TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1580/2024 R.G., promossa da: nata il [...] a [...], Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. CALIO' GENOVEFFA e CodiceFiscale_1 CP_1
, giusta procura in atti,
[...]
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
- resistente contumace-
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2024, onveniva in giudizio l al fine Parte_1 CP_2 di impugnare il prvvedimento di indebito dell' 11.5.23 con il quale le veniva comunicato che per il periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat.
INVCIV n. 07020911 per un importo complessivo pari a € 518,46.
A tale fine premetteva di essere titolare di pensione categoria INV CIV con decorrenza
14.5.15, riconosciuta a seguito di decreto di omologa n.390/17 del 14.11.2017, emesso dal Tribunale di Patti.
A seguito di visita di revisione del 22.12.2020, l riconosceva il invalido civile CP_2 Pt_1 al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, e continuava a erogare mensilmente la pensione allo stesso spettante.
Rappresentava di aver proposto, avverso tale provvedimento di indebito, ricorso amministrativo in data 19.06.2023.
Eccepiva illegittimità del provvedimento e faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente. Concludeva, pertanto, chiedendo che fossero dichiarate irripetibili le somme richieste dall' , e che l' fosse condannato a restituire le somme eventualmente già trattenute in CP_2 CP_2
esecuzione del provvedimento impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
L' restava contumace. CP_2
All'udienza odierna, a seguito del deposito delle note ex art.127 ter, la causa veniva decisa.
chiede accertarsi la non dovutezza delle somme di cui l' chiede la Parte_1 CP_2
restituzione con il provvedimento di indebito impugnato.
Preliminarmente, appare opportuno specificare che regole specifiche ricorrono per l'indebito connesso al venire meno dei requisiti sanitari. L'art. 37, comma 8 della l. 448 del 1998 prevede infatti che: “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.” CP_ Tale disposizione prevede pertanto la possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente erogate purché ciò avvenga in un determinato e ragionevole arco di tempo tale da non generare nell'assistito una situazione di affidamento.
In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte con la sentenza n. 29419 del 2018: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Nella suddetta pronuncia la Corte di Cassazione richiama, a sua volta, una sentenza della Corte
Costituzionale (n. 448/2000) nella quale il giudice delle leggi sottolinea, con specifico riferimento alle somme erogate dopo l'esito sfavorevole della visita di verifica, che è necessario tutelare l'affidamento del percipiente rispetto alla condotta dell' resistente, riconducendo il tutto sotto CP_2 la previsione dell'art. 38 Cost. che riconosce protezione all'assistito in quanto parte più debole del rapporto obbligatorio.
Il Giudice delle leggi, infatti, afferma che “la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”. Orbene, dall'esame degli atti di causa appare chiaro che, effettivamente, il ricorrente è stato sottoposto a visita di revisione in data 22.12.2020, a seguito della quale è stata revocata l'indennità di accompagnamento.
Non appare indicata la data di notifica del verbale, tuttavia, emerge che il provvedimento di indebito oggetto della presente impugnazione è stato comunicato alla ricorrente solo in data 11 maggio 2023 ben oltre i novanti giorni di cui alla normativa sopra richiamata.
Questo notevole lasso di tempo ha certamente ingenerato nella parte ricorrente un legittimo affidamento nella spettanza della prestazione che l ha continuato ad erogare con colpevole CP_2 errore (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Messina n. 642/2023).
Deve, pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Va quindi annullato il provvedimento di indebito dell'11.5.2023 ed ogni altro atto presupposto e consequenziale, e l' va condannato alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute CP_2
in esecuzione del superiore provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_2
con ricorso depositato il 23/05/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell . CP_2
- Dichiara che ulla deve restituire all' in forza del provvedimento di Parte_1 CP_2
indebito dell'11/5/2023;
- Annulla il provvedimento di indebito dell'11/5/23, ed ogni altro atto presupposto e consequenziale;
- Condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute in esecuzione CP_2
dei provvedimenti di cui al punto che precede;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida CP_2
in euro 400,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Patti, 23/01/2025 Il Giudice
Pietro Paolo Arena