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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 357/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA Seconda Sezione Civile Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento n. R.G. 357/2022 promosso da
( cod. fisc rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pierluigi Spadavecchia ed elettivamente domiciliata in Fermo, Piazzale Michelangelo n.3 presso lo studio del difensore APPELLANTE contro (codice fiscale e partita IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato vv. Daniele CP_2
Bacalini ed elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Garibaldi n.144, presso lo studio dell'avv. Mirco Rossini APPELLATO nonché
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 06 dicembre 2023 FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in Controparte_3 giudizio la sorella, sig.ra , coniuge del sig. , per Parte_1 CP_4 sentir “ accertare e dichia elle sottoscrizioni alla scrittura privata intercorsa tra le parti e datata 28.08.2014, e che per l'effetto, l'attrice ha acquistato la proprietà pari a 2/4 del bene immobile descritto nella predetta scrittura, con rinunzia all'ipoteca legale ex art. 2834 c.c. dell' immobile sito nel Comune di Porto San Giorgio, via A. Murri n.40” e meglio descritto in atti. In data 13.12.2016 interveniva volontariamente il opponendosi Controparte_1 all'accoglimento della domanda ed in ogni caso per richiedere la dichiarazione di pagina 1 di 7 simulazione e/o inefficacia e/o inopponibilità della compravendita. A sostegno della domanda il riferiva che con sentenza del 31 luglio 2015, il CP_1
Tribunale di Fermo dichiarava il Fallimento della società con sede in CP_1
Monte Urano e che dalla documentazione contabile della rgeva che il precedente amministratore, nonché socio, Sig. , aveva effettuato CP_4 nell'arco degli anni 2006, 2007, 2008, 2009 i prelevamenti di denaro dalla cassa sino alla somma complessiva di Euro 400.000,00, quale saldo al 31.12.2010 e tale rimasto sino alla chiusura del 31.12.2014: il Sig. CP_4 decedeva in data 03.04.2011, lasciando come eredi legittimi il coniuge
[...]
ed il figlio . Il Curatore intimava ai suddetti Parte_1 Controparte_5 eredi la restituzione delle somme asseritamente prelevate dal dalle casse CP_4 della società, ma senza esito ed anzi, nelle more, in data 16 CP_3
notificava l'atto di citazione.
[...]
In data 30.11.2017 si costituiva la convenuta chiedendo sentir Parte_1 dichiarare “ inammissibili le domande proposte dal fallimento in quanto CP_1 formulate successivamente allo spirare del termine di cui all'art. 167 c.p.c. e dell'art. 183, VI comma, 1° termine cpc;
nel merito, respingere le domande formulate dal in quanto infondate per le ragioni espresse Controparte_1 nella compars isposta, e comunque, stante la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e comunque la carenza di legittimazione passiva della a fronte della rinuncia all'eredità del defunto ”. Parte_1 CP_4
All'esito dell' attività istruttoria ( produzione documenti) il Tribunale di Fermo con sentenza n. 61/2022, pubblicata in data 04/02/2022 così decideva: “ Accerta e dichiara la veridicità e autenticità delle sottoscrizioni apposte da
[...]
e in calce alla scrittura privata di compravendi CP_3 Parte_1
28.08.2014; dichiara inefficace, nei confronti della curatela del fallimento CP_1
il contratto di compravendita dell'appartamento sito in Porto San
[...] via A. Murri n.40, del 28.08.2014, stipulato tra e Controparte_3 Parte_1
; rigetta le ulteriori domande svolte dalle par gr
[...] spese di lite tra e;
condanna e Controparte_3 Parte_1 Controparte_3
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
”. Avverso la richiamata sentenza proponeva chiedendo, in Parte_1 riforma della gravata pronuncia, respingere “l ocatoria ex art 2901 cc formulata dal Fallimento con vittoria di spese”. CP_1
Si costituiva in giudizio l' appella chiedendo “ In via Controparte_1 istruttoria: se del caso, disporre CTU diretta a valutare se il prezzo della compravendita risulti congruo rispetto ai valori di mercato dell'immobile. - Nel merito, in via principale: Previa dichiarazione di tardività ed inammissibilità di tutte le eccezioni processuali e di merito sollevate dalla convenuta Parte_1
, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza del Tribunale di
[...]
dichiarando inefficace e/o inopponibile nei confronti del fallimento e revocata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la scrittura privata a data 28.08.2014; Nel merito, in via alternativa e/o gradata: Accertare e dichiarare la simulazione, assoluta o relativa, della scrittura privata asseritamente stipulata in data 28.08.2014 tra e , dichiarandone l'inefficacia Controparte_3 Parte_1
e/o la nullità e/o l f pagina 2 di 7 In ogni caso dichiararne l'inopponibilità al fallimento ai sensi dell'art.45 L.F. Nel merito, in via condizionata ed incidentale: Nel caso di ritenuta tempestività e/o ammissibilità dell'allegazione e produzione relative alla rinuncia fatta da Parte_1
in data 25.09.2019 all'eredità del marito , d
[...] CP_4
03.04.2011, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o invalidità di tale rinunzia, in considerazione della già avvenuta accettazione tacita ex art.476 c.c. fatta da con la dichiarazione di successione del 28.09.2011 (doc.7 di Parte_1
soprattutto, con la materiale intestazione a suo nome delle quote sociali della appartenute al defunto marito ed il conseguente CP_1 esercizio della quali (docc. di questa difesa 19 e 20 – bilanci 2011 e 2012, e doc.22 – verbale di assemblea); In via alternativa e/o ulteriore, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o invalidità della rinuncia in ragione della qualità di erede puro e semplice perfezionatasi in capo a ai sensi Parte_1 dell'art.485 c.c., in quanto, essendo nel possesso dei beni ereditari già dal 2011 (le quote sociali della , non ha fatto l'inventario entro tre mesi o, se lo CP_1 ha fatto, non ha entro quaranta giorni deliberato di accettare o rinunciare all'eredità; In via alternativa e/o ulteriore, revocare e/o dichiarare inefficace e/o simulato l'atto di rinuncia eseguito da;
In via residuale, Parte_1 autorizzare il ad ac i in Controparte_1 CP_4 nome e luogo della rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui Parte_1 beni ereditari fino alla concorre ai sensi dell'art.524 c.c., tanto più considerato che la rinuncia è avvenuta palesemente in frode e danno del creditore. Con condanna alla refusione delle spese di lite.” Rimaneva contumace la . Controparte_3
All' udienza del 06 dice sa veniva trattenuta in decisione RAGIONI DELLA DECISIONE L'appellante con il primo motivo lamenta “Erronea qualificazione della Parte_1
quale erede del de cuius e conseguente carenza della
[...] CP_4 azione attiva e dell'interes parte dell'amministrazione del fallimento Violazione e falsa applicazione art 2470 cc.”. In sostanza CP_1 rileva che la non può essere considerata erede del Parte_1 CP_4 stante la docu nuncia della stessa all'eredità del marito CP_4
Il motivo non è fondato. Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10796/2009) che
“L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili….” e pertanto devono individuarsi nella materialità del compimento dell'atto stesso gli estremi di cui all'articolo 476 c.c., senza necessità della sussistenza dell'elemento psicologico da parte del chiamato all'eredità. E la giurisprudenza ha così enucleato una serie di ipotesi, non esaustive e giammai tassative, di pagina 3 di 7 comportamenti che “tradiscono” l'accettazione tacita di eredità (cfr. ex multis Cass. n.1438/2020; Cass. n. 4843/2019) Nel caso in esame dall'esame degli atti non vi è dubbio che la Parte_1 abbia accettato tacitamente l'eredità prima della formalizzat preso parte alla all'assemblea ordinaria dei soci del 20 maggio 2011, quale socio e votando a favore di un finanziamento infruttifero temporaneo della società( cfr. all. sub 22 fascicolo parte intervenuta); b) quale socia “alle date del 27 maggio 2011, 16 giugno 2011 e 30 giugno 2011 … effettuò, insieme al socio finanziamenti con bonifici accreditati presso il conto Controparte_5 CP_6 un importo di euro 128.800,00” (cfr. doc. 3 fasci convenuta); c) sono documentati in atti i finanziamenti infruttiferi effettuati dalla
, (cfr. all sub 23 fascicolo ); d) a pg. 6 della comparsa di Parte_1 CP_1 costituzione dell' attuale appellante si legge “sia l'amministratore defunto sia la ed il figlio , per il periodo successivo quale Parte_1 Controparte_5 eredi soci, ebbero addirittura a finanziare personalmente la società per diverse centinaia di migliaia di Euro, come risulta dalle stesse annotazioni poste a fondamento della pretesa di ripetizione dei prelevamenti dichiarati effettuati dal
”. CP_4 ell'autonomia privata il chiamato può anche decidere di rinunciare all'eredità, ma non successivamente all'accettazione, atto irrevocabile in virtù del principio semel heres semper heres ( ex multis cfr. Cass.Civ.n.1634 27 gennaio 2014), nel senso che nell'hereditas è insita la continuazione nell'erede della personalità giuridica del de cuius, che impone l'inammissibilità di discontinuità lesive della certezza dei rapporti giuridici. Il motivo deve pertanto essere respinto Con il secondo motivo l' appellante contesta “ Insussistenza dei presupposti di cui all'art.2901 cc.. Violazione e falsa applicazione art 2729 c.c..”. Lamenta che Il Tribunale di Fermo abbia ritenuto sussistenti requisiti prescritti dall'art. 2901 cc. Anche tale doglianza è priva di pregio. Invero in applicazione dell' art. 2901 c.c., è pacifico che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi riguardi gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando il debitore conosca il pregiudizio che l'atto arrechi alle ragioni del creditore ovvero, se trattasi di atto anteriore al sorgere del credito, quando l'atto sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. E presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria sono l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in revocatoria, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto o degli atti traslativi, e la ricorrenza, in capo al debitore della consapevolezza che, con gli atti di disposizione, è stata diminuita la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Conseguentemente il creditore risulta pregiudicato sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui il creditore, a seguito dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe ovvero quando sussista un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o pagina 4 di 7 da comprometterne la fruttuosità. Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore "fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia. Proseguendo nell'analisi dei requisiti necessari per l'accoglimento della domanda revocatoria, il legislatore, distingue il consilium fraudis: da una parte
“consapevolezza del pregiudizio”; dall'altra “dolosa preordinazione”. Tali locuzioni sono state dettagliatamente scandagliate dalla giurisprudenza che ha in più occasioni ribadito che “la prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro “colliditas”, “l'animus nocendi”, in luogo della semplice “scentia damni” (Cass. sent. 13446/2013). Sul punto, deve precisarsi che la conoscenza in capo al terzo del pregiudizio arrecato dal debitore alle ragioni del credito, può essere provata in giudizio dall'attore con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, compresa la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore, “quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. sent. 22591/2017). Ciò posto, nel caso in esame dagli atti di causa risulta che:
- , ex amministratore della società, aveva effettuato nell'arco degli CP_4 anni 2006-2010 continui prelievi dalla cassa per oltre 400.000,00 € ed era deceduto il 3.4.2011, lasciando come chiamati all'eredità la moglie Parte_1
ed il figlio;
[...] CP_5
i avevano l'eredità, come desumibile: a) dalla dichiarazione di successione depositata in data 28.9.2011, in cui denunciavano l'acquisto di quote per il 75% della detenute dal de cuius;
CP_1
b) soprattutto nel compimento, da parte dei chia edità, alle assemblee della medesima società ed all'attività dei soci, con sottoscrizione, in tale qualità, di finanziamenti infruttiferi ( per un importo di 128.000,00 €) in favore della società, condotta che postula in modo inequivoco accettazione tacita dell'eredità;
- il Fallimento della era stato dichiarato dal Tribunale di Fermo in data CP_1
31 luglio 2015;
- in data 25.2.2016 il curatore aveva intimato – senza alcun esito- a Parte_1
e in qualità di eredi, la restituzione delle somme
[...] Controparte_5 dal
- soltanto dopo la diffida del 25.2.2016, era stato introdotto il presente giudizio, avente ad oggetto l'accertamento di autenticità della scrittura privata con la quale cedeva alla sorella 2\4 di un immobile, sito nel Parte_1 CP_3
Giorgio, al prezzo con di euro 60.000,00, che le parti dichiaravano essere già stato ricevuto dalla parte alienante prima della stipula della scrittura privata, a mezzo di compensazione con altro debito preesistente tra le parti;
pagina 5 di 7 - detta scrittura risulta priva di data certa ed il primo atto idoneo ad attribuirle data certa anteriore ex art. 2704 c.c. è l'instaurazione del presente giudizio (16.5.2016). L'atto in questione, che, in forza di quanto sopra evidenziato avuto riguardo alla certezza della data , non può che considerarsi successivo al sorgere del credito della curatela fallimentare, presenta senza dubbio elementi, quali la generica indicazione circa l'avvenuto pagamento del corrispettivo mediante compensazione prima del perfezionamento e lo stretto grado di parentela tra le contraenti, idonei, da un lato a far dubitare dell'onerosità dell'atto e dall'altro a far ritenere, in ogni caso, integrato l'elemento soggettivo anche in capo all'acquirente, come confermato dalla data di instaurazione del giudizio di accertamento, successiva di pochi mesi alla diffida ad adempiere della curatela nei confronti dell'alienante. Resta da esaminare il terzo motivo: “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 91, 92 cpc. Soccombenza reciproca.” Sostiene l' appellante che l'intervenuto Fallimento formulava diverse e distinte domande giudiziali e quindi non CP_1 essendo state accolte tutte le spese andavano compensate. Il motivo deve essere respinto. Costituisce infatti giusto motivo per una eventuale compensazione l'accoglimento solo parziale della domanda. La Suprema Corte ha infatti ribadito ( da ultimo Cass. civ. Sez. I 22-05-2019 n. 13849) che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), si verifica anche quando viene accolta parzialmente l'unica domanda proposta, “sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo" ( conforme Cass. n. 10113/2018, n. 20888/2018). Nel caso di specie la domanda del è stata CP_1 completamente accolta pur se dichiarando fondato un aspetto anziché un altro. Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti. L'appello deve pertanto essere respinto e la gravata pronuncia confermata. Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo tra l' appellante ed il fallimento dette spese, visto il decreto del GD del tribunale di Fermo CP_1 del 25 agosto 2022 che dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'erario ai sensi dell' art. 144 TU 115/2002 , andranno versate a favore dello Stato (art. 133 DPR 115/2002). Quanto alla posizione di , che non ha svolto nel presente grado Controparte_3 attività difensiva, considerata la sua condotta processuale, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti delle altre parti. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da contro in persona del Curatore Parte_1 Controparte_1 nonché avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. Controparte_3
61/2022 04/02/2022 così provvede: pagina 6 di 7 - rigetta l' appello;
- conferma per l' effetto la gravata pronuncia;
- condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di Parte_1 lite, spese l essivi €. 7.991,00 oltre €. 150 per esborsi nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge;
- compensa le spese del grado tra e le altre parti. Controparte_3
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante dell' ulteriore importo. a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l' appello. Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024 Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA Seconda Sezione Civile Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento n. R.G. 357/2022 promosso da
( cod. fisc rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pierluigi Spadavecchia ed elettivamente domiciliata in Fermo, Piazzale Michelangelo n.3 presso lo studio del difensore APPELLANTE contro (codice fiscale e partita IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato vv. Daniele CP_2
Bacalini ed elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Garibaldi n.144, presso lo studio dell'avv. Mirco Rossini APPELLATO nonché
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 06 dicembre 2023 FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in Controparte_3 giudizio la sorella, sig.ra , coniuge del sig. , per Parte_1 CP_4 sentir “ accertare e dichia elle sottoscrizioni alla scrittura privata intercorsa tra le parti e datata 28.08.2014, e che per l'effetto, l'attrice ha acquistato la proprietà pari a 2/4 del bene immobile descritto nella predetta scrittura, con rinunzia all'ipoteca legale ex art. 2834 c.c. dell' immobile sito nel Comune di Porto San Giorgio, via A. Murri n.40” e meglio descritto in atti. In data 13.12.2016 interveniva volontariamente il opponendosi Controparte_1 all'accoglimento della domanda ed in ogni caso per richiedere la dichiarazione di pagina 1 di 7 simulazione e/o inefficacia e/o inopponibilità della compravendita. A sostegno della domanda il riferiva che con sentenza del 31 luglio 2015, il CP_1
Tribunale di Fermo dichiarava il Fallimento della società con sede in CP_1
Monte Urano e che dalla documentazione contabile della rgeva che il precedente amministratore, nonché socio, Sig. , aveva effettuato CP_4 nell'arco degli anni 2006, 2007, 2008, 2009 i prelevamenti di denaro dalla cassa sino alla somma complessiva di Euro 400.000,00, quale saldo al 31.12.2010 e tale rimasto sino alla chiusura del 31.12.2014: il Sig. CP_4 decedeva in data 03.04.2011, lasciando come eredi legittimi il coniuge
[...]
ed il figlio . Il Curatore intimava ai suddetti Parte_1 Controparte_5 eredi la restituzione delle somme asseritamente prelevate dal dalle casse CP_4 della società, ma senza esito ed anzi, nelle more, in data 16 CP_3
notificava l'atto di citazione.
[...]
In data 30.11.2017 si costituiva la convenuta chiedendo sentir Parte_1 dichiarare “ inammissibili le domande proposte dal fallimento in quanto CP_1 formulate successivamente allo spirare del termine di cui all'art. 167 c.p.c. e dell'art. 183, VI comma, 1° termine cpc;
nel merito, respingere le domande formulate dal in quanto infondate per le ragioni espresse Controparte_1 nella compars isposta, e comunque, stante la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e comunque la carenza di legittimazione passiva della a fronte della rinuncia all'eredità del defunto ”. Parte_1 CP_4
All'esito dell' attività istruttoria ( produzione documenti) il Tribunale di Fermo con sentenza n. 61/2022, pubblicata in data 04/02/2022 così decideva: “ Accerta e dichiara la veridicità e autenticità delle sottoscrizioni apposte da
[...]
e in calce alla scrittura privata di compravendi CP_3 Parte_1
28.08.2014; dichiara inefficace, nei confronti della curatela del fallimento CP_1
il contratto di compravendita dell'appartamento sito in Porto San
[...] via A. Murri n.40, del 28.08.2014, stipulato tra e Controparte_3 Parte_1
; rigetta le ulteriori domande svolte dalle par gr
[...] spese di lite tra e;
condanna e Controparte_3 Parte_1 Controparte_3
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
”. Avverso la richiamata sentenza proponeva chiedendo, in Parte_1 riforma della gravata pronuncia, respingere “l ocatoria ex art 2901 cc formulata dal Fallimento con vittoria di spese”. CP_1
Si costituiva in giudizio l' appella chiedendo “ In via Controparte_1 istruttoria: se del caso, disporre CTU diretta a valutare se il prezzo della compravendita risulti congruo rispetto ai valori di mercato dell'immobile. - Nel merito, in via principale: Previa dichiarazione di tardività ed inammissibilità di tutte le eccezioni processuali e di merito sollevate dalla convenuta Parte_1
, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza del Tribunale di
[...]
dichiarando inefficace e/o inopponibile nei confronti del fallimento e revocata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la scrittura privata a data 28.08.2014; Nel merito, in via alternativa e/o gradata: Accertare e dichiarare la simulazione, assoluta o relativa, della scrittura privata asseritamente stipulata in data 28.08.2014 tra e , dichiarandone l'inefficacia Controparte_3 Parte_1
e/o la nullità e/o l f pagina 2 di 7 In ogni caso dichiararne l'inopponibilità al fallimento ai sensi dell'art.45 L.F. Nel merito, in via condizionata ed incidentale: Nel caso di ritenuta tempestività e/o ammissibilità dell'allegazione e produzione relative alla rinuncia fatta da Parte_1
in data 25.09.2019 all'eredità del marito , d
[...] CP_4
03.04.2011, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o invalidità di tale rinunzia, in considerazione della già avvenuta accettazione tacita ex art.476 c.c. fatta da con la dichiarazione di successione del 28.09.2011 (doc.7 di Parte_1
soprattutto, con la materiale intestazione a suo nome delle quote sociali della appartenute al defunto marito ed il conseguente CP_1 esercizio della quali (docc. di questa difesa 19 e 20 – bilanci 2011 e 2012, e doc.22 – verbale di assemblea); In via alternativa e/o ulteriore, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o invalidità della rinuncia in ragione della qualità di erede puro e semplice perfezionatasi in capo a ai sensi Parte_1 dell'art.485 c.c., in quanto, essendo nel possesso dei beni ereditari già dal 2011 (le quote sociali della , non ha fatto l'inventario entro tre mesi o, se lo CP_1 ha fatto, non ha entro quaranta giorni deliberato di accettare o rinunciare all'eredità; In via alternativa e/o ulteriore, revocare e/o dichiarare inefficace e/o simulato l'atto di rinuncia eseguito da;
In via residuale, Parte_1 autorizzare il ad ac i in Controparte_1 CP_4 nome e luogo della rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui Parte_1 beni ereditari fino alla concorre ai sensi dell'art.524 c.c., tanto più considerato che la rinuncia è avvenuta palesemente in frode e danno del creditore. Con condanna alla refusione delle spese di lite.” Rimaneva contumace la . Controparte_3
All' udienza del 06 dice sa veniva trattenuta in decisione RAGIONI DELLA DECISIONE L'appellante con il primo motivo lamenta “Erronea qualificazione della Parte_1
quale erede del de cuius e conseguente carenza della
[...] CP_4 azione attiva e dell'interes parte dell'amministrazione del fallimento Violazione e falsa applicazione art 2470 cc.”. In sostanza CP_1 rileva che la non può essere considerata erede del Parte_1 CP_4 stante la docu nuncia della stessa all'eredità del marito CP_4
Il motivo non è fondato. Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10796/2009) che
“L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili….” e pertanto devono individuarsi nella materialità del compimento dell'atto stesso gli estremi di cui all'articolo 476 c.c., senza necessità della sussistenza dell'elemento psicologico da parte del chiamato all'eredità. E la giurisprudenza ha così enucleato una serie di ipotesi, non esaustive e giammai tassative, di pagina 3 di 7 comportamenti che “tradiscono” l'accettazione tacita di eredità (cfr. ex multis Cass. n.1438/2020; Cass. n. 4843/2019) Nel caso in esame dall'esame degli atti non vi è dubbio che la Parte_1 abbia accettato tacitamente l'eredità prima della formalizzat preso parte alla all'assemblea ordinaria dei soci del 20 maggio 2011, quale socio e votando a favore di un finanziamento infruttifero temporaneo della società( cfr. all. sub 22 fascicolo parte intervenuta); b) quale socia “alle date del 27 maggio 2011, 16 giugno 2011 e 30 giugno 2011 … effettuò, insieme al socio finanziamenti con bonifici accreditati presso il conto Controparte_5 CP_6 un importo di euro 128.800,00” (cfr. doc. 3 fasci convenuta); c) sono documentati in atti i finanziamenti infruttiferi effettuati dalla
, (cfr. all sub 23 fascicolo ); d) a pg. 6 della comparsa di Parte_1 CP_1 costituzione dell' attuale appellante si legge “sia l'amministratore defunto sia la ed il figlio , per il periodo successivo quale Parte_1 Controparte_5 eredi soci, ebbero addirittura a finanziare personalmente la società per diverse centinaia di migliaia di Euro, come risulta dalle stesse annotazioni poste a fondamento della pretesa di ripetizione dei prelevamenti dichiarati effettuati dal
”. CP_4 ell'autonomia privata il chiamato può anche decidere di rinunciare all'eredità, ma non successivamente all'accettazione, atto irrevocabile in virtù del principio semel heres semper heres ( ex multis cfr. Cass.Civ.n.1634 27 gennaio 2014), nel senso che nell'hereditas è insita la continuazione nell'erede della personalità giuridica del de cuius, che impone l'inammissibilità di discontinuità lesive della certezza dei rapporti giuridici. Il motivo deve pertanto essere respinto Con il secondo motivo l' appellante contesta “ Insussistenza dei presupposti di cui all'art.2901 cc.. Violazione e falsa applicazione art 2729 c.c..”. Lamenta che Il Tribunale di Fermo abbia ritenuto sussistenti requisiti prescritti dall'art. 2901 cc. Anche tale doglianza è priva di pregio. Invero in applicazione dell' art. 2901 c.c., è pacifico che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi riguardi gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando il debitore conosca il pregiudizio che l'atto arrechi alle ragioni del creditore ovvero, se trattasi di atto anteriore al sorgere del credito, quando l'atto sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. E presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria sono l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in revocatoria, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto o degli atti traslativi, e la ricorrenza, in capo al debitore della consapevolezza che, con gli atti di disposizione, è stata diminuita la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Conseguentemente il creditore risulta pregiudicato sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui il creditore, a seguito dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe ovvero quando sussista un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o pagina 4 di 7 da comprometterne la fruttuosità. Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore "fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia. Proseguendo nell'analisi dei requisiti necessari per l'accoglimento della domanda revocatoria, il legislatore, distingue il consilium fraudis: da una parte
“consapevolezza del pregiudizio”; dall'altra “dolosa preordinazione”. Tali locuzioni sono state dettagliatamente scandagliate dalla giurisprudenza che ha in più occasioni ribadito che “la prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro “colliditas”, “l'animus nocendi”, in luogo della semplice “scentia damni” (Cass. sent. 13446/2013). Sul punto, deve precisarsi che la conoscenza in capo al terzo del pregiudizio arrecato dal debitore alle ragioni del credito, può essere provata in giudizio dall'attore con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, compresa la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore, “quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. sent. 22591/2017). Ciò posto, nel caso in esame dagli atti di causa risulta che:
- , ex amministratore della società, aveva effettuato nell'arco degli CP_4 anni 2006-2010 continui prelievi dalla cassa per oltre 400.000,00 € ed era deceduto il 3.4.2011, lasciando come chiamati all'eredità la moglie Parte_1
ed il figlio;
[...] CP_5
i avevano l'eredità, come desumibile: a) dalla dichiarazione di successione depositata in data 28.9.2011, in cui denunciavano l'acquisto di quote per il 75% della detenute dal de cuius;
CP_1
b) soprattutto nel compimento, da parte dei chia edità, alle assemblee della medesima società ed all'attività dei soci, con sottoscrizione, in tale qualità, di finanziamenti infruttiferi ( per un importo di 128.000,00 €) in favore della società, condotta che postula in modo inequivoco accettazione tacita dell'eredità;
- il Fallimento della era stato dichiarato dal Tribunale di Fermo in data CP_1
31 luglio 2015;
- in data 25.2.2016 il curatore aveva intimato – senza alcun esito- a Parte_1
e in qualità di eredi, la restituzione delle somme
[...] Controparte_5 dal
- soltanto dopo la diffida del 25.2.2016, era stato introdotto il presente giudizio, avente ad oggetto l'accertamento di autenticità della scrittura privata con la quale cedeva alla sorella 2\4 di un immobile, sito nel Parte_1 CP_3
Giorgio, al prezzo con di euro 60.000,00, che le parti dichiaravano essere già stato ricevuto dalla parte alienante prima della stipula della scrittura privata, a mezzo di compensazione con altro debito preesistente tra le parti;
pagina 5 di 7 - detta scrittura risulta priva di data certa ed il primo atto idoneo ad attribuirle data certa anteriore ex art. 2704 c.c. è l'instaurazione del presente giudizio (16.5.2016). L'atto in questione, che, in forza di quanto sopra evidenziato avuto riguardo alla certezza della data , non può che considerarsi successivo al sorgere del credito della curatela fallimentare, presenta senza dubbio elementi, quali la generica indicazione circa l'avvenuto pagamento del corrispettivo mediante compensazione prima del perfezionamento e lo stretto grado di parentela tra le contraenti, idonei, da un lato a far dubitare dell'onerosità dell'atto e dall'altro a far ritenere, in ogni caso, integrato l'elemento soggettivo anche in capo all'acquirente, come confermato dalla data di instaurazione del giudizio di accertamento, successiva di pochi mesi alla diffida ad adempiere della curatela nei confronti dell'alienante. Resta da esaminare il terzo motivo: “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 91, 92 cpc. Soccombenza reciproca.” Sostiene l' appellante che l'intervenuto Fallimento formulava diverse e distinte domande giudiziali e quindi non CP_1 essendo state accolte tutte le spese andavano compensate. Il motivo deve essere respinto. Costituisce infatti giusto motivo per una eventuale compensazione l'accoglimento solo parziale della domanda. La Suprema Corte ha infatti ribadito ( da ultimo Cass. civ. Sez. I 22-05-2019 n. 13849) che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), si verifica anche quando viene accolta parzialmente l'unica domanda proposta, “sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo" ( conforme Cass. n. 10113/2018, n. 20888/2018). Nel caso di specie la domanda del è stata CP_1 completamente accolta pur se dichiarando fondato un aspetto anziché un altro. Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti. L'appello deve pertanto essere respinto e la gravata pronuncia confermata. Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo tra l' appellante ed il fallimento dette spese, visto il decreto del GD del tribunale di Fermo CP_1 del 25 agosto 2022 che dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'erario ai sensi dell' art. 144 TU 115/2002 , andranno versate a favore dello Stato (art. 133 DPR 115/2002). Quanto alla posizione di , che non ha svolto nel presente grado Controparte_3 attività difensiva, considerata la sua condotta processuale, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti delle altre parti. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da contro in persona del Curatore Parte_1 Controparte_1 nonché avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. Controparte_3
61/2022 04/02/2022 così provvede: pagina 6 di 7 - rigetta l' appello;
- conferma per l' effetto la gravata pronuncia;
- condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di Parte_1 lite, spese l essivi €. 7.991,00 oltre €. 150 per esborsi nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge;
- compensa le spese del grado tra e le altre parti. Controparte_3
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante dell' ulteriore importo. a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l' appello. Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024 Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
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