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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/10/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
2) Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
3) Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1641 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Divorzio
TRA
residente in [...](c.f. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, giusta procura posta in calce al ricorso, dall'avv. Luigina Barberio presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
residente in [...]V – 96100 Siracusa – non Controparte_1 comparso.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02 aprile 2024, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Mairano (BS) il 27/02/2010 (trascritto presso l'Ufficio Controparte_1 di Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte n.1 serie A, anno 2010) e che da tale unione è nato un figlio, (20/04/2010), riferiva che era intervenuta separazione consensuale omologata dal Per_1
Tribunale di Brescia in data 15 Novembre 2013 e che dall'epoca della separazione personale la convivenza non è stata più ripresa.
Riferiva inoltre che il , che risiede a Siracusa, dopo la separazione non aveva fatto Controparte_1 fronte, se non occasionalmente e parzialmente, al pagamento del mantenimento dovuto per il figlio minore, tanto da indurre la ricorrente a trasferirsi a Catanzaro presso la residenza della madre e, successivamente, a chiedere la condanna dei nonni paterni al pagamento dell'assegno di mantenimento.
Adduceva, altresì, che dal 2020 in poi il aveva ripreso a corrispondere personalmente il CP_1 mantenimento benché solo parzialmente e senza riconoscere il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
che dal momento del trasferimento a Catanzaro non aveva più coltivato i rapporti con il piccolo (“non si è mai recato a Catanzaro e non ha mai trascorso con il figlio le Per_1 vacanze estive, le festività Natalizie e Pasquali e/o compleanni”).
Proseguiva riferendo che solo grazie all'intervento della madre che accompagnava il bambino a
Siracusa, il aveva trascorso nell'aprile 2018 e nell'agosto 2021 rispettivamente 2 CP_1 settimane ed 1 mese e da circa 2 anni il aveva completamente interrotto ogni rapporto CP_1 con il piccolo , inclusi i contatti telefonici e neppure in occasione della diagnosi di DSA del Per_1 bambino, con conseguente necessità di redigere un Piano Didattico Personalizzato per lo stesso, il si era mostrato collaborativo. CP_1
Chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, un assegno di mantenimento per il minore pari ad euro 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. All'udienza del 02/04/2025 la ricorrente compariva personalmente e ribadiva la mancanza di buoni rapporti con il resistente, che nonostante la regolarità della notifica, sceglieva la contumacia ed il totale disinteresse manifestato da quest'ultimo nei confronti del figlio . Per_1
Il procuratore della ricorrente, a parziale modifica della domanda formulata, chiedeva il divorzio con affido esclusivo del minore ed un assegno di mantenimento di euro 400,00. Per_1
Il Pubblico Ministero chiedeva accogliersi il ricorso.
***
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Brescia con decreto di omologa della separazione consensuale n.22738/2013 del 15/11/2013 (nel procedimento 10039/2013), previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il 12.11.2013.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- Sull'affido del minore
Quanto ai provvedimenti accessori relativi all'unico figlio della coppia, ancora minorenne ( , Per_1 nato il [...]), in conformità alla richiesta della madre, va disposto l'affidamento esclusivo alla stessa in considerazione del disinteresse manifestato dal padre verso il bambino. Per tale ragione appare contrario agli interessi del minore la partecipazione del resistente alle scelte educative relative al figlio.
È emerso, infatti, che dopo la separazione l'esercizio del diritto del padre di visita del figlio, non
è avvenuto con regolarità e che lo stesso non ha adeguatamente contribuito al mantenimento del minore. Anche la contumacia del resistente nell'odierno giudizio di divorzio è indicativa di scarso interesse da parte del sig. in relazione alle vicende familiari che coinvolgono i primari CP_1 interessi del figlio, sia dal punto di vista della partecipazione del predetto alla crescita ed all'educazione dello stesso, che dell'assunzione degli obblighi di natura economica in favore del medesimo.
Tali circostanze, unitariamente considerate, giustificano la scelta del regime, a tutt'oggi residuale, dell'affido monogenitoriale e l'individuazione della madre quale unico genitore idoneo (cfr. Cass.
Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
- Sul diritto di visita padre/figlio
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il minore, tenuto conto dell'età adolescenziale dello stesso, il Collegio ritiene che gli incontri vadano lasciati alla libera determinazione degli interessati che potranno, così, calibrarli in funzione degli impegni di vita, di studio e di relazione del ragazzo. Tuttavia, per evitare possibili occasioni di contrasto tra i genitori appare opportuno stabilire, in considerazione anche della distanza della residenza del padre da quella del figlio che non consente visite per orari limitati e frazionati, che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore:
1) a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica nonché, con alternanza annuale, nei giorni 24-25-26 dicembre oppure nei giorni 30 e 31 dicembre ed il primo gennaio, la domenica di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo e per venti giorni, anche consecutivi, nel periodo di luglio-agosto da concordarsi preventivamente con la ricorrente entro il 31 maggio di ogni anno.
- Sull'assegno di mantenimento in favore della prole
Per quanto riguarda le statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, tenuto conto delle accresciute esigenze di vita personale, scolastica e sociale del figlio, sia equo fissare all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del minore, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare annualmente Parte_1 in base agli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2024.
Va, altresì, prevista la partecipazione del resistente nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie per il figlio, purché debitamente documentate e preventivamente concordate (salvo si tratti di spese straordinarie routinarie per le quali non è necessario il preventivo assenso).
Attesa l'accoglimento integrale delle richieste formulate dalla parte ricorrente, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia del resistente . Controparte_1
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Mairano (BS) il 27/02/2010 (Atto n. 1, parte n.1 serie
A, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010);
• Affida alla madre il figlio minore e disciplina gli incontri padre-figlio nei termini di cui in parte motiva;
• Pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 minore, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) da corrispondere a Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed
[...] annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2024;
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese Controparte_1 straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie per il figlio, purché debitamente documentate e preventivamente concordate (salvo si tratti di spese straordinarie routinarie per le quali non è necessario il preventivo assenso);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mairano (BS) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Condanna al pagamento delle spese di lite, che vengono quantificate in € 98,00 Controparte_1 per spese e € 2.906,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, CPA, e spese generali.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 10/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Fortunata Esposito
Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
2) Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
3) Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1641 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Divorzio
TRA
residente in [...](c.f. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, giusta procura posta in calce al ricorso, dall'avv. Luigina Barberio presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
residente in [...]V – 96100 Siracusa – non Controparte_1 comparso.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02 aprile 2024, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Mairano (BS) il 27/02/2010 (trascritto presso l'Ufficio Controparte_1 di Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte n.1 serie A, anno 2010) e che da tale unione è nato un figlio, (20/04/2010), riferiva che era intervenuta separazione consensuale omologata dal Per_1
Tribunale di Brescia in data 15 Novembre 2013 e che dall'epoca della separazione personale la convivenza non è stata più ripresa.
Riferiva inoltre che il , che risiede a Siracusa, dopo la separazione non aveva fatto Controparte_1 fronte, se non occasionalmente e parzialmente, al pagamento del mantenimento dovuto per il figlio minore, tanto da indurre la ricorrente a trasferirsi a Catanzaro presso la residenza della madre e, successivamente, a chiedere la condanna dei nonni paterni al pagamento dell'assegno di mantenimento.
Adduceva, altresì, che dal 2020 in poi il aveva ripreso a corrispondere personalmente il CP_1 mantenimento benché solo parzialmente e senza riconoscere il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
che dal momento del trasferimento a Catanzaro non aveva più coltivato i rapporti con il piccolo (“non si è mai recato a Catanzaro e non ha mai trascorso con il figlio le Per_1 vacanze estive, le festività Natalizie e Pasquali e/o compleanni”).
Proseguiva riferendo che solo grazie all'intervento della madre che accompagnava il bambino a
Siracusa, il aveva trascorso nell'aprile 2018 e nell'agosto 2021 rispettivamente 2 CP_1 settimane ed 1 mese e da circa 2 anni il aveva completamente interrotto ogni rapporto CP_1 con il piccolo , inclusi i contatti telefonici e neppure in occasione della diagnosi di DSA del Per_1 bambino, con conseguente necessità di redigere un Piano Didattico Personalizzato per lo stesso, il si era mostrato collaborativo. CP_1
Chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, un assegno di mantenimento per il minore pari ad euro 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. All'udienza del 02/04/2025 la ricorrente compariva personalmente e ribadiva la mancanza di buoni rapporti con il resistente, che nonostante la regolarità della notifica, sceglieva la contumacia ed il totale disinteresse manifestato da quest'ultimo nei confronti del figlio . Per_1
Il procuratore della ricorrente, a parziale modifica della domanda formulata, chiedeva il divorzio con affido esclusivo del minore ed un assegno di mantenimento di euro 400,00. Per_1
Il Pubblico Ministero chiedeva accogliersi il ricorso.
***
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Brescia con decreto di omologa della separazione consensuale n.22738/2013 del 15/11/2013 (nel procedimento 10039/2013), previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il 12.11.2013.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
- Sull'affido del minore
Quanto ai provvedimenti accessori relativi all'unico figlio della coppia, ancora minorenne ( , Per_1 nato il [...]), in conformità alla richiesta della madre, va disposto l'affidamento esclusivo alla stessa in considerazione del disinteresse manifestato dal padre verso il bambino. Per tale ragione appare contrario agli interessi del minore la partecipazione del resistente alle scelte educative relative al figlio.
È emerso, infatti, che dopo la separazione l'esercizio del diritto del padre di visita del figlio, non
è avvenuto con regolarità e che lo stesso non ha adeguatamente contribuito al mantenimento del minore. Anche la contumacia del resistente nell'odierno giudizio di divorzio è indicativa di scarso interesse da parte del sig. in relazione alle vicende familiari che coinvolgono i primari CP_1 interessi del figlio, sia dal punto di vista della partecipazione del predetto alla crescita ed all'educazione dello stesso, che dell'assunzione degli obblighi di natura economica in favore del medesimo.
Tali circostanze, unitariamente considerate, giustificano la scelta del regime, a tutt'oggi residuale, dell'affido monogenitoriale e l'individuazione della madre quale unico genitore idoneo (cfr. Cass.
Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
- Sul diritto di visita padre/figlio
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il minore, tenuto conto dell'età adolescenziale dello stesso, il Collegio ritiene che gli incontri vadano lasciati alla libera determinazione degli interessati che potranno, così, calibrarli in funzione degli impegni di vita, di studio e di relazione del ragazzo. Tuttavia, per evitare possibili occasioni di contrasto tra i genitori appare opportuno stabilire, in considerazione anche della distanza della residenza del padre da quella del figlio che non consente visite per orari limitati e frazionati, che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore:
1) a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica nonché, con alternanza annuale, nei giorni 24-25-26 dicembre oppure nei giorni 30 e 31 dicembre ed il primo gennaio, la domenica di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo e per venti giorni, anche consecutivi, nel periodo di luglio-agosto da concordarsi preventivamente con la ricorrente entro il 31 maggio di ogni anno.
- Sull'assegno di mantenimento in favore della prole
Per quanto riguarda le statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, tenuto conto delle accresciute esigenze di vita personale, scolastica e sociale del figlio, sia equo fissare all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del minore, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare annualmente Parte_1 in base agli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2024.
Va, altresì, prevista la partecipazione del resistente nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie per il figlio, purché debitamente documentate e preventivamente concordate (salvo si tratti di spese straordinarie routinarie per le quali non è necessario il preventivo assenso).
Attesa l'accoglimento integrale delle richieste formulate dalla parte ricorrente, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia del resistente . Controparte_1
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Mairano (BS) il 27/02/2010 (Atto n. 1, parte n.1 serie
A, Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2010);
• Affida alla madre il figlio minore e disciplina gli incontri padre-figlio nei termini di cui in parte motiva;
• Pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 minore, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) da corrispondere a Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed
[...] annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2024;
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese Controparte_1 straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie per il figlio, purché debitamente documentate e preventivamente concordate (salvo si tratti di spese straordinarie routinarie per le quali non è necessario il preventivo assenso);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mairano (BS) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Condanna al pagamento delle spese di lite, che vengono quantificate in € 98,00 Controparte_1 per spese e € 2.906,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, CPA, e spese generali.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 10/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Fortunata Esposito
Dott.ssa Francesca Garofalo