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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/12/2025, n. 5214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5214 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9960/2024 R.G. promossa da
'nella qualità di erede di Persona_1 nata a [...] il Parte_1
18.07.1959 e deceduta in Marano di Napoli (NA) il 14.03.2023, rappresentato e difeso dall'avv. PALUMBO FRANCESCO e avv. REGA MICHELE come da procura in atti
- ricorrente
Contro CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario amministrativo delegato DI CAPRIO CRISTINA
- resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 24.12.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e le parti hanno depositato note di trattazione.
Con ricorso depositato in data 26.7.24 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di ottenere la condanna dell' CP_2 al pagamento dei ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento, sulla base del decreto di omologa del Tribunale di Napoli
Nord del 16.3.24 nell'ambito del procedimento avente n. 5209/23 RG.
L' CP_1 costituitosi in giudizio, ha dedotto di aver eseguito l'omologa con provvedimento
(TE08) del 20/06/2024 determinando arretrati fino al 31/03/2023 per un importo pari ad euro 3.170,98 sostenendo che gli eredi non avevano trasmesso la domanda di pagamento
(modello AP/23).
2. Va preliminarmente osservato che la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudizio, come quello in esame, instaurato dalla parte a seguito della notifica del decreto di omologa e del mancato pagamento da parte dell' CP_1 della prestazione richiesta nel termine di 120 giorni dalla notifica dello stesso decreto di omologa, è un giudizio a cognizione piena
"ancorchè limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge peri l diritto alla prestazione richiesta" (cfr.
Cass. n. 6085/14).
Pertanto, avendo parte ricorrente richiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e risultando il requisito sanitario accertato con decreto di omologa del
16.3.24, è necessario verificare se la stessa abbia effettivamente fornito adeguato riscontro probatorio in ordine a tutti gli ulteriori elementi costituivi del diritto.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1 risulta trasmesso dalla parte ricorrente il modello AP23 in data 26.3.24 (cfr. pec indirizzata alla t depositata unitamente al Email_1
ricorso). Dalla documentazione prodotta e dall'autodichiarazione resa dall'erede risulta che la de cuius non è stato ricoverato gratuitamente in istituti per periodi che giustifichino il diniego della prestazione e che non è stata titolare di prestazioni incompatibili con quella richiesta nel presente giudizio (cfr. art. 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1980 n.
18).
Tanto premesso, va osservato che l' CP_1 ha documentato nel corso del giudizio di aver liquidato la prestazione in favore dell'erede in data 15.10.2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il pagamento non contestato dalla parte ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, essendo emerso dalla documentazione prodotta che l' CP_1 ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto della circostanza che l' CP_1 ha documentato la liquidazione della prestazione solo nel corso del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
PQM
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' CP_1 al pagamento del 50% delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.030,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.;
-compensa per il resto le spese di lite.
Aversa, 27.12.2025 IL GIUDICE
d.ssa STEFANIA COPPO
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9960/2024 R.G. promossa da
'nella qualità di erede di Persona_1 nata a [...] il Parte_1
18.07.1959 e deceduta in Marano di Napoli (NA) il 14.03.2023, rappresentato e difeso dall'avv. PALUMBO FRANCESCO e avv. REGA MICHELE come da procura in atti
- ricorrente
Contro CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario amministrativo delegato DI CAPRIO CRISTINA
- resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 24.12.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e le parti hanno depositato note di trattazione.
Con ricorso depositato in data 26.7.24 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di ottenere la condanna dell' CP_2 al pagamento dei ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento, sulla base del decreto di omologa del Tribunale di Napoli
Nord del 16.3.24 nell'ambito del procedimento avente n. 5209/23 RG.
L' CP_1 costituitosi in giudizio, ha dedotto di aver eseguito l'omologa con provvedimento
(TE08) del 20/06/2024 determinando arretrati fino al 31/03/2023 per un importo pari ad euro 3.170,98 sostenendo che gli eredi non avevano trasmesso la domanda di pagamento
(modello AP/23).
2. Va preliminarmente osservato che la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudizio, come quello in esame, instaurato dalla parte a seguito della notifica del decreto di omologa e del mancato pagamento da parte dell' CP_1 della prestazione richiesta nel termine di 120 giorni dalla notifica dello stesso decreto di omologa, è un giudizio a cognizione piena
"ancorchè limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge peri l diritto alla prestazione richiesta" (cfr.
Cass. n. 6085/14).
Pertanto, avendo parte ricorrente richiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e risultando il requisito sanitario accertato con decreto di omologa del
16.3.24, è necessario verificare se la stessa abbia effettivamente fornito adeguato riscontro probatorio in ordine a tutti gli ulteriori elementi costituivi del diritto.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1 risulta trasmesso dalla parte ricorrente il modello AP23 in data 26.3.24 (cfr. pec indirizzata alla t depositata unitamente al Email_1
ricorso). Dalla documentazione prodotta e dall'autodichiarazione resa dall'erede risulta che la de cuius non è stato ricoverato gratuitamente in istituti per periodi che giustifichino il diniego della prestazione e che non è stata titolare di prestazioni incompatibili con quella richiesta nel presente giudizio (cfr. art. 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1980 n.
18).
Tanto premesso, va osservato che l' CP_1 ha documentato nel corso del giudizio di aver liquidato la prestazione in favore dell'erede in data 15.10.2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il pagamento non contestato dalla parte ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, essendo emerso dalla documentazione prodotta che l' CP_1 ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto della circostanza che l' CP_1 ha documentato la liquidazione della prestazione solo nel corso del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
PQM
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' CP_1 al pagamento del 50% delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.030,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.;
-compensa per il resto le spese di lite.
Aversa, 27.12.2025 IL GIUDICE
d.ssa STEFANIA COPPO