento della documentazione inviata dalla opposta alla opponente già con PEC Controparte_1 Parte_1
del 29.03.2023, tacitamente riconosciuta…”; ancora in via preliminare ha eccepito “l'inammissibilità e/o l'improponibilità del disconoscimento della documentazione e delle sottoscrizioni presenti sulle fatture accompagnatorie di consegna delle merci sottoscritte dalla somministrata
in quanto detto disconoscimento è formulato in maniera Parte_1
assolutamente generica, indeterminata e non specifica…”; in via principale ha, quindi, chiesto di “rigettare l'opposizione perché totalmente destituita di fondamento fattuale e giuridico e confermare il decreto ingiuntivo n.
587/2023”, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
3 §4. Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. all'udienza del giorno 08.04.2024, la causa, soggetta al c.d. nuovo rito Cartabia ed istruita con la documentazione in atti e con l'assunzione di prova testimoniale, è stata introitata per la decisione all'udienza del 13.01.2025.
§5. L'opposizione deve essere rigettata.
§5.1- Al riguardo, giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti (cfr. per tutte Cass. n. 40110 del 2021 e Cass. n.
32792 del 2021). È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. c.p.c. dà impulso ad un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue” (Cass. n. 1552 del 1995;
Cass. n. 6531 del 1993) o “continua” (Cass. n. 3316 del 1998) o, meglio ancora, si “sviluppa” (Cass. n. 13252 del 2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo” (così Cass., S.U., n.
7448 del 1993 e da ultimo Cass., S.U., n. 927 del 2022).
Da tale premessa derivano i seguenti corollari.
Come primo corollario, discende che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la
4 conferma del decreto opposto (tra le tante, v. Cass. n. 14486 del 2019;
Cass. n. 22281 del 2013; Cass. n. 20613 del 2011; Cass. n. 9021 del 2005).
Come secondo corollario, scaturisce che, sul piano sostanziale, riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato
(art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 24815 del 2005; Cass. n. 6421 del 2003).
Inoltre, mentre per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione dello stesso, a norma degli artt. 633
e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, resta fermo che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore (onerato della prova della propria pretesa) può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. n. 8676 del 2001; Cass. n. 4638 del 2001; Cass. n. 12388 del 2000;
Cass. n. 9232 del 2000).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso Cass. n.
11419 del 2009; Cass. n. 11302 del 2007).
5 A completamento del quadro giurisprudenziale appena tracciato, deve poi richiamarsi il fondamentale orientamento sul criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento, secondo cui in forza del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; in senso conforme, ex plurimis,
Cass. n. 3373 del 2010, n. 23759 del 2016, n. 18858 del 2018, n. 3587 del
2021 e n. 12719 del 2021).
In merito all'onere probatorio gravante sulla parte opposta, è bene altresì precisare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione
6 indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.
Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato” (Cass. n. 17050 del 2011; conf., Cass. n. 13651 del 2006; Cass.
n. 8126 del 2004; Cass. n. 5573 del 1997), incombendo, “secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa” (Cass. n. 17371 del 2003; cfr. altresì Cass. n. 5071 del 2009 e
Cass. n. 5915 del 2011).
Ciò posto, occorre al contempo evidenziare che è stato codificato dall'art. 115 c.p.c., così come sostituito dall'art. 45 comma 14 l. 18 giugno
2009 n. 69, ed indubbiamente applicabile nella fattispecie ratione temporis, il principio relativo alla non necessità di prova dei fatti non specificamente contestati, principio evincibile anche dall'art. 167 c.p.c. (a norma del quale il convenuto nella comparsa di risposta “deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”) ed insito anche nel generale principio di economia che deve informare il processo, ex art. 111 Cost..
Dunque, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra ha l'onere di contestare specificamente il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio.
7 Ne discende, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su fatture, che il mancato adempimento dell'onere di contestazione da parte dell'opponente è sufficiente a far ritenere provati i fatti costitutivi del diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
§5.2- Applicando tali principi al caso di specie, è da osservare che è anzitutto generico il disconoscimento delle sottoscrizioni sulle fatture formulato nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare, a norma dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo. In altri termini, la parte è tenuta a negare formalmente la sottoscrizione del documento e il disconoscimento, a pena di inefficacia, deve essere circostanziato in modo chiaro e preciso, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume in ipotesi che differisca dall'originale, sicché “la contestazione generica, frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo” (cfr. Cass. n. 17313 del 2021; Cass. n. 12448 del 2012).
Ne deriva che la deduzione in ordine al “disconoscimento delle fatture richieste nel decreto opposto e delle relative bolle di accompagnamento” è del tutto generica e, come tale, priva di rilevanza (cfr., in proposito, Cass.
n. 3620 del 2010, secondo la quale “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente
8 effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario … di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”).
§5.3- È bene, altresì, rimarcare che, sebbene le scritture contabili non abbiano il valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, purtuttavia ex art. 2710 c.c. i libri e le scritture contabili regolarmente tenute “possono fare prova” tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (cfr. Cass. n. 26216 del 2011) e nel caso in esame non è stato contestato specificamente dalla società opponente l'estratto autentico del registro iva prodotto dalla controparte.
§5.4- E' parimenti pacifica la sussistenza di rapporti commerciali tra le parti, negando la “solo ed esclusivamente le forniture per le Parte_1
quali viene richiesto il pagamento con il decreto opposto non essendo stati effettuati i relativi ordini e non avendo mai ricevuto la merce indicata nei documenti di trasporto inviati da controparte” (v. memoria ex art. 171 ter,
n. 2, c.p.c., pag. 3).
Sul punto, peraltro, va sottolineato che la prova testimoniale assunta ha ulteriormente confermato la sussistenza del credito nei termini dedotti nel ricorso.
Precisamente, il teste (ex dipendente della Testimone_1 [...]
ha dichiarato: “al tempo dei fatti di causa ero dipendente della CP_1
9 società il capo 11 della memoria istruttoria di Parte_2
parte opposta;
riconosco nelle fatture che mi vengono esibite la merce che io stesso ho consegnato alla confermo la circostanza di cui al Pt_3
capo 22; anche la faceva pervenire gli ordini di merce tramite Pt_1
messaggi telefonici o con telefonate o di persona…confermo il capo 33; riconosco nelle fatture di accompagnamento merce che mi vengono esibite
i documenti inerenti le forniture di merce da me e dai miei colleghi operate in favore della la il capo 44; io stesso ho consegnato Parte_4
merce alla società opponente presso il chiosco Hope di Via Marina Bassa di Reggio Calabria;
altre volte, alla consegna di merce hanno provveduto i miei colleghi sempre nello stesso chiosco…confermo il capo 55 di cui ho appena detto” (v. verbale dell'udienza del 20.05.2024).
Il teste (socio della ha affermato: Testimone_2 Controparte_1
“confermo il capo 1; riconosco nelle fatture che mi vengono esibite le consegne pari ad euro 12.500,00 operate in favore della società opponente…confermo la circostanza di cui al capo 2; gli ordini venivano effettuati tramite telefono o di persona ed anche tramite messaggi telefonici
W.app … confermo il capo 3 … confermo il capo 4; la merce ordinata dall'opposta veniva consegnata dai dipendenti e dai soci presso il chiosco
Hope sito in via Marina Bassa di Reggio Calabria … confermo il capo 5;
10 la ha sempre accettato le consegne di merce da noi operai presso Pt_3
il locale Hope” ” (v. verbale dell'udienza del 20.05.2024).
Il teste (direttore commerciale della Testimone_3 Controparte_1
ha dichiarato: “confermo il capo 1; riconosco nelle fatture che mi vengono esibite le consegne di merce per complessivi euro 12.500,00 operate in favore della società opponente;
si tratta di fatture di accompagnamento della merce ordinata da e da noi a quest'ultima consegnata … Pt_1
confermo la circostanza di cui al capo 2; gli ordini venivano effettuati tramite telefono o di persona ed anche tramite messaggi telefonici
Whatsapp … confermo il capo 3; la merce indicata nelle fatture che mi vengono esibite è stata dalla Buy e Drink srl consegnata alla opponente … confermo il capo 4; la merce ordinata dall'opposta veniva consegnata dai dipendenti e e anche dal legale Testimone_1 Testimone_2
rappresentante, … confermo il capo 5; la ha Controparte_2 Pt_3
sempre accettato le consegne di merce operate preso il chiosco Hope dalla società opposta”.
Orbene, tali deposizioni risultano chiare, prive di contraddizioni e dettagliate sui rapporti commerciali sussistenti tra le parti e sulle modalità di ordine, consegna e ritiro della merce;
il valore delle stesse, inoltre, è rafforzato dalla decadenza della controparte dalla prova contraria ammessa all'udienza del giorno 08.04.2024 per mancata indicazione dei testimoni.
Ne consegue che le risultanze documentali, lette sistematicamente con le dichiarazioni assunte in sede di prova testimoniale e con i motivi di opposizione, forniscono elementi idonei a ritenere dimostrato il credito azionato con il procedimento monitorio.
§6. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'opposizione deve essere quindi rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
11 §7. Avuto riguardo all'esito del giudizio, l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della controparte come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, così come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del
2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in rapporto all'attività svolta ed al valore della controversia, con distrazione del relativo importo in favore degli avv.ti Maria Adelaide Latella e Federico Andrea Milia ex art. 93 del codice di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
587/2023;
b) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in €5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Maria Adelaide Latella e Federico Andrea
Milia.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) Vero che la società ordinava alla prodotti per l'ammontare di euro Parte_1 Controparte_1 12.500,00, come da fatture accompagnatorie di consegna delle merci che le vengono sottoposte in visione? 2 2) Vero che gli ordini dei prodotti venivano comunicati telefonicamente, anche a mezzo messaggi
Whatsapp, o “di persona”, al sig. al sig. , o al sig. , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 dipendenti della Controparte_1 3 3) Vero che i prodotti ordinati venivano tutti consegnati dal fornitore ( al destinatario Controparte_1 somministrato ( , come da fatture accompagnatorie di consegna delle merci che le vengono Parte_1 sottoposte in visione? 4 4) Vero che tutti i prodotti ordinati venivano consegnati presso il chiosco “Hope”, sito sulla via Marina
Bassa di Reggio Calabria dal sig. o dal sig. , dipendenti della Testimone_1 Testimone_2 [...]
o dal sig. , legale rappresentante della CP_1 Controparte_2 Controparte_1
5) Vero che i prodotti venivano ricevuti dalla presso il chiosco “Hope” sito sulla via Marina Parte_1 Bassa di Reggio Calabria...?