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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/07/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1121/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 08/07/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PUPO Parte_1
ROSANNA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del lrpt, rappresentato e difeso, con mandato in Controparte_1 atti, dall'avv. Prof. PONTE FLAVIO VINCENZO e dall'avv. Salvatore Iannotta;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere dipendente della quale operatore di esercizio, conveniva in Parte_2 giudizio la datrice di lavoro al fine di sentirla condannare al pagamento degli elementi fissi e variabili della retribuzione normalmente percepita in relazione ad ogni giorno di ferie fruito con decorrenza dal 14.01.2004 al 30.06.2022 così concludendo “accertare e dichiarare che il sig. ha diritto al pagamento dell'intera retribuzione prevista dal ccnl comprensiva di voci Parte_1 fisse e voci variabili per ogni giorno di ferie fruito dal lavoratore, per un ammontare complessivo di €
8.261,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa, o anche secondo equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c; e per l'effetto condannare la al pagamento di tutte le somme dovute, Parte_2 nonché al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore che ne fa anticipo”.
La nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto del Parte_2 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
in particolare, contestava la spettanza delle indennità indicate in ricorso eccependo altresì la prescrizione del diritto rivendicato.
La causa, rigettate le richieste istruttorie, veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
**
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che la domanda del ricorrente ha ad oggetto, unicamente, il pagamento Testi dell' in relazione ai giorni di ferie fruiti con decorrenza dall'14.01.2004 (data di assunzione) al 30.06.2022 (in quanto dall'1.7.2022 l' ha riconosciuto una somma Pt_3 forfettaria di euro 8,00 per ogni giorno di ferie goduto, a compensazione delle voci variabili non corrisposte).
Ciò posto, deve darsi atto dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. ex multis Cass., n. 35146 del 15 dicembre 2023, per cui "un lavoratore, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati al suo status personale e professionale" (sentenza della CGUE emessa nel procedimento C-155/2010).
È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore rispondano a detti criteri.
Orbene, nello specifico, la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia, ed invocata dalla parte ricorrente, aveva ad oggetto il caso di un pilota il quale lamentava che l'importo corrisposto per le ferie annuali retribuite fosse basato esclusivamente sul primo elemento della retribuzione, vale a dire sull'importo annuo fisso e non, dunque, sugli altri due elementi variabili ovvero pagamenti supplementari che variano a seconda, da una parte, delle ore di volo maturate, e, dall'altra, del tempo trascorso fuori dalla base;
si trattava, pertanto, di elementi legati in maniera inscindibile allo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa
(un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro).
Tanto premesso, ritiene questo giudice che il caso affrontato dalla Corte di Giustizia non sia sovrapponibile a quello di specie, posto che l'indennità di cui si chiede il pagamento non può ritenersi intrinsecamente connessa con lo svolgimento delle mansioni e/o con il contenuto della specifica prestazione richiesta in virtù del contratto di lavoro, essendo piuttosto legata unicamente alla effettiva presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Testim In particolare, l'Indennità Retributiva Individuale (cd. non è prevista dal
Contratto Collettivo di categoria, bensì dall'art 3 dell'accordo collettivo aziendale sottoscritto il 18.09.2006 ( cfr. all. fascicolo ricorrente) che, per l'appunto, ha espressamente ricollegato la percezione dell'elemento all'effettiva presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, escludendolo dalla retribuzione normale:
Da tanto discende, quale logico corollario, che l'indennità non possa essere corrisposta durante il periodo feriale, non ritentando nella retribuzione ordinaria.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, atteso che l'indennità rivendicata dal ricorrente appare essere legata esclusivamente al requisito oggettivo della effettiva presenza fisica sul luogo di lavoro e non già allo svolgimento di attività afferenti al contenuto della prestazione ordinaria resa dallo stesso, tale da ritenersi “intrinsecamente connessa allo svolgimento delle mansioni”, la domanda non può trovare accoglimento.
La natura interpretativa delle questioni affrontate, unitamente alla novità della specifica fattispecie concreta esaminata, rende opportuna la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1121/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite.
Crotone, 08/07/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei