CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4319 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 1610/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Maria Luisa Gallo, come da procura Parte_1 in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Maurizio Sansoni, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 398/2025, pubblicata il 21.5.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss., L. n. 92/2012, depositato in data 20.5.2022, Parte_1
dipendente della dal 22.9.2014, in forza di un contratto di lavoro
[...] Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di operaio, mansioni di cuoca e sede di lavoro dapprima presso il plesso scolastico del Comune di Nepi e successivamente presso la mensa scolastica del Comune di Faleria, adiva il Tribunale di Viterbo in funzione di Giudice del Lavoro
1 impugnando il licenziamento per giusta causa e per superamento del periodo di comporto intimatole con lettera raccomandata del 25.11.2021.
Esponeva che, con lettera di richiamo del 26.3.2021, la società le aveva contestato: “di avere illegittimamente ed inammissibilmente conferito con il sindaco del Comune di Nepi riportando notizie interne aziendali relative all'appalto mensa delle scuole di Nepi ed all'organizzazione del lavoro per la resa del servizio, anche contestando le scelte imprenditoriali e screditando il nome ed il marchio della Ditta. Fatti avvenuti in data 15.03.2021”; che con una seconda lettera di richiamo del 26.4.2021 la società le aveva contestato che: “nei giorni dal 5 all'8 aprile u.s. nonostante avvisata dalla sua collega della presenza di formiche presso il refettorio ove prestava servizio, non abbia inteso raccogliere la segnalazione e rappresentare ai suoi superiori il problema al fine di consentirne la risoluzione. La grave mancanza rilevata, avrebbe potuto avere ripercussioni economiche e gravissime violazioni igienico sanitarie”; che, con una terza lettera di richiamo, le era stato contestato che: “in data 28.10.2021, in costanza di dichiarata e certificata malattia, si sia introdotta senza permesso nella mensa della sede di Nepi in Via Aldo Moro, prendendo fotografie del luogo di lavoro, pure senza autorizzazione alcuna”.
Deduceva di avere inviato alla società le proprie giustificazioni e osservazioni, contestando tutti i fatti ad essa addebitati e chiedendo l'audizione personale;
che quest'ultima si era tenuta il
18.11.2021 presso la sede della società datrice di lavoro, in presenza del rappresentante sindacale;
che il 25.11.2021 la società le aveva irrogato la sanzione del licenziamento con la seguente motivazione “facciamo seguito alle contestazioni del 26.03.2021, 26.04.2021 e 04.11.2021, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, ed alle giustificazioni da Ella rese – tanto in forma scritta che, come specificamente da Lei richiesto, verbale con assistenza sindacale, possibile solo lo scorso 18 novembre causa il protrarsi del suo stato di malattia - per comunicarLe, valutate
e ritenute prive di fondamento le giustificazioni stesse, il licenziamento per giusta causa per lesione irrimediabile del rapporto fiduciario.
In subordine, il licenziamento viene intimato per superamento del periodo di comporto, risultando il suo stato di assenza dal lavoro per morbilità pari a complessivi 183 giorni sui complessivi 180 spettanti, come da elenco allegato alla presente”; di avere impugnato il licenziamento, con lettera raccomandata del 21.12.2021.
Ciò posto, la lavoratrice deduceva l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, in ragione dell'insussistenza dei fatti addebitati, e l'invalidità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, stante l'erronea inclusione in detto periodo dei giorni di malattia dall'8.4.2021 al
6.5.2021, malattia consistente in lombalgia post traumatica conseguente ad infortunio sul lavoro occorso l'8.4.2021 ed ascrivibile a responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.
2 Concludeva pertanto chiedendo: “A) in via principale e nel merito accertare e dichiarare
l'inefficacia e/o nullità e/o l'invalidità del licenziamento intimato alla signora Parte_1 con raccomandata del 25.11.2021 dalla resistente perché adottato in aperta e palese
[...] violazione dei commi 4 e 5 dell'art. 18 Legge 300/1970 (e sue successive modifiche) e per l'effetto, ordinare alla , in persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1 reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui alle premesse del presente atto;
Condannare altresì la al pagamento, in favore della ricorrente, di una Controparte_1 indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
B) sempre nel merito, ma in via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta sub a) accertare e dichiarare che il licenziamento impugnato è stato comminato nella manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento ed in ogni caso in violazione della procedura prevista dalla legge e, di conseguenza, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e comunque illegittimità e/o inefficacia del provvedimento di licenziamento intimato dalla alla signora Controparte_2 [...]
con missiva del 25.11.2021, condannare la resistente , in persona del Parte_1 CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità, in ragione del numero dei dipendenti, dell'anzianità di servizio del lavoratore e delle dimensioni dell'attività economica della
e, da ultimo, delle condizioni e del comportamento delle parti ovvero nella Controparte_1 misura superiore e/o inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla signora pari ad € 1.336,23. In questa busta Pt_1 paga sono presenti anche gli importi dovuti in virtù del licenziamento oggetto di impugnazione in questa sede (ferie maturate, tredicesima maturata, eccetera) ed il totale lordo dell'ultima busta paga ammonta ad € 4.817,23, con un netto a pagare di € 2.936,35, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
In ogni caso condannare la al risarcimento dell'ulteriore danno Controparte_1 patrimoniale e non – subito e subendo- dalla sig.ra a causa del licenziamento illegittimo Pt_1 comminato nei suoi confronti, da quantificare nella somma totale di € 20.000, oltre interessi –
3 come indicato nella parte motiva del presente atto -, o nella maggior o minor somma che sia intervenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA CPA e spese generali”.
Si costitutiva in giudizio la deducendo che la ricorrente, con le condotte Controparte_1 addebitate consistenti: a) nel mancato adempimento al proprio ruolo di responsabile in occasione della segnalazione di formiche nel refettorio, b) nella divulgazione di notizie sull'organizzazione del lavoro all'esterno e in particolare alla committenza, c) nell'introduzione abusiva nei locali aziendali per fotografare la struttura e le attrezzature senza autorizzazione, si era resa responsabile della violazione dell'art. 143 del CCNL FIPE, relativo ai doveri del lavoratore;
che la Pt_1 inoltre, aveva pacificamente superato i 180 giorni di malattia previsti dall'art. 194 del CCNL come periodo di comporto, non essendo l'infortunio dedotto in alcun modo addebitabile al contegno datoriale.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con ordinanza emessa in data 29.9.2022, il Tribunale di Viterbo respingeva il ricorso proposto dalla e la condannava al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale riteneva Pt_1 legittimo il licenziamento comminato alla per superamento del periodo di comporto, non Pt_1 avendo costei provato che la patologia sottesa alle assenze (lombalgia post traumatica) era stata provocata da un infortunio occorso sul luogo di lavoro ed era stata conseguente alla violazione, da parte della società, di specifici obblighi di protezione, ex art. 2087 c.c.
Con ricorso depositato in data 27.10.2022, proponeva opposizione ex art. 1, Parte_1 comma 51 e ss., L. n. 92/2012 avverso tale ordinanza.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- che il periodo di comporto non era stato superato poiché i giorni di assenza per infortunio, dall'8.4.2021 al 6.5.2021, non dovevano essere computati nel periodo di conservazione del posto di lavoro, in quanto l'evento era accaduto a causa della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087
c.c.;
- che la società, con il suo comportamento, aveva provocato il superamento del periodo di comporto in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, non concedendo alla dipendente il periodo di aspettativa non retribuita, richiesto con diversi giorni di anticipo rispetto alla scadenza del suddetto periodo;
- l'insussistenza della giusta causa di licenziamento.
Ciò posto, concludeva chiedendo di: “revocare l'ordinanza (cronologico 4988/2022) emessa dal
Tribunale Civile di Viterbo il 29 settembre 2022 e per l'effetto accogliere le domande rivolte nel ricorso introduttivo della fase somma che di seguito si riportano per esteso:
4 A) in via principale e nel merito Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o invalidità del licenziamento intimato alla signora con raccomandata del 25/11/2021 dalla Parte_1 resistente perché adottato in aperta e palese violazione dei commi 4 e 5 dell'art. 18 Legge
300/1970 (e sue successive modifiche) e per l'effetto, ordinare alla , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, di reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente per tutte le ragioni in fatto e diritto di cui alle premesse del presente atto;
Condannare altresì la CP_1
al pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità risarcitoria commisurata
[...] all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
B) sempre nel merito ma in via subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta sub A) accertare e dichiarare che il licenziamento impugnato è stato comminato nella manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento ed in ogni caso in violazione della procedura prevista dalla legge e di conseguenza, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e comunque illegittimità e/o inefficacia, del provvedimento di licenziamento intimato dalla alla signora Controparte_1 Parte_1
, con missiva del 25 novembre 2021, condannare la resistente in
[...] Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità, in ragione del numero dei dipendenti, della anzianità di servizio del lavoratore e delle dimensioni dell'attività economica della
[...]
e da ultimo delle condizioni e del comportamento delle parti ovvero nella misura CP_1 superiore e/o inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisura all'ultima retribuzione globale, di fatto percepita dalla signora pari ad Euro 1.336,23. In questa busta paga sono Pt_1 presenti anche gli importi dovuti in virtù del licenziamento oggetto di impugnazione in questa sede
(ferie maturate, 13ma maturata, ecc) ed il totale lordo dell'ultima busta paga ammonta ad Euro
4.817,23, con un netto a pagare di Euro 2.936,35, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
In ogni caso condannare la al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale Controparte_1
e non “subito e subendo” dalla signora a causa del licenziamento illegittimo comminato nei Pt_1 suoi confronti, da quantificare nella somma totale di Euro 20.000,00, oltre interessi – come indicato nella parte motiva del presente atto -, o nella maggior o minor somma che sia intervenuta di giustizia.
5 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre iva e cpa e spese generali.”.
Si costitutiva in giudizio la ribadendo la legittimità del licenziamento per Controparte_1 giusta causa e per superamento del periodo di comporto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Viterbo rigettava l'opposizione proposta dalla e la condannava al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio. Pt_1
In particolare, il Tribunale rilevava che, a seguito della richiesta della lavoratrice di un periodo di aspettativa non retribuito, la società le aveva risposto, prima della scadenza del periodo di comporto, chiedendole la produzione della seguente documentazione, come richiesto dal CCNL applicato al rapporto: della dichiarazione di non essere affetta da malattie croniche e/o psichiche e/o oncologiche;
di regolari certificati medici;
della dichiarazione che l'aspettativa era senza retribuzione e senza maturazione dei diritti contrattuali;
della dichiarazione di non avere fruito dell'aspettativa in periodi precedenti.
Evidenziava, inoltre, che la lavoratrice non aveva trasmesso alla società la documentazione richiesta, assumendo che si trattava di documenti già in possesso della società; che la circostanza che il datore di lavoro fosse già in possesso dei certificati medici, non esimeva la lavoratrice dal trasmettere le dichiarazioni sottoscritte, come prescritto dal Ccnl.
1.1. Ha proposto appello censurando la sentenza impugnata: 1) nella parte in Parte_1 cui ha negato che la società abbia provocato il superamento del periodo di comporto, sulla base di una errata interpretazione dei fatti, in aperto contrasto del dettato normativo di cui all'art. 195 del
CCNL del settore Turismo Pubblici Esercizi, nonché dell'art. 1375 c.c., che impone una condotta ispirata al principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti;
2) nella parte in cui ha condannato la lavoratrice al pagamento delle spese legali per le due fasi di giudizio, senza contare che per la fase sommaria erano state già liquidate e debitamente onorate dalla Pt_1
Ha, inoltre, insistito per la declaratoria di illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa e giustificato motivo, essendo i richiami rivolti alla lavoratrice riferiti a fatti insussistenti, e non avendo la società adottato alcuna sanzione a seguito delle singole contestazioni disciplinari, lasciando decorrere il termine di dieci giorni previsto dall'art. 144 del CCNL applicato al rapporto.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) in via principale e nel merito - Accertare e dichiarare
l'inefficacia e/o nullità e/o invalidità del licenziamento intimato alla signora Parte_1
con raccomandata del 25/11/2021, dalla resistente perché adottato in aperta violazione
[...] dell'art. 1375 c.c. e 2110 c.c., avendo con il suo comportamento provocato il superamento del periodo di comporto, e per l'effetto ordinare alla società in persona del suo Controparte_1
6 legale rappresentante pro tempore, di reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente per tutte le ragioni in fatto e diritto di cui alle premesse del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 7, della legge 300/70; Condannare altresì la al Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1336,23, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
B) sempre nel merito ma in via subordinata: accertare e dichiarare che il licenziamento impugnato
è stato comminato nella manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento ed in ogni caso in violazione della procedura prevista dalla legge e di conseguenza, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e comunque illegittimità e/o inefficacia, del provvedimento di licenziamento intimato dalla Controparte_1 alla signora , con missiva del 25 novembre 2021, ordinare alla resistente Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a reintegrare sul Controparte_1 posto di lavoro la ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 4, della legge 300/70
. Condannare, inoltre, la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1336,23, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
C) In via ulteriormente subordinata: Condannare la società resistente in Controparte_3 persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità, in ragione del numero dei dipendenti, della anzianità di servizio del lavoratore e delle dimensioni dell'attività economica della Controparte_1
e da ultimo delle condizioni e del comportamento delle parti ovvero nella misura superiore e/o
[...] inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisura all'ultima retribuzione globale, di fatto percepita dalla signora pari ad Euro 1.336,23. Pt_1
In ogni caso condannare la al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale Controparte_1
e non “subito e subendo” dalla signora a causa del licenziamento illegittimo comminato nei Pt_1 suoi confronti, da quantificare nella somma totale di Euro 20.000,00, oltre interessi – come
7 indicato nella parte motiva del presente atto -, o nella maggior o minor somma che sia intervenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge e spese generali”.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Nella denegata ipotesi di declaratoria di illegittimità del recesso per mancato superamento del periodo di comporto, ha chiesto di dichiararsi la legittimità del licenziamento per giusta causa.
All'udienza del 5.11.2025 la Corte ha concesso alle parti un termine per il deposito di note scritte, per prendere posizione in merito all'eventuale tardività del ricorso, avente ad oggetto una sentenza pronunciata ai sensi della L. n. 92/2012.
All'udienza del 17.12.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
2. L'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per tardività, sollevata d'ufficio da questa Corte, è fondata e il suo accoglimento è idoneo a definire il giudizio, impedendo di esaminare nel merito la fondatezza o meno delle censure di parte appellante.
Come di recente stabilito dalla Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 11344/2025 e n. 12275/2025,
l'art. 37 del D.lgs. n. 149 del 2022 ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, commi da 47 a 69, della legge n. 92 del 2012, disciplinante il rito cd. Fornero.
L'art. 35 del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 197 del 2022 (che ha anticipato dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio 2023 l'entrata in vigore della riforma), nel dettare la disciplina transitoria rispetto alle modifiche del codice di procedura civile introdotte, ha stabilito al primo comma, in linea generale, che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Al successivo quarto comma l'art. 35 ha specificamente previsto che "le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283,434,436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
Come emerge dall'inequivoco tenore letterale, l'applicazione delle nuove disposizioni alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023 è limitata a quelle regolate dal rito ordinario civile
(di cui ai "capi I e II del titolo III del libro secondo") e a quelle riguardanti la generalità delle cause di lavoro sottoposte al rito (ordinario) del lavoro (artt. 434,436 bis, 437 e 438 c.p.c.); l'art. 35, quarto comma, non estende la sua sfera di applicazione al reclamo, quale specifica forma di
8 impugnazione nell'ambito del rito cd. Fornero, di cui all'art. 1, commi 58 e ss., della legge 92 del
2012, normativa a cui l'art. 35 citato non fa alcun riferimento.
Da tali premesse discende che i procedimenti sottoposti al rito cd. Fornero, pendenti alla data del 28 febbraio 2023, sono ancora disciplinati, anche nella fase di impugnazione, dalle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 47 e ss. della legge 92 del 2012, la cui abrogazione (art. 37, D.lgs. 149 del 2022) ha effetto per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.
Tale interpretazione si salda con le previsioni degli artt. 441 bis e ss. c.p.c., introdotte dall'art. 3, comma 32, D.lgs. 149 del 2022, che disciplinano le "controversie relative ai licenziamenti" e che, ai sensi dell'art. 35, primo comma, si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28.2.2023.
Sempre secondo la Suprema Corte, l'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 149 del 2022, nel disporre che il citato decreto si applica ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, è esplicazione del principio generale della perpetuatio iurisdictionis, secondo cui il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, poiché il principio del tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, altrimenti violandosi il principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 disp. prel. c.c., di cui lo stesso art. 5 c.p.c. è espressione (Cass. n. 32365/2024).
2.1. Applicando tali principi, sul presupposto della permanente applicabilità del rito ex lege n. 92 del 2012 al procedimento in esame, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta nelle forme e nei termini dell'appello, anziché attraverso il reclamo da depositare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge 92 del 2012.
3. Il rilievo d'ufficio dell'eccezione di inammissibilità del ricorso e la novità della questione trattata, sulla quale la Suprema Corte si è pronunciata per la prima volta con le sentenze suindicate, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento
9 aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 17.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
10