Decreto presidenziale 17 marzo 2025
Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza breve 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 29/09/2025, n. 16738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16738 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16738/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02672/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2672 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ES TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco Romano, con domicilio digitale in atti;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
AL AP e RA GR, entrambi non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
AR Sequino, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Mennella e Agata Banfi, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- della d.d. prot. n. 840648 del 31 dicembre 2024 con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proceduto ad approvare la graduatoria di merito e il conseguente elenco dei vincitori relativi al concorso pubblico per “ l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive 564 unità di personale dell’Area Funzionari ”, di cui al Bando di concorso prot. n. 88832 del 12 febbraio 2024, nella parte in cui non riconosce alla parte ricorrente il Servizio Civile Universale ai fini della riserva prevista dall’art.18 del d.lgs. n. 40/2017;
- nonché, ove occorra, ove ritenuti lesivi, degli artt. 2 e 11 del bando di concorso prot. n. 88832 del 12 febbraio 2024;
- di tutti i verbali, ancorché non conosciuti;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto:
- di parte ricorrente alla valutazione del Servizio Civile Universale svolto e al conseguente riconoscimento della riserva in graduatoria di merito per la Regione Lombardia del “ concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, presso Uffici centrali e periferici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di complessive 564 unità di personale dell’Area Funzionari – di cui 14 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano ”;
nonché per la condanna
ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso;
quanto al ricorso per motivi aggiunti,
- della d.d. prot. n. 260409 del 6 maggio 2025 con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proceduto ad autorizzare lo scorrimento per 96 posti della graduatoria di merito del concorso pubblico di cui al Bando di concorso prot. n. 88832 del 12 febbraio 2024, relativa all’ambito territoriale “Lombardia”, con conseguente elenco dei candidati dichiarati vincitori;
- della d.d. prot. n. 270321 del 12 maggio 2025 con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proceduto all’individuazione delle sedi di servizio disponibili per l’assegnazione dei candidati dichiarati vincitori per l’ambito territoriale “Lombardia”, a seguito dello scorrimento della predetta graduatoria;
- ove occorra, dell’avviso di convocazione per la scelta della sede e la contestuale stipula del contratto individuale di lavoro pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 7 maggio 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente impugna gli esiti della procedura di concorso in epigrafe, indetta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nel prosieguo “Agenzia” o “ADM”) per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di complessive 564 unità di personale – 14 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano – presso gli Uffici centrali e periferici dell’Agenzia medesima, da inquadrare nell’Area Funzionari, di cui 487 unità per il codice di concorso ADM/FAMM, assumendone l’illegittimità in relazione al non averle l’amministrazione riconosciuto la riserva di posti stabilita dalla legge in favore di coloro che – come la ricorrente - hanno svolto il Servizio Civile Nazionale, in ossequio a quanto stabilito all’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017.
Chiede, dunque, l’accertamento del suo diritto di beneficiare della riserva dei posti e, per l’effetto, l’annullamento in parte qua della graduatoria, duolendosi che “ inspiegabilmente e in modo del tutto arbitrario, l’Amministrazione resistente, con il provvedimento impugnato, non ha riconosciuto in capo alla ricorrente il titolo di riserva di cui all’art. 18 c. 4 del D.lgs. n. 40/2017 ”.
L’Agenzia si costituiva in giudizio preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
Interveniva ad opponendum anche la candidata classificatasi nell’ultima posizione utile quale vincitore del concorso per cui è causa nell’ambito territoriale di interesse della ricorrente (la Lombardia), chiedendo il rigetto del gravame proposto.
La Sezione con ordinanza n. 1889/2025, nel respingere l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, ordinava comunque l’integrazione del contradditorio, autorizzando la notifica del ricorso per pubblici proclami, adempimento che la ricorrente assolveva come da deposito documentale in data 16 aprile 2025.
Parte ricorrente con successivo ricorso per motivi aggiunti impugnava, altresì, la successiva determinazione di scorrimento della graduatoria già avversata nonché il provvedimento di individuazione delle relative sedi nell’ambito della Regione Lombardia, nulla controdeducendo in merito all’eccezione di inammissibilità formulata da parte resistente.
Alla camera di consiglio del 17 settembre 2025, il Collegio – constatato il rituale adempimento delle formalità prescritte ai fini dell’integrazione del contraddittorio – introitava la causa in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Ciò premesso, deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, formalmente formulata in atti da parte resistente, condividendo il Collegio l’orientamento anche recentemente espresso da questa Sezione su fattispecie analoga (in tal senso, le sentenze n. 5297/2025, n. 14961/2025 e n. 9847/2025, quest’ultima resa con riferimento alla medesima procedura di cui si discorre).
Se, infatti, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, la presente controversia verte, invece, sulla pretesa lesione del diritto all’assunzione del ricorrente, su cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ( ex multis , Cass. Sez. Un. 19 luglio 2022, n. 22569, nonché anche T.A.R. Toscana, sez. I, 19/03/2024, n.312).
La giurisdizione del giudice amministrativo è, dunque, limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso ( ex multis T.A.R. Marche, Sez. I, 21.04.2021, n. 346; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26.05.2021, n. 1276) e non anche estesa alle controversie relative alle pretese all'assunzione basate sull'esito del concorso, per l’appunto devolute, come anzidetto, alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimesso il sindacato sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione dell’atto amministrativo presupposto.
Ne discende come rientrino, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie con le quali non si contesta la graduatoria ma la esistenza o meno di una riserva di posti ex lege in favore degli idonei del concorso.
Tale principio è stato affermato tanto nell’ipotesi di mancata valutazione del titolo di riservatario nella graduatoria definitiva (Cass. S.U. 15 maggio 2003 n. 7507), sia in fattispecie in cui si denunciava l’elusione della riserva, attraverso l'articolazione della graduatoria in più fasce (Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3409; SU 14 gennaio 2009 n. 561), sia in relazione alla domanda proposta per il risarcimento del danno, in ragione della omessa valutazione, nel concorso espletato, del titolo di riserva (Cass. SU 28 maggio 2007 n. 12348).
Il ricorso, come integrato da successivi motivi aggiunti, deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, indicandosi il giudice ordinario quale giudice innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, del cod. proc. amm..
Atteso il carattere meramente processuale della pronuncia, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da successivi motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del cod. proc. amm., il giudice ordinario quale giudice nazionale, invece, munitone.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Igor Nobile, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO