Art. 32. (Privilegi ed esenzioni fiscali)
Sono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidita', vecchiaia e superstiti, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.
Sono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidita', vecchiaia e superstiti, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.