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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12287 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato sentenza nella causa iscritta al n.
25371/2024 RG promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Elisabetta
Pullano e domiciliata come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv.
IN UA ed elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 23.09.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2498/2024 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, senza dilazione, a favore della CP_1
della somma di € 10.283,83 a titolo di contributi asseritamente
[...]
dovuti per il periodo terzo trimestre 2017 – primo trimestre 2020 per il Sig. , riqualificato dagli ispettori, nel verbale ispettivo del 14.11.2022, CP_2
come agente di commercio.
Al proposito ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, eccependo in via gradata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma, la carenza di documentazione idonea per l'emissione dell'anzidetto decreto, la carenza di procura del legale rappresentante a favore del consulente, Dott. , l'erronea individuazione del soggetto Persona_1
passivo del ricorso monitorio (“ ), l'infondatezza nel merito Controparte_3
delle pretese di non essendo i collaboratori della società agenti di CP_1
commercio.
2. Si è costituita in giudizio la , contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto la domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma, in ogni sua parte, del decreto opposto n. 2498/2024 dell'11/04/2024.
Sul punto ha rappresentato di aver riscontrato in sede ispettiva le caratteristiche tipiche di un rapporto di agenzia con riferimento a , CP_2
presente stabilmente con circa 35 fatture compensi, emesse con cadenza quasi mensile.
3. Ritenuta la causa di natura documentale e respinte la richiesta di prove testimoniali e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, all'udienza del 29.10.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con successivo deposito di sentenza contestuale.
Le parti hanno depositato note conclusive e di trattazione scritta.
4. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente società, con conferma di quanto statuito con ordinanza del 19.02.2025.
Ai sensi dell'art. 444, comma terzo, c.p.c. “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice
2 del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”, dovendosi avere riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale che è investito del potere di gestione esterna ed è legittimato a ricevere i contributi e, perciò, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza.
Nel caso di enti previdenziali che abbiano struttura decentrata, la competenza
è del foro in cui si trova l'ufficio periferico preposto alla gestione dei rapporti contributivi e competente alla riscossione per legge o per regolamento. Tuttavia, come rilevato in più occasioni dalla Corte di Cassazione, per l' la CP_1
gestione dei rapporti contributivi e la riscossione dei contributi è affidata alla sola sede centrale di Roma, mentre gli uffici periferici non hanno alcun potere in tal senso (cfr. Cass. n. 3303 del 2002 e n. 12542 del 2002, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 20/11/2024, n. 29869).
Ne consegue che competente per territorio è il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
5. Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di nullità del verbale per carenza di valida procura in capo al Dott. , Persona_1
consulente della società ed al quale il legale rappresentante non avrebbe conferito alcuna delega, contrariamente a quanto indicato dagli ispettori nel verbale del 14.11.2022.
Al riguardo si osserva che, per costante orientamento della Suprema Corte, i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o che siano stati dallo stesso compiuti (ex plurimis vedasi Cass. civ. Sez. lavoro,
14/05/2020, n. 8946).
Nel caso di specie nel verbale ispettivo viene dato atto della presenza del Dott.
, in qualità di delegato dal legale rappresentante, Persona_1 Parte_2
identificato mediante riconoscimento copia documento e delega;
[...]
3 inoltre in calce ad ogni foglio di detto verbale vi è la sottoscrizione del legale rappresentante della ditta o della persona presente all'accertamento, sottoscrizione in alcun modo disconosciuta.
Tali fatti sono stati attestati dai pubblici ufficiali e fanno piena prova fino a querela di falso.
A ciò aggiungasi che al verbale è stata allegata la delega alla rappresentanza conferita da al predetto consulente e che anche tale Parte_2
sottoscrizione apposta in calce non è stata oggetto di disconoscimento.
6. Infine deve essere respinta l'eccezione di nullità del decreto per erronea indicazione del soggetto ingiunto nel punto 2 del ricorso per decreto ingiuntivo, ove viene menzionata una diversa società.
Dall'esame degli atti emerge con evidenza che l'errore materiale è presente solo nel punto 2 del ricorso monitorio, mentre nella restante parte dell'atto e negli allegati (verbale ispettivo su cui il decreto è fondato) è correttamente indicata la quale società ingiunta, con la conseguenza che tale errore Parte_1
non ha inficiato l'esatta identificazione del soggetto debitore.
7. Venendo al merito della questione, il ricorso in opposizione è infondato e deve pertanto essere respinto.
La questione controversa riguarda la configurazione giuridica del rapporto intercorso tra e . Parte_3 CP_2
Al riguardo occorre fare una breve premessa sulla distinzione tra la figura dell'agente e quella del procacciatore di affari.
Per la Corte di Cassazione i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con
4 l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Il rapporto di procacciatore d'affari, invece, si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.
Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle – di legge o di contratto - che lo presuppongono
(come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto;
cfr. Cass. nn. 11024/2007,
11998/2009 e 12776/2012).
Orbene fatta tale premessa, ritiene il Tribunale che, nella specie, dalla produzione documentale acquisita in atti emergano sufficienti elementi per la riconducibilità del rapporto intervenuto tra e alla Parte_1 CP_2
figura del contratto di agenzia.
Dall'esame delle fatture prodotte (allegato 26 del fascicolo di parte opponente) si evince che, nel rapporto per cui è causa, nonostante i termini usati nella lettera di conferimento incarico (allegato 12), gli affari conclusi per conto della da parte del sono stati molteplici, con cadenza regolare e Parte_3 CP_2
senza alcuna congrua interruzione nel periodo di collaborazione tra i due soggetti.
Le fatture emesse dalla società presentano infatti continuità nel tempo, con indicazione di molteplici affari e non di un singolo affare, susseguendosi con
5 una progressività numerica pressoché mensile e rivelando altresì che il collaboratore percepiva un compenso, evidentemente predeterminato e concordato tra le parti in una certa percentuale.
Al proposito giova sottolineare che, se risulta compatibile con un rapporto di agenzia una esiguità dei compensi erogati in favore del lavoratore (cfr. Cass. 23 luglio 2012, n. 12776), non appare altrettanto compatibile con il rapporto di procacciamento di affari l'erogazione di compensi di una certa entità in conseguenza di una attività posta in essere in maniera continuativa, ciò in quanto il procacciamento di affari, per sua natura, è connotato dal carattere episodico ed occasionale.
I descritti elementi, uniti alla durata pluriennale del rapporto, mal si conciliano con la predetta attività occasionale.
Si osserva in proposito che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti (cfr. Cass. sent. n. 2828/16), quale quella, invece, emergente dalla regolare e continua fatturazione intervenuta tra il collaboratore e la società mandante, con ciò restando smentita l'occasionalità delle prestazioni, rese invece con continuità nel tempo e chiaramente regolate tra le parti da una consolidata prassi.
A sostegno di quanto sin qui esposto, si richiamano molteplici pronunce di questo Tribunale che, in fattispecie del tutto analoghe alla presente, hanno ritenuto sussistere un rapporto di agenzia, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto, in presenza dei seguenti elementi: 1) durata pluriennale continuativa, quale indice della stabilità nell'incarico, non occasionale e
6 discontinua come nel procacciamento d'affari; 2) emissione costante di fatture progressive con cadenza periodica ripetuta senza (sostanziale) soluzione di continuità nell'arco dell'intero periodo, riferite all'attività di vendita nei confronti di clienti finali, a riprova di una concreta attività promozionale svolta con stabilità e continuità temporale dietro pagamento di provvigioni;
3) corresponsione di importi provvigionali di entità niente affatto trascurabile solo sugli affari andati a buon fine (modalità esclusiva del contratto d'agenzia), e non stabiliti di volta in volta per la sola presentazione del cliente, come avviene nei rapporti occasionali;
4) corresponsione di provvigioni costante e ripetuta nel tempo, incompatibile con il pagamento una tantum, la prima volta, alla presentazione del cliente come avviene nel caso di procacciamento;
6) assenza di periodi d'interruzione dell'attività e svolgimento della stessa in una determinata zona o con i medesimi clienti (ex plurimis Tribunale Roma, n.
10106 dell'1.12.2021, che si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c.).
Tali elementi ad avviso del Giudicante sono in larga parte riscontrabili anche nel caso esaminato in questa sede, con conseguente fondatezza dei rilievi ispettivi circa la riconducibilità nell'alveo dell'art. 1742 c.c. del rapporto intercorso con Del resto la società opponente si è limitata ad CP_2
affermare che tutti i procacciatori della non possiedono Parte_1
l'abilitazione alla professione di Agente di commercio e che nessuno di essi è iscritto alla , senza tuttavia prendere posizione specifica Controparte_1
sulle contestazioni elevate con il verbale ispettivo del 14 novembre 2022 in riferimento al solo e non a tutti gli altri collaboratori. CP_2
Il ricorso sulla base di tutte le precedenti considerazioni deve essere respinto e il decreto ingiuntivo, emesso sulla base del verbale ispettivo, deve essere confermato.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore della causa, fase introduttiva, di studio e decisoria).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 25371/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) respinge il ricorso in opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2498/2024, già provvisoriamente esecutivo;
b) condanna la società opponente al pagamento, in favore della CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2000,00 oltre IVA,
[...]
CPA, spese generali.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma, 29.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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