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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
VG - Regolamentazione podestà (art.317) consensuale riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1553 di RGVG dell'anno 2025 congiuntamente promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
TARANTINO GABRIELE ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in PIAZZA MAMELI 2 17100
SAVONA, giusta delega in atti e
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto).
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO Per_ e in qualità di genitori del minore , nato dalla loro relazione more uxorio Parte_1 Parte_2
in data 10.3.2017, chiedono congiuntamente una modifica del decreto di questo Tribunale del 25.6.2022 in punto visite e in punto mantenimento.
A sostegno del proprio ricorso deducono che nel provvedimento del Tribunale di Savona erano stati previsti incontri protetti padre-figlio, sul rilievo che il padre:
− non aveva da tempo contatti col figlio;
− era stato condannato per il reato di lesioni personali commesse in danno della compagna e avvenute alla presenza del figlio minore e, comunque, si era reso responsabile di maltrattamenti verbali, anch'essi avvenuti alla presenza del figlio minore.
Nel decreto di questo Tribunale, l'avvio degli incontri protetti era stato condizionato allo svolgimento da parte del padre di un percorso di sostegno alla genitorialità nonché da parte del figlio di un percorso di supporto psicologico. Gli odierni ricorrenti affermano che “i rapporti medio tempore tra i genitori si sono completamente rasserenati”, che “il IG. non ha più tenuto, in alcun modo, i comportamenti lamentati, Parte_2
anni fa, dalla IG.ra ”, che la IG.ra ha acconsentito a qualche incontro tra papà e figlio, in Parte_1 Pt_1
Per_ sua presenza o in presenza della nonna materna e che il minore ha espresso più volte il desiderio di vedere il padre.
Deducono altresì di essersi, nel 2025, rivolti ai Servizi Sociali territorialmente competenti per l'avvio dei percorsi propedeutici all'avvio degli incontri, ma invano, dal momento che i Servizi Sociali, rilevata la mutata situazione ed il tempo trascorso, invitavano la coppia genitoriale a richiedere un nuovo provvedimento al Tribunale competente.
I IG.ri IGot e muovendo da tali premesse, chiedono: “1) a parziale modifica dei provvedimenti Pt_2
attualmente in vigore tra le parti, autorizzare gli incontri tra il IG. ed il minore Parte_2 [...]
alla presenza della madre, IG.ra IGot o della madre di quest'ultima, IG.ra , incontri Per_2 Persona_3
da fissarsi su accordo dei genitori;
2) in subordine, sempre a parziale modifica dei provvedimenti attualmente in vigore tra le parti, autorizzare gli incontri tra il IG. ed il minore alla presenza della madre, IG.ra o Parte_2 Persona_2 Pt_1
della madre di quest'ultima, IG.ra , incontri da fissarsi su accordo dei genitori e con la Persona_3
presenza di un educatore o di analoga figura professionale;
3) a parziale modifica dei provvedimenti attualmente in vigore tra le parti, disporre l'obbligo del padre,
IG. al versamento a favore della madre, di un contributo al mantenimento pari ad € Parte_2
510,00 mensili (come in oggi versato), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese”.
Il Collegio, letto il ricorso congiunto e la documentazione ad esso allegata, visto l'art. 473bis.51 c.p.c., preso atto del parere espresso dal PM, ha comunque ritenuto di acquisire una relazione dai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Dalla relazione acquisita si evince che:
• i Servizi Sociali fino ad oggi non avevano preso in carico il nucleo familiare ed anzi non conoscevano la
IG.ra e neppure il minore e, quanto al IG. lo avevano conosciuto “in occasione di un unico Pt_1 Pt_2
Per_ colloquio avvenuto il 18.10.2024, in cui lo stesso aveva riferito di incontrare liberamente il figlio nonostante l'esistenza del provvedimento sopracitato che non prevedeva l'organizzazione autonoma di tali incontri”;
• il IG. sentito dai Servizi Sociali in data 24.3.2025, ha minimizzato l'episodio di violenza del 2021, Pt_2
riferendo: “ho dato due schiaffi alla signorina” e “son stati due buffetti”, benché a seguito di tale fatto sia stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per sei mesi con un divieto di avvicinamento alla compagna per due anni;
• fra padre e figlio, nel 2024, si sarebbero tenuti circa 4 incontri alla presenza dei nonni materni;
• sia appalesa necessaria una rivalutazione da parte dell'Autorità Giudiziaria della situazione.
Il Collegio, alla stregua di quanto precede, ritiene che il ricorso congiunto proposto dalle parti e in particolare la richiesta di modifica del regime delle visite e, quindi, del regime economico di cui al decreto di questo Tribunale del 25.6.2022 non sia compatibile con gli approfondimenti istruttori che richiede una rivalutazione del caso.
Ed invero occorre senz'altro tenere conto della volontà del minore di incontrare e frequentare il padre, ma occorre parimenti valutare, a sua tutela, tanto più che si tratta di minore già esposto ad agiti violenti, se questo padre abbia raggiunto un'adeguata capacità di controllo degli impulsi, se abbia recuperato le proprie competenze genitoriali e se abbia nei confronti del minore modalità relazionali funzionali.
Bisogna valutare l'adeguatezza della stessa coppia genitoriale che non ha ottemperato ai provvedimenti assunti nel 2022 dal Tribunale di Savona a tutela del figlio minore, disattendendone le statuizioni e ricercando soluzioni in autonomia, senza curarsi dei possibili profili di rischio cui il minore è stato esposto.
Qualunque modifica del ricorso proposto non potrebbe comunque determinare il suo accoglimento, stante – come detto – la necessità di una rivalutazione del caso mediante approfondimenti istruttori complessi.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso, per le ragioni meglio evidenziate in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
VG - Regolamentazione podestà (art.317) consensuale riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1553 di RGVG dell'anno 2025 congiuntamente promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
TARANTINO GABRIELE ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in PIAZZA MAMELI 2 17100
SAVONA, giusta delega in atti e
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto).
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO Per_ e in qualità di genitori del minore , nato dalla loro relazione more uxorio Parte_1 Parte_2
in data 10.3.2017, chiedono congiuntamente una modifica del decreto di questo Tribunale del 25.6.2022 in punto visite e in punto mantenimento.
A sostegno del proprio ricorso deducono che nel provvedimento del Tribunale di Savona erano stati previsti incontri protetti padre-figlio, sul rilievo che il padre:
− non aveva da tempo contatti col figlio;
− era stato condannato per il reato di lesioni personali commesse in danno della compagna e avvenute alla presenza del figlio minore e, comunque, si era reso responsabile di maltrattamenti verbali, anch'essi avvenuti alla presenza del figlio minore.
Nel decreto di questo Tribunale, l'avvio degli incontri protetti era stato condizionato allo svolgimento da parte del padre di un percorso di sostegno alla genitorialità nonché da parte del figlio di un percorso di supporto psicologico. Gli odierni ricorrenti affermano che “i rapporti medio tempore tra i genitori si sono completamente rasserenati”, che “il IG. non ha più tenuto, in alcun modo, i comportamenti lamentati, Parte_2
anni fa, dalla IG.ra ”, che la IG.ra ha acconsentito a qualche incontro tra papà e figlio, in Parte_1 Pt_1
Per_ sua presenza o in presenza della nonna materna e che il minore ha espresso più volte il desiderio di vedere il padre.
Deducono altresì di essersi, nel 2025, rivolti ai Servizi Sociali territorialmente competenti per l'avvio dei percorsi propedeutici all'avvio degli incontri, ma invano, dal momento che i Servizi Sociali, rilevata la mutata situazione ed il tempo trascorso, invitavano la coppia genitoriale a richiedere un nuovo provvedimento al Tribunale competente.
I IG.ri IGot e muovendo da tali premesse, chiedono: “1) a parziale modifica dei provvedimenti Pt_2
attualmente in vigore tra le parti, autorizzare gli incontri tra il IG. ed il minore Parte_2 [...]
alla presenza della madre, IG.ra IGot o della madre di quest'ultima, IG.ra , incontri Per_2 Persona_3
da fissarsi su accordo dei genitori;
2) in subordine, sempre a parziale modifica dei provvedimenti attualmente in vigore tra le parti, autorizzare gli incontri tra il IG. ed il minore alla presenza della madre, IG.ra o Parte_2 Persona_2 Pt_1
della madre di quest'ultima, IG.ra , incontri da fissarsi su accordo dei genitori e con la Persona_3
presenza di un educatore o di analoga figura professionale;
3) a parziale modifica dei provvedimenti attualmente in vigore tra le parti, disporre l'obbligo del padre,
IG. al versamento a favore della madre, di un contributo al mantenimento pari ad € Parte_2
510,00 mensili (come in oggi versato), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese”.
Il Collegio, letto il ricorso congiunto e la documentazione ad esso allegata, visto l'art. 473bis.51 c.p.c., preso atto del parere espresso dal PM, ha comunque ritenuto di acquisire una relazione dai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Dalla relazione acquisita si evince che:
• i Servizi Sociali fino ad oggi non avevano preso in carico il nucleo familiare ed anzi non conoscevano la
IG.ra e neppure il minore e, quanto al IG. lo avevano conosciuto “in occasione di un unico Pt_1 Pt_2
Per_ colloquio avvenuto il 18.10.2024, in cui lo stesso aveva riferito di incontrare liberamente il figlio nonostante l'esistenza del provvedimento sopracitato che non prevedeva l'organizzazione autonoma di tali incontri”;
• il IG. sentito dai Servizi Sociali in data 24.3.2025, ha minimizzato l'episodio di violenza del 2021, Pt_2
riferendo: “ho dato due schiaffi alla signorina” e “son stati due buffetti”, benché a seguito di tale fatto sia stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per sei mesi con un divieto di avvicinamento alla compagna per due anni;
• fra padre e figlio, nel 2024, si sarebbero tenuti circa 4 incontri alla presenza dei nonni materni;
• sia appalesa necessaria una rivalutazione da parte dell'Autorità Giudiziaria della situazione.
Il Collegio, alla stregua di quanto precede, ritiene che il ricorso congiunto proposto dalle parti e in particolare la richiesta di modifica del regime delle visite e, quindi, del regime economico di cui al decreto di questo Tribunale del 25.6.2022 non sia compatibile con gli approfondimenti istruttori che richiede una rivalutazione del caso.
Ed invero occorre senz'altro tenere conto della volontà del minore di incontrare e frequentare il padre, ma occorre parimenti valutare, a sua tutela, tanto più che si tratta di minore già esposto ad agiti violenti, se questo padre abbia raggiunto un'adeguata capacità di controllo degli impulsi, se abbia recuperato le proprie competenze genitoriali e se abbia nei confronti del minore modalità relazionali funzionali.
Bisogna valutare l'adeguatezza della stessa coppia genitoriale che non ha ottemperato ai provvedimenti assunti nel 2022 dal Tribunale di Savona a tutela del figlio minore, disattendendone le statuizioni e ricercando soluzioni in autonomia, senza curarsi dei possibili profili di rischio cui il minore è stato esposto.
Qualunque modifica del ricorso proposto non potrebbe comunque determinare il suo accoglimento, stante – come detto – la necessità di una rivalutazione del caso mediante approfondimenti istruttori complessi.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso, per le ragioni meglio evidenziate in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 9.7.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo