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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13301 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Angela Foggia presso la quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Massimo Del Prete presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.07.2024, e premettendo di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a Napoli il 14/07/2005, dalla cui unione nasceva (nata il Persona_1
18/05/2007 ia Napoli), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 08.06.2018, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 4685/2018 del 26.06.2018 reso nel procedimento RG n. 10540/2018, chiedevano pronunziarsi scioglimento del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli in data 14.07.2005 con trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli;
2. Revocarsi l'obbligo a carico del sig. di concorrere al mantenimento della moglie in quanto titolare di un reddito Controparte_1
idoneo a garantirne l'autosufficienza economica come dimostrato dall'estratto contributivo (cfr. all.
6);
3. Il sig. si obbliga, a versare a titolo di mantenimento l'importo di € 300,00 Controparte_1
mensili (somma soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici ISTAT) in favore della figlia minore con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul seguente conto corrente Per_1
Unicredit: IBAN IT 87 R 02008 03464 000400408402 intestato alla sig.ra ;
4. Parte_1
La minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
Per_1
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione, ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con se;
salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse della figlia questa trascorrerà con il padre 3 giorni a settimana, da concordarsi tra i genitori in relazione alle esigenze della minore;
a settimane alterne, i fine settimana;
nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di giorni 5 in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, e di giorni 15 consecutivi in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi;
5. I sig.ri e si impegnano a Controparte_1 Parte_1
farsi carico, ognuno al 50%, di tutte le spese straordinarie a favore della figlia a titolo Per_1
meramente indicativo e non esaustivo (visite medico/specialistiche, dentista, oculista, interventi chirurgici non effettuati tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, cicli di psicoterapia); spese
2 di natura ludica o parascolastica tra i quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, anche in relazione alle specifiche attitudini che ha sviluppato o svilupperà la minore durante la crescita e la propria formazione etica e culturale;
spese sportive, ovvero, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dello sport scelto dalla minore, in relazione anche alla propria attitudine e inclinazione;
6. Per le seguenti spese straordinarie “obbligatorie” non sarà richiesta la concertazione: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad accezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privata;
7. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta iscritta all'altro a mezzo messaggistica istantanea (es. whatsapp, Telegram), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, per cui le spese extra che non richiedono una concertazione tra coniugi laddove anticipate dalla sig.ra verranno rimborsate alla presentazione Parte_1
di giustificativi di spesa nel mese successivo;
8. La detrazione fiscale per la figlia a carico Per_1
sarà attribuita nella misura del 100% a favore della sig.ra ;
9. I coniugi Parte_1
dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; 10. I ricorrenti dichiarano con il presente accordo di separazione di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero di scioglimento del matrimonio alle condizioni tutte esposte nel presente ricorso introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente riprodotte;
11. I ricorrenti, congiuntamente, dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
12. I ricorrenti dichiarano di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e dichiarano, congiuntamente di rinunciare all'impugnazione della sentenza. 13. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi
3 della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 14.07.2005
(Atto N. 166 parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2005);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott.ssa Carla Hubler
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