Articolo 32 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 31Articolo 33
Versione
1 marzo 1967
Art. 32. (Privilegi ed esenzioni fiscali)

Sono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidita', vecchiaia e superstiti, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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