Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.802/2024 T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 24/1/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.802/2024 R.G.
tra in p. l. r. p. t. sig. ra (P. IVA ), Parte_1 Parte_2 Parte_3 P.IVA_1
con sede legale in Quarto (NA) al Corso Italia C/o G. Guerra n. 202, elettivamente domiciliata in
Napoli, al viale Farnese n. 61, presso lo studio dell'avv. Olimpia De Lucia, C.F.
[...]
, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._1
Attrice
e
(c.f. ), sito in Quarto (NA), Via Seitolla n. 50/D e Controparte_1 P.IVA_2
54/D, cap 80010, in persona dell'Amministratore p.t.: dott. , nato a [...] il Controparte_2
05/02/1979, C.F: , con studio in Via L. Giordano, 98/A, 80127- Napoli, C.F._2
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli, in viale degli Astronauti 19, presso lo studio dell'avv. Vincenzo del Giudice cf PEC, C.F._3
fax 0815921775, che lo rappresenta e difende Email_1
giusta mandato in calce all'atto di citazione Convenuto
conclusioni per le parti costituite: come da rispettivi atti e successivi verbali e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società istante proprietaria di alcuni immobili facenti parte del complesso Parte_1
edilizio denominato “ sito nel Comune di Quarto (NA) alla Via Seitolla n. 54/D Controparte_1
e n. 50/A, ha impugnato dinnanzi al giudice la delibera assembleare del 21/11/2023 nella parte in cui, al primo dei sei punti all'ordine del giorno, “nomina amministratore”, l'assemblea procedeva alla nomina di in sostituzione del rag. senza lettura e/o Controparte_2 Persona_1
allegazione di un curriculum dal quale possa desumersi la titolarità dei requisiti normativamente prescritti e di un'offerta economica indicante l'onere economico a carico del ceto condominiale per la prestazione professionale prestata ed infine senza l'indicazione dell'ubicazione dello studio del , il tutto in violazione degli art 1129 comma 14 e 71 bis disp att cc.; costituendosi CP_2
il condominio ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito delle PEC del del 6/12/2023 e del 12/12/2023 nonché della delibera del 30/1/2024 con cui CP_2
l'assemblea condominiale ha deliberato la nomina del nuovo amministratore
Va in primis dichiarata cessata la materia del contendere come del resto ammesso da entrambi i procuratori nelle note conclusionali poiché , incontestata la titolarità attiva dell'attrice nella comparsa di costituzione ( cfr in tema sent Cass S.U. n. 2951/2016 secondo cui “La titolarità della
posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda
ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il
riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del
convenuto”), desumibile indiziariamente anche dalla visura catastale in atti , la delibera del
30/1/2024 ha eliminato i vizi di quella del novembre 2023 laddove risulta correttamente nominato un nuovo amministratore di condominio nel rispetto della normativa vigente ( art 1129 cc e art 71 bis disp att cc e in tema la S.C. con sent Cass n. 10445/98 e n.12439/97, tra le tante,
ha statuito : “La disposizione dell'art. 2377 comma ultimo cod. civ., secondo la quale
l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se
la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo,
ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici.
Pertanto si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale
regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto
dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente
sostitutivo di quello invalido”).
In ordine alle spese di lite, da liquidare in base al principio della cd soccombenza virtuale, va evidenziato che la delibera valida, stante la nullità della delibera di nomina del 21/11/2023, priva anche dell'indicazione del curriculum e del compenso, è stata emessa solo dopo l'inizio del processo e cioè il 30/1/2024 poiché, a parere di questo giudice, le precedenti PEC del del 6/12/2023 e del 12/12/2023, con cui lo stesso rinunciava al passaggio di CP_2
consegne, non manifestano in modo inequivoco la volontà del di rassegnare le CP_2
proprie dimissioni;
ne deriva che al momento dell'introduzione del giudizio la materia del contendere non era ancora cessata e la domanda attorea era fondata di tal che le spese,
compreso il compenso per la mediazione, vanno poste a carico del condominio e , liquidate in base al DM 55/2014 (scaglione fino ad €52.000,00 valore indeterminabile basso), valore minimo dello scaglione stante la semplicità delle questioni, la minima durata del processo, l'esiguità di istruttoria, con esclusione delle spese vive non comprovate e con attribuzione in favore dell'avv.to Olimpia De Lucia;
stante però il comportamento stragiudiziale del che si è CP_1
subito attivato per l'eliminazione dei vizi, le spese vanno compensate per 2/3.
Ai sensi dell'art 12 bis co 2 del decreto legislativo 28/2010, il condominio sito Controparte_1
nel Comune di Quarto (NA) alla Via Seitolla n. 54/D e n. 50/A, va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M
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Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per 2/3 le spese di lite e per il resto condanna il convenuto a pagare le CP_1
spese di lite per €1.804,00 (1.269,000 +535,00 ) per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to
Olimpia De Lucia.
Ai sensi dell'art 12 bis co 2 del decreto legislativo 28/2010, condanna il condominio CP_1
sito nel Comune di Quarto (NA) alla Via Seitolla n. 54/D e n. 50/A, al versamento
[...]
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Napoli 28/1/2025 Il Giudice