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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.4089/2018 emessa con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata il 26 aprile 2018 , iscritto al n. 5760/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
TRA
la (c.f.: ), con sede in Napoli alla Via A. De Parte_1 P.IVA_1
Martino n. 7, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Musto (c.f: APPELLANTE C.F._1
E
l' (c.f.: ), con sede in Napoli, alla Controparte_1 P.IVA_2
via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del Commissario
Straordinario Dr. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Intorcia CP_2
(c.f: e Francesco Lembo (c.f.: ) APPELLATA C.F._2 C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli il
4.7.2013, il (d'ora in poi anche solo Centro o società), in Parte_1
qualità di società accreditata presso il S.S.N. per l'erogazione di prestazioni sanitarie REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
afferenti alla branca di “Laboratorio di analisi cliniche” in favore degli assistiti dell'
[...]
, chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento di 62.570,01 € Controparte_3
quale saldo delle fatture per le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2011 dal mese di
Gennaio al mese di dicembre 2011 in forza del contratto stipulato nel mese di aprile
2011 ai sensi dell'art.
8-quater del d. lgs. 502/1992 e delle seguenti fatture n. 856 del
7.2.2011, n. 1507 del 14.3.2011, n. 2080 dell'8.4.2011, n. 2618 del 9.5.2011, n. 3418 del 14.6.2011, n.1 dell'11.07.2011, n. 4544 del 3.8.2011, n. 4814 dell'8.9.2011, n. 5606 del 10.10.2011, n. 6311 del 10.11.2011, n. 6875 del 10.1.2011, n. 147 del 10.1.2012.
A sostegno della pretesa creditoria la società ricorrente depositava copia della Con delibera n. 648/2004 del 30.04.2004 istitutiva delle Com, delibera Giunta Regione
Campania n. 491/06, prospetto redatto in formato Excel attestante il mancato superamento della Com riconosciuta, le distinte riepilogative mensili relative all'anno
2011.
2. Il Tribunale di Napoli in data 12.9.2013 accoglieva il ricorso ed emetteva decreto ingiuntivo n. 5016/2013, depositato il 20.9.2013 per l'importo richiesto, oltre
“interessi legali dalla data del presente provvedimento al saldo”.
3. L' proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in Controparte_3
data 6.12.2013, eccependo:
- il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale amministrativo;
- l'assenza di prova del rapporto di convenzionamento e del contratto stipulato Con con l'
- l'assenza di prova circa il rispetto della COM e del tetto di spesa;
- il superamento della COM per 35.726,34 €, come da nota prot. n. 7434 del
20.11.2013 del distretto 29, comunicata al Centro con nota prot. 15387 del 6.4.2012 con contestuale richiesta di emissione di una nota di credito per tale importo;
- la mancata applicazione dello sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lettera O legge 296/2006 (finanziaria 2007). A tal riguardo, richiamava la nota n. 46750/2011 del
17.10.2011 con la quale veniva richiesto al Centro l'emissione di note di credito per i c. Centro Pag. 2 di 16 Parte_1 CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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seguenti importi con causale “sconto art. 1 comma 796 lettera O legge 296/2006”: gennaio 2011 € 6.242,01, febbraio € 5.944,43, marzo 2011 € 6.053,89, aprile 2011 €
5.494,76, maggio 2011 € 6.542,75, giugno 2011 € 6.094,50, nonché la nota 15722 del
6.4.2012 sempre indirizzata al Centro con la quale veniva comunicata analoga richiesta per il secondo semestre anno 2011 e precisamente “luglio 2011 € 5.669,98; agosto
2011 € 1996,76; settembre 2011 € 6955,69; ottobre 2011 € 6.999,66; novembre 2011
€ 5.992,83, dicembre 2011 € 1.441,97”;
- eccepiva, infine, l'abusivo frazionamento del credito.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.9.2014 si costituiva il Con Centro, che, resistendo all'opposizione, sosteneva che l' non avesse adempiuto al proprio onere di provare il superamento della COM e del tetto di spesa, evidenziando l'assenza di ogni provvedimento autoritativo emesso nel rispetto delle normative istitutive della disciplina della regressione tariffaria unica (cd. Rtu) e l'assenza di presupposti inerenti l'applicazione dello sconto ex legge 206/96.
5. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
Nello specifico, il Tribunale - ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e Con rigettata l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dall' per la mancata produzione da parte dell'opponente della copia dei ricorsi monitori che essa assumeva contemporaneamente introdotti in violazione del divieto di abusivo frazionamento del Con credito - accoglieva l'eccezione di superamento del tetto di spesa sollevata dall' da quest'ultima provata tramite: a) il riferimento contenuto nel contratto sottoscritto tra le parti in data 5 aprile 2011 e prodotto in giudizio deal Centro opposto ad un preciso tetto di spesa di branca;
b) la nota prot. 15387/2012 indirizzata al Centro opposto con cui si comunicava il superamento della Com (capacità operativa massima) per €
35.726,34 per l'anno 2011; c) la comunicazione pure indirizzata al Centro con indicazione che alla data del 13 dicembre 2011 era stato superato il limite di spesa per la branca “Laboratorio di Analisi”.
c. Pag. 3 di 16 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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6. Avverso tale sentenza ha proposto appello il con Parte_1
Con atto di citazione notificato all' il 22.11.2018, con il quale ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, poiché il Tribunale: I) aveva erroneamente interpretato la normativa in materia di capacità operativa massima, ritenendo superata quella assegnata al centro;
II) aveva erroneamente interpretato la normativa in materia di superamento del tetto di spesa, ritenendo che lo sforamento di tale limite, peraltro Con ritenuto esistente sulla base di mere comunicazioni interne dell' non desse diritto a nessun pagamento al creditore, non considerando che, in tal caso, tenuto conto di quanto stabilito dal D.G.R.C. n 268/2008, era richiesta la delibera di determinazione della regressione tariffaria da applicare alle prestazioni rese extra budget.
Ha così concluso: “ Nel merito, accogliere integralmente il presente appello avverso alla sentenza n° 4089-2018 sopra richiamata, perché fondato in fatto e diritto,
e ad integrale riforma della stessa, dichiarare valido ed efficace, il decreto ingiuntivo
n°5016-2013 per complessivi euro 62.570,01 confermandone l'efficacia, revocando la sentenza di primo grado impugnata, con tutte le consequenziali formalità di Legge;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, ed in linea gradata del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo”.
Con 7. In data 28.3.2019 si è costituita in appello l che ha resistito all'avversa impugnazione, deducendo la correttezza della decisione di primo grado, formulando le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare l'appello perché inammissibile in infondato in fatto e diritto;
Confermare la sentenza impugnata per i dedotti motivi, accogliendo
Con integralmente l'opposizione così come formulata dall' con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo 5016/2013. Condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese, compensi del doppio grado di giudizio”
8. All'udienza dell'8.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte, nell'assegnare il processo in decisione con i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ha invitato la difesa del Centro a depositare nel c. Pag. 4 di 16 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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termine di 15 giorni la copia del contratto intercorso tra le parti poiché quella depositata sia nel fascicolo di primo grado che in quello di gravame non era leggibile.
Il Centro appellante ha depositato la documentazione richiesta il 10.10.2024.
Con Con la memoria conclusionale depositata il 14.10.2024 l' ha evidenziato che il contratto depositato dall'appellante era privo di data certa e “tale carenza rende incerta la decorrenza degli effetti dello stesso, ad es relativamente all'applicazione eventuale degli interessi”.
Con la memoria conclusionale del 4.11.2024 e con la successiva memoria di replica del 30.12.2024 il Centro ha ribadito la validità e l'efficacia del contratto stipulato nel mese di aprile 2011 ed ha ribadito l'inoperatività, ai sensi della Legge
296/2006, dello sconto tariffario al di fuori dell'arco temporale 2007-2009.
Ha modificato le proprie richieste e conclusioni, chiedendo: “
1. Accogliere
l'appello proposto riformando la Sentenza n 4089-2018 emessa dal Tribunale di Napoli pubblicata in data 26.04.2018 , e per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n 5016-2013 ;
2. In via gradata accertare e condannare la CP_3
al pagamento della somma ritenuta di giustizia oltre interessi ex art 7.4 del
[...]
contratto sottoscritto tra le parti;
3. In ogni caso condannare, l' in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, del giudizio di primo grado e di quelli relativi al seguente giudizio di appello il tutto oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari)ed accessori , quali cpa e iva in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto.
II. Va preliminarmente osservato, che, come evidenziato dal primo Giudice e come si desume dalle risultanze documentali, tra le parti in causa è stato stipulato un contratto avente ad oggetto “la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, da erogarsi nell'anno 2011, da parte delle strutture Con private operanti nel territorio della sottoscritta ed i correlati limiti di spesa”.
c. Pag. 5 di 16 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Il contratto depositato è privo del giorno di sottoscrizione essendo indicato solo il mese (aprile) ma tale omissione non inficia la regolarità e l'efficacia dello stesso.
A sostegno di una tale conclusione va evidenziato che il decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore
Sanitario, che ha istituito i tetti di spesa per l'anno 2011, è il n. 21/2011 pubblicato il
5.4.2011; da tanto consegue che il contratto risulta essere stato sottoscritto molto probabilmente subito dopo tale data.
III.1. Con il primo motivo rubricato “erronea interpretazione e/o omesso esame della documentazione in atti- omessa e/o insufficiente motivazione” l'appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. per aver il Tribunale erroneamente interpretato la normativa in materia di Capacità Operative Massime
(COM) e di superamento del tetto di spesa nonché di aver omesso l'esame dei documenti depositati.
Il motivo è fondato e va accolto.
Il superamento della capacità operativa massima (di seguito per brevità c.o.m.) è un fatto/atto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore (cfr. Cass. n.30283/2019; n.19360/2017; n.
16380/2019).
Con le citate pronunce, la Corte di Cassazione ha precisato che la struttura sanitaria che pretende il pagamento del corrispettivo deve dare prova che le prestazioni siano state effettivamente erogate e rientrino nella tipologia di quelle accreditate ed autorizzate, mentre spetta alla la prova del fatto estintivo, tra cui CP_3
rientra il superamento della C.O.M.. Infatti, nell'economia dell'onus probandi, siccome delineato dal paradigma dell'art. 2697 cod. civ., il fatto negativo va apprezzato considerando che «ciò che assume rilievo è la sua efficacia di impedire il dispiegarsi di un fatto costitutivo», di talché l'onere di provarlo compete a chi resiste alla pretesa fatta valere in giudizio (Cass. n.16380/2019 e n.3403/2018). Non grava, pertanto, sulla struttura sanitaria privata l'onere di provare di aver rispettato la C.O.M., il cui mancato superamento non si configura come fatto costitutivo della pretesa creditoria.
c. Pag. 6 di 16 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Nel caso di specie, già con la fase monitoria e di poi nel giudizio di prime cure, il
Centro ha provato di aver rispettato la com (capacità operativa massima) per la branca di Analisi Cliniche per l'annualità in questione, così come riconosciuta e parametrata Con dalla
Ed, infatti, il Centro appellante ha prodotto:
Con 1) la delibera n. 648 del 2004 con la quale gli veniva assegnato una COM di
91630 prestazioni annue, ratificata con la delibera della Giunta della Regione
Campania n. 491/2006;
Con 2) il verbale di verifica dell'08.02.2010 sottoscritto dall' e dal Centro in esecuzione di quanto disposto dal Commissario straordinario nell'anno 2009 con conseguente incremento della c.o.m. del centro appellante da 83.300 prestazioni a
91.630 prestazioni;
3) il prospetto redatto in formato excell, attestante il numero complessivo di prestazioni rese nell'intero anno 2011 pari a 91.478 prestazioni, inferiori rispetto alle Con 91.630 prestazioni riconosciute e assegnate dalla stessa dal citato verbale dell'8 febbraio 2020;
4) le fatture emesse nel corso dell'anno 2011 nelle quali sono indicate il totale delle prestazioni rese nel mese di competenza, da tanto potendo desumersi il rispetto della c.o.m. assegnata al centro appellante.
Con Viceversa, l' - su cui incombeva l'onere della prova - non ha offerto elementi idonei a ritenere provato il superamento della COM né ha specificamente replicato a quanto dedotto dal centro.
Difatti, le note prot. n. 7434 del 20.11.2013 e n. 15387/2012 identificano il superamento delle c.o.m. in termini di importi fatturati e non di prestazioni rese in eccedenza, tanto non consentendo di comprendere il numero di prestazioni eccedenti corrispondenti al fatturato indicato. Specificamente la citata nota prot. 15387/2012 indirizzata al centro opposto comunicava il superamento della Com (capacità operativa c. 1 Centro Pag. 7 di 16 Parte_1 CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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massima) per l'importo di 35.726,34 € per l'anno 2011 senza fare nessun riferimento allo sforamento del limite di 91.630 prestazioni.
III.2. Con il secondo motivo di appello rubricato “Sul tetto di spesa” il Centro Con critica la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che l abbia assolto l'onere della prova su di essa incombente in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, con il deposito della: “a) copia del contratto sottoscritto con l'indicazione di un preciso tetto di spesa di branca;
b) copia della Nota Con prot. 0015387/2012 indirizzata al Centro opposto nella quale si comunica il superamento della COM per € 35.726,34 per l'anno 2011; c) copia della comunicazione dell' con indicazione alla data del 13 dicembre 2011 del limite di Controparte_3
spesa per la branca “Laboratorio di Analisi” non considerando, invece, necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5 comma
3 del contratto sottoscritto.
Il motivo è fondato e va accolto.
In primo luogo, occorre precisare che è ormai consolidato, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, come per la prova dello sforamento della c.o.m., pone a carico dell'azienda sanitaria debitrice l'onere di provare lo sforamento del limite di spesa, costituendo lo stesso un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
Ciò posto, è opportuno osservare che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2011, è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle
Con prestazioni”), che l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del
100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione Con (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con c. Pag. 8 di 16 Parte_1 Controparte_3 Con Co REPU CA ITA NA
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la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca.
Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e Con comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Con contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Con Nel caso di specie l' non ha assolto a tale onere probatorio non dando prova di avere rispettato la proceduta prevista dall'articolo 5 del contratto, non indicando la data presuntiva di sforamento del budget stabilito né tanto meno l'esito dell'attività di monitoraggio. Essa con la nota prot. n. 1424/12 - a firma del dott. Persona_1
avente ad oggetto “Limiti di spesa per Controparte_6 Controparte_3
regolare i volumi e le tipologie di Laboratorio di Analisi per l'anno 2011” si è limitata a sostenere che alla data del 13.12.2011 era stato raggiunto il limite di spesa assegnato alla branca per l'anno 2011, ma tale atto è meramente interno e Parte_2
nulla prova;
peraltro, è riferito al dicembre 2011 senza contestare la regolarità delle prestazioni rese in precedenza e senza indicare di quanto dovesse essere diminuito il credito del centro per le prestazioni rese dal 13 dicembre 2011 alla fine del mese.
Con La restante documentazione depositata dall' invece nulla prova sul punto o perché è riferita alle com fissate per gli anni precedenti a quello in esame (nota prot.
22811 del 28.4.2011 avente ad oggetto “notifica di addebito superamento COM anno
2009” dalla quale risulta che il Centro ha superato per l'anno 2009 la COM per €.
5386,00 con richiesta di l'emissione di una relativa nota di credito per tale importo;
nota prot. n.15388 del 6.4.2012 avente ad oggetto “notifica di addebito superamento
c. Centro Pag. 9 di 16 Parte_1 CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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COM anno 2010” dalla quale risulta che il Centro ha superato per l'anno 2010 la COM per €. 12.426,05 con richiesta di emissione di una relativa nota di credito per tale importo) o perché è riferita all'applicazione dello sconto tariffario per l'anno 2011 senza tuttavia specificare, a prescindere dall'applicabilità dello stesso, in che termini esso contribuiva al superamento del tetto di spesa (cfr. nota prot. 46750/2011 del
17.10.2011 e nota prot. 15272 del 6.4.2012, entrambe aventi ad oggetto “notifica di addebito ex art. 1, comma 796, lettera O della L.n. 296/2006, finanziaria 2007” nelle quali si individua l'entità dello sconto applicato pe le prestazioni rese da gennaio a giugno 2011 e da luglio a dicembre 2011).
Infine, neppure la documentazione depositata e relativa all'anno in esame, cioè il
2011, è idonea a dare prova del momento del superamento del tetto di spesa e dell'intervenuta regressione tariffaria .
In particolare, con la nota prot. n.7435 del 20.11.2013 avente ad oggetto “D.I. n.
5016/2013 ad istanza Centro Diagn. “ a firma del Responsabile amministrativo Pt_1
, dal Responsabile dr e dal Direttore Testimone_1 Pt_3 CP_7
Con Amministrativo l' dichiara di non essere a conoscenza delle somme Parte_4
già pagate al centro appellante per l'anno 2011, mentre con la nota prot. 59813 del
18.11.2013 avente ad oggetto “richiesta istruttoria decreto ingiuntivo n. 5016/2013 Con Periodo Saldo 2011” l addirittura afferma che dai programmi a disposizione residuava a favore del centro un importo superiore a quanto da esso richiesto. ( “si precisa tuttavia che ad oggi il residuo dalla specifica del programma CA.COM risulta essere superiore a quello richiesto dall'istante, ovvero di Euro 80.688,96 considerando il contabilizzato e gli sconti calcolati dal distretto 29, nonché i recuperi per doppi incassi.
Si fa presente che ad oggi è ancora in corso la regolarizzazione contabile degli ORS emessi tramite la centrale unica di pagamento . Pertanto, è già stato CP_8
rilevato che con l'emissione dell'ORS. 23 del 05/09/2013, a seguito di atto di precetto dell'avvocato Ciro Esposito (relativo al d.i. 3899/ 2011 inerente Controparte_9
l'85% di Marzo 2011 è stato pagato alla un ulteriore importo di Euro Controparte_9
15688,13 che non risulta nel predetto estratto CACOM e che si sta verificando se
c. 1 Centro Pag. 10 di 16 Parte_1 CP_3 Con REPU CA ITA LIA NA
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costituisce un doppio incasso sulla mensilità. Non si esclude inoltre la possibile esistenza di ulteriori pagamenti non ancora rilevati, in corso di regolarizzazione”).
Con Con tale ultima nota, l' accenna a possibili doppi incassi derivanti dal versamento di somme anche a favore del cessionario del credito dell'appellante, tale ma nulla prova sul punto. Controparte_9
In definitiva, in mancanza del provvedimento di applicazione della regressione Con tariffaria- modalità con la quale l' provvede a mantenere la spesa sanitaria entro i limiti di spesa fissati- la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente.
III.3. Quanto poi alla diminuzione del credito vantato dal per effetto CP_3
Con dell'applicazione dello sconto tariffario - questione legittimamente riproposta dall' in sede di comparsa di risposta in appello poiché il primo Giudice aveva omesso di esaminarla in primo grado (cfr. per tutte Cass. 25876/2024) - questa Corte sostiene da tempo che, conformemente all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), l'applicazione dello sconto legale sia limitata al triennio 2007 – 2009 e che, di conseguenza, non sia applicabile alle prestazioni rese nel 2011, annualità oggetto di causa.
A tal proposito, questa Corte ha più volte sostenuto che nella sentenza n.
94/2009, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel 31.12.2009.
c. Pag. 11 di 16 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Nel primo senso sembra deporre la stessa pronuncia della Corte Costituzionale nella quale si osserva che “nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006,
n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del
2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative. L'art. 8 del decreto- legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: <>. Inoltre, la disciplina della fissazione delle tariffe di cui all'art.
8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall'art. 79 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse. Pertanto, non v'è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con riferimento all'emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l'eventualità della mancata adozione di questi un mero inconveniente di fatto”.
In ogni caso, anche ove volesse prescindersi da tale argomento, non può ritenersi che il termine possa essere successivo al 31.12.2009 dal momento che, nella prima parte del comma 796 dell'art. 1 della legge 296/2006, si chiarisce che con esso si intende “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
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obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”.
Coerentemente, la lettera A) fissa la misura del “finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera B) istituisce “per il triennio 2007-
2009 un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; la lettera D) prevede le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera P-bis) stabilisce i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009. Quindi, non solo la disposizione programmatica in premessa, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio 2007-2009.
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati. Ove si ritenesse che tali limiti fossero legati esclusivamente all'adozione dell'aggiornamento dei tariffari e che l'adozione di tali provvedimenti fosse svincolato dai termini richiamati nella stessa pronuncia della
Corte Costituzionale, si vanificherebbe, di fatto, proprio il carattere temporaneo della norma, giacché lo sconto potrebbe trovare applicazione sine die. Dunque, la norma in questione, può avere un senso ed essere conforme a Costituzione (in base alle osservazioni della Consulta sopra riportate) solo ove si ritenga che la stessa operi per un periodo di tempo determinato.
Infine, si esclude anche che lo sconto possa operare in via pattizia.
L'art. 4 del contratto, infatti, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2011 relativa al volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale, determinato per l'anno 2011 all'art. 3 comma 4 è fissato in €
101.904.000 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296
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del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 108.456.427) composto come specificato nei successivi commi 2, 3 e 4 ed a lordo della quota ricetta di cui al decreto
n. 50/2010, suddivise per la branca secondo lo schema sotto indicato”.
Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
Il comma 2, invece, prevede “
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno 2011, ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa l'ipotesi in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche nel caso in cui le tariffe subissero modifiche – comunque intervenute e, quindi,
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evidentemente, anche per effetto di altre norme sopravvenute nella vigenza del contratto – sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
IV. In definitiva, per tutto quanto esposto, in accoglimento dell'appello l'opposizione dell' va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo Controparte_3
va confermato con il riconoscimento del diritto dell'appellante di ottenere l'importo di
62.570,01 €, oggetto di ingiunzione, unitamente agli interessi legali con decorrenza dal momento della domanda.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale, l' CP_3
va condannata a rifondere al le spese di entrambi
[...] Parte_1
i gradi del giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Musto dichiaratosi distrattario, spese che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate secondo i parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n.
55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della domanda nei seguenti importi:
- per il primo grado in complessivi 8.205,25 €, di cui 7.135,00 € per compenso
(Fase di studio € 1.300,00; fase introduttiva € 900,00; Fase trattazione € 2.835,00; fase decisionale € 2.100,00), 1.070,25 € per spese generali ed eventuali ulteriori accessori;
- per il secondo grado in complessivi 9.560,50, di cui 7.300,00 € per compenso
(fase di studio € 1500; fase introduttiva € 1000; fase istruttoria € 2.200; fase decisionale € 2.600), 1.095,00 € per spese generali, 1.165,50 € per spese vive (1.138,50
€ per contributo unificato e 27,00 € per bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
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La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 4089/2018 del Tribunale di Napoli Parte_1
pubblicata il 26 aprile 2018, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dall' e conferma il decreto ingiuntivo opposto Parte_5
con il riconoscimento del diritto dell'appellante di ottenere l'importo di 62.570,01 €, oltre agli interessi legali con decorrenza dal momento della domanda;
Con b. condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_3
giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Musto dichiaratosi distrattario, che liquida per il primo grado di giudizio in complessivi 8.205,25 €, di cui 7.135,00 € per compenso, 1.070,25 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado di giudizio in complessivi 9.560,50 €, di cui 7.300,00 € per compenso,
1.095,00 € per spese generali, 1.165,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
c. 1 Centro Pag. 16 di 16 Parte_1 CP_3
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riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.4089/2018 emessa con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata il 26 aprile 2018 , iscritto al n. 5760/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
TRA
la (c.f.: ), con sede in Napoli alla Via A. De Parte_1 P.IVA_1
Martino n. 7, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Musto (c.f: APPELLANTE C.F._1
E
l' (c.f.: ), con sede in Napoli, alla Controparte_1 P.IVA_2
via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del Commissario
Straordinario Dr. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Intorcia CP_2
(c.f: e Francesco Lembo (c.f.: ) APPELLATA C.F._2 C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli il
4.7.2013, il (d'ora in poi anche solo Centro o società), in Parte_1
qualità di società accreditata presso il S.S.N. per l'erogazione di prestazioni sanitarie REPUBBLICA ITA LIA NA
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afferenti alla branca di “Laboratorio di analisi cliniche” in favore degli assistiti dell'
[...]
, chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento di 62.570,01 € Controparte_3
quale saldo delle fatture per le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2011 dal mese di
Gennaio al mese di dicembre 2011 in forza del contratto stipulato nel mese di aprile
2011 ai sensi dell'art.
8-quater del d. lgs. 502/1992 e delle seguenti fatture n. 856 del
7.2.2011, n. 1507 del 14.3.2011, n. 2080 dell'8.4.2011, n. 2618 del 9.5.2011, n. 3418 del 14.6.2011, n.1 dell'11.07.2011, n. 4544 del 3.8.2011, n. 4814 dell'8.9.2011, n. 5606 del 10.10.2011, n. 6311 del 10.11.2011, n. 6875 del 10.1.2011, n. 147 del 10.1.2012.
A sostegno della pretesa creditoria la società ricorrente depositava copia della Con delibera n. 648/2004 del 30.04.2004 istitutiva delle Com, delibera Giunta Regione
Campania n. 491/06, prospetto redatto in formato Excel attestante il mancato superamento della Com riconosciuta, le distinte riepilogative mensili relative all'anno
2011.
2. Il Tribunale di Napoli in data 12.9.2013 accoglieva il ricorso ed emetteva decreto ingiuntivo n. 5016/2013, depositato il 20.9.2013 per l'importo richiesto, oltre
“interessi legali dalla data del presente provvedimento al saldo”.
3. L' proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in Controparte_3
data 6.12.2013, eccependo:
- il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale amministrativo;
- l'assenza di prova del rapporto di convenzionamento e del contratto stipulato Con con l'
- l'assenza di prova circa il rispetto della COM e del tetto di spesa;
- il superamento della COM per 35.726,34 €, come da nota prot. n. 7434 del
20.11.2013 del distretto 29, comunicata al Centro con nota prot. 15387 del 6.4.2012 con contestuale richiesta di emissione di una nota di credito per tale importo;
- la mancata applicazione dello sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lettera O legge 296/2006 (finanziaria 2007). A tal riguardo, richiamava la nota n. 46750/2011 del
17.10.2011 con la quale veniva richiesto al Centro l'emissione di note di credito per i c. Centro Pag. 2 di 16 Parte_1 CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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seguenti importi con causale “sconto art. 1 comma 796 lettera O legge 296/2006”: gennaio 2011 € 6.242,01, febbraio € 5.944,43, marzo 2011 € 6.053,89, aprile 2011 €
5.494,76, maggio 2011 € 6.542,75, giugno 2011 € 6.094,50, nonché la nota 15722 del
6.4.2012 sempre indirizzata al Centro con la quale veniva comunicata analoga richiesta per il secondo semestre anno 2011 e precisamente “luglio 2011 € 5.669,98; agosto
2011 € 1996,76; settembre 2011 € 6955,69; ottobre 2011 € 6.999,66; novembre 2011
€ 5.992,83, dicembre 2011 € 1.441,97”;
- eccepiva, infine, l'abusivo frazionamento del credito.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.9.2014 si costituiva il Con Centro, che, resistendo all'opposizione, sosteneva che l' non avesse adempiuto al proprio onere di provare il superamento della COM e del tetto di spesa, evidenziando l'assenza di ogni provvedimento autoritativo emesso nel rispetto delle normative istitutive della disciplina della regressione tariffaria unica (cd. Rtu) e l'assenza di presupposti inerenti l'applicazione dello sconto ex legge 206/96.
5. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
Nello specifico, il Tribunale - ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e Con rigettata l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dall' per la mancata produzione da parte dell'opponente della copia dei ricorsi monitori che essa assumeva contemporaneamente introdotti in violazione del divieto di abusivo frazionamento del Con credito - accoglieva l'eccezione di superamento del tetto di spesa sollevata dall' da quest'ultima provata tramite: a) il riferimento contenuto nel contratto sottoscritto tra le parti in data 5 aprile 2011 e prodotto in giudizio deal Centro opposto ad un preciso tetto di spesa di branca;
b) la nota prot. 15387/2012 indirizzata al Centro opposto con cui si comunicava il superamento della Com (capacità operativa massima) per €
35.726,34 per l'anno 2011; c) la comunicazione pure indirizzata al Centro con indicazione che alla data del 13 dicembre 2011 era stato superato il limite di spesa per la branca “Laboratorio di Analisi”.
c. Pag. 3 di 16 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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6. Avverso tale sentenza ha proposto appello il con Parte_1
Con atto di citazione notificato all' il 22.11.2018, con il quale ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, poiché il Tribunale: I) aveva erroneamente interpretato la normativa in materia di capacità operativa massima, ritenendo superata quella assegnata al centro;
II) aveva erroneamente interpretato la normativa in materia di superamento del tetto di spesa, ritenendo che lo sforamento di tale limite, peraltro Con ritenuto esistente sulla base di mere comunicazioni interne dell' non desse diritto a nessun pagamento al creditore, non considerando che, in tal caso, tenuto conto di quanto stabilito dal D.G.R.C. n 268/2008, era richiesta la delibera di determinazione della regressione tariffaria da applicare alle prestazioni rese extra budget.
Ha così concluso: “ Nel merito, accogliere integralmente il presente appello avverso alla sentenza n° 4089-2018 sopra richiamata, perché fondato in fatto e diritto,
e ad integrale riforma della stessa, dichiarare valido ed efficace, il decreto ingiuntivo
n°5016-2013 per complessivi euro 62.570,01 confermandone l'efficacia, revocando la sentenza di primo grado impugnata, con tutte le consequenziali formalità di Legge;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, ed in linea gradata del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo”.
Con 7. In data 28.3.2019 si è costituita in appello l che ha resistito all'avversa impugnazione, deducendo la correttezza della decisione di primo grado, formulando le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare l'appello perché inammissibile in infondato in fatto e diritto;
Confermare la sentenza impugnata per i dedotti motivi, accogliendo
Con integralmente l'opposizione così come formulata dall' con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo 5016/2013. Condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese, compensi del doppio grado di giudizio”
8. All'udienza dell'8.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte, nell'assegnare il processo in decisione con i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ha invitato la difesa del Centro a depositare nel c. Pag. 4 di 16 Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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termine di 15 giorni la copia del contratto intercorso tra le parti poiché quella depositata sia nel fascicolo di primo grado che in quello di gravame non era leggibile.
Il Centro appellante ha depositato la documentazione richiesta il 10.10.2024.
Con Con la memoria conclusionale depositata il 14.10.2024 l' ha evidenziato che il contratto depositato dall'appellante era privo di data certa e “tale carenza rende incerta la decorrenza degli effetti dello stesso, ad es relativamente all'applicazione eventuale degli interessi”.
Con la memoria conclusionale del 4.11.2024 e con la successiva memoria di replica del 30.12.2024 il Centro ha ribadito la validità e l'efficacia del contratto stipulato nel mese di aprile 2011 ed ha ribadito l'inoperatività, ai sensi della Legge
296/2006, dello sconto tariffario al di fuori dell'arco temporale 2007-2009.
Ha modificato le proprie richieste e conclusioni, chiedendo: “
1. Accogliere
l'appello proposto riformando la Sentenza n 4089-2018 emessa dal Tribunale di Napoli pubblicata in data 26.04.2018 , e per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n 5016-2013 ;
2. In via gradata accertare e condannare la CP_3
al pagamento della somma ritenuta di giustizia oltre interessi ex art 7.4 del
[...]
contratto sottoscritto tra le parti;
3. In ogni caso condannare, l' in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, del giudizio di primo grado e di quelli relativi al seguente giudizio di appello il tutto oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari)ed accessori , quali cpa e iva in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto.
II. Va preliminarmente osservato, che, come evidenziato dal primo Giudice e come si desume dalle risultanze documentali, tra le parti in causa è stato stipulato un contratto avente ad oggetto “la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, da erogarsi nell'anno 2011, da parte delle strutture Con private operanti nel territorio della sottoscritta ed i correlati limiti di spesa”.
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Il contratto depositato è privo del giorno di sottoscrizione essendo indicato solo il mese (aprile) ma tale omissione non inficia la regolarità e l'efficacia dello stesso.
A sostegno di una tale conclusione va evidenziato che il decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore
Sanitario, che ha istituito i tetti di spesa per l'anno 2011, è il n. 21/2011 pubblicato il
5.4.2011; da tanto consegue che il contratto risulta essere stato sottoscritto molto probabilmente subito dopo tale data.
III.1. Con il primo motivo rubricato “erronea interpretazione e/o omesso esame della documentazione in atti- omessa e/o insufficiente motivazione” l'appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. per aver il Tribunale erroneamente interpretato la normativa in materia di Capacità Operative Massime
(COM) e di superamento del tetto di spesa nonché di aver omesso l'esame dei documenti depositati.
Il motivo è fondato e va accolto.
Il superamento della capacità operativa massima (di seguito per brevità c.o.m.) è un fatto/atto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore (cfr. Cass. n.30283/2019; n.19360/2017; n.
16380/2019).
Con le citate pronunce, la Corte di Cassazione ha precisato che la struttura sanitaria che pretende il pagamento del corrispettivo deve dare prova che le prestazioni siano state effettivamente erogate e rientrino nella tipologia di quelle accreditate ed autorizzate, mentre spetta alla la prova del fatto estintivo, tra cui CP_3
rientra il superamento della C.O.M.. Infatti, nell'economia dell'onus probandi, siccome delineato dal paradigma dell'art. 2697 cod. civ., il fatto negativo va apprezzato considerando che «ciò che assume rilievo è la sua efficacia di impedire il dispiegarsi di un fatto costitutivo», di talché l'onere di provarlo compete a chi resiste alla pretesa fatta valere in giudizio (Cass. n.16380/2019 e n.3403/2018). Non grava, pertanto, sulla struttura sanitaria privata l'onere di provare di aver rispettato la C.O.M., il cui mancato superamento non si configura come fatto costitutivo della pretesa creditoria.
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Nel caso di specie, già con la fase monitoria e di poi nel giudizio di prime cure, il
Centro ha provato di aver rispettato la com (capacità operativa massima) per la branca di Analisi Cliniche per l'annualità in questione, così come riconosciuta e parametrata Con dalla
Ed, infatti, il Centro appellante ha prodotto:
Con 1) la delibera n. 648 del 2004 con la quale gli veniva assegnato una COM di
91630 prestazioni annue, ratificata con la delibera della Giunta della Regione
Campania n. 491/2006;
Con 2) il verbale di verifica dell'08.02.2010 sottoscritto dall' e dal Centro in esecuzione di quanto disposto dal Commissario straordinario nell'anno 2009 con conseguente incremento della c.o.m. del centro appellante da 83.300 prestazioni a
91.630 prestazioni;
3) il prospetto redatto in formato excell, attestante il numero complessivo di prestazioni rese nell'intero anno 2011 pari a 91.478 prestazioni, inferiori rispetto alle Con 91.630 prestazioni riconosciute e assegnate dalla stessa dal citato verbale dell'8 febbraio 2020;
4) le fatture emesse nel corso dell'anno 2011 nelle quali sono indicate il totale delle prestazioni rese nel mese di competenza, da tanto potendo desumersi il rispetto della c.o.m. assegnata al centro appellante.
Con Viceversa, l' - su cui incombeva l'onere della prova - non ha offerto elementi idonei a ritenere provato il superamento della COM né ha specificamente replicato a quanto dedotto dal centro.
Difatti, le note prot. n. 7434 del 20.11.2013 e n. 15387/2012 identificano il superamento delle c.o.m. in termini di importi fatturati e non di prestazioni rese in eccedenza, tanto non consentendo di comprendere il numero di prestazioni eccedenti corrispondenti al fatturato indicato. Specificamente la citata nota prot. 15387/2012 indirizzata al centro opposto comunicava il superamento della Com (capacità operativa c. 1 Centro Pag. 7 di 16 Parte_1 CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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massima) per l'importo di 35.726,34 € per l'anno 2011 senza fare nessun riferimento allo sforamento del limite di 91.630 prestazioni.
III.2. Con il secondo motivo di appello rubricato “Sul tetto di spesa” il Centro Con critica la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che l abbia assolto l'onere della prova su di essa incombente in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, con il deposito della: “a) copia del contratto sottoscritto con l'indicazione di un preciso tetto di spesa di branca;
b) copia della Nota Con prot. 0015387/2012 indirizzata al Centro opposto nella quale si comunica il superamento della COM per € 35.726,34 per l'anno 2011; c) copia della comunicazione dell' con indicazione alla data del 13 dicembre 2011 del limite di Controparte_3
spesa per la branca “Laboratorio di Analisi” non considerando, invece, necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5 comma
3 del contratto sottoscritto.
Il motivo è fondato e va accolto.
In primo luogo, occorre precisare che è ormai consolidato, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, come per la prova dello sforamento della c.o.m., pone a carico dell'azienda sanitaria debitrice l'onere di provare lo sforamento del limite di spesa, costituendo lo stesso un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
Ciò posto, è opportuno osservare che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2011, è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle
Con prestazioni”), che l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del
100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione Con (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con c. Pag. 8 di 16 Parte_1 Controparte_3 Con Co REPU CA ITA NA
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la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca.
Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e Con comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Con contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Con Nel caso di specie l' non ha assolto a tale onere probatorio non dando prova di avere rispettato la proceduta prevista dall'articolo 5 del contratto, non indicando la data presuntiva di sforamento del budget stabilito né tanto meno l'esito dell'attività di monitoraggio. Essa con la nota prot. n. 1424/12 - a firma del dott. Persona_1
avente ad oggetto “Limiti di spesa per Controparte_6 Controparte_3
regolare i volumi e le tipologie di Laboratorio di Analisi per l'anno 2011” si è limitata a sostenere che alla data del 13.12.2011 era stato raggiunto il limite di spesa assegnato alla branca per l'anno 2011, ma tale atto è meramente interno e Parte_2
nulla prova;
peraltro, è riferito al dicembre 2011 senza contestare la regolarità delle prestazioni rese in precedenza e senza indicare di quanto dovesse essere diminuito il credito del centro per le prestazioni rese dal 13 dicembre 2011 alla fine del mese.
Con La restante documentazione depositata dall' invece nulla prova sul punto o perché è riferita alle com fissate per gli anni precedenti a quello in esame (nota prot.
22811 del 28.4.2011 avente ad oggetto “notifica di addebito superamento COM anno
2009” dalla quale risulta che il Centro ha superato per l'anno 2009 la COM per €.
5386,00 con richiesta di l'emissione di una relativa nota di credito per tale importo;
nota prot. n.15388 del 6.4.2012 avente ad oggetto “notifica di addebito superamento
c. Centro Pag. 9 di 16 Parte_1 CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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COM anno 2010” dalla quale risulta che il Centro ha superato per l'anno 2010 la COM per €. 12.426,05 con richiesta di emissione di una relativa nota di credito per tale importo) o perché è riferita all'applicazione dello sconto tariffario per l'anno 2011 senza tuttavia specificare, a prescindere dall'applicabilità dello stesso, in che termini esso contribuiva al superamento del tetto di spesa (cfr. nota prot. 46750/2011 del
17.10.2011 e nota prot. 15272 del 6.4.2012, entrambe aventi ad oggetto “notifica di addebito ex art. 1, comma 796, lettera O della L.n. 296/2006, finanziaria 2007” nelle quali si individua l'entità dello sconto applicato pe le prestazioni rese da gennaio a giugno 2011 e da luglio a dicembre 2011).
Infine, neppure la documentazione depositata e relativa all'anno in esame, cioè il
2011, è idonea a dare prova del momento del superamento del tetto di spesa e dell'intervenuta regressione tariffaria .
In particolare, con la nota prot. n.7435 del 20.11.2013 avente ad oggetto “D.I. n.
5016/2013 ad istanza Centro Diagn. “ a firma del Responsabile amministrativo Pt_1
, dal Responsabile dr e dal Direttore Testimone_1 Pt_3 CP_7
Con Amministrativo l' dichiara di non essere a conoscenza delle somme Parte_4
già pagate al centro appellante per l'anno 2011, mentre con la nota prot. 59813 del
18.11.2013 avente ad oggetto “richiesta istruttoria decreto ingiuntivo n. 5016/2013 Con Periodo Saldo 2011” l addirittura afferma che dai programmi a disposizione residuava a favore del centro un importo superiore a quanto da esso richiesto. ( “si precisa tuttavia che ad oggi il residuo dalla specifica del programma CA.COM risulta essere superiore a quello richiesto dall'istante, ovvero di Euro 80.688,96 considerando il contabilizzato e gli sconti calcolati dal distretto 29, nonché i recuperi per doppi incassi.
Si fa presente che ad oggi è ancora in corso la regolarizzazione contabile degli ORS emessi tramite la centrale unica di pagamento . Pertanto, è già stato CP_8
rilevato che con l'emissione dell'ORS. 23 del 05/09/2013, a seguito di atto di precetto dell'avvocato Ciro Esposito (relativo al d.i. 3899/ 2011 inerente Controparte_9
l'85% di Marzo 2011 è stato pagato alla un ulteriore importo di Euro Controparte_9
15688,13 che non risulta nel predetto estratto CACOM e che si sta verificando se
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costituisce un doppio incasso sulla mensilità. Non si esclude inoltre la possibile esistenza di ulteriori pagamenti non ancora rilevati, in corso di regolarizzazione”).
Con Con tale ultima nota, l' accenna a possibili doppi incassi derivanti dal versamento di somme anche a favore del cessionario del credito dell'appellante, tale ma nulla prova sul punto. Controparte_9
In definitiva, in mancanza del provvedimento di applicazione della regressione Con tariffaria- modalità con la quale l' provvede a mantenere la spesa sanitaria entro i limiti di spesa fissati- la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente.
III.3. Quanto poi alla diminuzione del credito vantato dal per effetto CP_3
Con dell'applicazione dello sconto tariffario - questione legittimamente riproposta dall' in sede di comparsa di risposta in appello poiché il primo Giudice aveva omesso di esaminarla in primo grado (cfr. per tutte Cass. 25876/2024) - questa Corte sostiene da tempo che, conformemente all'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 10582/2018; Cass. 27007/2021), l'applicazione dello sconto legale sia limitata al triennio 2007 – 2009 e che, di conseguenza, non sia applicabile alle prestazioni rese nel 2011, annualità oggetto di causa.
A tal proposito, questa Corte ha più volte sostenuto che nella sentenza n.
94/2009, la Corte Costituzionale, dopo aver premesso che “la particolarità del S.S.N. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”, ha osservato che “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che “non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”. Sebbene la Consulta non abbia precisato espressamente quale fosse il termine finale di efficacia della disposizione censurata, deve ritenersi che lo stesso possa essere individuato nel 31.12.2008 o, al più tardi, nel 31.12.2009.
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Nel primo senso sembra deporre la stessa pronuncia della Corte Costituzionale nella quale si osserva che “nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma (sentenze n. 279 del 2006,
n. 200 del 2005, n. 310 del 2003; in riferimento alle norme regionali, sentenza n. 20 del
2000), nella specie sicuramente sussistente anche alla luce delle sopravvenienze normative. L'art. 8 del decreto- legge 31 dicembre 2007, n. 248, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l'art. 1, comma 170, della legge n. 311 del 2004, che ora, nella parte qui rilevante, dispone: <
8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata modificata dall'art. 79 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da permettere una accurata ricognizione dei costi delle prestazioni ed una equa remunerazione delle stesse. Pertanto, non v'è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata, carattere che connota anche la norma regionale in esame, non soltanto perché essa è evidentemente coordinata con la prima, ma anche perché la disposizione già lo fissava con riferimento all'emanazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, costituendo l'eventualità della mancata adozione di questi un mero inconveniente di fatto”.
In ogni caso, anche ove volesse prescindersi da tale argomento, non può ritenersi che il termine possa essere successivo al 31.12.2009 dal momento che, nella prima parte del comma 796 dell'art. 1 della legge 296/2006, si chiarisce che con esso si intende “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
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obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”.
Coerentemente, la lettera A) fissa la misura del “finanziamento del Servizio sanitario nazionale” per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera B) istituisce “per il triennio 2007-
2009 un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009”; la lettera D) prevede le modalità di erogazione in via anticipata del finanziamento a carico dello Stato per gli anni 2007, 2008 e 2009; la lettera P-bis) stabilisce i criteri di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni dal 2007 al 2009. Quindi, non solo la disposizione programmatica in premessa, ma anche queste ulteriori disposizioni settoriali confermano che gli effetti della disciplina complessiva della norma finanziaria non potevano protrarsi oltre il triennio 2007-2009.
Deve pertanto escludersi che la disciplina richiamata possa operare al di fuori dei limiti temporali sopra indicati. Ove si ritenesse che tali limiti fossero legati esclusivamente all'adozione dell'aggiornamento dei tariffari e che l'adozione di tali provvedimenti fosse svincolato dai termini richiamati nella stessa pronuncia della
Corte Costituzionale, si vanificherebbe, di fatto, proprio il carattere temporaneo della norma, giacché lo sconto potrebbe trovare applicazione sine die. Dunque, la norma in questione, può avere un senso ed essere conforme a Costituzione (in base alle osservazioni della Consulta sopra riportate) solo ove si ritenga che la stessa operi per un periodo di tempo determinato.
Infine, si esclude anche che lo sconto possa operare in via pattizia.
L'art. 4 del contratto, infatti, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2011 relativa al volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale, determinato per l'anno 2011 all'art. 3 comma 4 è fissato in €
101.904.000 al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296
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del 27/12/06 (pari al lordo di detto sconto a circa € 108.456.427) composto come specificato nei successivi commi 2, 3 e 4 ed a lordo della quota ricetta di cui al decreto
n. 50/2010, suddivise per la branca secondo lo schema sotto indicato”.
Il comma 1 dell'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
Il comma 2, invece, prevede “
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno 2011, ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa l'ipotesi in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche nel caso in cui le tariffe subissero modifiche – comunque intervenute e, quindi,
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evidentemente, anche per effetto di altre norme sopravvenute nella vigenza del contratto – sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
IV. In definitiva, per tutto quanto esposto, in accoglimento dell'appello l'opposizione dell' va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo Controparte_3
va confermato con il riconoscimento del diritto dell'appellante di ottenere l'importo di
62.570,01 €, oggetto di ingiunzione, unitamente agli interessi legali con decorrenza dal momento della domanda.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della vicenda processuale, l' CP_3
va condannata a rifondere al le spese di entrambi
[...] Parte_1
i gradi del giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Musto dichiaratosi distrattario, spese che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate secondo i parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n.
55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della domanda nei seguenti importi:
- per il primo grado in complessivi 8.205,25 €, di cui 7.135,00 € per compenso
(Fase di studio € 1.300,00; fase introduttiva € 900,00; Fase trattazione € 2.835,00; fase decisionale € 2.100,00), 1.070,25 € per spese generali ed eventuali ulteriori accessori;
- per il secondo grado in complessivi 9.560,50, di cui 7.300,00 € per compenso
(fase di studio € 1500; fase introduttiva € 1000; fase istruttoria € 2.200; fase decisionale € 2.600), 1.095,00 € per spese generali, 1.165,50 € per spese vive (1.138,50
€ per contributo unificato e 27,00 € per bollo), oltre eventuali ulteriori accessori.
P.Q.M.
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La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 4089/2018 del Tribunale di Napoli Parte_1
pubblicata il 26 aprile 2018, disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta dall' e conferma il decreto ingiuntivo opposto Parte_5
con il riconoscimento del diritto dell'appellante di ottenere l'importo di 62.570,01 €, oltre agli interessi legali con decorrenza dal momento della domanda;
Con b. condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_3
giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Musto dichiaratosi distrattario, che liquida per il primo grado di giudizio in complessivi 8.205,25 €, di cui 7.135,00 € per compenso, 1.070,25 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado di giudizio in complessivi 9.560,50 €, di cui 7.300,00 € per compenso,
1.095,00 € per spese generali, 1.165,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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