Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01676/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2025, proposto da OS SI, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Barrile e Luciano Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione (ARNAS) “Civico Di IS RA, non costituita in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità:
-del silenzio rigetto in merito all’istanza di accesso formulata in data 8 agosto 2025 afferente una richiesta di mantenimento in servizio fino al 70° anno di età, in forza dell’art. 15 -nonies , comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- nonché per la condanna dell’Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione a consentire l’esibizione della documentazione richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota depositata dalla parte ricorrente in data 7 novembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Relatrice nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026 la dott.ssa SA AN. Nessuno presente.
Considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, notificato in data 18 settembre 2025, OS SI ha impugnato il silenzio rigetto in merito ad una istanza di accesso formulata, nei confronti dell’Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione (ARNAS) “Civico Di IS RA, in data 8 agosto 2025, afferente una richiesta di mantenimento in servizio fino al 70° anno di età, in forza dell’art. 15 -nonies , comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Con nota depositata in data 7 novembre 2025 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso avendo, nelle more, l’amministrazione intimata integralmente soddisfatto la propria richiesta; ha chiesto, inoltre, la compensazione delle spese di lite.
All’udienza camerale del 13 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Nel caso di specie, la richiesta della ricorrente può essere più specificamente riformulata in termini di cessata materia del contendere, stante l’integrale soddisfazione della pretesa formulata in sede di accesso, come dalla stessa ricorrente rappresentato.
Per pacifica giurisprudenza, la cessata materia del contendere che definisce il giudizio nel merito, con attitudine al giudicato formale e sostanziale “… consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio a seguito di un provvedimento dell’Amministrazione, posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale ” (Cons. Stato, V, 7 aprile2023, n. 3620; Cons. Stato, VI, 15 giugno 2020, n. 3767).
Nel caso di specie, l’ostensione di quanto richiesto dalla parte ricorrente costituisce adempimento spontaneo non compulsato dal Tribunale e pienamente satisfattivo dell’interesse azionato, cui consegue la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in conformità a quanto riconosciuto dalla stessa ricorrente.
Va dichiarata, pertanto, cessata la materia del contendere.
In accoglimento di quanto richiesto dalla stessa ricorrente, si dichiarano irripetibili le spese di lite nei confronti della non costituita Azienda Civico Di IS EL.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
SA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AN | RA BR |
IL SEGRETARIO