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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4482/2020
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TESTA CARLO Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. NICOLO' DOMITILLA Presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art
281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente
dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 5.03.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4482 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato presso il difensore Parte_1 C.F._1
avv. TESTA CARLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) nella qualità di impresa designata al Controparte_1 P.IVA_1
FGVS, in persona del l.rp.t. domiciliata presso il difensore avv. NICOLO' DOMITILLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1412/2020 resa in data 22/01/2020 dal
Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 14.09.2020 ha Parte_1
proposto appello contro la sentenza n.1412/2020 pubblicata in data 22/01/2020 dal
Tribunale di Roma, resa nell'ambito del procedimento civile avente r.g.n.45906/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti di quale impresa designata Controparte_1
2 al FGVS.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “ ha Parte_1
evocato innanzi a questo Tribunale , nella qualità di impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri per conto del FGVS, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subìti in seguito al sinistro stradale occorso il 25.6.2014 in Roma, intorno alle ore 12:00 allorché l'esponente, che alla guida della propria bicicletta procedeva in via Talli con direzione viale Lina Cavalieri, giunto di fronte al mercato
Serpentara 2 era stato urtato nella parte sinistra da un furgone scuro che era uscito improvvisamente dal parcheggio dello stesso Mercato e che dopo l'urto si era dato alla fuga. Ha dedotto in punto di fatto l'attore che in conseguenza del sinistro aveva riportato lesioni fisiche manifestatesi nel corso della notte e che di conseguenza solo il giorno seguente era stato trasportato al Pronto Soccorso, ove era stata formulata diagnosi di frattura diastasiata del rene destro e contusioni multiple, riportando quindi inabilità temporanea nonché postumi permanenti del 20%. Ha soggiunto che tali danni potevano essere quantificati nella misura di euro 98.411,10 e che a causa delle gravi condizioni fisiche non aveva sporto tempestivamente querela contro ignoti. Si è costituita in giudizio
, nella qualità, contestando sia l'an che il quantum dell'avversa Controparte_1
domanda. In particolare la compagnia ha dedotto il difetto di qualunque riscontro obbiettivo circa l'effettiva presenza dei testimoni menzionati da controparte sul luogo dell'evento, stante il mancato intervento nell'immediatezza dei fatti da parte della pubblica autorità, aggiungendo altresì che risultava assai sospetta la circostanza che nonostante il fatto che dopo l'incidente il furgone si fosse dato alla fuga né l'attore, né i testi asseritamente presenti avevano ritenuto di chiamare le forze di polizia per denunziare tempestivamente l'accaduto. Ulteriori elementi di perplessità venivano evidenziati dalla convenuta riguardo al fatto che l'attore si era rivolto al Pronto Soccorso solo il giorno successivo al sinistro e che non aveva presentato alcuna denunzia-querela, così non consentendo alle autorità di svolgere ricerche volte al rintraccio del responsabile. Ha quindi concluso la per il rigetto della domanda con vittoria di CP_1 spese di lite.”.
§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- rigetta la domanda siccome infondata;
- condanna l'attore a rifondere alla compagnia convenuta, nella qualità, le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M.
n. 55/2014, in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA
e Cassa”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda è infondata e va
3 respinta. Come esposto nella parte introduttiva, non vi è in atti alcuna relazione di sinistro stradale, avendo parte attrice contraddittoriamente affermato per un verso di non avere chiesto l'intervento delle autorità nell'immediatezza del sinistro perché dolorante e per altro verso di aver avuto contezza delle lesioni subìte solo durante la notte, allorché si erano manifestati chiari sintomi in tal senso che avevano indotto tale a Persona_1 far intervenire un'ambulanza mediante chiamata al 118. La fase istruttoria è pertanto consistita unicamente nell'audizione di tre testi di parte attrice, le cui deposizioni appaiono palesemente contraddittorie e comunque inidonee a supportare dal punto di vista probatorio la domanda attorea. Procedendo dunque all'esame delle deposizioni, il teste ha dichiarato di non aver visto l'urto tra la bicicletta del e il ES Pt_1 furgoncino di colore scuro, ma di aver solo avvertito il rumore dell'impatto. Ha soggiunto che il furgoncino si era fermato per poco più di un minuto e che nessuno era sceso per prestare soccorso all'attore. Lo stesso avrebbe provveduto ad avvicinarsi al ES
, a prenderne la bici e ad accompagnarlo a casa a piedi percorrendo con lui tre o Pt_1
quattro chilometri. Il teste, singolarmente, ha riferito di non ricordare né i danni subìti dalla bicicletta, né se fossero intervenute altre persone a soccorrere il . Ha infine Pt_1
soggiunto di non aver pensato a prendere il numero di targa del furgoncino. Nemmeno il teste avrebbe visto l'urto tra la bicicletta e il furgoncino, udendone solo il rumore Tes_2 dell'impatto. Invece, contrariamente al egli ha dichiarato che l'autista del ES furgone era sceso e aveva parlato con il . Quest'ultimo lo aveva rassicurato sulle Pt_1
sue condizioni di salute dicendo che stava bene e che era tutto a posto, indi il conducente del furgone era rientrato a bordo del mezzo per poi ripartire. Sempre a detta del , Tes_2 dopo il sinistro l'attore avrebbe chiamato al cellulare un suo compaesano – forse proprio il - che abitando lì nei pressi era subito accorso sul posto. Infine, la teste ES Per_1 ha dichiarato che all'epoca il abitava in una stanza all'interno della stessa
[...] Pt_1
abitazione che aveva preso in affitto e che dopo essere rientrato a casa le aveva riferito di aver avuto un incidente. Più tardi l'uomo aveva vomitato, sicché il giorno successivo ella aveva deciso di chiamare un'ambulanza vedendo che il coinquilino non stava bene.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda nei confronti del In punto di diritto il danneggiato il quale CP_2
promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Parte_2
, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non
[...]
identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto
( v. Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., 8/3/1990, n. 1860 ). A
4 tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (v. Cass., 13/7/2011, n.15367; Cass., 8/3/1990, n.1860).
La prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere fornita dal danneggiato anche in base a mere <
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Cass., 18/11/2005, n. 24449). Occorre altresì considerare che pur in presenza di una denuncia o querela, il giudice di merito potrà escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, come anche affermarla, in mancanza di denuncia o querela. Si è inoltre considerata ragione giustificativa della non identificazione del veicolo il fatto che il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto (circostanza che non deve peraltro necessariamente ricorrere al fine di ottenere il risarcimento del danno: cfr. Cass., 13/7/2011, n. 15367), unico presupposto indefettibile essendo che la relativa identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima ( v. Cass., 13/1/2015, n. 274 ). Il danneggiato è infatti tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia
(cfr. Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass., 13/7/2011, n. 15367, e, da ultimo, Cass.,
13/1/2015, n. 274), sicché si è esclusa la possibilità di configurare a suo carico un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse" che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" ( in tali termini v. Cass., 18/6/2012, n. 9939; Cass., 18/11/2005, n. 24449 ), nonché alla buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale (in questi termini, cfr. Cass. n. 18308/2015). Ora, nel caso di specie le palesi contraddizioni tra le deposizioni testimoniali in ordine a circostanze tutt'altro che secondarie nella dinamica degli eventi – ci si riferisce in particolare alla condotta posta in essere dal conducente del furgone che avrebbe investito il – non consentono di ritenere provata la stessa dinamica del sinistro come Pt_1
rappresentata da parte attrice. Invero, come si è visto, mentre il ha riferito che ES
5 il furgone è rimasto sul posto per poco più di un minuto dopo l'urto e che nessuno ne è sceso, di contro a detta del il conducente del veicolo si sarebbe avvicinato per Tes_2
sincerarsi delle condizioni di salute del , che lo avrebbe rassicurato al riguardo Pt_1
dicendogli che era tutto a posto. Solo a quel punto il conducente del furgone si sarebbe allontanato. Ora, sia a voler dare credito alla versione dell'un teste che dell'altro, la domanda andrebbe comunque respinta stante la evidente negligenza del nella Pt_1
doverosa condotta di individuazione del responsabile del sinistro. Se infatti rispondesse al vero che il conducente del furgone è rimasto fermo per circa un minuto prima di allontanarsi, ben avrebbe potuto l'attore prendere nota della targa del veicolo, giacché sul momento le lesioni non erano tali – secondo quanto dal medesimo asserito nell'atto introduttivo del giudizio – da indurlo a chiamare la polizia municipale o l'intervento di una ambulanza. Invece, a voler dar credito al Sayed, l'attore avrebbe avuto tutto il tempo di prendere le dovute precauzioni per l'identificazione del veicolo, visto che il conducente si sarebbe non solo fermato, ma anche avvicinato per soccorrerlo e informarsi sulle sue condizioni di salute. Addirittura, in questa seconda versione dei fatti, sarebbe stato proprio il a indurlo ad allontanarsi riferendogli che si sentiva bene e che era tutto Pt_1
a posto. Peraltro, fondate perplessità sussistono con riguardo all'attendibilità dei due testi, essendo difficile comprendere perché mai in presenza di un urto con danneggiamento della bicicletta e di caduta del ciclista, né il né i testi abbiano Pt_1
avvertito la necessità di annotare la targa del veicolo antagonista e di chiamare la pubblica autorità. Inoltre, a voler credere al , il teste avrebbe riferito il Tes_2 ES
falso, in quanto sarebbe intervenuto solo successivamente, in seguito alla chiamata del
. In ogni caso non essendo appunto possibile non sollevare ampi dubbi sulla Pt_1
credibilità di ambedue i testi, la dinamica del sinistro non appare provata, mentre come già anticipato si può comunque escludere che l'attore abbia tenuto una condotta diligente volta all'individuazione del veicolo antagonista. A ciò si aggiunga che appare assai sospetto anche il fatto che non sia stata sporta querela contro ignoti (cosa che il Pt_1
avrebbe potuto fare, come evidenziato dalla compagnia, anche nello stesso Pronto
Soccorso e comunque nei termini di legge). Nemmeno va trascurato il fatto che in sede di Pronto Soccorso il abbia fatto riferimento ad una semplice caduta dalla Pt_1 bicicletta, senza menzionare affatto che la caduta sarebbe stata causata dall'investimento di altro veicolo. In conclusione la mancata prova della dinamica del sinistro e quindi della sua attribuibilità ad altro veicolo non identificato, la mancata presentazione di una querela, il mancato riferimento in sede di Pronto Soccorso ad un sinistro nel quale sarebbe stato coinvolto e il difetto di negligenza dell'attore in ordine alla identificazione
6 del presunto veicolo investitore comportano il rigetto della domanda con ogni conseguenza in ordine alle spese del grado in ragione del principio di soccombenza.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della Sentenza n. 1412/2020 emessa dal Tribunale di Roma, per le motivazioni sopra esposte , acclarata previamente la civile ed unica e/o , in via subordinata , concorsuale responsabilità dell'ignoto conducente del furgone nella causazione dell'evento de quo, condannare Controparte_1
quale Impresa designata ex lege alla gestione del FGVS, in persona del l.r.p.t., al
[...]
pagamento a favore dell'attore, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, fisici e morali, subiti e subendi a seguito del sinistro di una somma per l'ammontare complessivo indicato in premessa e/o , in via subordinata, di una somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in relazione al grado accertato di responsabilità Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda . In via ulteriormente gradata, voglia rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento delle prove richieste con la memoria ex art.183 n, 2 cpc e non ammesse dal Tribunale nonché per il confronto tra i testi ex art .257 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre
IVA e CPA dei due gradi di giudizio”.
§ 6. - costituitasi con comparsa depositata in data 18.12.2020 Controparte_1
ha resistito al gravame e richiesto il rigetto delle istanze istruttorie avversarie ha così concluso “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, per le ragioni tutte esposte nelle pagine che precedono: 1) in via principale, nel merito, rigettare in toto l'appello proposto dal Sig.
avverso e per la riforma della sentenza n. 1412/2020 del Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma, Sezione Dodicesima Civile siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
2) in subordine, sempre nel merito, rigettare in ogni caso ed integralmente la pretesa risarcitoria del Sig. in quanto del tutto infondata Pt_1
in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre IVA, CA e spese generali come per legge”.
In particolare, l'appellata ha contestato la fondatezza dei motivi avversari deducendo, che, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale non aveva affatto ritenuto il coinvolgimento nell'urto del veicolo non identificato, con conseguente inapplicabilità dell'art.2054 co.2 c.c., stante il rigore probatorio sotteso all'applicazione dell'art.283 del d.lgs.n.209 del 2005.
Indi, evidenziava che nessuno fra i testimoni escussi aveva visto l'urto fra il veicolo pirata e la bicicletta dell'appellante e che la dichiarazione resa a distanza di circa 31 ore dalla
7 verificazione dall'asserito sinistro, non aveva affatto pubblica fede, trattandosi di dichiarazione di parte, peraltro neppure resa agli operatori del 118, né al presidio ospedaliero di pubblica sicurezza.
§ 7. — All'odierna udienza – rigettate le istanze istruttorie dell'appellante con ordinanze del precedente Collegio del 23.12.2020 e 10.02.2021 secondo le condivisibili argomentazioni da intendersi in questa sede richiamate - i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo intestato “Omesso esame di documenti di pubblica fede e conseguente erronea valutazione di decisive circostanze di fatto per la ricostruzione del sinistro e la prova del suo reale accadimento” parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui non ha valorizzato il referto del pronto soccorso in cui era stato indicato l'urto con l'auto che si era dileguata.
Deduceva trattarsi di atto pubblico, vieppiù non contestato dalla controparte e che in ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, era irrilevante la presenza o meno di una querela per comprovare l'accadimento di un sinistro causato da investitore ignoto.
§ 8.2 - Con il secondo motivo, avente ad oggetto “Ritenuta negligenza dell'attore nell'identificare ed annotare la targa del veicolo investitore” parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui si è evidenziato il mancato intervento della pubblica Autorità, deducendo che non ne era stato richiesto l'intervento, in quanto avendo permesso di soggiorno e passaporto scaduti, aveva avuto timore delle possibili conseguenze, avendo altresì articolato un capitolo di prova - immotivatamente non ammesso - a conferma del doc.n.10 depositato con la seconda memoria istruttoria.
Soggiungeva a confutazione di quanto argomentato dal primo giudice che gli sarebbe stato, comunque, impossibile annotare il numero di targa subito dopo il sinistro e che i testi, non necessariamente, per essere credibili, avrebbero dovuto adoperarsi per annotare targa o dati anagrafici del conducente investitore.
Allegava, inoltre, che, sia il teste , sia il teste , avevano affermato, in modo ES Tes_2 concorde, all'udienza del 4.04.2018 che l'investitore, dopo l'incidente, si era trattenuto al massimo per 1-2 minuti, mentre era a terra frastornato e che i testi non avevano alcun obbligo o dovere di annotare la targa.
§ 8.3 - Con il terzo motivo avente ad oggetto “Ritenuta assenza di prova della dinamica del sinistro e della sua attribuibilità al veicolo non identificato” deduceva che il primo giudice non aveva adeguatamente valutato le testimonianze assunte in primo grado atteso
8 che il teste aveva dichiarato: “…Ad un tratto, mentre mi trovavo Testimone_3 vicino all'uscita dal parcheggio, ho visto una persona in bicicletta che percorreva la strada di fronte al parcheggio e poi un furgoncino che usciva dal parcheggio e andava verso sinistra. Preciso di aver visto il furgoncino solo nel momento in cui, uscendo dal parcheggio, si immetteva sulla strada girando sulla sinistra. Nell'immettersi dal parcheggio sulla strada il furgone non si è fermato. Il momento dell'urto tra il furgoncino e la bicicletta non l'ho visto, ma ho sentito il rumore dell'urto. Poi ho visto la bici a terra e anche la persona. Il furgoncino, dopo l'urto si è fermato per poco più di un minuto.
Nessuno è sceso dal furgoncino. Dopo l'incidente mi sono avvicinato al , ho sentito Pt_1
che parlava la mia stessa lingua, ho preso la bici e ho accompagnato il a casa Pt_1 sua a piedi forse 3-4 km di distanza…”, a sua volta il teste , Testimone_4 aveva dichiarato: “…Poi ho sentito un botto anche se non ho visto il momento dell'urto tra furgone e bicicletta. E' uscito l'autista del furgone e ha parlato con il ragazzo che stava per terra. La conversazione è durata 1,2 minuti. L'autista ha chiesto al se Pt_1
stava bene e lui gli rispose che era tutto apposto. Dopodichè il conducente del furgone è rientrato a bordo del mezzo ed è ripartito Io ho chiesto al se serviva aiuto e gli ho Pt_1
dato il mio numero di telefono …” infine la teste , interrogata sul capitolo Persona_1
del ricovero ospedaliero del , avvenuto il giorno successivo al sinistro, aveva Pt_1 confermato che l'attore le disse “che si era fatto male e che aveva avuto un incidente. Più tardi ha vomitato e io il giorno dopo ho chiamato l'ambulanza vedendo che non stava bene”.
Precisava quindi che la discrepanza delle dichiarazioni testimoniali era ben giustificata dalla diversa allocazione dei testi rispetto al luogo del sinistro, aspetti che il Tribunale avrebbe potuto facilmente cogliere solo se avesse utilizzato la documentazione prodotta dall'attore con la memoria 183 n.2 c.p.c. ovvero le foto del luogo dell'evento.
Contestava inoltre la valutazione in termini di falsità della deposizione del per ES ciò che l'altro teste aveva, se pur dubitativamente affermato, atteso che il giudice Tes_2
secondo la S.C. era tenuto, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni, a confrontare le disposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, a disporre confronto e rinnovazione, mentre il primo giudice nel rilevare delle contraddizioni nelle deposizioni le aveva contestualmente e pregiudizialmente ritenute non veritiere senza effettuare alcuna operazione di selezione e confronto.
§ 8.4 - Con il quarto motivo avente ad oggetto “Erronea non applicazione della presunzione ex art 2054 co 2 c.c.” deduceva che la domanda doveva ritenersi fondata in
9 relazione all'accertamento del fatto storico, anche ricorrendo, in via subordinata, all'applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art.2054 co.2 c.c., atteso che il
Tribunale non aveva negato l'esistenza del sinistro, ma l'assenza di prove sulla dinamica e sulla responsabilità dell'ignoto investitore.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le difese e conclusioni delle parti, osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente, in ragione della stretta connessione, sono infondati.
Invero, da quanto si evince dalla sentenza di primo grado, nella parte conclusiva, il giudice risulta aver rigettato la domanda in difetto di prova della dinamica del sinistro da intendersi per quanto immediatamente precisato nelle motivazioni, per mancanza di prova
“della sua attribuibilità ad altro veicolo non identificato”.
Il primo giudice risulta aver infatti fatto buon governo dei principi in materia di onere della prova, ex art.2697 c.c. e del rigore sotteso alla particolare fattispecie di cui all'art.283 d.lgs.n.209 del 2005, quindi, evidenziato, con adeguate motivazioni, le ragioni per cui ha ritenuto inattendibili i testi, con la conseguenza che deve ritenersi inapplicabile al caso di specie l'invocato secondo comma dell'art.2054 c.c. in ogni caso necessitante della prova dello scontro tra veicoli e quindi delle cause della caduta e delle lesioni riportate, circostanze tutte ritenute non provate dal primo giudice.
Invero, per quanto evidenziato dalla Compagnia assicuratrice e dallo stesso appellante in relazione al terzo motivo, tanto il teste , quanto il teste , non hanno visto ES Tes_2
l'urto tra la bicicletta e il furgone e non hanno descritto chiaramente la dinamica del sinistro e quale condotta colposa fosse addebitabile al conducente del furgone.
Addirittura, per quanto evidenziato dal primo giudice, il primo testimone ha dichiarato
“Il furgoncino, subito dopo si è fermato per poco più di un minuto. Nessuno è sceso dal furgoncino. Dopo l'incidente mi sono avvicinato al , ho sentito che parlava la mia Pt_1
stessa lingua, ho preso la bici e ho accompagnato il a casa sua a piedi forse a 3- Pt_1
4 km di distanza” inoltre “ADR: “non ricordo se c'erano altre persone a soccorrere il
”, mentre il secondo teste ha così riferito “E' uscito l'autista del furgone e ha Pt_1
parlato con il ragazzo che stava per terra. La conversazione è durata 1,2 minuti. L'autista ha chiesto al se stava e bene e lui gli rispose che era tutto apposto. Dopodiché il Pt_1
conducente del furgone è rientrato a bordo del mezzo ed è ripartito. Io ho chiesto al se serviva aiuto e gli ho dato il mio numero di telefono questo perché l'ho visto al Pt_1
mercatino tante volte anche se non lo conoscevo di persona. Infatti, io frequento il mercatino “Serpentara” anche perché lì vicino abitano dei miei amici. Il dopo Pt_1
l'urto ha chiamato al cellulare un suo paesano che, abitando lì vicino è subito accorso.
10 Poi io me ne sono andato via con l'autobus perché avevo un appuntamento per lavoro.
Non so quindi cosa sia accaduto dopo, comunque il mi ha detto che stava bene. Pt_1
La bicicletta ha riportato dei danni;
si è rotta la ruota anteriore”.
Alla luce di tali deposizioni - per quanto evidenziato dal primo giudice – appare dunque evidente che i testi oltre a non aver descritto il nesso di causalità, sono incorsi in molteplici contraddizioni, tanto che il primo aveva riferito che il conducente del furgone non era sceso e si era allontanato senza verificare le condizioni dell'appellante oltre a non ricordare se vi erano altri soccorritori tra cui il , quest'ultimo aveva detto che il Tes_2
conducente del furgone era sceso e si era allontanato solo dopo aver parlato per un paio di minuti con l'appellante che gli aveva detto che stava bene.
A ciò deve aggiungersi che nessuno dei testi ha saputo descrivere in maniera apprezzabile le caratteristiche del furgone, sia pur accennandole, quali lunghezza e modello.
Orbene, a fronte di tali elementi il primo giudice ha fatto buon governo dell'onere della prova e delle modalità di valutazione delle prove testimoniali, a ciò aggiungendosi in particolare l'inverosimiglianza di un ferito che riportata addirittura la frattura diastasata del rene, quasi completamente separato in due monconi (così dai referti di pronto soccorso), si rivolga al conducente del mezzo investitore dicendo di star bene e quindi dopo aver percorso alcuni chilometri per raggiungere casa, si sia recato a mezzo 118, soltanto 30 ore dopo l'asserito incidente, presso il pronto soccorso, dove a pag.n.1 della cartella clinica veniva riportato nelle note esclusivamente “riferita caduta dalla bici ieri”
e soltanto a pag.n.51 “trauma bici auto che in seguito si dileguava”, per poi allegare del furgone solo nell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
A tale indicazione riportata nella cartella clinica - peraltro diversamente da quanto richiesto dall'appellante - non può attribuirsi alcun valore privilegiato atteso che secondo
Cass.civ.n.31107 del 2022 (con principio valevole anche nella presente fattispecie) le attestazioni contenute in un verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale, non estendendosi la fede privilegiata all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese.
Quanto, infine, alla testimonianza di che all'udienza del 4.04.2018 aveva Persona_1 così dichiarato “Ero tornata dal mio lavoro verso le 18:30 (faccio la badante ad una signora), e quando sono tornata a casa ho trovato il che all'epoca abitava in una Pt_1 stanza all'interno della stessa abitazione ove io avevo preso in affitto altra stanza. Il
quando sono rientrata mi disse che si era fatto male e che aveva avuto un Pt_1
11 incidente. Più tardi ha vomitato e io il giorno dopo ho chiamato l'ambulanza vedendo che non stava bene” deve osservarsi che detta testimonianza risulta avere valore pressoché nullo in relazione alle circostanze apprese de relato actoris in quanto secondo
Cass.civ.n.569 del 2015 “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”.
Da quanto precede quindi tutti i motivi d'appello debbono essere rigettati avendo il primo giudice correttamente rigettato la domanda per difetto di prova delle circostanze dedotte in citazione non potendo ritenersi minimamente provato il sinistro con veicolo non identificato a fronte altresì dell'inattendibilità dei testi incorsi in plurime ed evidenti contraddizioni, non essendovi neppure ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti per ricostruire l'occorso e ritenere provato quanto dedotto negli scritti di parte appellante.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato atteso che in tema di intervento del
(ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. Parte_2
209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato)
e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr., Cass.civ.n.10540/2023) ed ancora secondo
Cass.civ.n.18308/2015 l'invocazione dell'art.283 cod. ass. d.lgs.n.209 del 2005 postula che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, sicché, ai fini della statuizione sulla risarcibilità del danno da parte dell'impresa designata per il non sussistono i CP_2
presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea anche quando la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione, ad opera del danneggiato, di regole di ordinaria diligenza e comune prudenza, nel caso di specie oltretutto rinvenibili, laddove stando alla deposizione del il conducente sarebbe Tes_2 sceso dal veicolo per sincerarsi delle condizioni dell'appellante, parlando con lo stesso e secondo il il furgone si sarebbe comunque fermato senza allontanarsi ES
repentinamente.
12 § 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00) in euro 1.489,00 per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva, euro
2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, l'assenza di fase istruttoria ma di sola trattazione e le forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato in data 14.09.2020, avverso la sentenza Pt_1
n.1412/2020 resa in data 22/01/2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in Parte_1
favore di che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Roma, 5.03.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. Antonio Perinelli
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