TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/08/2025, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
Anno 2025
TRIBUNALE DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Dott.ssa Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 474/2022 R.G.A.C.
TRA
rappresentato e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Di Castellabate (SA)
alla Via Cristoforo Colombo, n. 13
– attrice – opponente –
CONTRO
– in persona del Controparte_1
suo amministratore pro tempore – rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Francesco Anzalone ed elettivamente domiciliato preso il suo studio in
Battipaglia (SA) alla Via Napoli, n. 59
– convenuto –opposto – Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3059/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in forma provvisoriamente esecutiva in data 27 dicembre 2021 e notificato in data 29 dicembre 2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025 e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod.
proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 3059/2021, corredato di clausola di provvisoria esecutività, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27 dicembre 2021 e notificato il successivo 29 dicembre 2021, con il quale, ad istanza del Controparte_1 CP_1
– in persona del suo amministratore pro tempore –, le era ingiunto il pagamento della somma di
[...]
€ 5.628,97, oltre accessori, sul presupposto dell'omesso pagamento di quote straordinarie condominiali.
Deduceva l'opponente: a) che la delibera condominiale del 13 aprile 2021, posta a fondamento del monitorio, aveva costituito oggetto di impugnativa nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di
Salerno ed iscritto al n. R.G. 3540/2021 nel quale il Giudice non si era ancora espresso in merito alla richiesta di sospensione dell'esecutività; b) che nel predetto giudizio l'opponente aveva depositato denuncia prodotta in data 11 ottobre 2021 contro l'amministratore del Controparte_1
atteso che risultava indicato nel verbale di assemblea condominiale del 26 maggio 2021 il
[...]
IG. , sostituito per delega dal IG. , che non rivestiva più la qualità Parte_2 Persona_1
di condomino a far data dall'ottobre 2020; c) che nell'assemblea condominiale del 13 aprile 2021 non era approvata alcuna ripartizione delle spese richieste in sede monitoria;
d) che nell'assemblea condominiale del 26 maggio 2021, il cui verbale era anch'esso posto a corredo della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, era richiamato il piano di riparto in realtà mai approvato nell'assemblea del 13 aprile 2021; e) che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno
ometteva di indicare la motivazione del provvedimento;
f)) che il opposto era sprovvisto CP_1
di legittimazione a riscuotere le somme dovute alla non Parte_3
sussistendo alcuna delibera di approvazione e ripartizione di detta spesa straordinaria.
Conseguentemente instava per la revoca del decreto ingiuntivo de quo, previa sospensione dell'esecutività, con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali con CP_1
attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi il convenuto
[...]
– in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – deducendo la propria legittimazione attiva alla riscossione delle quote straordinarie relative ai lavori di ristrutturazione sia dal punto di vista normativo che in virtù
dell'accordo di transazione concluso con la approvato a Parte_3
maggioranza nell'assemblea condominiale del 13 aprile 2021 e ratificato con l'assemblea del 26
maggio 2021. Deduceva altresì che nell'assemblea del 13 aprile 2021, le cui decisioni avevano costituito oggetto di ratifica nell'assemblea del 26 maggio 2021, i condomini, con l'approvazione secondo la maggioranza di legge dei punti 1) e 3) all'ordine del giorno, avevano manifestato di accettare la proposta transattiva e deliberato l'integrazione alla contabilità dei lavori di ristrutturazione già approvata nell'assemblea del 15 ottobre 2010. Il riparto (integrativo della contabilità), consegnato ai condomini che ne avevano preso visione, era stato dunque approvato dalla maggioranza, con esclusione delle condomine Pt_1
Instava conseguentemente per il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività
per l'assenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 649 cod. proc. civ., nonché, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, ovvero, in subordine per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. con liquidazione del risarcimento, ed al pagamento delle spese processuali.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo impugnato, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa era assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente dichiararsi la procedibilità della domanda, ribadendosi il rigetto dell'eccezione formulata dall'opponente fondato sull'assunto della comunicazione dell'istanza di mediazione solamente al difensore costituito ma non alla parte personalmente.
Deve in proposito rilevarsi che l'art. 8 D. Lgs. 28/2010, al comma primo, stabilisce che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all' altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante", non prevedendo alcuna sanzione nell'ipotesi di mancata comunicazione.
In assenza di pronunce della Cassazione al riguardo, parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib.
di Avellino, sent. 1 febbraio 2023, n. 178) ha ritenuto che la condizione di procedibilità non possa considerarsi avverata laddove la comunicazione non sia stata eseguita nei confronti della parte personalmente, a meno che non abbia eletto domicilio presso il proprio avvocato anche con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione. Altra
giurisprudenza di merito, partendo dalla considerazione della ratio della mediazione e della sua disciplina, con particolare riferimento alla previsione di cui all'art. 8 D. Lgs. 28/2010, nella parte in cui dispone che la comunicazione alla parte venga data “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”, sottolinea come scopo e funzione dell'istituto della mediazione non sia l'osservanza di forme sacramentali ma garantire l'effettiva conoscenza dell'avvio del procedimento onde consentire alle parti di parteciparvi personalmente (cfr. Tribunale di Patti, ordinanza del 3 luglio 2023). Orbene, ritiene il Tribunale, in assenza di un'espressa previsione normativa sanzionatoria, di aderire a tale ultimo indirizzo siccome maggiormente conferente ai principi di economicità e di efficienza processuale cui è improntata la normativa in materia di mediazione che non risulterebbero garantiti laddove si ricollegasse ad una mera irregolarità della comunicazione di avvio del procedimento la sanzione dell'improcedibilità.
Con riferimento al caso specifico, deve altresì rilevarsi che, anche volendo aderire alla giurisprudenza più rigorosa invocata da parte opponente, il difetto di convocazione avrebbe reso improcedibile la domanda laddove il Giudice d'ufficio e/o su istanza di parte avesse disposto l'introduzione della domanda di mediazione a carico di parte opposta ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D. Lgs. 28/2010
(c.d. mediazione “demandata”). Di contro, nel caso in esame, non avendo il Giudice provveduto ad invitare le parti alla mediazione, non si verte in ipotesi di mediazione demandata cui la giurisprudenza citata da parte opponente ricollega la sanzione dell'improcedibilità.
Alla luce delle considerazioni che precedono ed atteso che l'invito alla mediazione è comunque pervenuto, attraverso il suo procuratore cui era indirizzato, nella sfera di conoscibilità dell'opponente,
così come richiesto dall'art. 8 D. Lgs. 28/2010, versandosi in ipotesi di mera irregolarità, l'eccezione di improcedibilità non merita accoglimento.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere conseguentemente rigettata.
Esaminando analiticamente le eccezioni formulate dall'opponente deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza della censura concernente l'omessa motivazione del decreto ingiuntivo n. 3059/2021,
corredato di clausola di provvisoria esecutività, emesso dal Tribunale di Salerno in data 27 dicembre
2021.
Giova premettere che l'art. 641 cod. proc. civ., sotto la rubrica “accoglimento della domanda”,
dispone: “Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni , con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà
a esecuzione forzata”. La legge così vieta al giudice nel procedimento monitorio di limitarsi ad affermare la sussistenza delle “condizioni previste dall'art. 633 cod. proc. civ.” e gli impone di adottare il “decreto motivato” rafforzandone l'obbligo con la comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della legge 109/2006 che qualifica come illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, fra gli altri, l'emissione di provvedimenti privi di motivazione ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge.
Fermo l'obbligo di motivazione del decreto ingiuntivo che non può ritenersi assolto qualora quest'ultima consista nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge, deve altresì
rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha anche recentemente chiarito (cfr. Cass. Civ., Sez.
Prima, ordinanza 8 agosto 2024, n. 22470) che la motivazione del decreto ingiuntivo non assolve però
la stessa funzione della motivazione della sentenza, posto che il decreto ingiuntivo è un provvedimento reso in esito a cognizione sommaria per parzialità della cognizione ‒ limitata solo all'esame della prova scritta prodotta dal creditore ‒ emesso all'esito, dunque, di un procedimento speciale, sicché ad esso non possono applicarsi in via analogica le norme dettate per la sentenza,
emessa all'esito di un processo a cognizione piena.
Orbene, nella fattispecie, il decreto ingiuntivo per cui è giudizio dispone testualmente “esaminata la documentazione depositata;
rilevato che il credito è fondato su riparti approvati dalla assemblea condominiale;
visti gli artt. 633 e segg. c.p.c. e 63 disp. att. c.c.” non limitandosi dunque a rilevare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 cod. proc. civ. ma motivando, sia pure succintamente
(stante la natura di procedimento speciale a cognizione sommaria per parzialità della cognizione limitata solo all'esame della prova scritta prodotta dal creditore) le ragioni della sua emissione consistenti sui riparti approvati dalla assemblea condominiale allegati dal ricorrente e CP_1
sul richiamo all'art. 63 disp. attuaz. cod. civ., a mente del quale “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo,
nonostante opposizione …”.
Le ragioni che precedono inducono, oltre che al rigetto dell'eccezione concernente la carenza di motivazione del decreto ingiuntivo de quo, anche alla reiezione della doglianza concernente la sussistenza di impugnativa da parte dell'opponente nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di
Salerno ed iscritto al n. R.G. 3540/2021, posto che proprio l'art. 63 disp. attuaz. cod. civ. citato consente all'amministratore del condominio di ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (peraltro senza l'autorizzazione di quest'ultima) nonostante penda opposizione.
Quanto alla ritenuta carenza di prova degli oneri condominiali azionati, deve rilevarsi che il convenuto come rilevato dal Giudice del monitorio, ha allegato i riparti approvati dalla CP_1
assemblea condominiale e le delibere condominiali del 13 aprile 2021 e del 26 maggio 2021. Parte
opponente contesta la delibera del 26 maggio 2021 nella parte in cui all'ordine del giorno (nn. 2 e 3)
prevede “Ratifica verbale del 13.04.2021” e “ratifica e approvazione atto di transazione del
03.05.2021 tra e prospetto Parte_4
versamento come da riparto approvato nell'assemblea del 13.04.2021”, nonostante nell'assemblea condominiale del 13 aprile 2021 non fosse stato approvato alcun piano di riparto. Sennonché detta delibera del 26 maggio 2021, che ha confermato quella precedente del 13 aprile 2021 la cui opposizione (nell'ambito della quale il Collegio, in sede di reclamo, ha revocato la sospensione dell'esecutività della delibera disposta dal G.I.) è peraltro ancora sub judice, ha “approvato il prospetto dei versamenti da effettuare come da riparto approvato nell'assemblea del 13/04/2021” (cfr.
punto 3) delibera del 26 maggio 2021). Orbene, non avendo detta delibera del 26 maggio 2021 costituito oggetto di impugnazione nei termini di legge, la stessa, stante la sua perdurante esistenza ed efficacia, non può costituire oggetto di sindacato da parte del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in relazione alla sua eventuale annullabilità.
Fermo restando che le ragioni che precedono inducono di per sé al rigetto dell'opposizione, deve in ogni caso rimarcarsi che, laddove, come nella fattispecie, si verta in ipotesi di lavori di manutenzione straordinaria, assume valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione alle spese la approvazione assembleare dell'intervento, mentre la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già
preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (arg. da Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477; Cass. Sez. 2, 03/12/1999, n. 13505; Cass.
Sez. 2, 15/03/1994, n. 2452; Cass. Sez. U, 05/05/1980, n. 2928).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese è, piuttosto, condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63 disp. att.
cod. civ., comma 1, giacché ad esso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio, corrispondente a quello dei documenti esemplificativamente elencati nell'art. 642 cod. proc. civ., comma 1 (Cass. Sez. 2, 23/05/1972, n.
1588).
Ove, tuttavia, sia mancata l'approvazione dello stato di ripartizione da parte dell'assemblea,
l'amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130 cod. civ.,
n.
3. In tale evenienza, l'amministratore può agire in sede di ordinario processo di cognizione, oppure ottenere ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1, disp. att. cod.
civ. (cfr. Cass. Civ., Sez. VI – 2, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15696). Le considerazioni che precedono inducono altresì al rigetto dell'ulteriore eccezione formulata dall'opponente, stante la legittimazione attiva del convenuto alla riscossione degli oneri CP_1
condominiali relativi ai lavori straordinari deliberati dall'assemblea ed attesa inoltre la circostanza che quest'ultima, oltre ad approvare l'intervento, con le allegate delibere del 13 aprile 2021 e del 26
maggio 2021, ha deliberato di accogliere la proposta transattiva della approvando Parte_5
l'atto di transazione del 3 maggio 2021 (allegato al monitorio) che prevede, altresì, l'obbligo a carico del di recuperare le quote dei condomini che non hanno provveduto al pagamento onde CP_1
prevenire possibili azioni giudiziali da parte della ditta Parte_3
L'opposizione deve essere conseguentemente rigettata confermandosi il decreto ingiuntivo opposto.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con condanna dell'opponente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte opposta, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, nella misura liquidata d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. n. 147 del 13 Agosto
2022 (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 – parametri medi: Fase di Studio: € 919,00; Fase
Introduttiva: € 717,00; Fase Istruttoria/Trattazione: esclusa, siccome non svolta;
Fase Decisionale: €
1.701,00 - Totali: € 3.337,00).
Vanno altresì addebitati all'opponente i costi sopportati dall'opposto per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv.
Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
474/2022 R.G.A.C. – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3059/2021 emesso dal
Tribunale di Salerno in forma provvisoriamente esecutiva in data 27 dicembre 2021 e notificato in data 29 dicembre 2021dell'importo di € 5.628,97, oltre accessori;
2) DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3059/2021 emesso dal Tribunale di
Salerno in forma provvisoriamente esecutiva in data 27 dicembre 2021 e notificato in data 29
dicembre 2021;
3) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate d'ufficio, Parte_1
in assenza di notula, in complessivi € 3.337,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cassa come per legge, con attribuzione, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, in favore del procuratore costituito di parte opposta AVV. FRANCESCO ANZALONE;
4) CONDANNA l'opponente al rimborso in favore dell'opposto Parte_1 [...]
– in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – degli esborsi sostenuti per l'espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Così deciso in Salerno, lì 25 Agosto 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
TRIBUNALE DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico Dott.ssa Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 474/2022 R.G.A.C.
TRA
rappresentato e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Di Castellabate (SA)
alla Via Cristoforo Colombo, n. 13
– attrice – opponente –
CONTRO
– in persona del Controparte_1
suo amministratore pro tempore – rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Francesco Anzalone ed elettivamente domiciliato preso il suo studio in
Battipaglia (SA) alla Via Napoli, n. 59
– convenuto –opposto – Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3059/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in forma provvisoriamente esecutiva in data 27 dicembre 2021 e notificato in data 29 dicembre 2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025 e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod.
proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 3059/2021, corredato di clausola di provvisoria esecutività, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27 dicembre 2021 e notificato il successivo 29 dicembre 2021, con il quale, ad istanza del Controparte_1 CP_1
– in persona del suo amministratore pro tempore –, le era ingiunto il pagamento della somma di
[...]
€ 5.628,97, oltre accessori, sul presupposto dell'omesso pagamento di quote straordinarie condominiali.
Deduceva l'opponente: a) che la delibera condominiale del 13 aprile 2021, posta a fondamento del monitorio, aveva costituito oggetto di impugnativa nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di
Salerno ed iscritto al n. R.G. 3540/2021 nel quale il Giudice non si era ancora espresso in merito alla richiesta di sospensione dell'esecutività; b) che nel predetto giudizio l'opponente aveva depositato denuncia prodotta in data 11 ottobre 2021 contro l'amministratore del Controparte_1
atteso che risultava indicato nel verbale di assemblea condominiale del 26 maggio 2021 il
[...]
IG. , sostituito per delega dal IG. , che non rivestiva più la qualità Parte_2 Persona_1
di condomino a far data dall'ottobre 2020; c) che nell'assemblea condominiale del 13 aprile 2021 non era approvata alcuna ripartizione delle spese richieste in sede monitoria;
d) che nell'assemblea condominiale del 26 maggio 2021, il cui verbale era anch'esso posto a corredo della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, era richiamato il piano di riparto in realtà mai approvato nell'assemblea del 13 aprile 2021; e) che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno
ometteva di indicare la motivazione del provvedimento;
f)) che il opposto era sprovvisto CP_1
di legittimazione a riscuotere le somme dovute alla non Parte_3
sussistendo alcuna delibera di approvazione e ripartizione di detta spesa straordinaria.
Conseguentemente instava per la revoca del decreto ingiuntivo de quo, previa sospensione dell'esecutività, con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali con CP_1
attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi il convenuto
[...]
– in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – deducendo la propria legittimazione attiva alla riscossione delle quote straordinarie relative ai lavori di ristrutturazione sia dal punto di vista normativo che in virtù
dell'accordo di transazione concluso con la approvato a Parte_3
maggioranza nell'assemblea condominiale del 13 aprile 2021 e ratificato con l'assemblea del 26
maggio 2021. Deduceva altresì che nell'assemblea del 13 aprile 2021, le cui decisioni avevano costituito oggetto di ratifica nell'assemblea del 26 maggio 2021, i condomini, con l'approvazione secondo la maggioranza di legge dei punti 1) e 3) all'ordine del giorno, avevano manifestato di accettare la proposta transattiva e deliberato l'integrazione alla contabilità dei lavori di ristrutturazione già approvata nell'assemblea del 15 ottobre 2010. Il riparto (integrativo della contabilità), consegnato ai condomini che ne avevano preso visione, era stato dunque approvato dalla maggioranza, con esclusione delle condomine Pt_1
Instava conseguentemente per il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività
per l'assenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 649 cod. proc. civ., nonché, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, ovvero, in subordine per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. con liquidazione del risarcimento, ed al pagamento delle spese processuali.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo impugnato, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa era assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente dichiararsi la procedibilità della domanda, ribadendosi il rigetto dell'eccezione formulata dall'opponente fondato sull'assunto della comunicazione dell'istanza di mediazione solamente al difensore costituito ma non alla parte personalmente.
Deve in proposito rilevarsi che l'art. 8 D. Lgs. 28/2010, al comma primo, stabilisce che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all' altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante", non prevedendo alcuna sanzione nell'ipotesi di mancata comunicazione.
In assenza di pronunce della Cassazione al riguardo, parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib.
di Avellino, sent. 1 febbraio 2023, n. 178) ha ritenuto che la condizione di procedibilità non possa considerarsi avverata laddove la comunicazione non sia stata eseguita nei confronti della parte personalmente, a meno che non abbia eletto domicilio presso il proprio avvocato anche con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione. Altra
giurisprudenza di merito, partendo dalla considerazione della ratio della mediazione e della sua disciplina, con particolare riferimento alla previsione di cui all'art. 8 D. Lgs. 28/2010, nella parte in cui dispone che la comunicazione alla parte venga data “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”, sottolinea come scopo e funzione dell'istituto della mediazione non sia l'osservanza di forme sacramentali ma garantire l'effettiva conoscenza dell'avvio del procedimento onde consentire alle parti di parteciparvi personalmente (cfr. Tribunale di Patti, ordinanza del 3 luglio 2023). Orbene, ritiene il Tribunale, in assenza di un'espressa previsione normativa sanzionatoria, di aderire a tale ultimo indirizzo siccome maggiormente conferente ai principi di economicità e di efficienza processuale cui è improntata la normativa in materia di mediazione che non risulterebbero garantiti laddove si ricollegasse ad una mera irregolarità della comunicazione di avvio del procedimento la sanzione dell'improcedibilità.
Con riferimento al caso specifico, deve altresì rilevarsi che, anche volendo aderire alla giurisprudenza più rigorosa invocata da parte opponente, il difetto di convocazione avrebbe reso improcedibile la domanda laddove il Giudice d'ufficio e/o su istanza di parte avesse disposto l'introduzione della domanda di mediazione a carico di parte opposta ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D. Lgs. 28/2010
(c.d. mediazione “demandata”). Di contro, nel caso in esame, non avendo il Giudice provveduto ad invitare le parti alla mediazione, non si verte in ipotesi di mediazione demandata cui la giurisprudenza citata da parte opponente ricollega la sanzione dell'improcedibilità.
Alla luce delle considerazioni che precedono ed atteso che l'invito alla mediazione è comunque pervenuto, attraverso il suo procuratore cui era indirizzato, nella sfera di conoscibilità dell'opponente,
così come richiesto dall'art. 8 D. Lgs. 28/2010, versandosi in ipotesi di mera irregolarità, l'eccezione di improcedibilità non merita accoglimento.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere conseguentemente rigettata.
Esaminando analiticamente le eccezioni formulate dall'opponente deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza della censura concernente l'omessa motivazione del decreto ingiuntivo n. 3059/2021,
corredato di clausola di provvisoria esecutività, emesso dal Tribunale di Salerno in data 27 dicembre
2021.
Giova premettere che l'art. 641 cod. proc. civ., sotto la rubrica “accoglimento della domanda”,
dispone: “Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni , con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà
a esecuzione forzata”. La legge così vieta al giudice nel procedimento monitorio di limitarsi ad affermare la sussistenza delle “condizioni previste dall'art. 633 cod. proc. civ.” e gli impone di adottare il “decreto motivato” rafforzandone l'obbligo con la comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della legge 109/2006 che qualifica come illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, fra gli altri, l'emissione di provvedimenti privi di motivazione ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge.
Fermo l'obbligo di motivazione del decreto ingiuntivo che non può ritenersi assolto qualora quest'ultima consista nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge, deve altresì
rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha anche recentemente chiarito (cfr. Cass. Civ., Sez.
Prima, ordinanza 8 agosto 2024, n. 22470) che la motivazione del decreto ingiuntivo non assolve però
la stessa funzione della motivazione della sentenza, posto che il decreto ingiuntivo è un provvedimento reso in esito a cognizione sommaria per parzialità della cognizione ‒ limitata solo all'esame della prova scritta prodotta dal creditore ‒ emesso all'esito, dunque, di un procedimento speciale, sicché ad esso non possono applicarsi in via analogica le norme dettate per la sentenza,
emessa all'esito di un processo a cognizione piena.
Orbene, nella fattispecie, il decreto ingiuntivo per cui è giudizio dispone testualmente “esaminata la documentazione depositata;
rilevato che il credito è fondato su riparti approvati dalla assemblea condominiale;
visti gli artt. 633 e segg. c.p.c. e 63 disp. att. c.c.” non limitandosi dunque a rilevare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 cod. proc. civ. ma motivando, sia pure succintamente
(stante la natura di procedimento speciale a cognizione sommaria per parzialità della cognizione limitata solo all'esame della prova scritta prodotta dal creditore) le ragioni della sua emissione consistenti sui riparti approvati dalla assemblea condominiale allegati dal ricorrente e CP_1
sul richiamo all'art. 63 disp. attuaz. cod. civ., a mente del quale “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo,
nonostante opposizione …”.
Le ragioni che precedono inducono, oltre che al rigetto dell'eccezione concernente la carenza di motivazione del decreto ingiuntivo de quo, anche alla reiezione della doglianza concernente la sussistenza di impugnativa da parte dell'opponente nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di
Salerno ed iscritto al n. R.G. 3540/2021, posto che proprio l'art. 63 disp. attuaz. cod. civ. citato consente all'amministratore del condominio di ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (peraltro senza l'autorizzazione di quest'ultima) nonostante penda opposizione.
Quanto alla ritenuta carenza di prova degli oneri condominiali azionati, deve rilevarsi che il convenuto come rilevato dal Giudice del monitorio, ha allegato i riparti approvati dalla CP_1
assemblea condominiale e le delibere condominiali del 13 aprile 2021 e del 26 maggio 2021. Parte
opponente contesta la delibera del 26 maggio 2021 nella parte in cui all'ordine del giorno (nn. 2 e 3)
prevede “Ratifica verbale del 13.04.2021” e “ratifica e approvazione atto di transazione del
03.05.2021 tra e prospetto Parte_4
versamento come da riparto approvato nell'assemblea del 13.04.2021”, nonostante nell'assemblea condominiale del 13 aprile 2021 non fosse stato approvato alcun piano di riparto. Sennonché detta delibera del 26 maggio 2021, che ha confermato quella precedente del 13 aprile 2021 la cui opposizione (nell'ambito della quale il Collegio, in sede di reclamo, ha revocato la sospensione dell'esecutività della delibera disposta dal G.I.) è peraltro ancora sub judice, ha “approvato il prospetto dei versamenti da effettuare come da riparto approvato nell'assemblea del 13/04/2021” (cfr.
punto 3) delibera del 26 maggio 2021). Orbene, non avendo detta delibera del 26 maggio 2021 costituito oggetto di impugnazione nei termini di legge, la stessa, stante la sua perdurante esistenza ed efficacia, non può costituire oggetto di sindacato da parte del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in relazione alla sua eventuale annullabilità.
Fermo restando che le ragioni che precedono inducono di per sé al rigetto dell'opposizione, deve in ogni caso rimarcarsi che, laddove, come nella fattispecie, si verta in ipotesi di lavori di manutenzione straordinaria, assume valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione alle spese la approvazione assembleare dell'intervento, mentre la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già
preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (arg. da Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477; Cass. Sez. 2, 03/12/1999, n. 13505; Cass.
Sez. 2, 15/03/1994, n. 2452; Cass. Sez. U, 05/05/1980, n. 2928).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese è, piuttosto, condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63 disp. att.
cod. civ., comma 1, giacché ad esso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio, corrispondente a quello dei documenti esemplificativamente elencati nell'art. 642 cod. proc. civ., comma 1 (Cass. Sez. 2, 23/05/1972, n.
1588).
Ove, tuttavia, sia mancata l'approvazione dello stato di ripartizione da parte dell'assemblea,
l'amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130 cod. civ.,
n.
3. In tale evenienza, l'amministratore può agire in sede di ordinario processo di cognizione, oppure ottenere ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1, disp. att. cod.
civ. (cfr. Cass. Civ., Sez. VI – 2, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15696). Le considerazioni che precedono inducono altresì al rigetto dell'ulteriore eccezione formulata dall'opponente, stante la legittimazione attiva del convenuto alla riscossione degli oneri CP_1
condominiali relativi ai lavori straordinari deliberati dall'assemblea ed attesa inoltre la circostanza che quest'ultima, oltre ad approvare l'intervento, con le allegate delibere del 13 aprile 2021 e del 26
maggio 2021, ha deliberato di accogliere la proposta transattiva della approvando Parte_5
l'atto di transazione del 3 maggio 2021 (allegato al monitorio) che prevede, altresì, l'obbligo a carico del di recuperare le quote dei condomini che non hanno provveduto al pagamento onde CP_1
prevenire possibili azioni giudiziali da parte della ditta Parte_3
L'opposizione deve essere conseguentemente rigettata confermandosi il decreto ingiuntivo opposto.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con condanna dell'opponente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte opposta, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, nella misura liquidata d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. n. 147 del 13 Agosto
2022 (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 – parametri medi: Fase di Studio: € 919,00; Fase
Introduttiva: € 717,00; Fase Istruttoria/Trattazione: esclusa, siccome non svolta;
Fase Decisionale: €
1.701,00 - Totali: € 3.337,00).
Vanno altresì addebitati all'opponente i costi sopportati dall'opposto per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico, Avv.
Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
474/2022 R.G.A.C. – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3059/2021 emesso dal
Tribunale di Salerno in forma provvisoriamente esecutiva in data 27 dicembre 2021 e notificato in data 29 dicembre 2021dell'importo di € 5.628,97, oltre accessori;
2) DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3059/2021 emesso dal Tribunale di
Salerno in forma provvisoriamente esecutiva in data 27 dicembre 2021 e notificato in data 29
dicembre 2021;
3) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate d'ufficio, Parte_1
in assenza di notula, in complessivi € 3.337,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cassa come per legge, con attribuzione, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, in favore del procuratore costituito di parte opposta AVV. FRANCESCO ANZALONE;
4) CONDANNA l'opponente al rimborso in favore dell'opposto Parte_1 [...]
– in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – degli esborsi sostenuti per l'espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Così deciso in Salerno, lì 25 Agosto 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.