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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/11/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENT.N.
TRIBUNALE DI BELLUNO
in composizione monocratica N. 202/25 R.G. ha pronunciato la seguente
N. CRON. S E N T E N Z A
N. REP. nella persona del giudice U. CO, nella causa iscritta al n.
202/2025 R.G. promossa con ricorso notificato in data 23.7.2025
da
Avv. GIUSEPPE TRIOLO (c.f. ), in proprio
C.F._1
ATTORE
contro
(C.f. ), nato l'[...] in CP_1 C.F._2
Oggetto: prestazione Albania e residente a [...]
d'opera intellettuale Controparte_2 C.F._3
(C.f. ), nata il
26.11.1984 a Belluno e residente a [...], non costituiti
CONVENUTI CONTUMACI
oggetto: prestazione d'opera professionale ha pronunciato
SENTENZA
sulle conclusioni formulate dall'attore:
1 in via principale: condannare il sig. e la sig.ra CP_1 CP_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della
[...]
somma complessiva di €. 6.266,61, ovvero somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condannare il sig. al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma complessiva di €. 2.020,87, ovvero somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condannare i resistenti al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre maggiorazione a titolo di rimborso forfetario spese generali 15%, I.V.A. e C.A. come per legge;
- in via istruttoria: laddove il giudice ritenga non sufficiente la documentazione prodotta dal ricorrente,
ammettersi l'interrogatorio formale sulle circostanze indicate ai capitoli dal n. 1) al n. 40) premessa la locuzione “vero che”, e, sulle medesime circostanze, sia ammessa la prova testimoniale;
a tal fine s'indicano a testi le sigg.re e si riserva ogni istanza, Testimone_1 Parte_1
allegazione e deposito in considerazione del comportamento di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23.7.2025, l'avv. Giuseppe Triolo ha convenuto in giudizio il sig. e la sig.ra , CP_1 Controparte_2
davanti al tribunale di Belluno, chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma complessiva di euro 6.266,61, e la condanna del
2 sig. al pagamento della somma complessiva di euro CP_1
2.020,87, con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, a titolo di compenso professionale per l'assistenza prestata dall'attore, quale difensore, nel procedimento penale n. 188/16 R.G.N.R. avanti al
Tribunale di Belluno e, il primo, anche nel procedimento penale n.
241/14 R.G.N.R. avanti al Tribunale di Belluno.
I convenuti non si costituivano.
All'udienza di trattazione scritta del 9.10.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni dell'attore, precisate come in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va preliminarmente rilevato che ‒ nella materia oggetto del giudizio ‒
è intervenuta la sentenza della Suprema Corte di cassazione a Sezioni
unite n. 4485 del 23.2.2018, la quale ha statuito che “a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 1°.9.2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 13.6.1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702
bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale"
disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c.,
integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato
3 esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.” (v. Cass. sez. un.,
23.2.2018 n. 4485; cfr. Cass. ord. 10.5.2017 n. 11479, secondo cui
“l'opposizione, ex art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per prestazioni giudiziali è regolata dal rito sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché il relativo atto introduttivo deve avere la forma del ricorso e non dell'ricorso”).
Nella richiamata pronuncia, la Corte di cassazione ha precisato che il procedimento di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come modificato dal d.lgs. n. 150/2001, concerne “la liquidazione delle spettanze dell'attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale"
(ex multis, in generale: Cass. n. 3744 del 2006; n. 13847 del 2007; per la transazione della lite, Cass. Ric. 2016 n. 03644 sez. un. n. 25675 del
2009 e Cass. n. 5566 del 2001, per l'estensione anche all'ipotesi in cui la transazione non si sia verificata con conciliazione in sede giudiziale;
Cass. n. 2282 del 1963 per l'estensione al difensore dell'avversario nella fattispecie disciplinata dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933; Cass. n.
6402 del 1980 e n. 106 del 1981 per l'attività professionale relativa al precetto ed al pignoramento), restando, invece, esclusa l'attività
professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione
4 civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali” (cfr.
inoltre Cass. ord. 25.9.2014 n. 20269).
Ne consegue che, nell'ipotesi di prestazioni professionali relative a procedimenti penali (come nel caso in esame), il disposto dell'art. 28
della l. n. 794 del 1942, come modificato dall'art. 14, 2° comma, del d.lgs. n. 150 del 2011, non trova applicazione, né con riferimento alla forma dell'atto introduttivo (dovendo ritenersi consentita l'introduzione del giudizio mediante un ordinario ricorso), né laddove impone che la decisione (ma non la trattazione) debba essere collegiale (v. Cass. sez.
un., 23.2.2018 n. 4485, punto 2.1; cfr. Cass. ord. 12.7.2024 n. 19228).
2.- Ciò premesso la domanda deve essere accolta.
La documentazione acquisita comprova, infatti, la fondatezza dell'assunto attoreo.
Sono stati prodotti in giudizio gli atti concernenti i procedimenti penali
(v. doc. 1-60) in cui l'attore ha svolto attività professionale come difensore dei convenuti, i quali sono rimasti contumaci e non hanno contestato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.
L'attore ha altresì indicato nell'atto introduttivo le note delle spese relative alle attività eseguite in favore dei convenuti (v. doc. 61-65), nei procedimenti penali definiti con sentenza (v. doc. 39, 59-60).
Si deve innanzitutto ricordare, come insegna la giurisprudenza di legittimità, che "la parcella del difensore è assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte,
sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di
5 fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto" (v.
Cass. 11.1.1997 n. 242; cfr. Cass. 20.2.2003 n. 2561, Cass. 15.6.2001 n.
8160, Cass. 30.1.1997 n. 932, secondo cui la parcella del professionista è
assistita da una presunzione di veridicità, superata soltanto dalle contestazioni della controparte in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni;
Cass. sez. un. 18.4.2010 n. 14699: “la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice”).
Va inoltre considerato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto di credito,
limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v.
Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, Cass. sez. un. 24.3.2006 n. 6572,
Cass. 12.2.2010 n. 3373); la disciplina dell'onere della prova assume un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove l'art. 1218 c.c. introduce una presunzione, in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non ha eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della
6 prestazione derivante da causa a lui non imputabile, o di provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa di controparte.
Nel caso in esame, i convenuti – a fronte delle univoche risultanze documentali attestanti il credito professionale dell'attore – non si sono costituiti (con un comportamento valutabile a norma dell'art. 116, 2°
comma, c.p.c., che può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice: v. Cass. 24.11.2006 n. 24992, Cass.
29.3.2007 n. 7739, Cass. 14.10.2010 n. 21251), dimostrando di volersi disinteressare del giudizio, nell'evidente consapevolezza della fondatezza della pretesa attorea, né hanno sollevato contestazioni in merito alle singole voci delle note redatte dall'attore.
Alla luce della giurisprudenza richiamata, l'assenza di contestazioni in merito alla parcella esonera dunque il professionista dal fornire la specifica dimostrazione delle singole prestazioni ivi indicate, che in ogni caso sono comprovate dai documenti prodotti in giudizio, attestanti lo svolgimento delle attività cui si riferisce la nota posta a fondamento della domanda.
Poiché il compenso delle prestazioni, richiesto dall'attore, è stato determinato in base alle tariffe professionali, a norma dell'art. 2233 c.c.,
va quindi accolta la domanda di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro
6.266,61, e la condanna del sig. al pagamento della CP_1
somma complessiva di euro 2.020,87, con interessi legali ‒ trattandosi di crediti di valuta (v. Cass.
7.6.2005 n. 11777, Cass. 28.3.2012 n. 4959) ‒ a far data dalla costituzione in mora sino al saldo effettivo.
7 Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dei convenuti.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta con ricorso notificato in data
23.7.2025 dall'avv. Giuseppe Triolo nei confronti di e CP_1
, così provvede: Controparte_2
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento dei convenuti e CP_1 Controparte_2
all'obbligo di corresponsione del compenso spettante all'Avv. Giuseppe
Triolo, quale difensore nei procedimenti penali n. 188/16 R.G.N.R. del
Tribunale di Belluno e, il primo, anche nel procedimento penale n.
241/14 R.G.N.R. del Tribunale di Belluno, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 6.266,61, e condanna il convenuto. CP_1
al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro
2.020,87, con interessi legali a far data dalla costituzione in mora sino al saldo effettivo;
2) condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 4.518,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Belluno, 9.10.2025
Il giudice
MB CO
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