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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/10/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6883/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6883/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Curto Rosanna Parte_1 CP_1
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia accogliere con sentenza le seguenti congiunte
CONCLUSIONI:
1. I coniugi, di comune accordo, continueranno temporaneamente a coabitare nella casa coniugale sita in Piazzola sul Brenta (PD), Via Corsica n. 14, unitamente ai due figli, esclusivamente fino alla vendita dell'immobile, che dovrà avvenire con la massima tempestività. A tal fine, le parti si
1 obbligano a procedere immediatamente alla vendita dell'immobile, la cui alienazione è già stata affidata ad un'agenzia immobiliare di fiducia. Entrambi i coniugi si impegnano a cooperare attivamente per il perfezionamento della vendita, senza frapporre ostacoli o ritardi.
2. Una volta perfezionata la vendita, il ricavato netto sarà suddiviso in parti uguali (50%) tra i coniugi. Il SI. , per contro, si obbliga ad accollarsi integralmente la residua quota di mutuo CP_1
gravante sull'immobile medesimo, manlevando la SI.ra da ogni responsabilità in merito. Parte_1
3. Qualora la convivenza temporanea presso la casa coniugale dovesse divenire intollerabile ciascuno dei coniugi avrà facoltà di trasferirsi temporaneamente presso altra abitazione. Resta inteso che, anche qualora la situazione di allontanamento si protragga nel tempo, entrambi i coniugi manterranno comunque il diritto di rientrare nella casa coniugale in qualsiasi momento, fino al perfezionamento della vendita dell'immobile.
4. Tutti gli arredi presenti nell'abitazione saranno divisi in maniera equa e concordata tra i coniugi.
Resta ferma la proprietà esclusiva in capo alla SI.ra degli strumenti musicali acquistati Parte_1
con somme derivanti dalla propria eredità, trattandosi di beni personali, utilizzati nell'ambito della sua attività professionale.
5. Nessun mantenimento per i due figli. rimarrà a vivere con il padre mentre vivrà con Per_1 Per_2
la madre con l'intesa che, se di bisogno, ciascun genitore si farà carico del mantenimento del figlio convivente. Il SI. si impegna inoltre a sostenere, in via esclusiva e, se necessarie, le spese CP_1
straordinarie relative ad entrambi i figli, limitatamente a: spese delle autovetture, la loro manutenzione e/o riparazione, cambio gomme, assicurazione e bollo auto, costo del carburante, spese mediche e farmaceutiche, il tutto fino a quando gli stessi non avranno raggiunto la completa indipendenza economica.
6. La SI.ra , una volta che la casa sarà venduta, porterà con sé gli animali registrati a suo Parte_1
nome presso l'anagrafe canina: due cani di razza OR identificati tramite microchip, nonché un coniglio domestico.
7. Ciascuno dei coniugi manterrà la proprietà esclusiva del veicolo a sé intestato e attualmente in proprio uso, senza che l'altro possa avanzare alcuna pretesa al riguardo. In particolare, la SI.ra conserverà la proprietà esclusiva dell'autovettura marca Dacia, modello Sandero, targata Parte_1
2 FE073MB; il SI. conserverà la proprietà esclusiva dell'autovettura marca Dacia, modello CP_1
Duster, targata FF425DF, nonché della motocicletta marca Aprilia, targata PD161862.
8. Fino a quando i coniugi continueranno ad abitare entrambi nella casa coniugale, il SI. , CP_1
quale contributo al mantenimento della SI.ra , verserà alla moglie, entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente bancario alla stessa intestato la somma mensile di
€ 270,00. Tale situazione di temporanea coabitazione è dettata dal fatto che entrambi i coniugi necessitano del ricavato della vendita per poter procedere ad acquistare o locare un nuovo immobile.
Il SI. , inoltre, durante questo periodo transitorio e auspicabilmente breve, si accollerà CP_1
integralmente il pagamento delle utenze domestiche. Il SI. , si obbliga a provvedere CP_1
integralmente all'estinzione anticipata del mutuo attualmente in essere utilizzando il ricavato della vendita di una quota immobiliare da lui ereditata o il ricavato della vendita della casa coniugale, se precedente. A decorrere dal mese successivo all'estinzione del predetto mutuo e comunque entro gennaio 2026, il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 10 di CP_1 Parte_1
ciascun mese e con le medesime modalità già concordate, la somma mensile di € 600,00, a titolo di assegno di mantenimento e, successivamente, di assegno divorzile. A decorrere dal mese di luglio
2026, il SI. inizierà a percepire il trattamento pensionistico, che si presume di importo CP_1
equivalente a quanto attualmente percepito a titolo di esodo. Qualora tale equivalenza venga confermata, il SI. si obbliga a continuare a corrispondere alla SI.ra l'importo CP_1 Parte_1
mensile di € 600,00. In caso contrario, ove cioè l'importo effettivamente percepito a titolo di pensione risulti inferiore, il SI. si obbliga a versare alla SI.ra una somma pari al 25% del CP_1 Parte_1
trattamento pensionistico percepito mensilmente, comunque mai inferiore ad € 550,00 mensili. Il SI.
, in considerazione dei sacrifici personali e lavorativi sostenuti dalla moglie nel corso del CP_1
matrimonio per accudire i figli, prendersi cura della famiglia e per permettere al marito di dedicarsi alla carriera, continuerà a versare alla SI. la somma di € 600,00 o il 25% della sua Parte_1
pensione, rivalutabili Istat, anche qualora la stessa dovesse incrementare l'orario lavorativo, trovare diversa occupazione, dovesse intraprendere una nuova convivenza more uxorio o convolare a nuove nozze, in ossequio alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
3 9. Spese legali compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...], il [...], e , nato a [...], il Parte_1 CP_1
1.05.1962, contraevano matrimonio con rito civile presso il Comune di Padova in data 17.10.2002, trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 266, parte I, anno
2002.
Dalla loro unione nascevano due figli: nata ad [...] il [...] e , nato Per_1 Per_2
ad Abano Terme (PD) il 14.06.2000.
In data 03.07.2025, e depositavano congiuntamente ricorso ai Parte_1 CP_1
sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
Le parti con dichiarazioni depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e conformi all'interesse dei figli, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, si prende atto della condizione sub 5.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata quanto alle condizioni in epigrafe.
Quanto ai punti sub 1, 2, 3, 4, 6, 7 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
4 Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separati nel reciproco rispetto;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n. 266, parte 1, anno 2002;
3. omologa la separazione alle condizioni sub 5 e 8;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 13.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6883/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Curto Rosanna Parte_1 CP_1
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia accogliere con sentenza le seguenti congiunte
CONCLUSIONI:
1. I coniugi, di comune accordo, continueranno temporaneamente a coabitare nella casa coniugale sita in Piazzola sul Brenta (PD), Via Corsica n. 14, unitamente ai due figli, esclusivamente fino alla vendita dell'immobile, che dovrà avvenire con la massima tempestività. A tal fine, le parti si
1 obbligano a procedere immediatamente alla vendita dell'immobile, la cui alienazione è già stata affidata ad un'agenzia immobiliare di fiducia. Entrambi i coniugi si impegnano a cooperare attivamente per il perfezionamento della vendita, senza frapporre ostacoli o ritardi.
2. Una volta perfezionata la vendita, il ricavato netto sarà suddiviso in parti uguali (50%) tra i coniugi. Il SI. , per contro, si obbliga ad accollarsi integralmente la residua quota di mutuo CP_1
gravante sull'immobile medesimo, manlevando la SI.ra da ogni responsabilità in merito. Parte_1
3. Qualora la convivenza temporanea presso la casa coniugale dovesse divenire intollerabile ciascuno dei coniugi avrà facoltà di trasferirsi temporaneamente presso altra abitazione. Resta inteso che, anche qualora la situazione di allontanamento si protragga nel tempo, entrambi i coniugi manterranno comunque il diritto di rientrare nella casa coniugale in qualsiasi momento, fino al perfezionamento della vendita dell'immobile.
4. Tutti gli arredi presenti nell'abitazione saranno divisi in maniera equa e concordata tra i coniugi.
Resta ferma la proprietà esclusiva in capo alla SI.ra degli strumenti musicali acquistati Parte_1
con somme derivanti dalla propria eredità, trattandosi di beni personali, utilizzati nell'ambito della sua attività professionale.
5. Nessun mantenimento per i due figli. rimarrà a vivere con il padre mentre vivrà con Per_1 Per_2
la madre con l'intesa che, se di bisogno, ciascun genitore si farà carico del mantenimento del figlio convivente. Il SI. si impegna inoltre a sostenere, in via esclusiva e, se necessarie, le spese CP_1
straordinarie relative ad entrambi i figli, limitatamente a: spese delle autovetture, la loro manutenzione e/o riparazione, cambio gomme, assicurazione e bollo auto, costo del carburante, spese mediche e farmaceutiche, il tutto fino a quando gli stessi non avranno raggiunto la completa indipendenza economica.
6. La SI.ra , una volta che la casa sarà venduta, porterà con sé gli animali registrati a suo Parte_1
nome presso l'anagrafe canina: due cani di razza OR identificati tramite microchip, nonché un coniglio domestico.
7. Ciascuno dei coniugi manterrà la proprietà esclusiva del veicolo a sé intestato e attualmente in proprio uso, senza che l'altro possa avanzare alcuna pretesa al riguardo. In particolare, la SI.ra conserverà la proprietà esclusiva dell'autovettura marca Dacia, modello Sandero, targata Parte_1
2 FE073MB; il SI. conserverà la proprietà esclusiva dell'autovettura marca Dacia, modello CP_1
Duster, targata FF425DF, nonché della motocicletta marca Aprilia, targata PD161862.
8. Fino a quando i coniugi continueranno ad abitare entrambi nella casa coniugale, il SI. , CP_1
quale contributo al mantenimento della SI.ra , verserà alla moglie, entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente bancario alla stessa intestato la somma mensile di
€ 270,00. Tale situazione di temporanea coabitazione è dettata dal fatto che entrambi i coniugi necessitano del ricavato della vendita per poter procedere ad acquistare o locare un nuovo immobile.
Il SI. , inoltre, durante questo periodo transitorio e auspicabilmente breve, si accollerà CP_1
integralmente il pagamento delle utenze domestiche. Il SI. , si obbliga a provvedere CP_1
integralmente all'estinzione anticipata del mutuo attualmente in essere utilizzando il ricavato della vendita di una quota immobiliare da lui ereditata o il ricavato della vendita della casa coniugale, se precedente. A decorrere dal mese successivo all'estinzione del predetto mutuo e comunque entro gennaio 2026, il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 10 di CP_1 Parte_1
ciascun mese e con le medesime modalità già concordate, la somma mensile di € 600,00, a titolo di assegno di mantenimento e, successivamente, di assegno divorzile. A decorrere dal mese di luglio
2026, il SI. inizierà a percepire il trattamento pensionistico, che si presume di importo CP_1
equivalente a quanto attualmente percepito a titolo di esodo. Qualora tale equivalenza venga confermata, il SI. si obbliga a continuare a corrispondere alla SI.ra l'importo CP_1 Parte_1
mensile di € 600,00. In caso contrario, ove cioè l'importo effettivamente percepito a titolo di pensione risulti inferiore, il SI. si obbliga a versare alla SI.ra una somma pari al 25% del CP_1 Parte_1
trattamento pensionistico percepito mensilmente, comunque mai inferiore ad € 550,00 mensili. Il SI.
, in considerazione dei sacrifici personali e lavorativi sostenuti dalla moglie nel corso del CP_1
matrimonio per accudire i figli, prendersi cura della famiglia e per permettere al marito di dedicarsi alla carriera, continuerà a versare alla SI. la somma di € 600,00 o il 25% della sua Parte_1
pensione, rivalutabili Istat, anche qualora la stessa dovesse incrementare l'orario lavorativo, trovare diversa occupazione, dovesse intraprendere una nuova convivenza more uxorio o convolare a nuove nozze, in ossequio alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
3 9. Spese legali compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...], il [...], e , nato a [...], il Parte_1 CP_1
1.05.1962, contraevano matrimonio con rito civile presso il Comune di Padova in data 17.10.2002, trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 266, parte I, anno
2002.
Dalla loro unione nascevano due figli: nata ad [...] il [...] e , nato Per_1 Per_2
ad Abano Terme (PD) il 14.06.2000.
In data 03.07.2025, e depositavano congiuntamente ricorso ai Parte_1 CP_1
sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
Le parti con dichiarazioni depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e conformi all'interesse dei figli, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, si prende atto della condizione sub 5.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata quanto alle condizioni in epigrafe.
Quanto ai punti sub 1, 2, 3, 4, 6, 7 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
4 Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separati nel reciproco rispetto;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n. 266, parte 1, anno 2002;
3. omologa la separazione alle condizioni sub 5 e 8;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 13.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
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