Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/06/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2530 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Strangio, con il quale è elettivamente domiciliato in Bianco (RC), Via Magna Grecia n. 2
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 2 / 07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che presta attività lavorativa, con la qualifica di idraulico, presso la propria impresa “Ritek impianti”, dal 2000, lavorando otto ore al giorno, con una pausa pranzo di un'ora e svolgendo le seguenti mansioni: scasso di muri e pavimenti con martello pneumatico, mazza e scalpello;
uso di chiavi di diverse dimensioni quali giratubi a rullino, inglesi e cesoia manuale, flessibile e filiera;
movimentazione di materiale pesante (tubature; condizionatori;
sanitari; caldaie;
radiatori; pannelli solari);
- che, in particolare, è stato costretto ad assumere posture incongrue, con ripercussioni a carico delle articolazioni;
- che è affetto dalle seguenti patologie: “ispessimento della sinovia del seno del tarso, con modico versamento collo piede sx accertato con RMN;
tenosinovite del t. flessore dell'alluce, del tibiale posteriore e dei peronei lungo
e breve al collo ed al piede a destra accertato mediante RMN, quindi algo- disfunzionale;
impotenza funzionale con impossibilità di flettere a causa dei forti dolori al retro del piede;
Caviglie con ROM limitato di ¼ per comparsa di dolore;
dolente la dgp del seno tarso bilaterale, che si accentua alla manovra di inversione forzata, della regione peroniera e della regione achillea.”;
- che ha presentato domanda all' (prot. n. 515452137) per CP_1
ottenere il riconoscimento della malattia professionale, archiviata con provvedimento del 20/06/2019 per assenza della malattia professionale denunciata;
- che, avverso tale provvedimento, ha proposto opposizione, allegando una certificazione medica che attribuiva una inabilità complessiva del 16%;
- che, con verbale collegiale del 28/01/2021, l' ha confermato la CP_1
definizione negativa del caso per insussistenza del nesso eziologico;
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- che le patologie dalle quali è affetto il ricorrente sono riconducibili all'attività lavorativa svolta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'On.le Tribunale – Ufficio del Giudice Unico – adito, ogni contraria istanza reietta: a) Accertare e dichiarare che le patologie indicate in premessa, di cui il ricorrente risulta affetto sono da considerarsi malattia professionale in quanto contratte dal ricorrente nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta. b) Ritenere e dichiarare che il signor
[...]
, a causa di tali patologie ha subito una menomazione Parte_1
permanente della capacità lavorativa ed ha diritto all'indennizzo per danno biologico parametrato al 16% o quello diverso maggiore c/o minore che sarà accertato in corso di causa ed erogato in capitale e/o in rendita;
c) Per
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento delle somme spettanti a titolo di indennizzo per danno biologico, a far data della denuncia della malattia professionale all' CP_1
(06.05.2019), il tutto con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che la patologia denunciata dal ricorrente non è di natura professionale e, pertanto, non è indennizzabile per inesistenza del nesso eziologico;
- che, in ogni caso, trattasi di patologia a genesi multifattoriale e non tabellata;
- che dagli atti non è emersa l'esposizione al rischio di contrarre la malattia.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, 4
all'udienza odierna, nessuno è comparso per parte ricorrente.
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. 5
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo
Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro CP_1 6
delle malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha denunciato l'insorgere delle seguenti malattie professionali: ispessimento della sinovia del seno del tarso, con modico versamento collo piede sx accertato con RMN;
tenosinovite del t. flessore dell'alluce, del tibiale posteriore e dei peronei lungo e breve al collo ed al piede a destra accertato mediante RMN;
impotenza funzionale con impossibilità di flettere a causa dei forti dolori al retro del piede;
Caviglie con
ROM limitato di ¼ per comparsa di dolore, non riconosciute in via amministrativa.
Ai fini della prova dell'esposizione al rischio morbigeno, ha allegato di aver lavorato come idraulico in qualità di titolare di un'impresa individuale e di essere sottoposto, nello svolgimento dell'attività lavorativa, alla movimentazione di materiale di pesi vari, all'assunzione di posizioni diverse, mantenute per lungo tempo, che creano disagio a tutto il corpo.
Con particolare riferimento alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombe sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate.
Nella specie, non è oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente, quale idraulico;
tuttavia, non è stata allegata l'esposizione prolungata al rischio morbigeno, con riferimento alle patologie denunciate come malattie professionali.
Ed invero l'esposizione al rischio morbigeno non è emersa neanche dall'istruttoria processuale, nel corso della quale è stato confermato lo svolgimento dell'attività dedotta, ma non la prolungata esposizione al rischio 7
specifico.
Infatti, il teste ha descritto l'attività svolta dal ricorrente Testimone_1
nei seguenti termini: “Il ricorrente lavorava per tutta la giornata con un orario di lavoro di 8 ore. L'attività varia a seconda del tipo di lavoro;
ad esempio, per montare i condizionatori era necessario usare il martello per fare i buchi e salire sulle scale per montare il condizionatore;
preciso che tale ultima attività veniva svolta dal ricorrente e io gli davo solo una mano in quanto ero agli inizi;
non so quanto di preciso pesi un condizionatore ma è certamente molto pesante;
a volte per la parte esterna avevamo bisogno di un ulteriore aiuto perché era troppo pesante;
svolgevamo lavori di manutenzione alla rete idrica alla rete comunale in cui era necessario scendere nei pozzetti, lavoro che veniva svolto soltanto dal ricorrente in quanto io non ero pratico;
per fare tali lavori si dovevano cambiare tubi, utilizzando le chiavi inglesi o i cacciaviti o i trapani;
spesso per svolgere tali lavori, essendo i pozzetti stretti, era necessario piegarsi sulle ginocchia;
a volte tali interventi si protraevano anche per delle ore;
infatti io rimanevo sopra fuori dal pozzetto e passavo gli strumenti al ricorrente che lavorava;
ci occupavamo inoltre di realizzare impianti idraulici nelle abitazioni o pannelli solari;
per svolgere tali attività si utilizza a volte il martello pneumatico per fare degli scavi per passare i tubi;
i tubi li mettevamo noi e a volte erano abbastanza grandi, anche se non conosco il peso esatto;
io davo una mano al ricorrente per trasportare i tubi;
ci occupavamo anche del montaggio degli igienici quando realizzavamo bagni nelle case e a volte li trasportavamo noi. Avevamo una divisa di lavoro con scarpe anti infortunistiche ossia degli stivali con la punta in ferro;
il ricorrente utilizzava tali stivali sempre per ogni tipo di attività e li indossava per tutta la giornata lavorativa”.
Tuttavia, lo stesso ha avuto immediata percezione dell'attività svolta dal ricorrente per un tempo limitato e, nell'arco di tale tempo limitato, per poche ore al giorno;
infatti, il teste ha riferito che: “ho lavorato per lui nel 2010 e 8
2011; lui aveva una ditta che si occupava di lavori di idraulica, condizionatori pannelli solari e io lavoravo per lui come apprendista;
prima del 2010 non lo conoscevo;
so che quando l'ho conosciuto già lavorava da un po' come idraulico in quanto era conosciuto in giro, ma non so di preciso da quanto tempo lavorasse;
io lavoravo per lui di mattina per 4 ore ma se vi era bisogno lo aiutavo anche di pomeriggio”.
Ancora, il teste titolare di un'altra ditta di Testimone_2
idraulica, ha descritto in generale l'attività di un idraulico nei seguenti termini:
“Il nostro lavoro consiste nella installazione di condizionatori, scavi per fognature, tubazioni negli appartamenti nei cortili nelle strade. In base ai momenti la nostra giornata lavorativa iniziava alle 7/ 7;30 e rientravano alle
17;00; non ricordo il numero di ore di lavoro giornaliere svolte quando lavoravo insieme al ricorrente ma, nel mio caso, talvolta la giornata lavorativa si può protrarre fino a 12 ore”.
Tuttavia, con specifico riferimento alla situazione del ricorrente, il teste ha avuto immediata percezione dell'attività in concreto svolta per un tempo limitato e saltuariamente, avendo riferito che: “a volte, in caso di bisogno, se uno dei due aveva bisogno di aiuto chiamava l'altro; negli dal 2008 2009 in poi, visto che prima di quegli anni era mio padre che si occupava della ditta, è capitato spesso che io abbia aiutato il ricorrente con dei lavori anche perché lui aveva dei problemi di salute;
ricordo in particolare che dal 2011 2012 il ricorrente ha avuto dei problemi di salute e io ho dovuto aiutarlo o sostituirlo
a volte in quanto lui non era presente”.
Inoltre, il teste non è stato in grado di riferire quante volte abbia aiutato il ricorrente né che tipo di problemi di salute lamentasse o che tipo di terapie svolgesse.
Tra l'altro il teste ha riferito anche che: “il ricorrente se ben ricordo non lavorava da solo ma aveva un operaio che lo aiutava;
il ricorrente svolgeva le varie attività insieme al suo operaio e uno faceva una cosa e uno ne faceva 9
un'altra”
Pertanto, dall'istruttoria processuale, non è emersa in maniera univoca l'esposizione a rischio, in termini di esposizione prolungata, non essendo stato allegato il volume di affari del ricorrente, che lavora non già come dipendente ma in proprio in qualità di titolare dell'azienda
Una volta appurata l'attività svolta, occorre accertare se la predetta attività abbia comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato proprio l'insorgere delle patologie denunciate come malattie professionali, nonché se il ricorrente abbia contratto tali malattie nell'esercizio della lavorazione svolta;
solo in ipotesi affermativa, occorre, infine, determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica.
Nella specie, già dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, non è univocamente emersa l'esposizione al rischio morbigeno in quanto, sebbene i testi abbiano confermato l'attività svolta come descritta nel ricorso introduttivo, gli stessi non hanno riportato elementi da cui desumere che proprio le patologie denunciate dal ricorrente siano stata causate dall'attività lavorativa svolta, considerando che non è stata provata l'esposizione prolungata ad un fattore di rischio.
Ed infatti, non è sufficiente che lo specifico rischio lavorativo abbia in qualche misura influito sul decorso dell'affezione, circostanza peraltro non univocamente allegata, ma è di decisiva importanza che le alterazioni siano peculiarmente rapportabili con un nesso di causalità tutt'altro che ipotetico, all'attività lavorativa svolta.
Espletata la prova per testi, che non ha fornito una allegazione univoca in ordine al nesso causale tra le patologie sviluppate e l'attività lavorativa svolta, questo giudicante ha disposto C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente.
Orbene, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del 10
giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Nella specie, premettendo che il ricorrente è affetto da “Tenosinovite del tendine estensore dell'alluce, del tibiale posteriore e dei peronei, lungo e breve, al collo ed al piede bilateralmente”, il CTU ha evidenziato che, sebbene l'attività lavorativa svolta comporti un certo grado di sovraccarico biomeccanico a numerose articolazioni, non vi è alcuna concreta e specifica dimostrazione del rapporto di causalità con la suddetta patologia, soprattutto in termini di ore di effettivo servizio o mancanza di supporto meccanico o manuale esterno.
Inoltre, il C.T.U. ha rilevato che il codice tabellare indicato da controparte (295 “Esiti di rottura parziale del tendine di Achille trattati chirurgicamente”) non può applicarsi nel caso di specie, in quanto fa riferimento ad una menomazione secondaria ad un evento traumatico
(Infortunio sul lavoro) che ha una modalità di insorgenza ben diversa rispetto alla malattia professionale.
Pertanto, il CTU ha concluso per l'assenza di nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta.
Tali conclusioni, coerenti con la documentazione in atti e con le risultanze istruttorie, sono condivisibili, in quanto fondante su un attento esame obiettivo e calibrate sull'attività lavorativa svolta, quale è emersa anche nel corso dell'istruttoria processuale.
Questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha confermato l'insussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta.
Pertanto, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento delle infermità di cui alla diagnosi, come malattie professionali, la domanda va rigettata. 11
Le spese di lite restano compensate tra le parti, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata in CP_1
corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. Parte_1
2530/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_1
espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 03/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci