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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2599/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2599/2023 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Viale Tica n.85, elettivamente domiciliato in Siracusa in via Unione Sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Silvano La Rosa che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Tica n.22, elettivamente domiciliata in Siracusa, via Adda n.9/f presso lo studio dell'avv. Pier
Francesco Rizza, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 13/07/2023);
posta in decisione all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso, depositato in data 21/06/2023, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, contratto con la resistente in Siracusa, in data 16/06/2006 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 126, Parte II,
Serie A, Anno 2006).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con la IG.ra in data 16/06/2006, in Siracusa;
CP_1
- che dalla loro unione sono nate due figlie: (a Catania, in data 29/09/2007) e (a Per_1 Per_2
Siracusa, in data 4/09/2010), entrambe ad oggi minorenni ed economicamente non autosufficienti;
- di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 350/2018 del 2/03/2022, con la quale è stata dichiarata la separazione giudiziale tra coniugi, con addebito a lui;
è stato disposto l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare;
è stato regolato l'esercizio del diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti;
è stato, altresì, disposto a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore della
IG.ra la somma mensile di € 800,00 per il mantenimento della stessa, nonché di € 800,00 per il CP_1
mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 70 % delle spese straordinarie;
- che con provvedimento del 4/05/2023, emesso dalla Corte di Appello di Catania - preso atto del peggioramento delle sue condizioni economiche - è stato ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della nella misura di € 300,00 ed in favore delle figlie nella misura di CP_1 complessivi € 1.200,00 per entrambe.
- che da allora i coniugi non si sono più riconciliati.
Tutto ciò premesso, essendo trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, con conferma integrale delle condizioni di separazione in ordine alla prole ed al diritto di visita.
Con decreto del 3/07/2023, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 14/11/2023, fissando il termine del 31/07/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 13/11/2023 si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, con conferma delle condizioni di collocamento delle figlie e del diritto di visita nei confronti del padre. Chiedeva, tuttavia, disporsi in suo favore un assegno di mantenimento nella misura di complessivi € 2.400,00, ed in subordine, non inferiore ad € 1.500,00.
pagina 2 di 5 All'udienza camerale suindicata, il Presidente del. – rilevato che il tentativo di conciliazione ritualmente esperito ha avuto esito negativo e dato atto della necessità adottare provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti – si riservava di provvedere.
Con successiva ordinanza il Presidente delegato confermava i provvedimenti della separazione, come modificati con il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catania il 4/05/2023 - precisando altresì che l'esercizio del diritto di visita alle figlie venisse esercitato mediante liberi accordi nei periodi di permanenza del a Siracusa, fermo restando che in caso di disaccordo restavano operanti le Pt_1
modalità previste in sede di separazione – e, in assenza di richieste istruttorie, rimetteva la causa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di rito.
All'udienza del 15/10/2024, sulle richieste delle parti, la causa veniva posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 13/07/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione n. 350/2018, pubblicata il 2/03/2022 (passata in giudicato, v. documenti in atti), mentre la protrazione dello stato di separazione per il periodo eccedente il termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale, e dalle posizioni assunte dalle parti.
L'affidamento della prole
Il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affidamento condiviso di entrambe le figlie minori, con collocazione presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale, in quanto regime in concreto più adeguato al loro preminente interesse, alla luce di quanto già concordemente scelto dalle parti in sede di separazione.
A fronte della scelta preferenziale espressa in tal senso dal legislatore e della non comprovata evidenza di carenze genitoriali del padre, il Collegio reputa più rispondente all'interesse della prole un paritario esercizio delle responsabilità da parte dei genitori.
Peraltro le parti concordano sull'affidamento condiviso della prole.
Il diritto di visita del padre pagina 3 di 5 In mancanza di fatti nuovi sopravvenuti, devono confermarsi le condizioni già precisate in seno all'ordinanza del 6/01/2024, ove è stato previsto che “in considerazione del fatto pacifico che il Pt_1 si reca di frequente in Croazia, può disporsi che l'esercizio del diritto di visita alle figlie sia esercitato mediante liberi accordi nei periodi di permanenza del a Siracusa, fermo restando che in caso di Pt_1 disaccordo restano operanti le modalità previste in sede di separazione.”
L'assegno di mantenimento per le figlie
Richiamati i parametri normativi previsti dall'art. 337 ter c.c., va rilevato che se è vero che le esigenze delle figlie accrescono con l'età è anche vero che non può non tenersi conto delle concrete capacità contributive dei genitori.
Ed infatti, dalla documentazione allegata dalle parti, si evincono le necessità delle figlie secondo quanto stabilito nel piano genitoriale e non risulta mutata la situazione economico-reddituale di entrambi i genitori.
Sul punto, pertanto, devono confermarsi le condizioni richiamate dall'ordinanza del 6/01/2024 -alla luce delle statuizioni della Corte di Appello di Catania in data 4/05/2023- atteso che “non sono state prospettate - né risultano oggettivamente - situazioni nuove rispetto a quelle già valutate dal giudice del gravame sotto il profilo economico delle parti”.
Invero, il dedotto stato di disoccupazione del è stato già vagliato sia dalla Corte di Appello in Pt_1
sede di gravame che dal Presidente delegato con la richiamata ordinanza. Va considerata, peraltro,
l'indubbia capacità professionale del il quale è un ingegnere che ha ricoperto nell'arco della sua Pt_1
carriera lavorativa importanti e remunerativi incarichi professionali, nonché il fatto che egli risiede periodicamente all'estero ove è presumibile metta a frutto le sue competenze professionali.
Ne consegue che avuto riguardo alla sua capacità contributiva desumibile dalle superiori acquisizioni, va confermato l'obbligo di di corrispondere in favore della l'assegno di € Parte_1 CP_1
1.200,00 mensili per il mantenimento delle due figlie.
Va inoltre confermata la partecipazione del alle spese straordinarie da sostenere, per entrambe le Pt_1
figlie, nella misura del 70% (mentre il restante 30 % resta a carico della madre).
L'assegno divorzile
Quanto all'assegno divorzile, richiamati i principi affermati dal S.C. a far data dalla nota sentenza n.18287/2018, va considerato che la durante il matrimonio, durato 19 anni, si è dedicata alla cura CP_1
della casa e alla crescita delle figlie così consentendo al di dedicarsi a tempo pieno alla sua Pt_1
carriera lavorativa ed ai correlativi impegni anche fuori sede. La quindi con il suo impegno di CP_1
madre e di casalinga ha così contribuito al successo professionale del marito e al menage fanmiliare.
pagina 4 di 5 La predetta, inoltre, oggi ha 45 anni ed ha quindi maggiore difficoltà a reperire un lavoro qualificato e remunerativo in mancanza di pregresse esperienze lavorative, a differenza del il quale, come Pt_1
sopra rilevato, presenta un profilo professionale elevato con importanti esperienze lavorative e può utilmente aspirare ad obiettivi professionali di alto livello.
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che sussistano i requisiti per imporre al il versamento Pt_1 dell'assegno divorzile in favore della che, considerate le attuali risultanze, va quantificato CP_1 nell'importo di € 200 al mese, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente su base Istat.
Spese
Considerato l'esito complessivo del giudizio le spese vanno interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, contratto tra e , in Siracusa, in data 16/06/2006, (Atto trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 126, Parte II, Serie A, Anno 2006); conferma l'ordinanza presidenziale del 6/01/2024; dispone che il versi entri il giorno 5 di ogni mese alla l'assegno divorzile di € 200 con Pt_1 CP_1
rivalutazione annua su base Istat;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
13/03/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2599/2023 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Viale Tica n.85, elettivamente domiciliato in Siracusa in via Unione Sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Silvano La Rosa che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Tica n.22, elettivamente domiciliata in Siracusa, via Adda n.9/f presso lo studio dell'avv. Pier
Francesco Rizza, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 13/07/2023);
posta in decisione all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso, depositato in data 21/06/2023, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, contratto con la resistente in Siracusa, in data 16/06/2006 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 126, Parte II,
Serie A, Anno 2006).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con la IG.ra in data 16/06/2006, in Siracusa;
CP_1
- che dalla loro unione sono nate due figlie: (a Catania, in data 29/09/2007) e (a Per_1 Per_2
Siracusa, in data 4/09/2010), entrambe ad oggi minorenni ed economicamente non autosufficienti;
- di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 350/2018 del 2/03/2022, con la quale è stata dichiarata la separazione giudiziale tra coniugi, con addebito a lui;
è stato disposto l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare;
è stato regolato l'esercizio del diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti;
è stato, altresì, disposto a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore della
IG.ra la somma mensile di € 800,00 per il mantenimento della stessa, nonché di € 800,00 per il CP_1
mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 70 % delle spese straordinarie;
- che con provvedimento del 4/05/2023, emesso dalla Corte di Appello di Catania - preso atto del peggioramento delle sue condizioni economiche - è stato ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della nella misura di € 300,00 ed in favore delle figlie nella misura di CP_1 complessivi € 1.200,00 per entrambe.
- che da allora i coniugi non si sono più riconciliati.
Tutto ciò premesso, essendo trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, con conferma integrale delle condizioni di separazione in ordine alla prole ed al diritto di visita.
Con decreto del 3/07/2023, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 14/11/2023, fissando il termine del 31/07/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 13/11/2023 si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata, con conferma delle condizioni di collocamento delle figlie e del diritto di visita nei confronti del padre. Chiedeva, tuttavia, disporsi in suo favore un assegno di mantenimento nella misura di complessivi € 2.400,00, ed in subordine, non inferiore ad € 1.500,00.
pagina 2 di 5 All'udienza camerale suindicata, il Presidente del. – rilevato che il tentativo di conciliazione ritualmente esperito ha avuto esito negativo e dato atto della necessità adottare provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti – si riservava di provvedere.
Con successiva ordinanza il Presidente delegato confermava i provvedimenti della separazione, come modificati con il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catania il 4/05/2023 - precisando altresì che l'esercizio del diritto di visita alle figlie venisse esercitato mediante liberi accordi nei periodi di permanenza del a Siracusa, fermo restando che in caso di disaccordo restavano operanti le Pt_1
modalità previste in sede di separazione – e, in assenza di richieste istruttorie, rimetteva la causa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di rito.
All'udienza del 15/10/2024, sulle richieste delle parti, la causa veniva posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 13/07/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione n. 350/2018, pubblicata il 2/03/2022 (passata in giudicato, v. documenti in atti), mentre la protrazione dello stato di separazione per il periodo eccedente il termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale, e dalle posizioni assunte dalle parti.
L'affidamento della prole
Il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affidamento condiviso di entrambe le figlie minori, con collocazione presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale, in quanto regime in concreto più adeguato al loro preminente interesse, alla luce di quanto già concordemente scelto dalle parti in sede di separazione.
A fronte della scelta preferenziale espressa in tal senso dal legislatore e della non comprovata evidenza di carenze genitoriali del padre, il Collegio reputa più rispondente all'interesse della prole un paritario esercizio delle responsabilità da parte dei genitori.
Peraltro le parti concordano sull'affidamento condiviso della prole.
Il diritto di visita del padre pagina 3 di 5 In mancanza di fatti nuovi sopravvenuti, devono confermarsi le condizioni già precisate in seno all'ordinanza del 6/01/2024, ove è stato previsto che “in considerazione del fatto pacifico che il Pt_1 si reca di frequente in Croazia, può disporsi che l'esercizio del diritto di visita alle figlie sia esercitato mediante liberi accordi nei periodi di permanenza del a Siracusa, fermo restando che in caso di Pt_1 disaccordo restano operanti le modalità previste in sede di separazione.”
L'assegno di mantenimento per le figlie
Richiamati i parametri normativi previsti dall'art. 337 ter c.c., va rilevato che se è vero che le esigenze delle figlie accrescono con l'età è anche vero che non può non tenersi conto delle concrete capacità contributive dei genitori.
Ed infatti, dalla documentazione allegata dalle parti, si evincono le necessità delle figlie secondo quanto stabilito nel piano genitoriale e non risulta mutata la situazione economico-reddituale di entrambi i genitori.
Sul punto, pertanto, devono confermarsi le condizioni richiamate dall'ordinanza del 6/01/2024 -alla luce delle statuizioni della Corte di Appello di Catania in data 4/05/2023- atteso che “non sono state prospettate - né risultano oggettivamente - situazioni nuove rispetto a quelle già valutate dal giudice del gravame sotto il profilo economico delle parti”.
Invero, il dedotto stato di disoccupazione del è stato già vagliato sia dalla Corte di Appello in Pt_1
sede di gravame che dal Presidente delegato con la richiamata ordinanza. Va considerata, peraltro,
l'indubbia capacità professionale del il quale è un ingegnere che ha ricoperto nell'arco della sua Pt_1
carriera lavorativa importanti e remunerativi incarichi professionali, nonché il fatto che egli risiede periodicamente all'estero ove è presumibile metta a frutto le sue competenze professionali.
Ne consegue che avuto riguardo alla sua capacità contributiva desumibile dalle superiori acquisizioni, va confermato l'obbligo di di corrispondere in favore della l'assegno di € Parte_1 CP_1
1.200,00 mensili per il mantenimento delle due figlie.
Va inoltre confermata la partecipazione del alle spese straordinarie da sostenere, per entrambe le Pt_1
figlie, nella misura del 70% (mentre il restante 30 % resta a carico della madre).
L'assegno divorzile
Quanto all'assegno divorzile, richiamati i principi affermati dal S.C. a far data dalla nota sentenza n.18287/2018, va considerato che la durante il matrimonio, durato 19 anni, si è dedicata alla cura CP_1
della casa e alla crescita delle figlie così consentendo al di dedicarsi a tempo pieno alla sua Pt_1
carriera lavorativa ed ai correlativi impegni anche fuori sede. La quindi con il suo impegno di CP_1
madre e di casalinga ha così contribuito al successo professionale del marito e al menage fanmiliare.
pagina 4 di 5 La predetta, inoltre, oggi ha 45 anni ed ha quindi maggiore difficoltà a reperire un lavoro qualificato e remunerativo in mancanza di pregresse esperienze lavorative, a differenza del il quale, come Pt_1
sopra rilevato, presenta un profilo professionale elevato con importanti esperienze lavorative e può utilmente aspirare ad obiettivi professionali di alto livello.
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che sussistano i requisiti per imporre al il versamento Pt_1 dell'assegno divorzile in favore della che, considerate le attuali risultanze, va quantificato CP_1 nell'importo di € 200 al mese, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente su base Istat.
Spese
Considerato l'esito complessivo del giudizio le spese vanno interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, contratto tra e , in Siracusa, in data 16/06/2006, (Atto trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 126, Parte II, Serie A, Anno 2006); conferma l'ordinanza presidenziale del 6/01/2024; dispone che il versi entri il giorno 5 di ogni mese alla l'assegno divorzile di € 200 con Pt_1 CP_1
rivalutazione annua su base Istat;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
13/03/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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