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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AR IO, all'udienza del 30 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2627/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
AL AR ed elettivamente domiciliata in Orta di Atella alla Via Atella n.2, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, la ricorrente , dipendente a Parte_1 tempo indeterminato del nel ruolo di educatrice ed in servizio Controparte_1 presso il di Maddaloni, ha convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
per l'accertamento del proprio diritto a percepire l'importo aggiuntivo Controparte_1 previsto dall'art. 1, co. 121 L. n. 107/15 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad
€ 500,00 annui, a decorrere dall'a.s. 2018/2019 sino all'a.s. 2023/2024 con conseguente condanna del a corrispondere tale beneficio per il complessivo importo di € CP_1
3.000,00, oltre interessi dalla maturazione sino al soddisfo. Spese vinte.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito il Controparte_1
di cui va dichiarata la contumacia.
[...]
1 Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in conformità alla giurisprudenza di merito anche del Tribunale adito (cfr., ex multis, Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 365/2021 dott.ssa
Schiavoni; Trib. Napoli n. 59/18; App. Roma n. 1077/2019; App. Firenze n. 726/2019; App.
Roma n. 2439/2020) a cui si intende aderire in quanto pienamente condivisibile e che qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c..
La questione giuridica controversa attiene alla sussistenza del diritto degli educatori dei
Convitti, assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. n. 107/15 a fini di formazione professionale.
Con l'art. 1, co. 121 della predetta legge è stato introdotto un bonus economico, denominato
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Con la legge n. 107/2015 all'articolo 1, commi 121 e seguenti è stato testualmente disposto che “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
con il Ministro dell'economia e Controparte_3 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
2 legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui
a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività̀ di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...] sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3 rappresentative di categoria. 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre
2015, poi sostituto dal DPCM del 28.11.2016 contenente analoghe previsioni. Il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha disposto, all'articolo 2, rubricato “Destinatari”, che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il ssegna la Carta Controparte_2
a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al secondo le modalità da Controparte_2 quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso
l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...] rasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a Controparte_2
3 ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il isciplina Controparte_2 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”
La nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto n. 2, rubricato CP_4
“Destinatari”, dispone che “La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere in attuazione del "Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n.107/2015”.
L'interpretazione dell'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 cit. offerta dal , volta a CP_1 circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente risulta in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria.
In senso conforme, del resto, si è già pronunciato il giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio
n. 7769/2016, la cui motivazione questo giudice ritiene pienamente condivisibile).
Occorre soffermarsi quindi sulla figura degli educatori come delineata dalla cornice giuridico-normativa di riferimento.
L'art. 121 del d.P.R. n. 417/74 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: “Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti
4 nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”.
In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 399/88 e ad essi è esteso il medesimo status giuridico. Il richiamato principio di equivalenza è stato quindi trasfuso nell'art. 398, co. 2 del D.Lgs. n. 297/94, secondo il quale “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”. La circostanza che la norma richiamata distingua e mantenga distinti e autonomi i due ruoli - del personale docente e di quello educativo - non assume alcuna rilevanza in senso contrario alla ritenuta equiparazione laddove si consideri che, immediatamente dopo, comunque, è specificato espressamente che si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. Pertanto, la circostanza che il personale docente e il personale educativo siano collocati in ruoli distinti non assume in definitiva alcuna dirimente rilevanza ai fini che qui interessano.
A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza è stato recepito anche nelle fonti pattizie. L'art. 38, co. 2 del C.C.N.L.
Comparto Scuola 1994 – 1997, infatti, stabilisce chiaramente che rientrano nell'area contrattuale e nella funzione di docente «i docenti della scuola materna;
i docenti della scuola elementare;
i docenti della scuola media;
i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili;
i vicerettori aggiunti dei convitti;
gli assistenti delle scuole speciali statali;
gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza». Analoga disposizione è contenuta nell'art. 25 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006 – 2009.
Quanto, al personale educativo, il successivo art. 127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo - dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito
5 dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione
e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti
e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale
e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività educativa (“volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività
è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”), le azioni funzionali all'attività educativa (“…tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
…la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”), le attività aggiuntive di progettazione
(“…Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva. ...”) svolte dagli educatori.
Ebbene, dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.
Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico.
6 È appena il caso di osservare che l'art. 1, della L. n. 107/2015 prevede al comma “124.
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale…”.
Come osservato dal Giudice amministrativo nella richiamata sentenza, «In sostanza il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa» (cfr. TAR
Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 7721/14).
Né, del resto, può giustificarsi una tale irragionevole discriminazione in base alla ratio sottesa all'introduzione del bonus in parola, dal momento che entrambe le figure professionali sono soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprende perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell'esborso economico per le spese di aggiornamento e studio.
Pertanto, nessun rilievo assume in senso contrario la giurisprudenza di legittimità che esclude l'estensione generalizzata della normativa in favore dei docenti agli educatori in ragione di una diversità delle attività svolte. Nel caso di specie, va rimarcato che l'estensione della cd. Carta del docente in favore degli educatori è giustificata dalla necessità che sia garantita la formazione a tutto il personale scolastico e dunque anche a favore di coloro che appartengono al profilo professionale di educatori e svolgono pur sempre un'attività educativa. Quindi la non sovrapponibilità delle attività svolta non preclude la possibilità di assimilare i profili professionali sotto altri aspetti, come quello della formazione e dell'aggiornamento professionale.
Alla luce di tutto quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che i commi 121 e ss. dell'articolo
1 della L. n. 107/2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparato ai docenti di scuola primaria, e limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato, come nel caso di specie.
7 La ricorrente ha infatti provato di essere dipendente a tempo indeterminato del e CP_1 di far parte del personale educativo sin dall'a.s. 2018/2019 (cfr. documentazione depositata in data 19.06.2025), sicché va riconosciuto il diritto della stessa alla fruizione della cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, sin dall'anno scolastico 2018/2019 e sino all'a.s. 2023/2024 per cui è causa e, per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in favore della parte CP_1 ricorrente il predetto beneficio dell'importo nominale annuale di euro 500,00 in relazione alle predette annualità per un totale di euro 3.000, oltre interessi come per legge, dalla maturazione sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107,
a decorrere dall'a.s. 2018/2019 e sino all'a.s. 2023/2024 e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del tempore, alla attribuzione alla Controparte_1 CP_5 ricorrente della carta elettronica del docente per il valore nominale in parte motiva, pari a complessivi euro 3.000,00, oltre interessi come per legge dalla maturazione sino al soddisfo;
c) condanna il alla refusione in favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.300,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 30.10.2025
Il Giudice del lavoro
AR IO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AR IO, all'udienza del 30 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2627/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
AL AR ed elettivamente domiciliata in Orta di Atella alla Via Atella n.2, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, la ricorrente , dipendente a Parte_1 tempo indeterminato del nel ruolo di educatrice ed in servizio Controparte_1 presso il di Maddaloni, ha convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
per l'accertamento del proprio diritto a percepire l'importo aggiuntivo Controparte_1 previsto dall'art. 1, co. 121 L. n. 107/15 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad
€ 500,00 annui, a decorrere dall'a.s. 2018/2019 sino all'a.s. 2023/2024 con conseguente condanna del a corrispondere tale beneficio per il complessivo importo di € CP_1
3.000,00, oltre interessi dalla maturazione sino al soddisfo. Spese vinte.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito il Controparte_1
di cui va dichiarata la contumacia.
[...]
1 Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in conformità alla giurisprudenza di merito anche del Tribunale adito (cfr., ex multis, Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 365/2021 dott.ssa
Schiavoni; Trib. Napoli n. 59/18; App. Roma n. 1077/2019; App. Firenze n. 726/2019; App.
Roma n. 2439/2020) a cui si intende aderire in quanto pienamente condivisibile e che qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c..
La questione giuridica controversa attiene alla sussistenza del diritto degli educatori dei
Convitti, assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. n. 107/15 a fini di formazione professionale.
Con l'art. 1, co. 121 della predetta legge è stato introdotto un bonus economico, denominato
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Con la legge n. 107/2015 all'articolo 1, commi 121 e seguenti è stato testualmente disposto che “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
con il Ministro dell'economia e Controparte_3 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
2 legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui
a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività̀ di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...] sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3 rappresentative di categoria. 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre
2015, poi sostituto dal DPCM del 28.11.2016 contenente analoghe previsioni. Il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha disposto, all'articolo 2, rubricato “Destinatari”, che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il ssegna la Carta Controparte_2
a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al secondo le modalità da Controparte_2 quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso
l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...] rasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a Controparte_2
3 ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il isciplina Controparte_2 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”
La nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto n. 2, rubricato CP_4
“Destinatari”, dispone che “La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere in attuazione del "Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n.107/2015”.
L'interpretazione dell'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 cit. offerta dal , volta a CP_1 circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente risulta in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria.
In senso conforme, del resto, si è già pronunciato il giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio
n. 7769/2016, la cui motivazione questo giudice ritiene pienamente condivisibile).
Occorre soffermarsi quindi sulla figura degli educatori come delineata dalla cornice giuridico-normativa di riferimento.
L'art. 121 del d.P.R. n. 417/74 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: “Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti
4 nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”.
In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 399/88 e ad essi è esteso il medesimo status giuridico. Il richiamato principio di equivalenza è stato quindi trasfuso nell'art. 398, co. 2 del D.Lgs. n. 297/94, secondo il quale “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”. La circostanza che la norma richiamata distingua e mantenga distinti e autonomi i due ruoli - del personale docente e di quello educativo - non assume alcuna rilevanza in senso contrario alla ritenuta equiparazione laddove si consideri che, immediatamente dopo, comunque, è specificato espressamente che si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. Pertanto, la circostanza che il personale docente e il personale educativo siano collocati in ruoli distinti non assume in definitiva alcuna dirimente rilevanza ai fini che qui interessano.
A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza è stato recepito anche nelle fonti pattizie. L'art. 38, co. 2 del C.C.N.L.
Comparto Scuola 1994 – 1997, infatti, stabilisce chiaramente che rientrano nell'area contrattuale e nella funzione di docente «i docenti della scuola materna;
i docenti della scuola elementare;
i docenti della scuola media;
i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili;
i vicerettori aggiunti dei convitti;
gli assistenti delle scuole speciali statali;
gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza». Analoga disposizione è contenuta nell'art. 25 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006 – 2009.
Quanto, al personale educativo, il successivo art. 127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo - dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito
5 dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione
e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti
e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale
e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività educativa (“volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività
è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”), le azioni funzionali all'attività educativa (“…tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
…la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”), le attività aggiuntive di progettazione
(“…Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva. ...”) svolte dagli educatori.
Ebbene, dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.
Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico.
6 È appena il caso di osservare che l'art. 1, della L. n. 107/2015 prevede al comma “124.
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale…”.
Come osservato dal Giudice amministrativo nella richiamata sentenza, «In sostanza il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa» (cfr. TAR
Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 7721/14).
Né, del resto, può giustificarsi una tale irragionevole discriminazione in base alla ratio sottesa all'introduzione del bonus in parola, dal momento che entrambe le figure professionali sono soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprende perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell'esborso economico per le spese di aggiornamento e studio.
Pertanto, nessun rilievo assume in senso contrario la giurisprudenza di legittimità che esclude l'estensione generalizzata della normativa in favore dei docenti agli educatori in ragione di una diversità delle attività svolte. Nel caso di specie, va rimarcato che l'estensione della cd. Carta del docente in favore degli educatori è giustificata dalla necessità che sia garantita la formazione a tutto il personale scolastico e dunque anche a favore di coloro che appartengono al profilo professionale di educatori e svolgono pur sempre un'attività educativa. Quindi la non sovrapponibilità delle attività svolta non preclude la possibilità di assimilare i profili professionali sotto altri aspetti, come quello della formazione e dell'aggiornamento professionale.
Alla luce di tutto quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che i commi 121 e ss. dell'articolo
1 della L. n. 107/2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparato ai docenti di scuola primaria, e limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato, come nel caso di specie.
7 La ricorrente ha infatti provato di essere dipendente a tempo indeterminato del e CP_1 di far parte del personale educativo sin dall'a.s. 2018/2019 (cfr. documentazione depositata in data 19.06.2025), sicché va riconosciuto il diritto della stessa alla fruizione della cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, sin dall'anno scolastico 2018/2019 e sino all'a.s. 2023/2024 per cui è causa e, per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in favore della parte CP_1 ricorrente il predetto beneficio dell'importo nominale annuale di euro 500,00 in relazione alle predette annualità per un totale di euro 3.000, oltre interessi come per legge, dalla maturazione sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107,
a decorrere dall'a.s. 2018/2019 e sino all'a.s. 2023/2024 e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del tempore, alla attribuzione alla Controparte_1 CP_5 ricorrente della carta elettronica del docente per il valore nominale in parte motiva, pari a complessivi euro 3.000,00, oltre interessi come per legge dalla maturazione sino al soddisfo;
c) condanna il alla refusione in favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.300,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 30.10.2025
Il Giudice del lavoro
AR IO
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