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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AU nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2024 della Corte d'appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Egle LL;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, LUCIA ODELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni dell’avv. LUANA GRANOZIO, sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. ANDREA DA PRATO, la quale, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 23 gennaio 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del 26 aprile 2022 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca con la quale NI AU è stata condannata alla pena di giustizia, nelle qualità di legale rappresentante della società Onda Verde s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lucca del 29 luglio 2016: -per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo A); -per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo B); -per il reato di bancarotta semplice patrimoniale (capo C). Penale Sent. Sez. 5 Num. 1757 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 14/10/2025 2 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputata, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale. La Corte territoriale ha ritenuto che le censure formulate con l’atto di appello fossero estremamente generiche e conseguentemente si è limitata a confermare la penale responsabilità per la condotta contestata rinviando alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado. In realtà, lamenta la difesa, la censura era specifica ed articolata. Il giudice di primo grado aveva motivato con un’unica argomentazione la sussistenza della bancarotta distrattiva e documentale ritenendo che alla condotta distrattiva corrispondesse la contabilità irregolarmente tenuta proprio per nascondere le distrazioni. A fronte di un articolato motivo di appello sul punto, la Corte territoriale si è limitata a rinviare alla sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della bancarotta distrattiva. Secondo l’impostazione accusatoria la distrazione sarebbe consistita nello svuotamento dell’azienda attraverso la cessione senza corrispettivo di un significativo quantitativo di merce alla società facente capo alla sorella dell’imputata. In realtà manca la prova dell’elemento psicologico dal momento che le operazioni di trasferimento sono state tutte accompagnate dall’emissione di fatture con la costituzione di partite debitorie fiscali IVA. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova quanto alla sussistenza della bancarotta distrattiva. Secondo l’impostazione accusatoria le merci trasferite alla società PR IA non sarebbero mai state pagate. Ciò non corrisponde alle risultanze istruttorie: il curatore fallimentare nella sua relazione opera un espresso riferimento ai pagamenti che nell’anno 2015 la società PR IA avrebbe corrisposto alla fallita. Appare evidente il travisamento della prova sullo specifico punto. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta omessa motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 3 Generica è la motivazione laddove, pur essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, le stesse non sono state applicate nella massima estensione. 2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La sentenza impugnata si è limitata a negare il beneficio della sospensione condizionale della pena operando una prognosi negativa sulla futura commissione di reati dal momento che le condotte si sono protratte in maniera sistematica per anni. Tuttavia, non ha considerato che per consolidata giurisprudenza di questa Corte il riferimento alla gravità del fatto non è sufficiente per negare l’invocato beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.Il primo motivo di ricorso risulta generico nonché manifestamente infondato. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato che non sussistevano specifiche censure nell’atto di appello che riguardassero la condotta di bancarotta fraudolenta documentale, ravvisandone la genericità; nondimeno ha ritenuto di confermare, condividendole le argomentazioni della sentenza di primo grado sulla condotta contestata, che ha peraltro riportato. Sul punto l’art.591 comma 4 cod. proc. pen. stabilisce che l’inammissibilità quando non è stata rilevata nel precedente grado, può essere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Quanto alla lamentata individuazione del dolo per la bancarotta documentale di cui al capo A) la trattazione unitaria rispetto alla contestazione della bancarotta fraudolenta distrattiva trova la sua giustificazione nella indicazione di questa Corte secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda 4 ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659). 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto riferiti alla fattispecie di bancarotta distrattiva sono infondati. 2.1. La Corte territoriale, contrariamente a quanto esposto nel ricorso, ha risposto con motivazione immune da vizi logici ai rilievi in ordine alla corretta interpretazione del materiale probatorio, escludendo possibili travisamenti del contributo dichiarativo raccolto ed evidenziando le condotte distrattive, quali le mancate riscossioni dei crediti nei confronti della PR IA s.r.l. e l’omessa effettuazione dei doverosi versamenti per ripianare le perdite del capitale, pur annotati nella contabilità. In particolare (p.5 e ss.), ha chiarito, dopo avere ricostruito la vicenda in fatto, con motivazione in fatto immune da vizi e in quanto tale insindacabile, che: -Onda Verde è una società che ha per oggetto il commercio al minuto di articoli di profumeria ed è quindi anomalo che siano effettuati tali volumi di vendite ad un’altra società; -la circostanza che la cessione di merci sia avvenuta con regolari vendite e non con consegne clandestine non depone in favore dell’imputata perché in tali ipotesi sarebbero comunque risultate forniture di merci (da Nuova Cidat a Onda verde) non rinvenute nel magazzino della società fallita e non risultanti come oggetto di precedenti vendite e dunque sarebbe comunque emersa una condotta distrattiva penalmente rilevante;
- la circostanza che il curatore dopo il fallimento non abbia adottato iniziative per esigere il credito non appare rilevante al fine della configurabilità della condotta contestata. 2.2. Quanto al dedotto travisamento, l’errore nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile ai sensi dell’ultima parte della lettera e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. integra il vizio c.d. del “travisamento della prova”, o, meglio, di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta. Esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. 5 Il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 – 01). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest’ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi. Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire che il vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività: intanto il travisamento del “significante” può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell’apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. È, dunque, esclusivamente alla luce dell’apparato argomentativo del giudice di merito che il “peso” della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. Nel caso in esame il ricorso ha richiamato una pagina della relazione del curatore fallimentare nella quale si riferisce di un pagamento nel solo anno 2015 da parte di PR Cifra ad Onda Verde. Si tratta di una indicazione generica e - come indicato dalla stessa ricorrente - per il solo anno 2015 senza in tal modo soddisfare i requisiti necessari richiesti dal travisamento della prova anche in punto di decisività. 3. Manifestamente infondati il quarto e il quinto motivo. Le censure non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata. Il giudice di merito ha adeguatamente argomentato nel suo legittimo esercizio di potere discrezionale di merito , quindi insindacabile nella presente 6 sede, evidenziando la gravità dei reati commessi e la protrazione sistematica delle condotte , per evidenziare, da un lato, la non sussistenza di elementi positivi utilmente valorizzabili per la ulteriore mitigazione della pena , e dall’altro la prognosi non favorevole in ordine alla commissione di nuovi reati in ragione della sistematica protrazione delle condotte per diversi anni. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Egle LL OS AT
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, LUCIA ODELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni dell’avv. LUANA GRANOZIO, sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. ANDREA DA PRATO, la quale, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 23 gennaio 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del 26 aprile 2022 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca con la quale NI AU è stata condannata alla pena di giustizia, nelle qualità di legale rappresentante della società Onda Verde s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lucca del 29 luglio 2016: -per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo A); -per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo B); -per il reato di bancarotta semplice patrimoniale (capo C). Penale Sent. Sez. 5 Num. 1757 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 14/10/2025 2 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputata, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale. La Corte territoriale ha ritenuto che le censure formulate con l’atto di appello fossero estremamente generiche e conseguentemente si è limitata a confermare la penale responsabilità per la condotta contestata rinviando alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado. In realtà, lamenta la difesa, la censura era specifica ed articolata. Il giudice di primo grado aveva motivato con un’unica argomentazione la sussistenza della bancarotta distrattiva e documentale ritenendo che alla condotta distrattiva corrispondesse la contabilità irregolarmente tenuta proprio per nascondere le distrazioni. A fronte di un articolato motivo di appello sul punto, la Corte territoriale si è limitata a rinviare alla sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della bancarotta distrattiva. Secondo l’impostazione accusatoria la distrazione sarebbe consistita nello svuotamento dell’azienda attraverso la cessione senza corrispettivo di un significativo quantitativo di merce alla società facente capo alla sorella dell’imputata. In realtà manca la prova dell’elemento psicologico dal momento che le operazioni di trasferimento sono state tutte accompagnate dall’emissione di fatture con la costituzione di partite debitorie fiscali IVA. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova quanto alla sussistenza della bancarotta distrattiva. Secondo l’impostazione accusatoria le merci trasferite alla società PR IA non sarebbero mai state pagate. Ciò non corrisponde alle risultanze istruttorie: il curatore fallimentare nella sua relazione opera un espresso riferimento ai pagamenti che nell’anno 2015 la società PR IA avrebbe corrisposto alla fallita. Appare evidente il travisamento della prova sullo specifico punto. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta omessa motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 3 Generica è la motivazione laddove, pur essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, le stesse non sono state applicate nella massima estensione. 2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La sentenza impugnata si è limitata a negare il beneficio della sospensione condizionale della pena operando una prognosi negativa sulla futura commissione di reati dal momento che le condotte si sono protratte in maniera sistematica per anni. Tuttavia, non ha considerato che per consolidata giurisprudenza di questa Corte il riferimento alla gravità del fatto non è sufficiente per negare l’invocato beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.Il primo motivo di ricorso risulta generico nonché manifestamente infondato. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato che non sussistevano specifiche censure nell’atto di appello che riguardassero la condotta di bancarotta fraudolenta documentale, ravvisandone la genericità; nondimeno ha ritenuto di confermare, condividendole le argomentazioni della sentenza di primo grado sulla condotta contestata, che ha peraltro riportato. Sul punto l’art.591 comma 4 cod. proc. pen. stabilisce che l’inammissibilità quando non è stata rilevata nel precedente grado, può essere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Quanto alla lamentata individuazione del dolo per la bancarotta documentale di cui al capo A) la trattazione unitaria rispetto alla contestazione della bancarotta fraudolenta distrattiva trova la sua giustificazione nella indicazione di questa Corte secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda 4 ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659). 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto riferiti alla fattispecie di bancarotta distrattiva sono infondati. 2.1. La Corte territoriale, contrariamente a quanto esposto nel ricorso, ha risposto con motivazione immune da vizi logici ai rilievi in ordine alla corretta interpretazione del materiale probatorio, escludendo possibili travisamenti del contributo dichiarativo raccolto ed evidenziando le condotte distrattive, quali le mancate riscossioni dei crediti nei confronti della PR IA s.r.l. e l’omessa effettuazione dei doverosi versamenti per ripianare le perdite del capitale, pur annotati nella contabilità. In particolare (p.5 e ss.), ha chiarito, dopo avere ricostruito la vicenda in fatto, con motivazione in fatto immune da vizi e in quanto tale insindacabile, che: -Onda Verde è una società che ha per oggetto il commercio al minuto di articoli di profumeria ed è quindi anomalo che siano effettuati tali volumi di vendite ad un’altra società; -la circostanza che la cessione di merci sia avvenuta con regolari vendite e non con consegne clandestine non depone in favore dell’imputata perché in tali ipotesi sarebbero comunque risultate forniture di merci (da Nuova Cidat a Onda verde) non rinvenute nel magazzino della società fallita e non risultanti come oggetto di precedenti vendite e dunque sarebbe comunque emersa una condotta distrattiva penalmente rilevante;
- la circostanza che il curatore dopo il fallimento non abbia adottato iniziative per esigere il credito non appare rilevante al fine della configurabilità della condotta contestata. 2.2. Quanto al dedotto travisamento, l’errore nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile ai sensi dell’ultima parte della lettera e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. integra il vizio c.d. del “travisamento della prova”, o, meglio, di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta. Esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. 5 Il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 – 01). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest’ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi. Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire che il vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività: intanto il travisamento del “significante” può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell’apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. È, dunque, esclusivamente alla luce dell’apparato argomentativo del giudice di merito che il “peso” della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. Nel caso in esame il ricorso ha richiamato una pagina della relazione del curatore fallimentare nella quale si riferisce di un pagamento nel solo anno 2015 da parte di PR Cifra ad Onda Verde. Si tratta di una indicazione generica e - come indicato dalla stessa ricorrente - per il solo anno 2015 senza in tal modo soddisfare i requisiti necessari richiesti dal travisamento della prova anche in punto di decisività. 3. Manifestamente infondati il quarto e il quinto motivo. Le censure non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata. Il giudice di merito ha adeguatamente argomentato nel suo legittimo esercizio di potere discrezionale di merito , quindi insindacabile nella presente 6 sede, evidenziando la gravità dei reati commessi e la protrazione sistematica delle condotte , per evidenziare, da un lato, la non sussistenza di elementi positivi utilmente valorizzabili per la ulteriore mitigazione della pena , e dall’altro la prognosi non favorevole in ordine alla commissione di nuovi reati in ragione della sistematica protrazione delle condotte per diversi anni. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Egle LL OS AT