Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 20/01/2026, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10159/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10159 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Cappelli, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Di Meo, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento valorizzazione del patrimonio e delle politiche abitative, Direzione edilizia residenziale pubblica (ERP), Ufficio sanatorie, n. rep. -OMISSIS- del 20/03/2025, n. protocollo -OMISSIS- del 20/03/2025 avente ad oggetto il “Diniego all’assegnazione in regolarizzazione di alloggio di E.R.P. di proprietà del Comune di Roma, sito in Roma, viale -OMISSIS- -OMISSIS-. Alla data di riferimento l’alloggio era legittimamente assegnato”, notificata al ricorrente in data 17.06.2025, e con essa di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il cons. AN IA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 12 agosto 2025 (dep. 11/9) il sig. -OMISSIS- ha impugnato il diniego dell’assegnazione in regolarizzazione, ai sensi della legge regionale 1/2020, di alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Roma.
Avverso il predetto diniego il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge, di omessa e/o apparente motivazione e di omessa istruttoria, rilevando:
- di avere occupato l’alloggio fin dal 2007 per assistere la sig.ra-OMISSIS- (nonna del ricorrente);
- che il 2/12/2011 la legittima assegnataria si era trasferita a vivere stabilmente in R.S.A. e doveva pertanto considerarsi decaduta dall’assegnazione fin da tale data, per avvenuta cessione al ricorrente;
- che l’ente proprietario non ha accertato il diritto al subentro del ricorrente che faceva parte del nucleo familiare della sig.ra-OMISSIS-.
Il 15 settembre 2025 Roma Capitale si è costituita con atto di rito.
Il 18 settembre 2025 la resistente ha depositato una memoria con cui ha resistito nel merito delle doglianze.
Con ordinanza n. 5096 del 24 settembre 2025 il Tribunale, pronunciando sull’istanza cautelare, ha fissato l’udienza di merito.
L’11 dicembre 2025 il ricorrente deposita memoria con cui insiste nelle proprie difese e replica alle argomentazioni avversarie.
Il 12 dicembre 2025 Roma Capitale deposita memoria con cui controdeduce nel merito delle censure.
Il 23 dicembre 2025 parte ricorrente deposita memoria di replica ed insiste nelle proprie difese.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Oggetto del gravame è il diniego di regolarizzazione ai sensi della legge regionale (Lazio) 1/2020 così motivata:
“alla data di riferimento del 23/5/2014 (art. 140 L.R. 1/2020) l’alloggio non era occupato abusivamente dal richiedente, ma legittimamente assegnato alla sig.ra OMISSIS”.
Con un unico motivo il ricorrente contesta il presupposto, affermando di occupare l’alloggio da ben prima della data ultima del 25/3/2014, e che fin dall’11/12/2011 la legittima assegnataria si era trasferita a vivere stabilmente in R.S.A. e doveva pertanto considerarsi decaduta dall’assegnazione fin da tale data, per avvenuta cessione al ricorrente.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie il legittimo assegnatario dell’alloggio era la nonna dell’odierno ricorrente, deceduta il 4 agosto 2014, data a partire dalla quale l’Amministrazione fa decorrere l’occupazione irregolare da parte del ricorrente, a nulla rilevando che il ricorrente abitasse da data anteriore ai fini dell’assegnazione in sanatoria.
Con riguardo alla decorrenza della occupazione irregolare suscettibile di sanatoria, si è già espresso il giudice amministrativo, sebbene con riguardo a precedenti sanatorie (v. Tar Lazio V ter 3952/2025, 16152/2024, Cons. Stato, V, 1552/2018 e più di recente n. 4165/2025).
La sanatoria di cui alla l.r. 1/2020 nulla prevede in senso diverso rispetto alle precedenti sanatorie con riguardo al presupposto dell’occupazione senza titolo da una certa data, con conseguente applicazione anche a quest’ultima dei principi contenuti nelle richiamate pronunce.
L’occupazione senza titolo è peraltro incompatibile con la situazione di ospitalità sostanzialmente tollerata dall’ente gestore, fintantoché l’alloggio risulta regolarmente assegnato al soggetto ospitante (v. Cons. Stato, V, 4165/2025; Tar Lazio V ter 3952/2025, 16152/2024; Cons. Stato, IV 4961/24, V, 4291/2018, 1552/2018).
La circostanza che l’assegnataria, nonna del ricorrente, si fosse trasferita fin dal 2011 in R.S.A. e non abbia più fatto rientro nell’alloggio non modifica la qualificazione dell’occupazione, atteso che “l’abbandono definitivo dell’alloggio e la rinuncia allo stesso non è stata formalizzata nei confronti dell’ente competente sulla base della relativa normativa e, dall’altro, in difetto della predetta comunicazione, non si poteva legittimamente inferire dal suo momentaneo allontanamento per motivi di salute la cessazione definitiva dell’occupazione dello stesso.” (così T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, n. 2986/2015; ex multis , in termini, T.A.R. Lazio Sez. III-quater, sent. n. 10192/2016; T.A.R. Lazio n. 7084/2014; T.A.R. Lazio, sent. n. 5651/2014, n.7072/2014 e n. 5905/2016).
Questo Tribunale ha altresì affermato che il ricovero presso una struttura assistenziale non equivale di per sé ad una volontà dismissiva della titolarità e della detenzione dell’immobile, che poteva riconoscersi solo al momento dell’emigrazione dal comune, ovvero al cambio di residenza” (T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, n. 9046/2019).
In ogni caso, quanto alla tesi del ricorrente, secondo il quale vi sarebbe stata una decadenza a carico dell’assegnataria, oltre al fatto che un provvedimento di decadenza non è stato mai adottato, della stessa non si sarebbe potuto giovare il ricorrente alla luce dell’art. 22, comma 147, l.r. n. 1/2020 secondo il quale “Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi dell’alloggio assegnato, di mancata riconsegna dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica all’ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo alla regolarizzazione contrattuale, ovvero all’acquisto dell’immobile.”
La citata disposizione di cui alla legge regionale 1/2020 ripropone la norma di cui all’art. 53, co. 5, l.r. 27/2006 ove prevede che “in ipotesi di cessione volontaria – nel caso parziale – così come in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’occupante non ha titolo all’acquisto dell’immobile e alla regolarizzazione della posizione amministrativa” (così Consiglio di Stato, sez. V n. 4291/2018 e cfr., ex multis , anche Tar Lazio V ter 13347/2025).
Quanto all’asserito diritto al subentro del ricorrente, lo stesso esula dalla giurisdizione di questo Tribunale (v. tra le altre, da ultimo, Tar Lazio V ter 5865/2025, e v. anche Cass., Sez. un., 12 luglio 2019, n. 18828; Cass. civ., sez. un., 9.10.2013 n. 22957; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 29/11/2023, n. 6563), inoltre, ciò che più rileva, detto diritto non era oggetto del provvedimento qui gravato, rappresentato invece dal rigetto della domanda di regolarizzazione presentata ai sensi della legge regionale 1/2020.
Per quanto osservato il provvedimento risulta scevro dalle dedotte censure e va pertanto respinto.
La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ER di ZA, Presidente
AN IA EN, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IA EN | IO ER di ZA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.