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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Presidente Dr.ssa Vincenza Barbalucca
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S ENTENZ A
nella causa civile iscritta al n. 1903 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato in Benin City (NIGERIA) il 10.03.1977, codice fiscale Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Calderone ed elettivamente C.F. 1
,
domiciliato in Torino Via G. Medici n. 46, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte 1 nata a [...] il [...], residente in [...] alla via
Caduti sul Lavoro n. 29, codice fiscale C.F. 2
- resistente
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la signora Controparte_1 in data 05.06.2008 in Castel NO (CE) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel NO (CE) al n. 17 parte I Ufficio 2 anno 2008) e che dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, vinte le spese di lite.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio. All'udienza di comparizione del 03.11.2025, la parte ricorrente si riportava alle richieste contenute nel ricorso introduttivo;
indi, il Giudice, al termine della discussione orale, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP 1
[...] la quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte 1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel NO (CE) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Presidente Dr.ssa Vincenza Barbalucca
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S ENTENZ A
nella causa civile iscritta al n. 1903 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato in Benin City (NIGERIA) il 10.03.1977, codice fiscale Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Calderone ed elettivamente C.F. 1
,
domiciliato in Torino Via G. Medici n. 46, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte 1 nata a [...] il [...], residente in [...] alla via
Caduti sul Lavoro n. 29, codice fiscale C.F. 2
- resistente
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la signora Controparte_1 in data 05.06.2008 in Castel NO (CE) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel NO (CE) al n. 17 parte I Ufficio 2 anno 2008) e che dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, vinte le spese di lite.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio. All'udienza di comparizione del 03.11.2025, la parte ricorrente si riportava alle richieste contenute nel ricorso introduttivo;
indi, il Giudice, al termine della discussione orale, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP 1
[...] la quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte 1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel NO (CE) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)