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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di conIGlio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 985/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2024, vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in S. Giovanni in Fiore (CS) alla Via Matteotti n. 54, presso lo studio dell'Avv. Luisa
Lopez, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale alla lite in calce all'atto di appello rilasciata in virtù di Deliberazione di G.C. n. 23 del 20 maggio 2021;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall' Avv. Rosanna Martellotta ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Brunella Candreva, in Catanzaro alla Via Antonio Panella n. 1, in virtù di procura speciale alla lite a margine della comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata […]; 2) In via principale e nel merito in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in funzione di Giudice di
Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riformare integralmente l'impugnata sentenza di primo grado n. 983/2001 emessa dal Tribunale di Cosenza il 30.04.2021 e notificata il
04.05.2021, e rigettare la domanda attorea avanzata in primo grado, statuendo che nessun danno deve essere riconosciuto alla IG.ra , per tutte le ragioni sopra spiegate. Controparte_1
1 Con vittoria di spese e competenze del primo e secondo grado del giudizio, ivi comprese quelle di
CTU, ai danni della ”. Controparte_1
Per l'appellata: “Voglia la Corte adita, preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. per i motivi dedotti ai punti A-B-C-D-E, e rigettare, nel merito, l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado, anche in riferimento alla condanna alle spese a carico dello Stato. Con vittoria di spese del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. (solo per il presente grado)”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 19 dicembre 2014, ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Controparte_1
Tribunale di Cosenza, il , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riferimento alle motivazioni espresse in premessa, condannare il Parte_1
al ripristino dello stato dei luoghi (o in subordine al pagamento dei costi per ripristinare lo
[...] status quo ante) oltre al risarcimento del danno pari ad euro 29.247,28 in riferimento al terreno di proprietà dell'attrice identificato al fg. 14 p.lle 3-408-466- e 467 del catasto urbano di Pt_1
ex art. 2043 c.c. per i motivi esposti in premessa. Si precisa che il predetto importo è
[...] comprensivo dei danni causati al terreno, al fabbricato, agli alberi da frutto e al pozzo. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di giudizio a carico dello Stato”.
In particolare, l'attrice ha esposto di essere proprietaria esclusiva del terreno ubicato in Pt_1
e catastalmente identificato al fg. 14, p.lle 3, 408, 466 e 467; - che nel gennaio 2009 si era
[...] verificato, nell'area cimiteriale di pertinenza dell'ente comunale, uno smottamento che aveva recato danno al fondo di sua proprietà, in quanto un cumulo di detriti aveva invaso il fondo medesimo, abbattendo un fabbricato di vecchia costruzione in muratura adibito a porcilaia e ricovero di animali;
distruggendo un pozzo artesiano con annesso un invaso per la raccolta di acqua a scopo irriguo;
distruggendo alberi da frutto (ciliegi, fichi, prugne, albicocche e peri); distruggendo ulteriori alberi
(castagni, ulivi); rendendo totalmente incolto il terreno;
inibendo il passaggio carrabile e consentendo solo quello pedonale da fondi vicini. Poiché, pertanto, lo smottamento era da ricondurre ad un comportamento colposo del , che non aveva garantito Parte_1 il buon funzionamento e la corretta manutenzione dell'impianto di smaltimento delle acque provenienti dall'area cimiteriale, l'attrice chiedeva condannarsi il menzionato al ripristino Pt_1 dello status quo ante e al risarcimento dei danni arrecati alla sua proprietà, ai sensi dell'art. 2043
c.c..
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto.
2 In particolare, secondo l'ente comunale nessuna responsabilità poteva essergli riconosciuta posto che il periodo storico in cui si era verificata la frana interessante il cimitero comunale era stato caratterizzato da una straordinaria ondata di maltempo, caratterizzata da copiose ed abbondanti piogge cadute per diverse settimane senza soluzione di continuità. Essendo stato, pertanto, l'evento generato da caso fortuito/forza maggiore, di esso non poteva rispondere il anche perché Pt_1 al momento del verificarsi di esso l'area si presentava in perfette condizioni manutentive ed era dotata di adeguati presidi atti a garantire il convogliamento e il regolare deflusso delle acque piovane.
Il ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in Pt_1 diritto.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova per testi e CTU e all'udienza del
25 gennaio 2021 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n.983/2021, pubblicata in data 1 maggio 2021, ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria, condannando il al ristoro dei Parte_1 danni subiti dall'attrice, quantificati in € 29.274,28, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito e interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata fino alla data della decisione (ed oltre ulteriori interessi fino al soddisfo). Ha invece rigettato, per come formulata, la domanda dell'attrice di ripristino dello stato dei luoghi attraverso l'esecuzione dei lavori di cui al punto A dell'atto di citazione, e condannato parte convenuta alla rifusione della metà delle spese e competenze di giudizio in favore dell'attrice, da corrispondersi in favore dello Stato ex art. 133
D.P.R. n. 115/2002.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto:
- di dover ricondurre la domanda attorea al referente normativo dell'art. 2051 c.c., avendo la IGnora inteso far valere la responsabilità dell'ente pubblico convenuto quale proprietario e custode CP_1 dell'area all'interno della quale si verificava lo smottamento fonte di danno nella sua proprietà;
- che è incontestato il fatto storico descritto dall'attrice nell'atto introduttivo, vale a dire il verificarsi di uno smottamento di terreno nell'area del Cimitero di , che colpiva la proprietà Parte_1 della CP_1
- che, non essendo stato possibile dire con certezza se l'impianto di raccolta e smaltimento delle acque pluviali nell'area cimiteriale comunale fosse o meno funzionante nell'esatto istante in cui la frana si verificava, né alcuna prova è stata offerta al fine di dimostrare che se anche il sistema di canalizzazione delle acque fosse stato perfettamente pulito e funzionante al momento del fatto
(quale circostanza che nemmeno il CTU nominato in corso di causa ha potuto accertare) l'evento ugualmente si sarebbe verificato nella medesima portata a causa delle piogge intense, ha concluso CP_ nel senso che “non può dirsi, pertanto, offerta la prova del caso fortuito da parte dell convenuto.
La domanda attrice è, conseguentemente, fondata in punto di an debeatur” (cfr. sentenza, pag. 5);
3 - che, venendo al quantum debeatur, quanto al danno emergente, esso può dirsi certo nella sua ontologica esistenza, in quanto comprovato dalla consulenza di parte in atti e dalla deposizione dei testi di parte attrice, e comunque non contestato specificamente dal convenuto. Quanto, poi, alla domanda di ripristino dello stato dei luoghi, essa deve essere rigettata perché, “… per come formulata, non può inquadrarsi nell'alveo dell'azione risarcitoria proposta (e, quindi, della causa petendi articolata), posto che l'esecuzione di lavori di consolidamento non sarebbe finalizzato né al ristoro di un danno emergente né alla compensazione di un lucro cessante, né, appunto, potrebbe qualificarsi come risarcimento in forma specifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2058 c.c., rappresentando quest'ultimo la riparazione diretta del bene leso o danneggiato (e non, quindi, il compimento di attività sul bene proprio del danneggiante al fine di evitare il ripetersi di fenomeni dannosi, astrattamene possibili ma non a titolo di risarcimento del danno). Peraltro, pure a volersi inquadrare la domanda come svincolata dall'azione risarcitoria proposta e finalizzata ad ottenere la condanna della convenuta ad un facere […] sarebbe sprovvista di adeguata allegazione e prova”
(cfr. sentenza, pagg.6-7).
- ha compensato le spese di lite nella misura di metà, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda dell'attrice, ed ha posto solo la restante metà a carico del soccombente, con obbligo di pagamento a favore dello Stato, essendo la parte vittoriosa ammessa al beneficio del gratuito patrocinio;
- ha definitivamente posto le spese di CTU a carico del convenuto soccombente nella loro integralità.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 27 maggio 2021, il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1 parola (notificata il 4 maggio 2021) per i motivi che si esamineranno.
Si è costituita in giudizio depositando, telematicamente, comparsa di costituzione Controparte_1 con cui ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza di data 28 dicembre 2021, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Disposta una serie di rinvii, è stata infine fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del
13 novembre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Indi, la
Corte – viste le note – con ordinanza del 18 novembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione dell'anzidetta ordinanza, avvenuta il 20 novembre 2024.
§ 3. Le questioni preliminari
3.1 Preliminarmente va rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da Controparte_1
4 Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
3.2 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato con riflessi sull'onere della prova”, il impugna Parte_1 la sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che “Va premesso che malgrado il referente normativo indicato nell'atto introduttivo – evidentemente non vincolante per il giudice cui soltanto spetta la qualificazione della domanda – l'attrice ha inteso fare valere la responsabilità dell'ente pubblico convenuto quale proprietario e custode dell'area all'interno della quale si verificava lo smottamento fonte di danni nella sua proprietà. Assumendosi, quindi, quale parametro normativo di riferimento l'art. 2051 c.c., è onere dell'attrice dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (Cass., 22724/18), mentre spetta al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eIGibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 6826/2021)”.
Rappresenta l'appellante che, di vero, il principio affermato nella sentenza impugnata, ovvero che spetta al giudice il potere di qualificare la domanda, “è male applicato” perché, nella fattispecie, il
Giudice “è andato oltre i limiti delle questioni poste dalla parte attrice” (cfr. citazione in appello, pag.
5). Ed infatti, l'attrice aveva proposto un'azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., allegando, a sostegno della pretesa, che la causa del cedimento del terreno era da individuarsi nella cattiva funzionalità dell'impianto di smaltimento delle acque provenienti dall'area cimiteriale e nel fatto che, inoltre, una parte di tali acque non confluiva in appositi pozzetti di scarico per poi proseguire con apposita tubazione fino agli scarichi comunali e comunque l'impianto di smaltimento era sottodimensionato e privo di manutenzione;
il , di conseguenza, Parte_1 ha, quindi, basato la difesa “sul suo comportamento, cercando di dimostrare, riuscendovi per come appresso si dirà, che l'impianto di smaltimento delle acque provenienti dall'area cimiteriale erano regimentate e, comunque, non potevano essere causa dello smottamento”. Invece, prosegue l'appellante, il Tribunale “ha letteralmente stravolto gli elementi materiali del fatto costitutivo del rapporto introducendo nel giudizio il tema della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., che limita l'onere della prova a provare la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo che postula l'effettivo potere sulla cosa e prescinde da qualunque connotato di colpa, così come aveva allegato parte attrice” (cfr. citazione in appello, pag. 6).
4.2 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Insussistenza della responsabilità ex art. 2051 codice civile”, l'Ente appellante si duole che, nel ritenere e dichiarare la responsabilità del Pt_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c., il Tribunale non abbia tenuto conto delle risultanze della CTU, che, se opportunamente considerate, avrebbero necessariamente condotto il Tribunale ad escludere la responsabilità del per un evento imputabile, esclusivamente, al caso fortuito rappresentato Pt_1 dall'eccezionale, quanto straordinaria, ondata di maltempo, caratterizzata da copiose ed abbondanti piogge cadute per diverse settimane, senza soluzione di continuità. Questa conclusione ha trovato preciso riscontro probatorio nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dacché è lo stesso ausiliario del Tribunale ad evidenziare che “il movimento franoso si è sviluppato ad una certa profondità e la superficie è scivolata su una faglia più profonda […] e pertanto il fenomeno franoso sarebbe da ascrivere esclusivamente alle copiose precipitazioni verificatesi in quel periodo”. D'altro canto, prosegue l'appellante, quanto narrato trova conferma nella domanda presentata dalla stessa attrice, in data 3 aprile 2009, prot. n. 1603, indirizzata al Sindaco pro tempore del
[...]
, avente ad oggetto “Domanda di contributo per l'immobile distrutto o gravemente Parte_1 danneggiato o per il ripristino della funzionalità dell'immobile, in conseguenza dei gravi eventi avversi che hanno colpito il territorio della Regione Calabria nel mese di gennaio 2009”. Ebbene, sottolinea l'impugnante, “già la stessa attrice, pertanto, con la succitata richiesta di contributo, riconosceva che il danno da lei patito era da imputare ai “gravi eventi avversi” che hanno colpito il territorio di tutta la Regione Calabria nell'inverno del 2009, eventi del tutto eccezionali, imprevedibili ed evitabili” (cfr. citazione in appello, pagg. 10-11).
4.3 Con il terzo motivo di appello, così rubricato: “Sul quantum della pretesa risarcitoria”, il Pt_1 si duole che il Tribunale abbia affermato che il non avrebbe contestato Parte_1 specificamente i danni limitandosi ad una generica contestazione. Così argomentando, il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (richiama Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 24632 del 2015), secondo cui, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, è necessaria la prova precisa e puntuale del danno subito. Prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto,
6 certo. Ebbene, chiosa l'appellante, la “nel corso del giudizio di prime cure non ha assolto al CP_1 suo obbligo, infatti, nessuna prova è stata fornita in ordine alla presenza del pozzo del manufatto, né ha indicato il numero delle piante arboree e degli alberi da frutto che insistevano sul terreno de quo, né mai è stata fornita dalla stessa prova dei raccolti di frutta e verdura o altro negli anni precedenti ai fatti, per cui certamente non può dirsi superata detta prova con il solo deposito in atti di una CTP, essendo la stessa, comunque e sempre un atto proveniente dalla parte interessata e soprattutto sul presupposto che il CTU ha ritenuto impossibile procedere ad una quantificazione dei danni atteso che sarebbero stati necessari indagini di tipo geologico e geometrico e dati certi.
Indagini ed accertamenti che non risultano effettuati nemmeno dal CTP nella sua relazione e di cui in atti, per cui non si comprende come lo stesso sia stato in grado di quantificare i danni indicati nella sua relazione di parte!!” (cfr. citazione in appello, pagg. 13-14).
4.4 L'appello è complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato.
4.4.1 Il primo motivo è infondato alla luce del principio di diritto, enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui lo stabilire se un fatto illecito sia disciplinato dall'art. 2043 c.c. o da una tra le disposizioni di cui agli artt. 2047 ss. c.c., quando non vi sia mutamento dei fatti costitutivi della domanda, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda, e può essere prospettata per la prima volta anche nel grado di appello e persino in sede di legittimità. Infatti, “non si deve parlare di qualificazione giuridica della domanda nell'ipotesi in cui, fermi i fatti accertati, il giudice deve decidere quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie” (cfr. Cass. civ., 12 novembre 2024, n. 29232; Cass. civ., 21 giugno 2024,
n. 17253). Come affermato da Cass. civ., 10 novembre 2023, n. 31330, “… non è mestieri a discorrere di “giudicato” sulla qualificazione giuridica, quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta. In questa ipotesi, in virtù del principio jura novit curia, è sempre consentito al giudice - anche in sede di legittimità -
“valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione” della noma applicabile (ex multis, Sez. L., Sentenza n. 6341 del 5.3.2019)”.
Nella specie, deve escludersi che la sentenza impugnata presenti il vizio evocato con il primo motivo di appello (violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato), giacché i fatti posti a fondamento della domanda sono rimasti immutati, ed il giudice ha scelto la disciplina applicabile alla fattispecie, escludendo l'operatività di quella dell'art. 2043 c.c. (fondata sul criterio soggettivo della colpa) e reputando invece applicabile quella di cui all'art. 2051 c.c., fondata su un criterio di imputazione oggettivo.
4.4.2 Il secondo motivo è infondato.
Non è superfluo rammentare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si caratterizza in quanto postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano
7 insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. civ., n. 15761 del 2016). Per integrare tale responsabilità è sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene.
Ne consegue che il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis,
Cass. civ., 8 luglio 2024, n. 18518) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Con particolare riferimento all'ipotesi – che qui viene in rilievo – in cui l'eziologia dell'evento dannoso abbia origine da precipitazioni atmosferiche, la Suprema Corte ormai da tempo ha affermato (v.
Cass. civ., 9 marzo 2010, n. 5658 emessa in un giudizio di risarcimento danni nei confronti dell'ANAS per allagamenti conseguenti alla tracimazione delle acque e alla cattiva manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane) che è certamente vero “che una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito in relazione ad eventi di danno come quello in questione, ma non è affatto vero che una siffatta pioggia costituisca sempre e comunque un caso fortuito”. Questa pronuncia, in particolare, ha precisato che, per potersi ravvisare il caso fortuito, il custode “avrebbe dovuto dimostrare che le piogge in questione erano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane;
il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge in questione erano state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia” (cfr., altresì, Cass. civ., 17 dicembre 2014, n. 26545).
Si tratta di un principio di diritto rifermato dalla giurisprudenza di legittimità che, più di recente, ha ribadito che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051
c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presentava al momento dell'evento atmosferico, restando invece irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (cfr. Cass. civ., 11 febbraio 2022, n. 4588).Con l'ulteriore
8 specificazione che l'allegazione dello stato del sistema di smaltimento delle acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, “viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la “cosa” medesima e l'evento lesivo” (cfr. Cass. civ.,
1 febbraio 2018, n. 2482).
Ebbene, nel caso di specie, il non ha provato, come invece era suo Parte_1 preciso onere, che la pioggia abbattutasi sul nei giorni tra il 23 e il 27 gennaio 2009 (ossia Pt_1 il periodo in cui si è verificato l'evento dannoso per cui è controversia), era stata così intensa (e quindi così eccezionale) che l'allagamento si sarebbe verificato nella stessa misura pure essendovi stata, da parte sua, la scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.
Come correttamente rilevato dal Tribunale e, del resto, agevolmente desumibile dalla valutazione del materiale probatorio, il verificarsi di uno smottamento di terreno nell'area del Cimitero di Pt_1
, che colpiva la proprietà della è fatto che può dirsi incontestato.
[...] CP_1
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale per accertare le cause del predetto smottamento, acclarava che:
(i) dai dati pluviometrici presenti in atti risulta che la zona oggetto di causa, è stata colpita da “un'eccezionale ondata di maltempo e da diverse piogge”, essendo stato rilevato, infatti, che, nei giorni tra il 23 e il 27 gennaio 2009, “sono caduti circa 350 millimetri di acqua sulla zona interessata, tanto da potersi parlare di “calamità naturale”;
(ii) a seguito delle copiose piogge, il muro di sostegno che costeggia il cimitero comunale ha subito una traslazione rigida. Il che sta a IGnificare che “il movimento franoso si è sviluppato ad una certa profondità e la parte superficiale è scivolata su una faglia più profonda”;
(iii) a causa dell'evento franoso, infatti, il terreno ha subito uno smottamento con conseguente scivolamento del muro perimetrale del cimitero verso la proprietà della invadendola. CP_1
Indi, concludeva nel senso che, “Il fenomeno franoso, pertanto, sarebbe da ascrivere esclusivamente alle copiose precipitazioni verificatesi in quel periodo” (cfr. relazione peritale a firma dell'Ing. , pag. 5). Persona_1
Ebbene, osserva la Corte che si deve escludere che l'evento atmosferico in parola avesse carattere di “imprevedibilità”, sia perché verificatosi nel mese di gennaio e dunque in un periodo durante il quale è notorio che si verifichino fenomeni atmosferici particolarmente intensi e tutt'altro che infrequenti, in un territorio quale la Calabria dal noto dissesto idrogeologico, ma, soprattutto, perché accaduto in un'area che era stata già interessata da piogge particolarmente intense, come del resto evincibile proprio dalla documentazione prodotta dallo stesso dalla quale è agevole Pt_1 rilevare che il territorio della Regione Calabria era stato interessato da intensi fenomeni atmosferici
9 già nei mesi di novembre e dicembre 2008. Per cui le piogge cadute nel successivo mese di gennaio erano tutt'altro che imprevedibili.
In ogni caso, il non ha dimostrato che le piogge in questione erano state da sole causa Pt_1 sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane – come esattamente rilevato dal Tribunale.
Invero, la circostanza che il sistema di canalizzazione delle acque fosse stato perfettamente pulito e funzionante al momento del fatto, è circostanza che neppure il CTU ha potuto appurare. Si legge, infatti, nella relazione peritale a firma dell'Ing. , pagg. 4-5, che “Il sottoscritto – Persona_1 avendo presentato formale richiesta di accesso agli atti presso il Comune di – ha Parte_1 constatato che presso gli uffici competenti non è presente alcuna documentazione diretta ad accertare se in quel periodo (o comunque nel periodo antecedente all'evento dannoso) sono state eseguite, da parte del attività di accertamento sul suolo né se siano state realizzate Pt_1 migliorie sulle strutture di raccolta e smaltimento delle acque pluviali nella zona cimiteriale. Non solo. In atti non sono presenti, neppure, richieste di intervento di manutenzione e/o controllo da parte dei cittadini interessati. Da ciò si evince che nessuna considerazione può essere fatta circa il regolare funzionamento delle opere di deflusso delle acque, sulla zona interessata, prima che si verificasse l'evento dannoso”.
È dunque evidente che, l'Ing. non ha potuto dire con certezza se l'impianto fosse o meno Per_1 funzionante nell'esatto istante in cui la frana si verificava.
Va, poi, condivisa la valutazione del narrato testimoniale operata dal Tribunale anche con riferimento alla deposizione del custode , valutazione del tutto genericamente Persona_2 censurata dall'appellante, a cui dire “il primo giudice ha dato della deposizione del custode Per_2
, una lettura assolutamente parziale” (cfr. citazione in appello, pag. 12), senza però
[...] specificare quale parte della dichiarazione del teste sarebbe stata trascurata o mal interpretata dal
Giudicante di prime cure.
Il secondo motivo è dunque rigettato poiché l'attività istruttoria espletata in primo grado, ha consentito di accertare con certezza le cause dello smottamento, da addebitarsi al
[...]
, custode dell'area cimiteriale interessata dal movimento franoso. Parte_1
4.4.3 Il terzo motivo, con il quale l'appellante contesta la quantificazione dei danni da parte del
Tribunale, non è fondato.
Il Tribunale di Cosenza ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento formulata da CP_1
[...]
Più in dettaglio, ha rigettato la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi, ed ha, viceversa, accolto la domanda di risarcimento di danni sofferti a causa dello smottamento del terreno, così come illustrata nell'atto di citazione, vale a dire: a) danni al terreno reso inutilizzabile ai fini colturali (danno quantificato in euro 950,00); b) danni al fabbricato (stimati in euro 6.720,00); c) danni agli alberi da
10 frutto (stimati in euro 9.604,28); d) danno al pozzo ed alla vasca ad uso irriguo (stimati in euro
12.000,00).
A fondamento, ha posto la seguente motivazione:
“Quanto al danno emergente, esso può dirsi certo nella sua ontologica esistenza, in quanto comprovato dalla consulenza di parte in atti e dalla deposizione dei testi di parte attrice.
Il nella comparsa di costituzione alcuna contestazione specifica ha Parte_1 mosso sui predetti danni, limitandosi a dedurre che “si contesta la stima dei danni per come descritti
e riportati nella valutazione atecnica di controparte, poiché i valori appaiono decisamente spropositati e molti dei lavori indicati non sono correlabili ai danni asseritamente subiti, bensì finalizzati al miglioramento dello status quo ante”.
È da ritenere, quindi, che la contestazione riguardi non il danno emergente lamentato dall'attrice, che può, conseguentemente recepirsi in questa sede in forza del disposto dell'art. 115 c.p.c., bensì
i lavori descritti dall'attrice per il ripristino dello status quo ante. Solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. il ampliava la contestazione, in maniera, tuttavia, del tutto intempestiva, Pt_1 rispetto alle preclusioni assertive stabilite dal codice di rito” (cfr. pagg. 5-6).
Obietta l'appellante che, così argomentando, il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (richiama Cass. civ., Sez. III,
Sentenza n. 24632 del 2016), secondo cui, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, è necessaria la prova precisa e puntuale del danno subito. Prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo. Ebbene, chiosa l'appellante, la “nel corso del giudizio di prime cure non ha assolto al suo obbligo, infatti, CP_1 nessuna prova è stata fornita in ordine alla presenza del pozzo del manufatto, né ha indicato il numero delle piante arboree e degli alberi da frutto che insistevano sul terreno de quo, né mai è stata fornita dalla stessa prova dei raccolti di frutta e verdura o altro negli anni precedenti ai fatti, per cui certamente non può dirsi superata detta prova con il solo deposito in atti di una CTP, essendo la stessa, comunque e sempre un atto proveniente dalla parte interessata e soprattutto sul presupposto che il CTU ha ritenuto impossibile procedere ad una quantificazione dei danni atteso che sarebbero stati necessari indagini di tipo geologico e geometrico e dati certi. Indagini ed accertamenti che non risultano effettuati nemmeno dal CTP nella sua relazione e di cui in atti, per cui non si comprende come lo stesso sia stato in grado di quantificare i danni indicati nella sua relazione di parte!!” (cfr. citazione in appello, pagg. 13-14).
Orbene, reputa la Corte che il motivo non colga l'effettiva ratio decidendi della pronuncia di primo grado.
Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria perché ha ritenuto comprovato il danno emergente, dacché: a) non contestato dal convenuto;
b) riscontrato dagli esiti della consulenza di parte in atti e dalla deposizione dei testi di parte attrice.
11 Ora, a ben vedere, il non ha censurato l'applicazione del principio di non contestazione da Pt_1 parte del Tribunale.
Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui l'art. 167
c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex multis Cass. civ., 17 giugno 2016, n. 12517; Cass. civ., 9 marzo 2012, n. 3727 emessa in una vicenda nella quale non trovava ancora applicazione, ratione temporis, la nuova versione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009,
n. 69, che ha ormai fissato per legge l'operatività di detto principio in modo generale).
La Suprema Corte ha altresì affermato che, in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra parte abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta a ciascuna di esse (Cass. civ., 15 ottobre 2014, n. 21847).
Ed inoltre: il principio di non contestazione, con conseguente “relevatio” dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (Cass. civ., 17 febbraio 2016, n. 3023).
In tal ottica, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerando che
l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, sarebbe contraddittorio ritenere che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum operi diversamente rispetto all'uno o all'altra delle parti in causa (…) In conclusione, per i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore del nuovo art. 167 c.p.c., il coltivatore di fondo rustico, che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, intenda esercitare il retratto agrario e genericamente alleghi in citazione il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, anche in presenza di una generica contestazione da parte del convenuto sulla sussistenza degli stessi, ha
l'onere di provare il possesso di tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge, dovendo il giudice verificarne l'esistenza” (cfr. Cass. civ., 19 ottobre 2016, n. 21075).
12 È poi pacifico in giurisprudenza che il principio di non contestazione opera anche in ordine all'ammontare del risarcimento richiesto (cfr. Cass. civ., 3 dicembre 2020, n. 27624).
Ora, dall'esame dell'atto di citazione in primo grado emerge che, l'attrice aveva Controparte_1 allegato di avere patito, a causa del forte cedimento del terreno, con conseguente ingombro del materiale derivante dal crollo delle cappelle cimiteriali, i seguenti danni:
(i) danni al terreno, reso in buona sostanza inutilizzabile;
(ii) danni al fabbricato;
(iii) distruzione di tre ciliegi, due prugni, tre alberi di fico, due albicocchi, tre peri, 10 ulivi di
10 anni e 20 ulivi di 5 anni, un albero di castagno di 30 anni di età;
(iv) danni al pozzo e alla vasca ad uso irriguo.
Sempre nell'atto di citazione, la aveva proceduto alla analitica quantificazione del danno CP_1
(voce per voce), sulla scorta di una consulenza tecnica di parte a firma del geom. CP_3
Ora, è chiaro che, avendo l'attrice allegato in modo dettagliato ed analitico i danni patiti – sia in ordine all'an che al quantum debeatur - parte convenuta era stata messa in grado di assolvere in modo specifico all'onere di prendere posizione su un fatto costitutivo del processo, come imposto dall'art. 167 c.p.c., che comporta l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, anche per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost.
E, tuttavia, ha osservato il Tribunale, “il nella comparsa di costituzione Parte_1 alcuna contestazione specifica ha mosso sui predetti danni, limitandosi a dedurre che “si contesta la stima dei danni per come descritti e riportati nella valutazione atecnica di controparte, poiché i valori appaiono decisamente spropositati e molti dei lavori indicati non sono correlabili ai danni asseritamente subiti, bensì finalizzati al miglioramento dello status quo ante”. È da ritenere, quindi, che la contestazione riguardi non il danno emergente lamentato dall'attrice, che può, conseguentemente recepirsi in questa sede in forza del disposto dell'art. 115 c.p.c., bensì i lavori descritti dall'attrice per il ripristino dello status quo ante. Solo nella memoria ex art. 186 comma 6 n.
2 c.p.c. il ampliava la contestazione, in maniera, tuttavia, del tutto intempestiva rispetto alle Pt_1 preclusioni assertive stabilite dal codice di rito”.
Orbene, questa statuizione non è stata oggetto di specifica censura da parte del che non Pt_1 ha contestato l'interpretazione offerta dal Giudice di prime cure in ordine al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., né tantomeno si è preoccupato di contrapporre idonee argomentazioni per incrinare il fondamento logico-giuridico del principio affermato dal Tribunale in ordine al momento in cui i fatti dedotti con gli atti introduttivi del giudizio possano essere contestati, così da sconfessare l'assunto del Tribunale circa la intempestività della contestazione ampliata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Con l'ovvia conseguenza che, le statuizioni de quibus sono ormai trascorse in giudicato e l'ammontare del danno – giova ripeterlo, dettagliatamente
13 indicato nella citazione e non fatto oggetto di una specifica contestazione da parte del convenuto – non può più essere messo in discussione.
Per amore di completezza si osserva che, non risponde al vero l'affermazione dell'appellante a cui dire la non avrebbe assolto al suo onere probatorio, non avendo fornito prova alcuna in CP_1 ordine alla presenza del pozzo e del manufatto, né ha indicato il numero delle piante arboree e degli alberi da frutto che insistevano sul terreno de quo.
L'assunto è infatti smentito in primo luogo dal tenore della citazione, laddove, a pag. 5, sono analiticamente indicate le piante e gli alberi da frutto (cfr. “Sono stati distrutti tre alberi di ciliegio, due alberi di prugne, 3 alberi di fichi, due alberi di albicocche, tre alberi di pero, 10 alberi di ulivi di
10 anni, 20 alberi di ulivi di 5 anni, un albero di castagno di 30 anni di età”).
Quanto al pozzo, al manufatto e agli alberi, la loro presenza è stata confermata dai testimoni escussi all'udienza del 7 aprile 2016, e i quali, entrambi, hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato il capitolo n. 1 della citazione e della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice (“Vero che a seguito del movimento franoso verificatosi nel gennaio 2009, un cumulo di detriti invadeva la proprietà per come alla documentazione fotografica che Le ST (si CP_1 rammostri al teste il doc. n. 3) tanto da inibire il passo carrabile e pedonale e causando danni al fabbricato, al pozzo, agli alberi ed al terreno?”).
In particolare, il teste ha riferito: Testimone_1 vengono mostrate sotto il doc. n. 3 fascicolo attoreo. Le ho scattate io e sono allegate alla CTP a mia firma, di cui ne confermo il contenuto. Confermo che nel gennaio 2009, un cumulo di detriti ha invaso la proprietà della inibendo il passo carrabile e pedonale e causando danni al CP_1 fabbricato, al pozzo agli alberi ed al terreno […]>>.
Il teste ha riferito: Testimone_2 seguito della frana del gennaio 2009, i detriti del Cimitero sono scesi sul terreno della ed CP_1 hanno impedito il passaggio sia a piedi sia con le auto. Inoltre, ho visto con i mie occhi i danni al pozzo, al fabbricato, agli alberi, al terrazzo […]>>.
Le dichiarazioni rese dai testimoni ex latere actoris, in ordine ai danni cagionati al pozzo, al fabbricato, agli alberi e al terrazzo di proprietà non sono state confutate dal convenuto, che CP_1 si è limitato ad allegare, nel presente grado, che il consulente tecnico avrebbe ritenuto impossibile procedere ad una quantificazione dei danni atteso che sarebbero state necessarie indagini di tipo geologico e geometrico e dati certi. Ora, è evidente che la doglianza del è frutto di una non Pt_1 corretta lettura della relazione a firma dell'Ing. il quale, invero, ha sì affermato che Persona_1
“sarebbe necessario procedere ad ulteriori indagini di tipo geologico (in particolare la Geologia
Stratigrafica) e geotecnico con relative indagini e prove per ottenere dei dati certi al fine di effettuare
i relativi calcoli per le opere strutturali ed idrauliche necessarie al risanamento. Ciò in quanto al fine di poter progettare le strutture edilizie necessarie in questo caso, si deve conoscere la profondità e
14 la natura del terreno compatto al quale ancorarle” (cfr. pagg. 5-6), ma tanto ha fatto in risposta al quesito posto dal Tribunale ed avente ad oggetto il “costo necessario per ripristinare lo stato dei luoghi con relativa messa in sicurezza del pendio e regimentazione ottimale delle acque pluviali attraverso una serie di opere edilizie ed idrauliche” (cfr. relazione peritale, pag. 5), quesito afferente la (diversa) domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi che è stata rigettata dal Tribunale, con statuizione non impugnata dalla e dunque, anch'essa, trascorsa in giudicato. CP_4
L'appello è, dunque, rigettato con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
§ 5. Le spese processuali
5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, alla tariffa media prevista dal D.M. n.
147/2022, e per tutte le fasi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
5.2 Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello) deve darsi atto che ricorrono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal , persona del Sindaco pro tempore, nei confronti Parte_1 di , con atto di citazione notificato il 27 maggio 2021, e avverso la sentenza Controparte_1
n. 983/2021 del Tribunale di Cosenza, resa il 30 aprile 2021, pubblicata in data 1 maggio 2021 e notificata il 4 maggio 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma interamente la sentenza impugnata;
2) condanna il al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali dell'appello che si liquidano in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Rosanna Martellotta che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso il 21 febbraio 2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
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