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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
VA ALESSANDRO, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1490/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200418-2025 IMPOSTA SOSTIT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200418-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200418-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200418-2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200418-2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD9010200418/2025 dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 29.11.2024 e con il quale in relazione all'anno di imposta 2020 l'Ufficio aveva accertato un maggior reddito di fabbricati e maggiori compensi non dichiarati relativi a provvigioni assicurative con conseguente liquidazione delle maggiori imposte ed irrogazione delle relative sanzioni, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa motivazione dell'avviso di accertamento con riferimento alle osservazioni trasmesse in riscontro allo schema d'atto e la violazione dell'art. 6 bis della L. 212/2000; 2) l'omessa valutazione e motivazione sui presunti costi documentati.
Con memoria depositata il 23.1.2026 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere deducendo di aver annullato in autotutela l'atto impugnato.
Con memoria illustrativa depositata il 7.2.2026 parte ricorrente insisteva nella condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti fatti di causa, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere – per come chiesto anche da parte ricorrente con le memorie illustrative - atteso che con il dedotto e documentato annullamento in autotutela dell'atto impugnato (cfr. all. fasc. Agenzia delle Entrate) sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Tenuto conto che l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato è stato disposto in epoca successiva alla notifica del ricorso, le spese di lite devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 24.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 25.11.2025 e depositato in data 01.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Condanna la resistente Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 120,00 per spese vive (CUT) ed euro 1.750,00 per compenso, oltre Iva,
Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge. Così deciso in Vibo Valentia in data
19.02.2026. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Vaccarella dott. Luigi Barrella
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
VA ALESSANDRO, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1490/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200418-2025 IMPOSTA SOSTIT. 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200418-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200418-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200418-2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010200418-2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 167/2026 depositato il
24/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD9010200418/2025 dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 29.11.2024 e con il quale in relazione all'anno di imposta 2020 l'Ufficio aveva accertato un maggior reddito di fabbricati e maggiori compensi non dichiarati relativi a provvigioni assicurative con conseguente liquidazione delle maggiori imposte ed irrogazione delle relative sanzioni, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa motivazione dell'avviso di accertamento con riferimento alle osservazioni trasmesse in riscontro allo schema d'atto e la violazione dell'art. 6 bis della L. 212/2000; 2) l'omessa valutazione e motivazione sui presunti costi documentati.
Con memoria depositata il 23.1.2026 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere deducendo di aver annullato in autotutela l'atto impugnato.
Con memoria illustrativa depositata il 7.2.2026 parte ricorrente insisteva nella condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti fatti di causa, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere – per come chiesto anche da parte ricorrente con le memorie illustrative - atteso che con il dedotto e documentato annullamento in autotutela dell'atto impugnato (cfr. all. fasc. Agenzia delle Entrate) sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Tenuto conto che l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato è stato disposto in epoca successiva alla notifica del ricorso, le spese di lite devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 24.11.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 25.11.2025 e depositato in data 01.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Condanna la resistente Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 120,00 per spese vive (CUT) ed euro 1.750,00 per compenso, oltre Iva,
Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge. Così deciso in Vibo Valentia in data
19.02.2026. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Vaccarella dott. Luigi Barrella